Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 3628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3628 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3008 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 10 giugno 2025 e vertente tra
TRA
(c.f. , (c.f. ) ed Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 Parte_3
(c.f. ), in proprio ed in qualità di eredi di ,
[...] C.F._2 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Pia De Nigris per procura in atti;
APPELLANTI
E
(CF: ), in qualità di mandataria di Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
, (CF: , rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Federico
[...] P.IVA_3
BONOLI;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
La quale debitrice principale, e in proprio e quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi di in veste di garanti, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo Persona_1
[...]
l'importo di €21.149,18, oltre interessi e spese della procedura monitoria, Controparte_3 quale saldo passivo risultante dal rapporto di conto corrente in essere tra le parti n. 90/1231/1, deducendo, tra l'altro, a sostegno: che detta somma non era dovuta, così come non era dovuto il saldo passivo di €21,98 relativo al conto tecnico anticipo fatture n. 90/1232, non sussistendo alcun saldo debitore in relazione a detti conti;
che i saldi in questione non avevano alcuna giustificazione contabile;
di avere diritto alla restituzione, da parte della banca opposta, delle somme versate a titolo di interessi passivi superiori alla soglia determinata dalla legge, di interessi anatocistici, di commissioni di massimo scoperto, di spese ed altre competenze bancarie illegittimamente addebitati da parte opposta e pagati da essa opponente;
che le poste applicate nel tempo dalla banca erano illegittime o perché non convenute tra le parti, o perché applicate in misura superiore a quella convenuta, per cui competeva il diritto della debitrice ad ottenere la restituzione dell'importo complessivo di €230.000,00.
Tanto premesso, gli opponenti concludevano perché il Tribunale: in via principale, dichiarata l'illegittimità, la nullità e l'infondatezza del credito preteso, annullasse e/o revocasse il decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale, accertasse e dichiarasse che nell'ambito dei rapporti bancari oggetto di causa, le somme illecitamente addebitate dalla banca opposta alla e Parte_1 da questa versate a titolo di interessi ultra soglia, anatocistici ed ultralegali, commissioni di massimo scoperto, spese ed altri oneri non dovuti erano pari a €230.000,00, ovvero alla somma maggiore e minore accertata in corso di causa e, per l'effetto, condannasse la banca a restituire alla Parte_1 detto importo, oltre interessi dal dovuto al saldo;
in ogni caso, accertasse gli effettivi saldi dei conti in questione, da calcolare mediante epurazione delle voci non dovute, con condanna della banca opposta al pagamento del suddetto importo di €230.000,00 in favore della Parte_1 condannasse, infine, la al risarcimento di tutti i danni patrimoniali Controparte_3
e non subiti dalla in conseguenza die fatti di causa. Parte_1
La quale mandataria di costituitasi in giudizio, sulla Controparte_1 Controparte_2 premessa della intervenuta cessione di crediti pro soluto, di cui al contratto del 20.12.2013, in virtù del quale la aveva acquistato in blocco dalla Controparte_2 Controparte_3 crediti per capitale, interessi, spese ed accessori, tra i quali era ricompreso anche quello oggetto di causa, concludeva in via principale per il rigetto di tutte le domande anche riconvenzionali avversarie perché improcedibili, inammissibili, indeterminate o per carenza di legittimazione ed interesse ad agire e comunque perché infondate in fatto e in diritto ed in subordine, e per la denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, per la condanna degli opponenti al pagamento, in proprio favore, delle somme comunque risultanti come dovute all'esito del giudizio, oltre interessi, deducendo, tra l'altro, che nel corso del rapporto non vi era stato alcun superamento delle soglie in materia di usura, che vi era stata identica capitalizzazione di interessi attivi e passivi e che tutte le voci relative ad interessi, commissioni di massimo scoperto ed altri oneri erano state espressamente pattuite dalle parti.
La causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali e due CTU volte a ricostruire i rapporti di dare ed avere tra le parti alla luce dei saldi dei rapporti nn. 90/1231/1 e 90/1232/0, tra le stesse intercorsi.
Precisate le conclusioni in data 29.01.2019, la causa era rimessa sul ruolo per un supplemento di CTU ed all'esito discussa e decisa all'udienza odierna ex art. 281sexies c.p.c.. § 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria con le dette CTU contabili, ha così deciso: “ a) respinge le domande di parte opponente, tese all'accertamento della nullità del contratto di conto anticipi n. 90/1232/0 per difetto di sottoscrizione da parte della Controparte_3 nonché per difetto di contrattazione iniziale;
b) accerta e dichiara che il credito scaturente, in favore della dalle movimentazioni Parte_1 dei rapporti di conto corrente di corrispondenza n. 90/1231/1 e conto anticipi n. 90/1232/0, già in essere con la ammonta a complessivi €21.127,20; Controparte_3
c) per l'effetto, accoglie per quanto di ragione l'opposizione e la relativa domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Rieti n. 345/13 e condanna la
a corrispondere alla per i titoli di cui in motivazione, il suddetto Controparte_2 Parte_1 importo di €21.127,20, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data della domanda giudiziale e sino al saldo effettivo;
d) respinge le domande di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, proposte dalla società opponente;
e) compensa in ragione del 50% le spese di lite – da distrarsi in favore del difensore di parte opponente, dichiaratosi antistatario - che liquida in complessivi €5.503,55, di cui €4.835,00 a titolo di compensi professionali ed €668,55 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 d.M. n. 55/14 ed oltre ad IVA e CPA come per legge, condannando la società opposta a rifondere agli opponenti la restante quota del 50%;
f) pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico di parte opposta”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice – respinte le eccezioni preliminari della parte opposta - ha posto le seguenti considerazioni:
«[…posto, occorre in prima battuta vagliare la domanda – avanzata, per vero, dalla difesa di parte opponente solo in sede di odierna udienza di discussione – di accertamento della nullità del contratto di conto anticipi per mancanza della sottoscrizione dell'istituto di credito.
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Deve, invero, sul tema osservarsi che ad avviso della giurisprudenza di legittimità, sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte, dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta (cfr., tra le tante, Cass. 4564/12; Cass. 9543/02; Cass. 2826/00; Cass.
5868/94; Cass. 469/83; Cass. 2952/79; Cass. 3338/1969).
La richiamata giurisprudenza ha anche chiarito che la suddetta manifestazione di volontà è senz'altro integrata dalla dicitura apposta in calce ai contratti "Prendiamo atto che una copia del presente contratto ci viene rilasciata debitamente sottoscritta da soggetti abilitati a rappresentarvi", dovendo ritenersi sufficiente che risulti, appunto, l'intento della banca di avvalersi del contratto, desumibile dalle manifestazioni di volontà esternate ai clienti nel corso del rapporto di conto corrente (bastando,
a tal fine, le comunicazioni degli estratti conto), con conseguente perfezionamento dello stesso. Ebbene, in continuità con il richiamato orientamento, l'avere nella fattispecie la Controparte_3
(circostanza pacifica nel caso che ci occupa) dato spontanea e volontaria esecuzione alle
[...] pattuizioni negoziali contenute nei contratti de quibus, inoltrando periodicamente al cliente gli estratti conto, integra condotta che – valutata unitamente alla dichiarazione, resa dal cliente in calce ai contratti, di aver ricevuto la copia degli stessi ed al contegno della debitrice, che di detti contratti si è
a sua volta sempre avvalsa, mai contestando le relative pattuizioni, con ogni conseguenza anche in applicazione del principio generale immanente al nostro ordinamento di divieto di venire contra factum proprium – appare del tutto idonea ad integrare un valido equipollente della sottoscrizione mancante.
La domanda dovrà essere, pertanto, respinta in quanto infondata.
Deve essere, altresì, respinta - siccome infondata - la domanda di accertamento della nullità del rapporto di conto anticipi per asserito difetto di contrattazione iniziale, svolta (peraltro, per la prima volta in comparsa conclusionale) da parte opponente, essendo stato prodotto il relativo contratto n.
90/1232/0 (v. all. 3 al fascicolo monitorio).
Venendo ora al merito dell'opposizione e della domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito con la stessa originariamente proposta, va premesso in linea generale che in tema di onere della prova dell'adempimento delle obbligazioni ex artt. 1218 ss. c.c., alla luce dell'orientamento ormai pacifico della Corte di Cassazione (v. Cass. civ., SS.UU., n. 13533/01; Sez. L., n. 2387/04; Sez. III, n.
20073/04; Sez. II, n. 9351/07) il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto esclusivamente a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione richiesta, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento.
Graverà, viceversa, sul debitore – in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza dell'onere della prova – l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'adempimento.
I principi in questione vanno, peraltro, coordinati con il particolare atteggiarsi dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui l'opposto è attore in senso sotanziale, come tale onerato della prova dei fatti costitutivi della domanda svolta in sede monitoria
Con specifico riguardo al tema della ripetizione dell'indebito occorre, altresì, richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità in base alla quale "nella domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi"
(Cass. Civ. n. 17146 del 2003); in particolare, "l'attore in ripetizione che assuma di aver pagato un importo superiore al proprio debito è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo del suo diritto alla ripetizione, cioè l'eccedenza del pagamento" (Cass. Civ. n. 9604 del 2000).
Pertanto "chi allega di aver effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta" (Cass.
Civ. n. 7501 del 2012).
Applicando le predette coordinate ermeneutiche alla fattispecie oggetto del presente giudizio e tenuto conto dell'onere probatorio gravante sull'attore in ripetizione, deve in prima battuta rilevarsi come non possa ritenersi – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte opposta - la natura esplorativa della espletata CTU, atteso che alla luce del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, allorchè una parte chieda una consulenza contabile slla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante: ha natura esplorativa, infatti, la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega (Cass. civ.,
Sez. I, n. 15219/07), non la consulenza intesa a ricostruire l'andamento dei rapporti contabili non controversi – come nella fattispecie – nella loro esistenza (Cass. civ., Sez. I, n. 5091/16).
Secondo il precedente da ultimo citato, è consentito derogare perfino al divieto di compiere indagini esplorative ove l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al CTU anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (Cass. civ., Sez. III,
n. 3191/06).
Ebbene, nella fattispecie non può certo porsi in dubbio l'esistenza del rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 90/1231/1 e del conto anticipi n. 90/1232/0, entrambi prodotti dalla banca sin dalla fase monitoria.
Ne segue che in virtù della giurisprudenza da ultimo richiamata, nella fattispecie il ricorso all'espletamento della CTU contabile al fine di ricostruire il saldo dei rapporti tra le parti deve ritenersi pienamente ammissibile.
Ciò posto, occorre ulteriormente premettere, avuto riguardo alla materia che ci occupa, che ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. n 385/93 i contratti bancari sono redatti per iscritto ed una copia degli stessi è consegnata al cliente, che in caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo, che i contratti devono indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora e che, infine, sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati;
la norma stabilisce, poi, che in caso di inosservanza della obbligatoria indicazione dei tassi d'interesse e delle altre condizioni praticate, ovvero di nullità di clausole di rinvio agli usi su piazza ecc., debbano essere applicati i tassi sostitutivi di volta in volta individuati dal legislatore.
Tanto premesso, al fine di ricostruire il saldo dei rapporti di dare ed avere tra le parti questo Giudice ricorreva a CTU contabile.
Va premesso sul tema che per effetto del meccanismo dell'anticipazione su fatture la anticipa, CP_3 per l'appunto, al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, effettuando in favore dello stesso una sorta di finanziamento da cui scaturisce una posizione debitoria del cliente, destinata ad estinguersi solo a seguito del pagamento degli importi portati dalle fatture medesime da parte del terzo debitore.
Di regola, le poste attive e passive derivanti dall'operazione in questione vengono registrate in un apposito conto accessorio rispetto al contratto di conto corrente bancario già in essere tra istituto di credito e cliente e messe, quindi, a disposizione del cliente stesso mediante accredito sul conto corrente ordinario, costituendo in ogni caso un debito del cliente verso la banca.
Da ciò consegue che il conto anticipi costituisce strumento di natura prettamente contabile, privo di autonomia funzionale e strutturale rispetto al conto corrente bancario su cui è “appoggiato”, ma finalizzato alla esclusiva annotazione delle operazioni relative alla anticipazione di fatture, che verranno poi regolate nell'ambito del rapporto di conto corrente principale.
L'orientamento in questione è stato, tra l'altro, confermato da una pronuncia della Corte d'Appello di Milano resa il 10.10.2018, ove si legge, con riguardo alla natura dei conti anticipi, che “essi non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente” e che “Il rapporto di debito/credito fra la e il correntista è invece rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono, mediante giroconto” (sul tema si veda, altresì, Cass. civ. n. 13449/11).
Ciò premesso e tornando al caso che ci occupa, il CTU ha riscontrato la mancata produzione, da parte della banca opposta, della documentazione relativa alle condizioni economiche del conto anticipi n.
90/1232/0, le cui voci ed i cui saldi venivano fatti dall'istituto di credito confluire sul conto corrente bancario n. 90/1231/1.
Al riguardo, la società opposta ha, in effetti, prodotto in giudizio il contratto di anticipazione su fatture n. 90/1232/0, privo, tuttavia, della specifica indicazione delle relative condizioni economiche - come richiesto dall'art. 117, IV co., TUB -, circostanza non contestata dalla Controparte_1
Ne segue l'inevitabile applicazione del saggio sostitutivo contemplato dal citato art. 117, VII co.,
TUB per l'ipotesi, appunto, di inosservanza dell'obbligo, di cui al precedente IV co..
Bene ha fatto, pertanto, il CTU - nella propria prima relazione - a rideterminare gli interessi relativi al conto anticipi applicando il predetto saggio sostitutivo ed espungendo, altresì, la commissione di massimo scoperto, della quale è stata riscontrata la mancata pattuizione e da ritenersi, pertanto, nulla per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1346 c.c..
La seconda operazione è consistita, quindi, nel ricostruire il saldo dei rapporti di dare ed avere tra le parti scaturenti dal contratto di conto corrente di corrispondenza n. 90/1231/1 - versato in atti unitamente alle relative condizioni economiche - tenendo conto della suddetta rideterminazione degli interessi.
In tale prospettiva, il CTU ha accertato l'assenza sia di pattuizioni usurarie, non essendo risultato superato il tasso soglia di volta in volta stabilito dai decreti ministeriali di riferimento, che di violazioni del divieto di anatocismo, per essersi la Banca di Spolato adeguata alla delibera CICR del
09.02.2000 circa l'obbligo imposto alle banche di riconoscere ai correntisti pari periodicità nella liquidazione dei predetti interessi dal 30.06.2000, applicando alla – a far tempo dal Parte_1
01.07.2000 – gli interessi attivi e passivi con identica periodicità trimestrale (fatto non contestato da parte opponente).
In applicazione dei suddetti criteri metodologici, il CTU è pervenuto, peraltro, a rideterminare un saldo complessivo a credito degli opponenti di €21.127,20.
Le risultanze dell'indagine peritale – siccome frutto di valutazioni logiche, coerenti ed esenti da profili di censura nei singoli passaggi motivazionali, anche in ordine alle modalità di calcolo del TEG ai fini dell'accertamento dell'usura ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c., da ritenersi pienamente rispettose della normativa di riferimento e conformi all'orientamento della prevalente giurisprudenza, avuto riguardo alla relazione depositata il 20.09.2017 – vengono in questa sede interamente fatte proprie dal giudicante.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione e della relativa domanda riconvenzionale svolta da parte opponente, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, la – quale Controparte_2 asserita titolare sostanziale della pretesa azionata nel presente giudizio, in virtù della cessione di credito documentata in atti e su mandato della quale la ha agito nel presente Controparte_1 giudizio - dovrà essere condannata a corrispondere alla per i titoli di cui in Parte_1 motivazione, la somma complessiva di €21.127,20, il tutto oltre interessi legali a far tempo dalla data della domanda giudiziale, da considerarsi alla stregua di costituzione in mora ex art. 1224 c.c., venendo in considerazione un debito di valuta e sino al saldo effettivo.
Dovranno essere, infine, respinte le domande riconvenzionali di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, pure avanzate da parte opponente.
Ed invero, quanto ai primi, detta domanda è rimasta totalmente sfornita di prova sotto il profilo del danno conseguenza ex art. 1223 c.c., asseritamente riconducibile alla condotta della banca, secondo la prospettazione degli opponenti.
Quanto ai secondi, va del pari rilevato che un conto è ammettere in astratto la risarcibilità del danno non patrimoniale in capo all'ente collettivo allorché si verifichi la lesione di una situazione giuridica assimilabile a un diritto della personalità della persona fisica;
altro conto è, viceversa, riconoscere in concreto l'esistenza e la risarcibilità di un danno non patrimoniale - conseguenza, l'onere della cui prova grava (come si accennava poc'anzi) sulla parte che ne chiede il ristoro, senza che possa riconoscersi un danno in re ipsa (v., per tutte, Cass. civ. n. 4881/04), posto che il danno evento (e cioè la lesione dell'interesse giuridicamente tutelato ex art. 2043 c.c.) differisce dal danno-conseguenza (e cioè il pregiudizio di carattere patrimoniale e non patrimoniale eziologicamente riconducibile al primo), come ormai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ.,
SS.UU, n. 26972/08).
Ne segue l'inevitabile reiezione di entrambe le domande.
L'accoglimento solo parziale dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti – da distrarsi in favore del difensore degli opponenti, dichiaratosi antistatario - in misura pari al
50%, con condanna di parte opposta a rimborsare agli opponenti del restante 50%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, II co., c.p.c..
§ 2 — Hanno proposto appello ed , in proprio ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 in qualità di eredi di contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e Persona_1 chiedendo “ • accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto anticipi n. 90/1232/0;
• accertare e dichiarare che, nell'ambito dei rapporti bancari per cui è causa, le somme illecitamente addebitate dalla banca opposta alla e da questa versate alla medesima banca a titolo Parte_1 di illegittimi interessi (ultra soglia, anatocistici ed ultralegali), di illegittime commissioni di massimo scoperto, di spese ed altre competenze bancarie non dovute, di oneri economici e di interessi non dovuti per mancanza di accordo scritto, nonché di interessi, anche legali, comunque non dovuti, sono pari ad Euro 139.743,22, ovvero alla somma maggiore o minore accertata in corso di causa e, per
l'effetto, condannare la società appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla la suddetta somma di Euro 139.743,22, ovvero quella maggiore o minore Parte_1 accertata in corso di causa, al netto della somma restituita in forza della sentenza di primo grado, oltre interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo;
• in ogni caso, accertare e dichiarare gli effettivi saldi dei conti per cui è causa, ricalcolati mediante epurazione degli importi illecitamente addebitati dalla banca opposta alla a titolo di Parte_1 illegittimi interessi e di altre illegittime competenze bancarie, di oneri economici e di interessi non dovuti per mancanza di accordo scritto, nonché di interessi, anche legali, comunque non dovuti, condannando la società appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della della somma di euro 139.743,22, ovvero della somma maggiore o Parte_1 minore accertata in corso di causa, al netto della somma restituita in forza della sentenza di primo grado, oltre interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo.
Con condanna della società appellata al pagamento delle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre spese forfettarie, Iva e Cap come per legge (al netto di quanto versato in forza della sentenza di primo grado), da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Ha resistito , in qualità di mandataria di chiedendo Controparte_1 CP_2 CP_2 il rigetto dell'appello.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe, come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo – titolato “ERRONEITA' DEL CAPO DELLA SENTENZA
CONCERNENTE LA NULLITA' DEL CONTRATTO DI CONTO ANTICIPI” - la società appellante ed i garanti deducono che il Tribunale non avrebbe considerato la nullità del contratto conto anticipi così viziato a causa della sottoscrizione della sola correntista e non della banca, con la conseguenza che la rideterminazione del rapporto dare/avere doveva tener conto non solo della necessaria esclusione delle voci non concordate, ma di tutto l'assetto con la conseguenza che il CTU aveva elaborato un conteggio che, appunto, tenesse conto di esclusione totale di ogni regolamentazione di detto conto tra le parti.
§ 3.2 — Col secondo motivo - titolato “ERRONEITA' DEL CAPO DELLA SENTENZA
CONCERNENTE IL CREDITO SCATURENTE IN FAVORE DELLA DALLE Parte_1
MOVIMENTAZIONI DEI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA N.
90/1231/1 E CONTO ANTICIPI N. 901/1232/0” – gli appellanti ribadiscono quanto sopra indicato, rilevando che nessun onere doveva essere conteggiato, operazione che il CTU aveva effettivamente svolto in via alternativa su indicazione del Tribunale, con l'accertamento di un credito in capo alla originaria opponente pari ad Euro 139.743,22 di cui chiede la restituzione.
§ 3.3 — Col terzo motivo gli appellanti impugnano la statuizione sulle spese rivendicando la rifusione integrale stante la soccombenza della banca, nonché una liquidazione in misura maggiore stante l'erroneità di quella operata dal Tribunale.
§ 4 — L'appello è infondato.
I motivi di gravame possono essere unitamente delibati perché strettamente connessi tra loro.
Il profilo della nullità del contratto relativo al conto anticipi è del tutto destituita di fondamento, perché poggia sulla tesi, in sostanza, del c.d. contratto monofirma: il fatto che sia stata solo la correntista a sottoscrivere il contratto – e non la banca – comporterebbe il venir meno di ogni pattuizione in esso contenuta.
Ma sul punto, a parte le ampie ed articolate argomentazioni utilizzate dal Tribunale per respingere detta tesi, occorre ricordare come la giurisprudenza di legittimità ha dettato un principio generale (che la Corte non vuole disattendere) secondo il quale in materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto ( Cass. del 2018
n. 16070 e successive conformi).
Pertanto, le uniche voci economiche da escludere sono quelle pure valutate dal CTU e condivise dal primo giudice perché non risultate pattuite;
le altre, invece, sono parte del contratto e come tali vanno applicate. Di qui la conferma che l'unico credito vantato dalla correntista è quello già riconosciuto in sentenza.
Quanto al profilo delle spese, ovvio che la soccombenza parziale della odierna parte appellante ha consentito al Tribunale di compensare parzialmente le spese di lite;
il fatto che il decreto ingiuntivo sia stato revocato non è di per sé dirimente, atteso che è stato effettuato un ricalcolo che ha consentito di effettuare le corrette compensazioni tra le parti, con il risultato di un credito – sì – in capo alla correntista, ma di gran lunga inferiore al richiesto. A ciò si aggiunga che le domande risarcitorie sono state respinte (e peraltro in modo ormai definitivo), sicchè è dell'esito complessivo del giudizio che giustamente il Tribunale ha tenuto in debito conto.
In ordine, poi, al “quantum” delle spese di lite, le doglianze sono palesemente infondate, atteso che la parte appellante invoca un valore della controversia che riguarda il “petitum” e non il “decisum”, in assetto contrario al dettato della giurisprudenza di legittimità , sicchè lo scaglione dei parametri utilizzato in sentenza è assolutamente corretto;
infondata anche la richiesta di un compenso commisurato alla presenza di più parti difese, atteso che in realtà si tratta di un'unica difesa per tutti gli odierni appellanti, sicchè la qualità e la quantità dell'impegno del professionista è decisamente più ridotta rispetto alla prospettazione di cui in gravame., peraltro del tutto apodittico sul punto perché cita semplicemente un dato numerico e non altro.
Di qui la reiezione dell'appello.
§ 5 — Quanto alle spese del grado , queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00 Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 3008/20 del tribunale di Rieti, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna le parti appellanti, in solido tra loro, alla rifusione – in favore di parte appellata , delle spese del grado che si liquidano in Euro 14.317,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara le parti appellanti tenute, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore