Articolo 2 della Legge 14 marzo 1985, n. 132
Articolo 1
Versione
30 aprile 1985
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 27 della convenzione stessa.

Entrata in vigore il 30 aprile 1985