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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 14464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14464 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 50997/2021 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50997 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in decisione alla data del 14.10.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Tito (PZ), in Via San Nicola n. 26, presso lo studio dell'avv.to Mariarosaria Giuzio che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione
- OPPONENTE -
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Reggio Calabria, in Via S.S.18, IV Tr. 52 , presso lo studio dell'avv.to Mariarita Mazzeo che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTA-
NONCHE'
Controparte_2 in persona del legale rapp.te pro tempore,
- OPPOSTA CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi (617, II co., c.p.c.)
1 dr. Alessandro CENTO n. 50997/2021 R.G.A.C.C.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.10.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
per l'opponente: “… Accertare la inesistenza della pretesa vantata dal creditore e per l'effetto dichiarare nullo l'atto impugnato e tutti gli atti presupposti e concomitanti allo stesso, anche quelli, allo stato sconosciuti dal ricorrente, perché tutti manifestamente illegittimi ed infondati;
- con vittoria di spese ed onorario di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario…” per la società opposta: “…In via preliminare disporre l'inammissibilità della citazione introdotta in violazione del principio del ne bis in idem;
nel merito: - Rigettare il ricorso in opposizione avversario, in quanto privo di fondamento sia in fatto che in diritto, attesa l'assoluta regolarità e legittimità delle procedure adottate dalla - ritenere dovuto il credito Controparte_1 portato dai verbali emessi e notificati dal Controparte_3
Condannare, il ricorrente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi a favore dell'avv. antistatario, posto che la
ha dovuto affrontare delle spese legali in un procedimento Controparte_1 del tutto inammissibile- dilatorio – e infondato in fatto e diritto”
FATTO e DIRITTO
Considerato
Che la (creditrice procedente) promuoveva, ai danni di Controparte_1
(debitore esecutato) e presso la Parte_1 Controparte_2
(terza pignorata), espropriazione di crediti nelle forme di cui
[...] all'art. 72 bis DPR n. 602/73 per l'esazione coattiva della complessiva somma di € 753,49 oltre interessi, in forza di ingiunzione fiscale
Considerato che in data 29.12.2020 il debitore esecutato proponeva, dinanzi al G.E., opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617, II co., c.p.c) eccependo, tra l'altro, l'omessa notifica dell'atto di pignoramento;
che, instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1 contestando il ricorso e chiedendone il rigetto;
2 dr. Alessandro CENTO n. 50997/2021 R.G.A.C.C.
che il G.E., all'esito della fase sommaria, con ordinanza del 27.5.2021 sospendeva l'esecuzione (in ragione dell'omessa notifica al debitore dell'atto di pignoramento); quindi regolava le spese di lite (secondo il principio della soccombenza) e assegnava il termine (sino al 31.7.2021) per l'eventuale introduzione del giudizio di merito
Considerato
che con atto di citazione notificato in data 30.7.2021 Parte_1 introduceva il giudizio di merito e conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la (creditrice procedente) per ivi sentir Controparte_1 accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte che si costituiva in giudizio la contestando l'opposizione e Controparte_1 rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte;
che con ordinanza del 25.7.2022 il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti della (terza Controparte_2 pignorata/litisconsorte necessario)
che pur ritualmente citata non si costituiva in giudizio la Controparte_2
(terza pignorata)
[...]
che, acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 14.10.2025 (giacché le parti rinunciavano ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. )
Considerato:
che va anzitutto dichiarata la contumacia della Controparte_2
che, pur ritualmente citata, non si è mai costituita nel presente
[...] giudizio
Rilevato che l'esecuzione de qua è stata intrapresa (non già sulla base del ruolo, ma) in forza di ingiunzione fiscale (disciplinate, tra l'altro, dal R.D. n. 639/1910) e, in tal caso, le disposizioni contenute nel titolo II del DPR n. 602/1973 si applicano solo “in quanto compatibili” (vd., art. 36, comma 2, D.L. n. 248/2007): l'ingiunzione fiscale consiste “nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta” (art. 2 RD n. 639/1910) e, pertanto, cumula in sé
“la duplice natura e funzione di titolo esecutivo, unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del suo peculiare potere di
3 dr. Alessandro CENTO n. 50997/2021 R.G.A.C.C.
autoaccertamento e autotutela, e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo civile ordinario è l'atto di precetto” (vd., Cass. n. 10496/2002); che, in definitiva, nella riscossione coattiva promossa in forza di ingiunzione fiscale l'esecuzione non deve essere preceduta, a differenza della riscossione coattiva mediante ruolo, dalla notifica della cartella di pagamento (e dell'intimazione di pagamento);
Rilevato che, ai sensi dell'art. 49 DPR n. 602/1973 il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle “… norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili;
gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo 26”;
Considerato che ai sensi dell'art. 543, I co., c.p.c., non derogato in parte qua da alcuna disposizione del DPR n. 602/1973, l'atto di pignoramento deve essere notificato (non solo al terzo debitor debitoris, ma) anche al debitore esecutato che, pertanto, contrariamente a quanto asserito dalla società opposta, l'atto di pignoramento deve essere necessariamente notificato al debitore esecutato;
Considerato che il debitore esecutato ha appunto eccepito la mancata notifica dell'atto di pignoramento;
che agli atti non risulta la notifica dell'atto di pignoramento debitamente certificata nelle forme prescritte dagli artt. 26 del DPR n. 602/1973 e 60 del DPR n. 600/73;
Rilevato che la mancata prova della notifica dell'atto di pignoramento ne determina l'inesistenza: invero, l'inesistenza della notificazione è senz'altro configurabile in caso di omessa (prova della) notifica;
che diversamente da quanto addotto dalla società opposta l'inesistenza della notificazione, a differenza della nullità, non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo (vd., tra le altre, Cass. n. 31085/22); che, in conclusione, l'opposizione deve essere accolta e l'atto di pignoramento deve essere annullato;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo e vanno distratte ex art 93 c.p.c.; spese compensate nei riguardi della terza chiamata nei cui confronti non sono state spiegate domande 4 dr. Alessandro CENTO n. 50997/2021 R.G.A.C.C.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia della;
Controparte_2
2. in accoglimento della spiegata opposizione agli atti esecutivi, annulla l'atto di pignoramento opposto;
3. condanna la società opposta alla rifusione, in favore di Pt_1
delle spese di lite che si liquidano in € 362,00 per
[...] compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avv.to Mariarosaria
Giuzio;
4. compensa, nel resto, le spese di lite.
Così deciso in Roma il 19.10.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
5 dr. Alessandro CENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50997 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in decisione alla data del 14.10.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Tito (PZ), in Via San Nicola n. 26, presso lo studio dell'avv.to Mariarosaria Giuzio che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione
- OPPONENTE -
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Reggio Calabria, in Via S.S.18, IV Tr. 52 , presso lo studio dell'avv.to Mariarita Mazzeo che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTA-
NONCHE'
Controparte_2 in persona del legale rapp.te pro tempore,
- OPPOSTA CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi (617, II co., c.p.c.)
1 dr. Alessandro CENTO n. 50997/2021 R.G.A.C.C.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.10.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
per l'opponente: “… Accertare la inesistenza della pretesa vantata dal creditore e per l'effetto dichiarare nullo l'atto impugnato e tutti gli atti presupposti e concomitanti allo stesso, anche quelli, allo stato sconosciuti dal ricorrente, perché tutti manifestamente illegittimi ed infondati;
- con vittoria di spese ed onorario di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario…” per la società opposta: “…In via preliminare disporre l'inammissibilità della citazione introdotta in violazione del principio del ne bis in idem;
nel merito: - Rigettare il ricorso in opposizione avversario, in quanto privo di fondamento sia in fatto che in diritto, attesa l'assoluta regolarità e legittimità delle procedure adottate dalla - ritenere dovuto il credito Controparte_1 portato dai verbali emessi e notificati dal Controparte_3
Condannare, il ricorrente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi a favore dell'avv. antistatario, posto che la
ha dovuto affrontare delle spese legali in un procedimento Controparte_1 del tutto inammissibile- dilatorio – e infondato in fatto e diritto”
FATTO e DIRITTO
Considerato
Che la (creditrice procedente) promuoveva, ai danni di Controparte_1
(debitore esecutato) e presso la Parte_1 Controparte_2
(terza pignorata), espropriazione di crediti nelle forme di cui
[...] all'art. 72 bis DPR n. 602/73 per l'esazione coattiva della complessiva somma di € 753,49 oltre interessi, in forza di ingiunzione fiscale
Considerato che in data 29.12.2020 il debitore esecutato proponeva, dinanzi al G.E., opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617, II co., c.p.c) eccependo, tra l'altro, l'omessa notifica dell'atto di pignoramento;
che, instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1 contestando il ricorso e chiedendone il rigetto;
2 dr. Alessandro CENTO n. 50997/2021 R.G.A.C.C.
che il G.E., all'esito della fase sommaria, con ordinanza del 27.5.2021 sospendeva l'esecuzione (in ragione dell'omessa notifica al debitore dell'atto di pignoramento); quindi regolava le spese di lite (secondo il principio della soccombenza) e assegnava il termine (sino al 31.7.2021) per l'eventuale introduzione del giudizio di merito
Considerato
che con atto di citazione notificato in data 30.7.2021 Parte_1 introduceva il giudizio di merito e conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la (creditrice procedente) per ivi sentir Controparte_1 accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte che si costituiva in giudizio la contestando l'opposizione e Controparte_1 rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte;
che con ordinanza del 25.7.2022 il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti della (terza Controparte_2 pignorata/litisconsorte necessario)
che pur ritualmente citata non si costituiva in giudizio la Controparte_2
(terza pignorata)
[...]
che, acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 14.10.2025 (giacché le parti rinunciavano ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. )
Considerato:
che va anzitutto dichiarata la contumacia della Controparte_2
che, pur ritualmente citata, non si è mai costituita nel presente
[...] giudizio
Rilevato che l'esecuzione de qua è stata intrapresa (non già sulla base del ruolo, ma) in forza di ingiunzione fiscale (disciplinate, tra l'altro, dal R.D. n. 639/1910) e, in tal caso, le disposizioni contenute nel titolo II del DPR n. 602/1973 si applicano solo “in quanto compatibili” (vd., art. 36, comma 2, D.L. n. 248/2007): l'ingiunzione fiscale consiste “nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta” (art. 2 RD n. 639/1910) e, pertanto, cumula in sé
“la duplice natura e funzione di titolo esecutivo, unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del suo peculiare potere di
3 dr. Alessandro CENTO n. 50997/2021 R.G.A.C.C.
autoaccertamento e autotutela, e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo civile ordinario è l'atto di precetto” (vd., Cass. n. 10496/2002); che, in definitiva, nella riscossione coattiva promossa in forza di ingiunzione fiscale l'esecuzione non deve essere preceduta, a differenza della riscossione coattiva mediante ruolo, dalla notifica della cartella di pagamento (e dell'intimazione di pagamento);
Rilevato che, ai sensi dell'art. 49 DPR n. 602/1973 il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle “… norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili;
gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo 26”;
Considerato che ai sensi dell'art. 543, I co., c.p.c., non derogato in parte qua da alcuna disposizione del DPR n. 602/1973, l'atto di pignoramento deve essere notificato (non solo al terzo debitor debitoris, ma) anche al debitore esecutato che, pertanto, contrariamente a quanto asserito dalla società opposta, l'atto di pignoramento deve essere necessariamente notificato al debitore esecutato;
Considerato che il debitore esecutato ha appunto eccepito la mancata notifica dell'atto di pignoramento;
che agli atti non risulta la notifica dell'atto di pignoramento debitamente certificata nelle forme prescritte dagli artt. 26 del DPR n. 602/1973 e 60 del DPR n. 600/73;
Rilevato che la mancata prova della notifica dell'atto di pignoramento ne determina l'inesistenza: invero, l'inesistenza della notificazione è senz'altro configurabile in caso di omessa (prova della) notifica;
che diversamente da quanto addotto dalla società opposta l'inesistenza della notificazione, a differenza della nullità, non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo (vd., tra le altre, Cass. n. 31085/22); che, in conclusione, l'opposizione deve essere accolta e l'atto di pignoramento deve essere annullato;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo e vanno distratte ex art 93 c.p.c.; spese compensate nei riguardi della terza chiamata nei cui confronti non sono state spiegate domande 4 dr. Alessandro CENTO n. 50997/2021 R.G.A.C.C.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia della;
Controparte_2
2. in accoglimento della spiegata opposizione agli atti esecutivi, annulla l'atto di pignoramento opposto;
3. condanna la società opposta alla rifusione, in favore di Pt_1
delle spese di lite che si liquidano in € 362,00 per
[...] compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avv.to Mariarosaria
Giuzio;
4. compensa, nel resto, le spese di lite.
Così deciso in Roma il 19.10.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
5 dr. Alessandro CENTO