Rigetto
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 27/06/2025, n. 5577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5577 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2025
N. 05577/2025REG.PROV.COLL.
N. 08590/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8590 del 2023, proposto dalla società Nicla S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Calculli, Nino Sebastiano Matassa, Rosa Volse, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Vito Agresti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00494/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Matera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con concessione edilizia prot. n. 3/6970/95 del 29/1/1996, è stata assentita in favore della Congregazione dei Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù, la realizzazione, per finalità sociali e pastorali, di due edifici identificati nel titolo abitativo e negli elaborati grafici come “edificio A” (poi rimasto incompiuto) ed “edificio B” (edificato).
Con permesso di costruire prot. 31461 dell’8/5/2017, essendo scadute le numerose proroghe dell’originario titolo abilitativo, è stato autorizzato, sempre in favore della predetta Congregazione e per le medesime finalità, il completamento di detto “edificio A” ma i lavori assentiti non venivano eseguiti.
Con istanza del 15/2/2022, la società appellante (nella qualità di promissaria acquirente del diritto di superficie su detto immobile, in virtù di contratto stipulato in data 18/2/2021 con la predetta Congregazione) chiedeva al Comune di Matera l’autorizzazione per l’attuazione di un progetto di rinnovamento e riqualificazione dell’immobile, sia dal punto di vista antisismico che energetico, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 25/2009 (c.d. “piano casa”).
Il progetto prevedeva in sintesi:
i) la demolizione del vecchio fabbricato esistente (a quella data allo stato rustico);
ii) la ricostruzione del fabbricato demolito in due distinti fabbricati (nell’ambito dello stesso lotto), di cui uno destinato ancora a Residenze Collettive, ed uno destinato a Residenze Civili (in particolare, il fabbricato a destinazione Residenze Collettive è stato progettato con volume, area di sedime e superfici conformi a quelle oggetto di demolizione, mentre quello destinato a Residenze Civili era ottenuto grazie alla premialità volumetrica prevista dall’art. 3 della legge regionale Piano Casa);
iii) la riqualificazione ambientale dell’intera area;
Con nota prot. 52638 del 10/6/2022, il Comune comunicava il preavviso di rigetto dell’istanza, con la seguente motivazione: “ Il fabbricato esistente è stato assentito con P. di C. n. 3/6970/95 del 29/01/1996 e successive varianti, ed è destinato ad attrezzature collettive - interesse comune per servizi di tipo religioso - urbanizzazioni secondarie. Per lo stesso, pur essendo ammessi gli incrementi volumetrici di cui all’art. 3 della L.R. 25/2009, non è consentita, per i nuovi volumi, una destinazione diversa da quella assentita. Il progetto presentato prevede per l’ampliamento di cui all’art. 3 della L.R. 25/2009 la destinazione a residenze – civili abitazioni, diversa dalla destinazione del fabbricato assentito e pertanto in contrasto con la norma citata ”;
Con il provvedimento conclusivo prot. 10522 in data 31/1/23, l’Ente civico respingeva l’istanza, ulteriormente precisando, in riscontro alle osservazioni endoprocedimentali della società deducente, quanto segue:
“1. Nella relazione allegata alla richiesta di P.d.C. prot. n. 15768/2022 è chiaramente indicato che la richiesta si riferisce alla demolizione e ricostruzione dell’edificio denominato "A" negli elaborati grafici di cui alla Concessione edilizia del 29/01/1996 prot. n. 3/6970/95 del 29/01/1996 e del P.d.C. del 08/05/2017, quest'ultimo in corso di validità; l'Ufficio, in ossequio a quanto indicato nella precisazione della Regione Basilicata richiamata (per cui non è la zona urbanistica ma la destinazione dell'edificio che deve considerarsi valido per l’esame dell’istanza), ha proceduto alla verifica dei citati titoli abilitativi.
2. Nella relazione allegata al progetto di cui alla Concessione Edilizia del 29/01/1996 prot. n. 3/6970/95, il tecnico progettista ing. Vincenzo De Dormo dichiarava quanto segue: "L'art. 2 dello Statuto della Congregazione dei Padri Rogazionisti riporta: "la Congregazione esercita opere di religione e di culto e, senza fini di lucro, opere d'istruzione, educazione, assistenza in particolare in favore di fanciulli e dei giovani, specialmente poveri e derelitti; in particolare organizza e gestisce Seminari, istituti per orfani, istituti per sordomuti, scuole di ogni genere anche professionali, tecniche o agrarie. L'ampliamento della Casa di Matera dei Padri Rogazionisti rientra nel quadro di iniziative sociali e pastorali della stessa Congregazione che vede questa Istituzione fortemente impegnata in termini di presenza territoriale sia a livello nazionale che internazionale;
3. Esaminando il P.d.C. prot. n. 31461 del 08.09.2017, si è verificato quanto riportato nella relazione allegata a detto Permesso; al punto A5 di detta relazione il tecnico progettista, ing. Vincenzo De Donno, specificava che l’inquadramento urbanistico di riferimento era il seguente: "La normativa cui si fa espresso riferimento nel presente progetto è quella indicata nel titolo abilitativo di cui alla
Concessione Edilizia prot.n.3/6970/95 del 29/01/1996, quella dettata dal DPR 380/2001 nonché tutte le relative norme modificative e integrative. Nel vigente strumento urbanistico (si veda anche il successivo punto A.10), risulta accolta l'Osservazione n. 153 "esclusivamente per la finalità di pubblici servizi di cui alla concessione edilizia già rilasciata" (vedi D.P.G.R. n. 269 del 20/12/2006)";
4. Conseguentemente il P.d.C. prot. n. 31461 del 08.09.2017 è stato rilasciato per le sole finalità di pubblico servizio;
5. Il comma 1-ter dell'art.5 della L.R. n. 25/2009 e s.m.i. vigente recita testualmente: "il mutamento di destinazione d'uso di immobili legittimamente edificati e/o in corso di costruzione in forza di titolo abilitativo in corso di validità, connesso o meno alla realizzazione di opere edilizie, che non comporti
realizzazione di nuovi volumi e superfici utili, è ammesso quando:
a) modifica la destinazione d'uso tra i seguenti casi: residenziale, turistico - alberghiera se non soggette a vincolo derivante da finanziamento pubblico, direzionale, commerciale, artigianale, sportivo-ricreativa, educativo-culturali, sanitaria e sociosanitaria, ricettiva e di servizi nella misura
massima del 50% delle superfici utili lorde esistenti o in costruzione in forza di un titolo abilitativo in corso di validità".
6. Appare evidente che la soluzione progettuale proposta configura, con la realizzazione dell'ampliamento con civili abitazioni, un cambio di destinazione d'uso, non ammissibile dal citato comma 1-ter dell'art. 5 della L.R. 25/2009 .”
Con il ricorso al T.a.r. per la Basilicata, la società deducente ha impugnato il provvedimento del Comune di Matera recante il diniego del permesso di costruire, relativo al “ Progetto di demolizione ricostruzione con ampliamento del fabbricato sito in via A.M. di Francia “Villaggio del Fanciullo”, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 25/2009 e ss.mm.ii. ” .
L’impugnazione era affidata ai seguenti motivi:
- contrariamente a quanto asserito nel diniego, l’immobile de quo avrebbe destinazione d’uso residenziale (residenza collettiva) in virtù dell’espressa qualificazione ad esso impressa dal vigente Regolamento Urbanistico. Peraltro, in virtù delle previsioni dell’art. 23-ter del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 9 delle NTA del Regolamento Urbanistico, il passaggio dalla classe R2 (abitazione collettiva)
alla classe R1 (abitazione civile), sarebbe sempre consentito. Sotto altro profilo, il diniego sarebbe in contrasto con il parere positivo al mutamento della destinazione d’uso dell’immobile, ai fini della realizzazione di una struttura ricettiva, rilasciato dagli Uffici comunali in data 6/4/2018 (nell’ambito di un procedimento autorizzatorio, avviato su istanza della Congregazione e mai giunto a definizione);
- anche ove volesse ritenersi che l’immobile de quo non abbia destinazione residenziale, l’intervento proposto sarebbe comunque ammissibile ai sensi dell’art. 5, co. 1-ter, della L.R. n. 25/2009, che abilita il mutamento della destinazione d’uso tra tutte le categorie ivi riportate, e dunque consente il passaggio a residenziale del 50% delle superfici anche degli immobili che abbiano una destinazione d’uso “educativo-culturali”, “ricettiva”, “di servizi”.
Con sentenza n. 494 del 2023 il T.a.r. per la Basilicata, disattesa la preliminare eccezione di difetto di legittimazione attiva (incentrata sulla presunta scadenza del contratto preliminare costitutivo del titolo giuridico legittimante, in realtà successivamente prorogato) ha respinto il ricorso.
Avverso tale sentenza ha interposto appello la società Nicla s.r.l. per chiederne la riforma in quanto errata in diritto.
Si è costituito il Comune di Matera per resistere all’appello chiedendone la reiezione in quanto infondato nel merito e, preliminarmente, la declaratoria di inammissibilità per genericità dei motivi di appello, a suo dire privi di una critica puntuale rivolta alle statuizioni del T.a.r., in violazione dell’art. 101 c.p.a..
Alla udienza pubblica del 24 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’appello è infondato.
Nella specie il T.a.r. ha osservato che il progetto per cui è causa (di demolizione e ricostruzione di un fabbricato con aumento della superficie esistente, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 25/2009, “Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti autorizzati o condonati”) prevede l’utilizzo della premialità accordata da detta norma per la realizzazione di residenze civili.
Tuttavia tale scelta si porrebbe in contrasto:
- con la destinazione d’uso (CP 36 – Pubblici servizi) impressa al medesimo fabbricato dal permesso di costruire n. 31461 dell’8/9/2017 (ancora efficace) e, anche, dall’originaria concessione edilizia n. 3/6970/95 del 29/1/1996;
- con la vigente disciplina urbanistica statale (art. 23 del D.P.R. n. 380/2001) e comunale (artt. 61 e 64 delle N.T.A.) che ammette il cambio di destinazione d’uso solo all’interno della stessa categoria funzionale (il che non è nella specie);
- inoltre non potrebbe ritenersi decisivo il richiamo alle facoltà di modifica della destinazione d’uso previste dall’art. 5, co. 1-ter, della L.R. n. 25/2009, poiché trattasi di disposizione non pertinente ai fini di causa, siccome relativa alla diversa fattispecie, che non prevede il riconoscimento di alcuna premialità, degli “Interventi straordinari di riuso del patrimonio edilizio esistente;
- infine non sarebbe rilevante il parere favorevole al cambio di destinazione d’uso rilasciato in data 6 aprile 2018, in quanto mero atto endoprocedimentale e relativo ad altro procedimento.
La società Nicla s.r.l. ha criticato tali statuizioni proponendo due motivi di appello.
Con il primo motivo la società ha dedotto: “ Sul primo motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l.r. 25/2009. Violazione dell’art. 9 delle NTA del Regolamento Urbanistico comunale. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione. Erroneità della sentenza appellata. ”.
Lamenta la illegittimità del diniego nella applicazione della legge regionale 25 del 2009 e la erroneità della interpretazione recepita dalla sentenza appellata in quanto avrebbero smentito il principio – pur in astratto riconosciuto - che nella attuazione dell’art. 3 della legge regionale, assumerebbe rilevanza la destinazione d’uso del singolo edificio, in relazione alle sue caratteristiche funzionali, e non la destinazione di zona impressa dallo strumento urbanistico.
La Regione Basilicata, nell’ambito di chiarimenti resi relativamente all’interpretazione della norma in questione, con FAQ n. 20 confermava in via autentica che: “ l’ampliamento degli edifici residenziali …. è previsto in via generale, senza limitazioni a particolari zone degli strumenti urbanistici vigenti. Ne consegue che possono usufruire dello stesso bonus anche gli edifici siti in zona agricola, limitatamente all’aliquota residenziale degli stessi ”.
Sarebbe pertanto erronea l’affermazione per cui in base alle previsioni dello strumento urbanistico l’edificio in questione avrebbe destinazione a pubblico servizio, con conseguente inapplicabilità del bonus volumetrico valevole per gli edifici residenziali, poiché la destinazione d’uso del singolo edificio, in relazione alle sue caratteristiche funzionali, sarebbe nella specie quella residenziale, avente titolo per il bonus volumetrico.
Inoltre il diniego sarebbe in contrasto con il parere positivo al mutamento della destinazione d’uso dell’immobile, ai fini della realizzazione di una struttura ricettiva, rilasciato dagli Uffici comunali in data 6/4/2018 (nell’ambito di un procedimento autorizzatorio, avviato su istanza della Congregazione e mai giunto a definizione).
Con un secondo motivo di appello la società ha dedotto: “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 1 ter della l.r. 25/2009. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria. Erroneità della sentenza appellata. ”.
Premette che l’art. 5 comma 1 ter consente il mutamento di destinazione d’uso del 50% delle superfici utili lorde esistenti o in costruzione “tra i seguenti usi: residenziale, turistico-alberghiera se non soggette a vincolo derivante da finanziamento pubblico, direzionale, commerciale, artigianale, sportivo-ricreativa, educativo- culturali, sanitaria e socio sanitaria, ricettiva e di servizi”.
Il Comune non avrebbe chiarito le ragioni della inapplicabilità, al caso di specie, di tale disciplina incorrendo in una violazione dell’obbligo del clare loqui .
Assume che il citato comma 1 ter, abiliterebbe il mutamento della destinazione d’uso tra tutte le categorie ivi riportate, e dunque consentirebbe il passaggio a residenziale del 50% delle superfici anche degli immobili che abbiano una destinazione d’uso “educativo- culturali”, “ricettiva” e “di servizi” come accade nel caso di specie, donde la illegittimità del diniego.
Aggiunge che il mutamento di destinazione d’uso è richiesto nei limiti del 50% della superficie preesistente, senza tener conto dell’incremento volumetrico concesso ai sensi dell’art. 3 della l.r. 25/2009, e dunque non richiede né presuppone alcuna realizzazione di nuovi volumi e superfici.
Il progetto presentato sarebbe dunque pienamente conforme sia alle previsioni dell’art. 3 che alle previsioni dell’art. 5, comma 1 ter, della l.r. n. 25/2009.
I motivi di appello in quanto strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
Non è contestato che nel caso di specie trovi applicazione il principio per cui non è la zona urbanistica
ma la destinazione dell’edificio che deve considerarsi valida per l’esame dell’istanza ed in questo senso l’ufficio urbanistico ha dichiaratamente proceduto alla verifica dei titoli abilitativi rilasciati nel tempo.
Senonchè proprio da tale esame è emerso che la destinazione d’uso impressa al medesimo fabbricato dal permesso di costruire n. 31461 dell’8/9/2017 e, anche, dall’originaria concessione edilizia n. 3/6970/95 del 29/1/1996 era proprio quella a pubblici servizi (CP 36 – Pubblici servizi) in quanto opera di urbanizzazione secondaria e non quella residenziale, con conseguente inapplicabilità della disciplina premiale invocata.
E’ dunque irrilevante che il Comune nel diniego abbia chiarito che “ Nel vigente strumento urbanistico (si veda anche il successivo punto A.10), risulta accolta l’Osservazione n. 153 "esclusivamente per la finalità di pubblici servizi di cui alla concessione edilizia già rilasciata" (vedi D.P.G.R. n. 269 del 20/12/2006)"; ” poiché ha comunque aggiunto altresì che “ 4. Conseguentemente il P.d.C. prot. n. 31461 del 08.09.2017 è stato rilasciato per le sole finalità di pubblico servizio ;” e che dunque l’immobile ha in concreto tale specifica destinazione d’uso, come in effetti è, dato che è stato realizzato dalla Congregazione nel perseguimento delle proprie finalità pastorali e sociali.
Obietta l’appellante che il diniego ed il Tar successivamente avrebbero omesso di considerare due circostanze rilevanti:
-in punto di fatto, l’immobile oggetto di intervento (come confermato dalle Tavole del progetto assentito sia con la concessione del 1996 che con il permesso del 2017) sarebbe pacificamente un “convitto” o “collegio” destinato ad ospitare stabilmente (quindi a dare “residenza” ai giovani bisognosi, in ossequio alle finalità istituzionali della Congregazione dei Padri Rogazionisti);
- dal punto di vista normativo, le NTA del vigente Regolamento Urbanistico classificano i collegi e i convitti tra gli edifici ad uso residenziale; e più in particolare nella categoria R2 “abitazione collettiva” sicchè il cambio di destinazione d’uso in R1 sarebbe sempre ammesso ai sensi dell’art. 23 ter del d.P.R. n. 370 del 2001 con conseguente applicabilità dell’art. 3 della legge regionale sul piano casa.
Ne desume che il vigente strumento urbanistico avrebbe classificato l’immobile come ad uso residenziale, e più precisamente come “abitazione collettiva”, classificata come “R2”, nell’ambito della destinazione d’uso residenziale “R” e che il diniego di permesso sarebbe illegittimo, poiché si porrebbe in contrasto con la classificazione previste nel vigente Piano urbanistico e con la l.r. 25/2009 che impone di far riferimento solo alla destinazione d’uso del fabbricato e non alla destinazione di zona.
In senso contrario il Collegio reputa che il possibile utilizzo della struttura a fini abitativi debba considerarsi recessivo rispetto alla missione istituzionale della Congregazione che nella specie offre prima di tutto un servizio pubblico di accoglienza (di religiosi e di giovani), di formazione e di istruzione nell’ambito delle proprie finalità religiose.
Il fatto che nella specie venga soddisfatta anche l’esigenza abitativa di giovani e di categorie di persone bisognose (oltre che dei religiosi della congregazione) è un aspetto secondario rispetto alla molteplicità di attività di interesse collettivo in cui si concretizza la finalità istituzionale della Congregazione che nella residenzialità esprime solo una parte dei servizi offerti.
Proprio l’applicazione del principio invocato dalla appellante per cui non è la zona urbanistica ma la destinazione dell’edificio in concreto rende irrilevanti non solo le previsioni di PRG in generale ma anche quelle delle NTA invocate dalla appellante del vigente Regolamento Urbanistico nella parte in cui classificano i collegi e i convitti tra gli edifici ad uso residenziale; e più in particolare nella categoria R2 “abitazione collettiva”.
E ciò in quanto in sede di rilascio del permesso di costruire era stato espressamente chiarito che il titolo veniva in concreto rilasciato esclusivamente per le finalità di pubblici servizi e cioè per garantire gli standard richiesti in termini di opere di urbanizzazione secondaria ex art. 3, comma 1 lett. b) del D.M. 1444 del 1968 e non per finalità residenziale.
La destinazione d’uso del complesso immobiliare, come desumibile dai titoli edilizi rilasciati (cfr. Concessione edilizia del 1996) e successivo permesso di costruire del 2017 (pdc ampliamento del villaggio del fanciullo Sant’Antonio) è la seguente: “pubblici servizi” destinati all’ospitalità di giovani e religiosi e non residenze.
Nel permesso di costruire del 2017 il riferimento completo alla destinazione è il seguente: “ CP 36 pubblici servizi – ex zona 8 Attrezzature collettive – Osservazione accolta “esclusivamente per le finalità di pubblici servizi di cui alle concessioni già rilasciate” ”. E’ certamente vero che il riferimento a “CP 36 pubblici servizi” indica la destinazione di zona del PRG Nigro 2007 che ha sostituito la precedente classificazione di “zona 8 – Attrezzature collettive” ma è altrettanto vero che il permesso di costruire del 2017 è stato rilasciato “esclusivamente per le finalità di pubblici servizi di cui alle concessioni già rilasciate” e non per realizzarvi residenze collettive.
L’intervento era stato autorizzato per realizzare opere di urbanizzazione secondaria ai sensi dell’art. DM 1444/1968 art. 3 lett. b) (in particolare attrezzature di interesse comune per servizi di tipo Religioso), circostanza per cui la concessione non ha comportato la corresponsione di alcun contributo.
E’ dunque infondata la doglianza di parte appellante laddove afferma che la sentenza sarebbe dunque erronea per avere attribuito rilevanza decisiva alla previgente destinazione di zona, atteso che rilevanza decisiva è stata piuttosto correttamente attribuita alla specifica destinazione d’uso prevista nel permesso di costruire del 2017 che, in linea con quelli precedentemente rilasciati, parla di destinazione a servizi pubblici e, segnatamente, per attrezzature di interesse comune e non di residenze collettive o di altro genere. In definitiva è dirimente quanto affermato nei titoli edilizi per accertare la destinazione d’uso dell’immobile.
Non può neppure condividersi l’affermazione per cui il Giudice di primo grado avrebbe confuso la finalità dell’intervento con la destinazione edilizia perché il T.a.r. si è correttamente attenuto al contenuto del permesso di costruire per ricostruire la destinazione d’uso, in concreto, dell’intervento autorizzato che è stata individuata non nell’uso residenziale ma nella destinazione a servizi pubblici sebbene di natura anche residenziale, verificando successivamente le implicazioni di tale tipologia di destinazione d’uso con le facoltà ammesse dal piano casa.
Trattandosi quindi di un immobile destinato a servizi promiscui di accoglienza, istruzione, ricreazione formazione e di culto (con numerosi spazi adibiti ad uffici, sale riunioni, sale lettura e studio, sala da the, sale attività fisico motorie, salette pluriuso, cappella) – come chiarito nelle relazioni illustrative allegate ai titoli edilizi, viene meno la possibilità di ricondurre tale utilizzo nell’ambito della categoria funzionale dell’uso residenziale, sub specie di residenze collettive, ai fini della disciplina speciale sul piano casa, con conseguente inapplicabilità anche del principio sancito dall’ art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001, secondo cui “ il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito ” poiché, in ragione dell’uso promiscuo per attività di interesse collettivo e religioso, e soprattutto in quanto opere di urbanizzazione secondaria, non sussistono i presupposti per ipotizzare un mutamento d’uso da residenze collettive ad uso residenziale tout court e ciò, si badi bene, non alla luce delle previsioni di piano ma soprattutto della concreta destinazione d’uso dell’immobile, la cui componente residenziale, dal punto di vista funzionale, è meramente secondaria ed accessoria rispetto alle finalità religiose, culturali, sociali ed assistenziali perseguite, coerentemente del resto con la natura di opere di urbanizzazione secondaria ai sensi del richiamato D.M. 1444 del 1968 art. 3 lett. b).
Quanto alla dedotta contrarietà del diniego con il parere favorevole precedentemente espresso dal Comune in data 6 aprile 2018, allorquando la destinazione d’uso dell’immobile era stata ricondotta a quella di residenza collettiva e non a servizi pubblici, osserva il Collegio che la relazione istruttoria del 2018 afferiva a una diversa fattispecie, ovvero alla richiesta di cambio di destinazione d’uso dell’immobile in parola ai sensi dell’articolo 5, comma1-ter della L.R. n. 25/09, e non al procedimento totalmente differente avente ad oggetto la demolizione e ricostruzione con le premialità volumetriche previste dall’art. 3 della medesima legge regionale n. 25/09 di cui è causa, trattandosi peraltro di affermazione contenuta in un atto istruttorio interno e non in un provvedimento conclusivo del procedimento che tale parere ben avrebbe potuto motivatamente disattendere. Tanto basta ad escludere una presunta contraddittorietà dell’azione amministrativa.
Venendo infine a quanto previsto dall’art. 5, comma 1 ter della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 secondo cui è ammessa la modifica della destinazione tra i seguenti usi: “residenziale”….. “ricettiva e di servizi” osserva il Collegio che una tale modifica è ammessa a condizione che il mutamento di destinazione d’uso di immobili legittimamente edificati “ non comporti realizzazione di nuovi volumi e superfici utili ”, mentre nel caso di specie il passaggio dall’uso per servizi pubblici ad uso residenziale comporta un significativo incremento volumetrico e di superficie, come puntualmente indicato nel diniego impugnato e rimarcato dal T.a.r., essendo peraltro stata l’istanza presentata ai sensi dell’art. 3 della legge regionale e quindi con il dichiarato intento di conseguire l’incremento volumetrico piuttosto che il cambio di destinazione d’uso previsto dal successivo art. 5 comma 1 ter.
Ed infatti l’istanza di permesso di costruire era stata presentata per l’intervento di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente attraverso la demolizione e ricostruzione dell’immobile esistente usufruendo delle premialità specificatamente previste per tale fattispecie, ai sensi dell’art. 3, sicchè la stessa non poteva riguardare la diversa fattispecie prevista dall’art. 5 comma 1-ter per gli interventi di riuso del patrimonio edilizio esistente, avente presupposti e disciplina diversa. E pertanto, nessun difetto di motivazione può ascriversi sul punto all’atto impugnato attesa l’assoluta estraneità di tale ultima fattispecie al caso de quo .
Il Comune infatti non ha il potere di riqualificare l’istanza del privato in relazione alle disposizioni di legge richiamate a fondamento della domanda e che ne legittimano la presentazione (nella specie l’art. 3 e non l’art. 5 comma 1 ter della legge regionale n. 25 del 2009).
E’ dunque condivisibile la conclusione cui è pervenuto il T.a.r. secondo cui “ Parimenti non condivisibile è il secondo motivo, non essendo decisivo il richiamo alle facoltà di modifica della destinazione d’uso previste dall’art. 5, co. 1-ter, della L.R. n. 25/2009, poiché trattasi di disposizione non pertinente ai fini di causa, siccome relativa alla diversa fattispecie, che non prevede il riconoscimento di alcuna premialità, degli “Interventi straordinari di riuso del patrimonio edilizio
esistente” ”.
Replica l’appellante che il Giudice di primo grado non avrebbe considerato che la Nicla s.r.l. aveva invocato la possibilità di una applicazione congiunta e cumulativa delle due diverse previsioni (artt. 3 e 5) contenute nella l.r. 25/2009 della Basilicata: in virtù dell’art. 5 della legge regionale, il progetto prevede il mutamento della destinazione d’uso (seguendo la contestata interpretazione sulla attuale destinazione sostenuta dal Comune) solo del 50% della superficie esistente, senza alcun incremento premiale; al contempo, l’incremento volumetrico verrebbe realizzato ai sensi dell’art. 3 senza mutamento di destinazione rispetto a quella precedente. Il progetto presentato sarebbe dunque pienamente conforme sia alle previsioni dell’art. 3 che alle previsioni dell’art. 5, comma 1 ter, della l.r. n. 25/2009 anche in considerazione del fatto che la legge regionale (L.R. 25/2009) ammetterebbe il cumulo tra le due norme.
Fermo quanto già osservato circa l’oggetto originario dell’istanza, la tesi è infondata poiché prospetta una applicazione congiunta e cumulativa degli artt. 3 e 5 della legge regionale n. 25 del 2009 priva di fondamento normativo, in materia peraltro, dove, in generale, vige il principio di tassatività e di stretta interpretazione in quanto normativa derogatoria.
Replica l’appellante che la legge regionale (L.R. 25/2009) prevede un unico divieto di cumulo, all’art. 7, e lo individua rispetto ai bonus concessi “da altre leggi e dagli strumenti urbanistici comunali”.
L’eccezione è infondata poiché se è vero che il divieto di cumulo di cui all’art. 7 non pare riferibile all’ipotesi di concorso del cambio di destinazione d’uso con l’incremento volumetrico, tuttavia tale ipotesi nel caso di specie è espressamente vietata dall’art. 5 comma 1 ter nella parte in cui afferma che il cambio di destinazione d’uso, anche con eventuale realizzazione di opere edilizie, non deve comportare realizzazione “di nuovi volumi e superfici utili” il che impedisce di avvalersi contemporaneamente della disciplina di cui all’art. 3 che è finalizzata proprio ad autorizzare un incremento di superficie nel limite del 30%.
Ne discende che anche il secondo motivo di appello incentrato su tale parametro normativo deve essere respinto.
In generale l’appellante, a più riprese, invoca la violazione del principio che fa divieto all’amministrazione di integrare la motivazione del provvedimento in giudizio: in senso contrario deve invece osservarsi che le difese comunali rappresentano la esplicitazione di quanto già chiaramente desumibile dalla motivazione del diniego impugnato (riportato in premessa in ampio stralcio), anche alla luce del preavviso di diniego comunicato, circa:
- l’impossibilità di qualificare l’immobile oggetto dell’intervento come fabbricato ad uso residenziale (sub specie di residenza collettiva o convitto o collegio) ai fini delle premialità del piano casa ex art. 3 richiamato nell’istanza di rilascio del permesso di costruire;
- della insussistenza dei presupposti per il cambio di destinazione d’uso, in generale, ex art. 23 ter del d.P.R. n. 380 del 2001 (non trattandosi di residenze collettive R2 ma di opere di urbanizzazione secondaria e segnatamente di strutture di interesse collettivo) come pure, nello specifico, in relazione all’art. 5 1- ter della legge regionale sul piano casa, riservato ad ipotesi che non contemplino incrementi di cubatura e di superficie che invece l’appellante ha richiesto ai sensi dell’art. 3.
Alla luce delle motivazioni che precedono l’appello deve, in conclusione, essere respinto in quanto infondato, con conseguente assorbimento della preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune appellato.
La novità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Monteferrante | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO