Salta al contenuto
Doctrine
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 34 della Legge 11 agosto 2014, n. 125
Copia
Articolo 33
A proposito dell'articolo (0)
Commentari
0
Giurisprudenza
0
Legge 11 agosto 2014, n. 125
Articolo 34 della Legge 11 agosto 2014, n. 125
Versione
29 agosto 2014
Art. 34. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 29 agosto 2014
Vedi fonte istituzionale
Commentari
• 0
Giurisprudenza
• 0