Versione
27 ottobre 1982
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7 luglio 1995
7 luglio 1995
Art. 11. Contributo integrativo
A partire dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli iscritti all'albo dei geometri devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA, e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione e' ripetibile nei confronti di quest'ultimo.
Le associazioni o societa' di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei geometri. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista e' calcolato su una percentuale del volume d'affari dell'associazione o societa' pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.
Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, dovuto per l'anno stesso.
Salvo quanto disposto dall'articolo 13, quarto comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, e' stabilita nella misura del 2 per cento.
La maggiorazione percentuale ed il volume d'affari di cui al primo comma si riferiscono esclusivamente ai corrispettivi relativi all'esercizio dell'attivita' professionale. Il contributo integrativo non e' soggetto all'IRPEF ne' all'IVA, e non concorre alla formazione del reddito professionale.
((9)) ------------ AGGIORNAMENTO (9)
Il Decreto 20 maggio 1995 (in G.U. 22/6/1995, n. 144) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che con effetto dal 1 gennaio 1995, il contributo integrativo minimo di cui al presente articolo e' elevato da L. 531.000 a L. 585.000.
A partire dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli iscritti all'albo dei geometri devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA, e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione e' ripetibile nei confronti di quest'ultimo.
Le associazioni o societa' di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei geometri. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista e' calcolato su una percentuale del volume d'affari dell'associazione o societa' pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.
Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, dovuto per l'anno stesso.
Salvo quanto disposto dall'articolo 13, quarto comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, e' stabilita nella misura del 2 per cento.
La maggiorazione percentuale ed il volume d'affari di cui al primo comma si riferiscono esclusivamente ai corrispettivi relativi all'esercizio dell'attivita' professionale. Il contributo integrativo non e' soggetto all'IRPEF ne' all'IVA, e non concorre alla formazione del reddito professionale.
((9)) ------------ AGGIORNAMENTO (9)
Il Decreto 20 maggio 1995 (in G.U. 22/6/1995, n. 144) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che con effetto dal 1 gennaio 1995, il contributo integrativo minimo di cui al presente articolo e' elevato da L. 531.000 a L. 585.000.
Giurisprudenza • 60
- 1. Trib. Salerno, sentenza 02/02/2023, n. 152Provvedimento: […] Contribuzione; b) euro 5.281,25 per omesso versamento del contributo integrativo complessivamente dovuto per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del combinato disposto di cui all'art.11 legge n.773/1982 e dell'art. 2 Regolamento sulla Contribuzione; 4 c) euro 83,00 per omesso versamento del contributo di maternità ex D.Lgs. 151/2001 complessivamente dovuto per gli anni 2013,Leggi di più...
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