Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 22/12/2025, n. 23361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23361 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23361/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03855/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3855 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato IL Esposto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Asti, via XX settembre, 80;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto n. -OMISSIS-, emesso dal Ministero dell'Interno in data 09/09/2020, recante rigetto della istanza del 19/06/2015 di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) , della l. 5 febbraio 1992, n. 91 presentata dalla parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 3 ottobre 2025 il dott. CA IF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che la parte ricorrente, con la proposizione del ricorso in esame, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Ministero dell’Interno ha rigettato la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana;
Rilevato che, nelle more del giudizio, la parte ricorrente ha dato atto e documentato che il Ministero dell’Interno, nell’esercizio del proprio potere di autotutela decisoria, ha adottato nei suoi confronti l’anelato provvedimento di concessione della cittadinanza italiana;
Rilevato che la parte ricorrente, alla luce della anzidetta sopravvenienza provvedimentale, in data 30 settembre 2025 ha chiesto che il presente giudizio venisse definito mediante declaratoria della cessazione della materia del contendere, instando per la condanna alle spese dell’amministrazione ministeriale resistente;
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, tenuto anche conto dell’istanza all’uopo depositata in atti dalla parte ricorrente in data 30 settembre 2025;
Ritenuto che sulla scorta della sopravvenuta concessione della cittadinanza italiana in favore della parte ricorrente, che il Ministero resistente ha disposto lite pendente nell’esercizio del proprio potere di autotutela decisoria, la controversia in esame possa essere definita mediante declaratoria della cessazione della materia del contendere ai sensi dell’articolo 34, comma 5, c.p.a.;
Ritenuto che “ La cessazione della materia del contendere opera, infatti, quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato (Cons. Stato, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227; id. 20 dicembre 2019, n. 8615; id., sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3378). È, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2016, n. 1332) ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 2247 del 28 marzo 2022). Pertanto, siccome la sentenza che dichiara la cessata materia del contendere è una pronuncia di merito idonea al giudicato (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 6824 dell’11 ottobre 2021), ai fini della regolazione delle spese di lite deve farsi applicazione del criterio della soccombenza che, nel caso di specie, conduce a porre le spese giudiziali in capo al Ministero dell’Interno, avendo detta amministrazione concesso il bene della vita anelato dalla parte ricorrente solo in seguito all’instaurazione del presente giudizio, attraverso l’esercizio del potere di autotutela che ha dato luogo a una sopravvenienza provvedimentale integralmente satisfattiva della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del suo difensore, così come risultante dalla procura alle liti depositata in atti, in quanto dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IL RI, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
CA IF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA IF | IL RI |
IL SEGRETARIO