Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00187/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00843/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 843 del 2019, proposto da
E.P.C.P.E.P. - Ente Pugliese per la Cultura Popolare e l’Educazione Professionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Morgese e Francesco Muscatello, con domicilio digitale come da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Muscatello in AR, Strada Torre Tresca, n. 2/A;
contro
TT IT di AR, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessia Strada, con domicilio digitale come da registri di giustizia e domicilio fisico eletto in AR, Lungomare N. Sauro, n. 29;
Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmela Patrizia Capobianco, in sostituzione dell’avvocato Marina Altamura, con domicilio digitale come da registri di giustizia e domicilio fisico eletto in AR, Lungomare N. Sauro, nn. 31-33;
per la declaratoria di nullità/invalidità e/o per l’annullamento
1) del provvedimento di cui alla nota prot. n. 0047643 - rectius, n. 0047642 - del 18.4.2019 a firma del dirigente il Servizio welfare – Controllo dei fenomeni discriminatori della TT metropolitana di AR, trasmessa a mezzo PEC in data 18.4.2019, recante affidamento di attività del servizio pubblico di formazione professionale nell’ambito del F.S.E. POR Puglia 2007/2013 e conseguente determinazione dell’importo pretesamente spettante al soggetto formatore con relativo disconoscimento/inammissibilità di voci rendicontate e certificate nonché ingiunzione ai sensi e per gli effetti del R.D. 1910 n. 639;
2) dell’allegata nota di invito al pagamento delle somme pretesamente dovute a firma del medesimo dirigente prot. n. 0022025 del 20.2.2019 e della tabella riepilogativa alla stessa allegata nonché delle note/diffide precedentemente inviate esclusivamente e singolarmente per le D.D. Regione Puglia nn. 1121 e 1119 (5.3.2018) e nn. 1105, 1123, 1114 e 1118/2017 (7.3.2018) di cui in appresso;
3) di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e comunque connessi, ancorché ignoti, in quanto lesivi e, in particolare, le determine a firma del dirigente la Struttura di progetto autorità di gestione P.O.R. FSE 2007/2013 n. 311/2014 nonché nn. 1121, 1119, 1105, 1123, 1114, 1109, 1107, 1108, 1110, 1111, 1118, 1087 e 1112 del 2017 e tutti gli atti collegati e presupposti, ivi compresi i verbali di visita e di esame delle controdeduzioni prodotte dall’E.P.C.P.E.P. nonché determinazione definitiva sulla ammissibilità/riconoscimento, tutti recepiti con la corrispondente determina dirigenziale, e, nei limiti dell’interesse azionato, delle convenzioni e/o atti d’obbligo quali regolamentazione del rapporto di volta in volta instaurato laddove ritenuti ostativi alla posizione dell’ente privato contraente;
- anche con riferimento – se pur gradatamente – ai singoli atti di regolamentazione dell’attività formativa affidata alla ricorrente all’esito di procedura ad evidenza pubblica;
- accertare e dichiarare l’insussistenza e/o la totale infondatezza della pretesa creditoria di cui all’ingiunzione di pagamento, anche per le ragioni esposte nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di AR per il relativo importo e per altri importi per l’assenza del requisito della certezza, liquidità ed esigibilità del credito perché non divenuti definitivi, conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dall’EPCPEP in relazione all’attività formativa oggetto dell’ingiunzione di pagamento;
- in via gradata
- accertare e dichiarare, per le ragioni articolate nel presente atto, ai sensi dell’art. 2041 c.c., l’illegittimo arricchimento da parte della Regione Puglia, in persona del Presidente p.t. e della TT IT di AR, in persona del legale rappresentante p.t., in danno dell’EPCPEP, depauperato nel patrimonio, in misura pari alla somma di tutte le spese dichiarate «non ammissibili» e non riconosciute con le Determine Dirigenziali della Regione Puglia meglio descritte ed identificate nella nota allegata all’ingiunzione di pagamento di cui alla narrativa del presente atto e condannare la Regione Puglia e la TT IT di AR, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al pagamento, in favore dell’EPCPEP ed in solido fra loro, dell’indennizzo correlato alla diminuzione patrimoniale subita dall’odierno attore e pari all’importo sottratto complessivamente ma ingiustamente con tutte le determine dirigenziali qui contrastate o, comunque, al pagamento di quel maggiore o minore indennizzo che sarà ritenuto congruo e di giustizia all’esito dell’espletanda istruttoria, anche, ove occorra, a mezzo di C.T.U., che sin d’ora viene formalmente richiesta;
- accertare e dichiarare che sulle predette somme spetta a vantaggio dell’EPCPEP la rivalutazione monetaria nonché gli interessi ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231/2002 o, in estremo subordine, al tasso legale a decorrere dal giorno in cui le somme avrebbero dovuto essere riconosciute e/o erogate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della TT IT di AR e della regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 la dott.ssa RI IS NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Dagli atti di causa e dall’esposizione delle parti risulta quanto segue.
Con deliberazione n. 1575 del 4 settembre 2008, avente ad oggetto “ POR Puglia FSE 2007/2013: Atto di programmazione per l’attuazione degli interventi di competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle province pugliesi ”, la Giunta regionale pugliese, d’intesa con le Province, ha dato attuazione all’art. 2 della legge regionale n. 32/2006, conferendo alle Province pugliesi funzioni nell’ambito del P.O.R. Puglia FSE 2007/2013 e relative risorse.
Con deliberazione n. 1994 del 28 ottobre 2008, avente ad oggetto “ POR Puglia FSE 2007/2013: Individuazione Organismi Intermedi e approvazione dello Schema di Accordo tra Regione Puglia (AdG) e Province/Organismi Intermedi (O.I.). Inserimento O.I. tra i membri del Comitato di Sorveglianza ”, la Giunta regionale pugliese ha individuato le Province (compresa la allora Provincia di AR, oggi TT IT) come Organismi Intermedi per lo svolgimento dei compiti propri dell’Autorità di Governo (AdG), riconducibili alle funzioni di programmazione, gestione, pagamenti e certificazione, ai fini della successiva raccolta e trasmissione delle spese all’Autorità di Controllo presso la regione Puglia, responsabile della certificazione di spesa alla C.E..
La Giunta della già provincia di AR, con cadenza annuale, approvava il Piano di attuazione delle risorse a valere sul POR PUGLIA FSE 2007- 2013, che veniva, poi, trasmesso all’Autorità di Gestione.
La TT IT di AR, già provincia di AR, in qualità di Organismo Intermedio (O.I.), ha approvato gli avvisi pubblici, relativi al finanziamento dei progetti di formazione presentati da organismi di formazione accreditati operanti in ambito provinciale (beneficiari), rivolti a determinate categorie di destinatari (a esempio, lavoratori con ammortizzatori sociali o in mobilità, disoccupati di lunga durata, donne disoccupate, giovani inoccupati e disoccupati, inoccupati e disoccupati con basso titolo di studio, disoccupati over 45 anni).
L’Ente Pugliese per la Cultura Popolare e l’Educazione Professionale ricorrente (di seguito, anche solo E.P.C.P.E.P.) espone che è stato eretto ente morale con R.D. 29 luglio 1925, n. 1461, ha operato e opera nel settore della scuola, della cultura e della formazione professionale, risulta accreditato presso la regione Puglia ai sensi della legge regionale n. 15/2002 (di riforma del settore della formazione professionale) e svolge corsi di integrazione del settore formazione professionale, anche non finanziati da soggetti pubblici.
Per quel che rileva in questa sede, l’Ente ricorrente è risultato assegnatario di sovvenzioni per l’espletamento, quale soggetto attuatore, di vari progetti di formazione finanziati nell’ambito delle misure e delle azioni previste nel POR Puglia 2007 - 2013, taluni governati dall’Autorità di gestione tramite la provincia di AR (oggi TT IT di AR), quale organismo intermedio (O.I.). Il rapporto relativo a ciascuno dei suddetti progetti è stato regolato da apposite convenzioni e/o atti d’obbligo, sottoscritti, di volta in volta, per gruppi di corsi affidati con specifiche determinazioni, sulla scorta dei rispettivi avvisi.
Le inerenti attività formative si sono svolte.
La Regione Puglia, in qualità di Autorità di Gestione, nello svolgimento dei propri compiti di controllo amministrativo e contabile dei progetti finanziati con le risorse del PO Puglia 2007/2013, con varie determinazioni dirigenziali ha approvato le risultanze dei verbali di verifica amministrativa e contabile con riferimento ai rispettivi progetti di formazione svolti, riconoscendo ammissibile al finanziamento - solo - parte delle spese rendicontate dall’Ente deducente e - invece - non ammettendo a finanziamento la rimanente parte delle spese rendicontate.
