TAR Bari, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 187
TAR
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Nullità/illegittimità per violazione di norme e eccesso di potere

    Il giudice amministrativo dichiara il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e a presunti inadempimenti contrattuali, di competenza del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Invalidità per assenza del requisito del credito certo, liquido ed esigibile

    Il giudice amministrativo dichiara il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e a presunti inadempimenti contrattuali, di competenza del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Insussistenza e infondatezza della pretesa creditoria

    Il giudice amministrativo dichiara il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e a presunti inadempimenti contrattuali, di competenza del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Illegittimo arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.

    Il giudice amministrativo dichiara il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che l'azione di indebito arricchimento sia di competenza del giudice ordinario, anche quando parte sia una Pubblica Amministrazione.

  • Inammissibile
    Rivalutazione monetaria e interessi

    Il giudice amministrativo dichiara il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e a presunti inadempimenti contrattuali, di competenza del giudice ordinario.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 187
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 187
    Data del deposito : 10 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo