CASS
Sentenza 24 ottobre 2024
Sentenza 24 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2024, n. 38914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38914 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OV SC nato a [...] il [...]; nel procedimento a carico del medesimo;
avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 16/09/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Pietro Molino che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to Piccolo SC che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Caltanissetta. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIIRTTO 1. Con sentenza di cui in epigrafe, Corte di appello di Caltanissetta, decidendo in sede di rinvio disposto con sentenza di questa Suprema Corte sez. IV del 31.01.2018, in ordine alla impugnazione proposta da OV SC avverso la sentenza del tribunale di Enna del 30.11.2016, con cui il predetto era stato assolto in ordine al reato ex artt. 110 c.p. 624 625 nn. 2 e 7 c.p., riformava la predetta sentenza condannando il OV, concedendo le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, e stabiliva la pena finale diminuita per il rito prescelto, in mesi 8 di reclusione ed euro 300 di multa. Penale Sent. Sez. 3 Num. 38914 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 02/10/2024 2. Avverso la predetta sentenza OV SC, previa avvenuta restituzione in termini per proporre il presente ricorso, ha presentato ricorso per cassazione mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione. 3. Si rappresenta con il primo il vizio di violazione di norme processuali per omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione in appello. 4. Con il secondo motivo si rappresenta l'assenza di querela rispetto al reato ascritto alla luce delle novelle al riguardo introdotte con Dlgs. 150/2022. 5. Il ricorso è fondato per le ragioni di cui al primo motivo proposto che assorbono il secondo rendendone pleonastica l'analisi. La sentenza deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla corte di appello di Caltanissetta. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2024.
avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 16/09/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Pietro Molino che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to Piccolo SC che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Caltanissetta. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIIRTTO 1. Con sentenza di cui in epigrafe, Corte di appello di Caltanissetta, decidendo in sede di rinvio disposto con sentenza di questa Suprema Corte sez. IV del 31.01.2018, in ordine alla impugnazione proposta da OV SC avverso la sentenza del tribunale di Enna del 30.11.2016, con cui il predetto era stato assolto in ordine al reato ex artt. 110 c.p. 624 625 nn. 2 e 7 c.p., riformava la predetta sentenza condannando il OV, concedendo le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, e stabiliva la pena finale diminuita per il rito prescelto, in mesi 8 di reclusione ed euro 300 di multa. Penale Sent. Sez. 3 Num. 38914 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 02/10/2024 2. Avverso la predetta sentenza OV SC, previa avvenuta restituzione in termini per proporre il presente ricorso, ha presentato ricorso per cassazione mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione. 3. Si rappresenta con il primo il vizio di violazione di norme processuali per omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione in appello. 4. Con il secondo motivo si rappresenta l'assenza di querela rispetto al reato ascritto alla luce delle novelle al riguardo introdotte con Dlgs. 150/2022. 5. Il ricorso è fondato per le ragioni di cui al primo motivo proposto che assorbono il secondo rendendone pleonastica l'analisi. La sentenza deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla corte di appello di Caltanissetta. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2024.