Conseguentemente, la TT IT di AR, quale Organismo Intermedio, anche con distinte diffide, viste le presupposte determinazioni regionali di approvazione delle risultanze contabili con riferimento ai vari progetti finanziati, ha chiesto la restituzione delle somme relative alle spese rendicontate, non ammesse a finanziamento.
Stante la mancata restituzione delle somme richieste, la TT IT di AR ha avviato la procedura di recupero coattivo dell’intero credito per l’importo complessivo di euro 273.501,61, giusta nota Prot. n. 22025 del 20 febbraio 2019.
Rimasta inevasa anche la ridetta diffida, è stato avviato il procedimento di ingiunzione fiscale ex r.d.. n. 639/1910, concluso con l’emissione dell’ingiunzione di pagamento PG n. 47642 del 18 aprile 2019.
1.1 - L’E.P.C.E.P. ha impugnato, domandandone la declaratoria di invalidità/nullità e/o l’annullamento, la succitata nota prot. n. 0047642 del 18 aprile 2019, in uno agli ulteriori atti, di cui in epigrafe.
Ha formulato le ulteriori domande, di cui in epigrafe.
Ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
- Sub A) Sulla palese nullità, inammissibilità, inefficacia, invalidità ed illegittimità dell’ingiunzione di pagamento di cui alla nota dirigenziale prot. n. 47642 del 19.4.2019: violazione del R.D. 1910 n. 639 e dei presupposti legali nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta e sviamento di potere, anche in riferimento all’artt. 97 e 24 Cost. ed ai principi generali vigenti per l’attività amministrativa, anche ex lege 1990 n. 241, nel testo vigente;
A.1. - Nullità/illegittimità per violazione delle disposizioni richiamate nella rubrica che precede e per eccesso di potere carenza di potere per mancata costituzione della situazione abilitante (entrate patrimoniali).
A.2. - Invalidità per assenza del requisito del credito certo, liquido ed esigibile nonché anche per la natura del rapporto sottostante.
Sub B) Nel merito della richiesta di pagamento di cui alla nota metropolitana prot. n. 47642 del 19.4.2019.
1.2 - Si è costituita in giudizio la TT IT di AR (già provincia di AR), eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione di questo T.A.R. nonché l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse oltre alla tardività, in quanto - in tesi - l’ingiunzione gravata è mero atto esecutivo di recupero del credito accertato con le presupposte determinazioni dirigenziali regionali (immediatamente lesive per il beneficiario) di rideterminazione dell’importo dei finanziamenti assegnati ai progetti di formazione gestiti dall’Ente ricorrente.
Nel merito, ha contestato le avverse pretese e chiesto il rigetto del ricorso.
1.3 - Si è costituita in giudizio la Regione Puglia.
1.4 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
1.5 - In particolare, con memoria difensiva del 5 settembre 2025, la Regione Puglia ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo T.A.R. oltre alla tardività del ricorso, in considerazione dell’immediata lesività delle presupposte determinazioni regionali, atti - questi - effettivamente e definitivamente incidenti sulla non ammissibilità delle spese e sulla conseguente revoca parziale dei finanziamenti concessi, contenenti l’accertamento, la motivazione e la statuizione finale sul diritto del beneficiario a percepire il finanziamento nella sua interezza; mentre la gravata ingiunzione di pagamento del 2019, emessa dalla TT IT, è un atto meramente consequenziale, esecutivo e vincolato, privo di qualsiasi nuova valutazione discrezionale.
1.6 - All’udienza pubblica in data 8 ottobre 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
2.1 - Invero, in linea generale, per giurisprudenza consolidata e condivisibile, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione nella quale - salvo che nelle ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla p.a. è demandato esclusivamente il controllo in ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa - la legge attribuisce alla p.a. il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l’“an”, il “quid” ed il “quomodo” dell’erogazione e, pertanto, la posizione del richiedente è di interesse legittimo, da quella successiva alla concessione del contributo in cui, salvo il caso di previo annullamento o revoca in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto con il pubblico interesse, in cui il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (Cass. Civ., SS.UU., 20 luglio 2011, n. 15867).
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 29 gennaio 2014, n. 6), poi, ha ritenuto di dover confermare il tradizionale e consolidato indirizzo giurisprudenziale, condiviso sia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un., ordinanza 25 gennaio 2013, n. 1776; Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710; Cass. Sez. Un. 7 gennaio 2013, n. 150; Cass. Sez. Un. 20 luglio 2011, n. 15867; Cass. Sez. Un. 18 luglio 2008, n. 19806; Cass. Sez. Un. 26 luglio 2006, n. 16896; Cass. Sez. Un. 10 aprile 2003, n. 5617), sia dal Consiglio di Stato (cfr., da ultimo, Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 13), secondo cui il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che: - sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione (cfr. Cass. Sez. Un. 7 gennaio 2013, n. 150); - qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 25 gennaio 2013, n. 1776); - viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710; Cons. Stato, Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 17) (v. anche, ex multis , T.A.R. Puglia, AR, Sez. II, 21 maggio 2015, n. 761).
2.2 - Orbene, nel caso de quo , le contestate determinazioni, concernenti la decurtazione dei contributi originariamente concessi, sono state successivamente adottate in conseguenza della constatazione di (asserite) anomalie emerse in sede di verifica amministrativa e contabile sulle spese effettuate e rendicontate, a valle dell’esecuzione dei progetti di formazione approvati e ammessi a finanziamento.
Osserva il Collegio che la fattispecie concreta in esame non attiene alla fase pubblicistica di concessione del finanziamento, in cui la P.A. esercita un potere discrezionale nella valutazione comparativa degli interessi per la scelta del beneficiario (precedente, quindi, al provvedimento attributivo), né discende da un riesame in autotutela della legittimità originaria degli atti di concessione o del ritenuto contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma rientra a pieno titolo nella fase successiva alla concessione dei contributi, attenendo la controversia alla fase esecutiva e paritetica del rapporto di sovvenzione, in particolare, ad addotti inadempimenti dell’Ente ricorrente agli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione degli atti di convenzione (a esempio, errata quantificazione del costo del personale, mancata produzione di timesheet , carenze documentali per i costi dei partner , pagamenti in contanti, spese pagate oltre il termine di validità della convenzione, etc.), che configurano ipotesi di violazione di obbligazioni di natura privatistica.
2.3 - Né la presente controversia rientra - come sostenuto da parte ricorrente - nell’ipotesi di giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. b) Cod. proc. amm. ( atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici ), considerato che, Come hanno bene evidenziato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 19 maggio 2008, n. 12641, deve essere esclusa l’equiparabilità tra concessione di beni ed erogazione del denaro, in quanto, anche se il denaro è annoverabile nella categoria dei beni, non va confusa la figura della concessione a privati di benefici pubblici, che presuppone l’uso temporaneo da parte dei privati di detti bene per una finalità di pubblico interesse, con quella del finanziamento, che implica un tipo di rapporto giuridico del tutto diverso, in forza del quale il finanziato acquisisce la piena proprietà del denaro erogatogli ed eventualmente assume l’obbligo di restituirlo in tutto o in parte ad una determinata scadenza. Ben altrimenti, infatti, nell’uno e nell’altro caso, le finalità pubbliche s’intrecciano con l’interesse del concessionario o del finanziato, e le ragioni di non agevole distinguibilità tra posizioni di diritto soggettivo e d’interesse legittimo, che sottostanno alla scelta legislativa di attribuire alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in tema di concessione di beni o servizi pubblici, non necessariamente ricorrono nei rapporti di finanziamento. Né, d’altronde, il carattere eccezionale della giurisdizione esclusiva ne consente l’applicazione al di là dei casi indicati dalla legge (in questi termini Cass. Sez. Un. 19 maggio 2008, n. 12641, par. 3 della motivazione) (Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2014, n. 6).
Inoltre, anche a prescindere dalla possibilità di riconoscere natura concessoria all’atto di erogazione del contributo, va ulteriormente evidenziato che alla sussistenza della giurisdizione amministrativa osterebbe, comunque, la riserva, prevista dallo stesso art. 133, lett. b) cod. proc. amm., a favore della giurisdizione ordinaria di tutte le questioni patrimoniali inerenti a compensi vantati dal concessionario, qualunque sia il nomen in concreto utilizzato (“canoni, indennità ed altri corrispettivi”) (in tal senso cfr., fra le altre, Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2002, n. 1989; Cass. Sez. Un. 11 gennaio 1994, n. 215; Cass. Sez. Un. 10 dicembre 1993, n. 12164) (Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2014, n. 6).
2.4 - Neppure la presente controversia ricade nella giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lettera c) Cod. proc. amm. ( controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi ).
Invero, il rapporto di concessione di pubblico servizio si contraddistingue per l’assunzione, da parte del concessionario, del rischio di domanda ed è connotato da una dimensione triadica, avendo il concessionario rapporti negoziali diretti con l’utenza finale, dalla cui richiesta di servizi trae la propria remunerazione (Cons. Stato, Sez. IV, 22 marzo 2021, n. 2426).
Orbene, la fattispecie concreta in esame non configura concessione di servizio pubblico, non ravvisandosi nella specie i sopra esposti elementi, ma finanziamento di progetti relativi ad attività formative, concesso all’esito della relativa valutazione selettiva da parte dell’Amministrazione.
Peraltro, anche a prescindere dalla (insussistente, per quanto detto) possibilità di riconoscere l’invocata natura di concessione di pubblico servizio, costituisce - come pure condivisibilmente eccepito dalla difesa regionale - acquisizione ormai solida nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione Civile il principio per cui rientrano nella giurisdizione ordinaria, anche in tema di concessioni di servizi pubblici, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto . Infatti, al Giudice Ordinario “spetta di giudicare sugli adempimenti e inadempimenti (e sui relativi effetti) con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell’amministrazione e del concessionario”; e quindi è al giudice ordinario che competono le controversie riguardanti “indennità, canoni ed altri corrispettivi”, controversie “alle quali appartengono quelle relative alla fase esecutiva (anche) dei rapporti di concessione di pubblico servizio, ivi comprese le questioni inerenti agli adempimenti e alle relative conseguenze indennitarie, vertendosi nell’ambito di un rapporto paritetico tra le parti che si colloca a valle dell’esercizio del potere di cui è espressione la fase costitutiva del rapporto di impronta pubblicistica, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui la P.A. eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge e impugnati dal privato” (T.A.R. Umbria, Sez. I, 26 aprile 2024, n. 281 e giurisprudenza ivi citata - Cass. civ., S.U., 18 dicembre 2023, n. 35344; in senso conforme, ex multis, C.d.S., sez. V, 19 aprile 2019, n. 2543; T.A.R. Umbria 27 ottobre 2022, n. 779 ).
3. - Per completezza espositiva, si osserva pure che non sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo neppure in riferimento all’azione di indebito arricchimento ex art. 2041 Cod. Civ., proposta solo in via gradata, considerato che, (fin) anche in casi di giurisdizione esclusiva, sulla domanda di indebito arricchimento, non inerendo essa in alcun modo all’esercizio di poteri pubblicistici (cfr. Corte Costituzionale sentenza 204 del 2004), sussiste comunque la giurisdizione del giudice ordinario (Cassazione civile, Sez. Un. 18 novembre 2010, n. 23284; Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 3 febbraio 2015, n. 498; Consiglio di Stato, sez. V, 7 giugno 2013, n. 3133; T.A.R. Lecce, sez. III, 29/05/2018, n. 919) (T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 11 gennaio 2022, n. 1): si tratta, infatti, di istituto civilistico che dà luogo a situazioni di diritto soggettivo perfetto anche quando parte sia una P.A., salvo il limite interno del divieto di annullamento e di modificazione dei provvedimenti amministrativi (cfr. Cassazione civile, Sez. Un. 18 novembre 2010, n. 23284) (Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 498).
4. - Alla luce dei suesposti rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adìto T.A.R., ai sensi degli artt. 9 e 11 Cod. proc. amm., sussistendo la giurisdizione del Giudice Ordinario competente per territorio, innanzi al quale potrà essere riproposto il giudizio, nei perentori termini di legge.
5. - Sussistono i presupposti di legge (in particolare, l’esito di rito) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di AR (Sezione Prima), dichiara il ricorso, di cui in epigrafe, inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando, quale giudice munito di giurisdizione, il Giudice Ordinario competente per territorio, presso cui potrà essere riproposto il giudizio, nei perentori termini di legge.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AR nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO TT, Presidente
RI IS NO, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI IS NO | DO TT |
IL SEGRETARIO