Art. 2.
La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 25 giugno 1948 conformemente all'art. 15 dell'Accordo.
La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 25 giugno 1948 conformemente all'art. 15 dell'Accordo.