Art. 26.
Il divieto relativo alla detenzione a scopo di commercio ed al commercio dei mosti e dei vini provenienti da vitigni diversi dalla vitis vinifera, di cui al primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e successive modificazioni ed integrazioni, si applica a decorrere dalla data che sara' stabilita d'intesa con gli Stati della CEE e comunque non prima del 1 luglio 1972.
Il divieto relativo alla detenzione a scopo di commercio ed al commercio dei mosti e dei vini provenienti da vitigni diversi dalla vitis vinifera, di cui al primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e successive modificazioni ed integrazioni, si applica a decorrere dalla data che sara' stabilita d'intesa con gli Stati della CEE e comunque non prima del 1 luglio 1972.