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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/02/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, letti gli atti del presente giudizio e facendo seguito al verbale dell'udienza celebrata in data 12.2.25, nonché alla discussione orale, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies, 3° comma, c.p.c., come modificato dal D. Lgs. n.
149/22, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5067/2015 R.G., avente ad oggetto “violazione di distanze legali”, pendente
TRA
, , rappresentati e difesi, giusta Parte_1 Parte_2 procura in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Lucia Minervini, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Giosuè Carducci, n. 29;
- ATTORI -
E
Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi, come da procura a margine della comparsa di costituzione, dall'Avv. Giovanni Severino, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Pagani alla Via Taurano, n. 29;
- CONVENUTI -
All'udienza celebrata in data 12.2.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
preliminarmente esposto:
1 - che essi istanti sono proprietari dell'appartamento identificato al N.C.E.U. del Comune di
Pagani al foglio 8, particella 1422, sub. 8, all'interno del quale risiedono, posto al primo piano del fabbricato sito in Pagani alla via A. De Gasperi, n. 300;
- che al piano terra del testé citato edificio si trova, sottoposto all'unità abitativa di essi attori,
l'appartamento di proprietà dei sig.ri e;
Controparte_1 Controparte_2
- che l'immobile di proprietà dei sig.ri e è “circondato Controparte_1 Controparte_2 da un'area scoperta ai lati Sud ed Est, recintata da un muretto con sovrastante inferriata, avente accesso dalla via A. De Gasperi”;
- che nel mese di agosto dell'anno 2013 i sig.ri e Controparte_1 Controparte_2
avevano realizzato entro il perimento della dianzi descritta area scoperta “una struttura in legno lamellare con copertura in tegole (stabilmente infissa al suolo) di complessivi 15 mq.”;
- che, in data 14.10.13, essi esponenti avevano intimato ai sig.ri e Controparte_1 CP_2
per il tramite dell'avv. Michela Mongibello, la rimozione della struttura de qua
[...]
“per violazione delle distanze e del diritto di veduta”;
- che il Comune di Pagani, a seguito di accertamento tecnico effettuato dal personale dell'Ufficio “controllo e repressione abusivismo edilizio”, dal quale era emerso il carattere abusivo della summenzionata struttura, aveva – con provvedimento adottato in data 13.3.14 – ordinato ai sig.ri e , “quali proprietari e responsabili Controparte_1 Controparte_2 dell'abuso, la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi”;
- che nel corpo dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Pagani era stato dato espressamente atto che la struttura in legno lamellare da abbattere era posta “a circa mt. 2,03 dalla parete est del fabbricato”;
- che l'area scoperta di pertinenza dell'immobile dei sig.ri e Controparte_1 CP_2 viene da questi “stabilmente utilizzata come area parcheggio auto, con evidenti
[...] disagi per essi istanti dovuti all'immissione di gas di scarico nella propria abitazione”;
hanno convenuto in giudizio i sig.ri e al fine di sentirli Controparte_1 Controparte_2
condannare alla demolizione della struttura in legno lamellare con copertura in tegole canadesi “per la turbativa del possesso di veduta e per il mancato rispetto delle distanze nelle costruzioni”, nonché onde sentir ordinare loro di non utilizzare “l'area scoperta come parcheggio per autoveicoli, stante le immissioni di gas di scarico”; inoltre, gli odierni istanti hanno invocato la condanna dei convenuti al risarcimento “di tutti i danni subiti e subendi” in conseguenza delle
2 condotte degli stessi. A suffragio delle avanzate pretese, la difesa degli attori ha dedotto, da un lato, che i sig.ri e avrebbero realizzato “una struttura in legno Controparte_1 Controparte_2 lamellare con copertura in tegole” in spregio alla disciplina in materia di distanze legali, giacché la stessa sarebbe stata edificata a meno di 3 metri di distanza dalla parete perimetrale del fabbricato;
dall'altro, premesso che i convenuti utilizzerebbero l'area scoperta di cui sono proprietari “come area parcheggio auto”, che il transito dei veicoli genererebbe gas di scarico, la cui propagazione fino all'abitazione degli attori causerebbe agli stessi “evidenti disagi”.
Con comparsa di risposta depositata in data 22.12.15, si sono costituiti in giudizio i sig.ri CP_1
e chiedendo il rigetto delle domande ex adverso proposte. A
[...] Controparte_2 fondamento dell'invocata reiezione, la difesa di detti convenuti, dato in limine atto che i medesimi avrebbero impugnato dinanzi al TAR Campania, Sezione Salerno, l'ordinanza di demolizione della struttura per cui è causa, ha chiesto di disporsi, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione del presente giudizio, assumendo che la definizione di quest'ultimo dipenderebbe dalla decisione del procedimento pendente dinanzi al TAR Campania, Sezione Salerno;
sempre in via preliminare, ha evidenziato che i convenuti avrebbero, in data 16.5.14, chiesto il rilascio del permesso a costruire in sanatoria in relazione al manufatto per cui è disputa;
quanto al merito, ha sostenuto che nessun abuso edilizio sarebbe stato commesso dai convenuti, giacché, per un verso, “gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi […] possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di semplice decoro o arredo o di riparo (anche da agenti atmosferici) della parte dell'immobile cui accedono”; per l'altro, la realizzazione della tettoia in legno costruita a servizio della proprietà dei convenuti non avrebbe dovuto essere previamente assentita mediante rilascio di permesso a costruire, tenuto conto “delle sue dimensioni e di questa sua specifica funzione e collocazione”. Inoltre, i convenuti hanno dedotto: che la posizione del gazebo de quo non impedirebbe “la veduta degli attori, né quella frontale, né quella obliqua”; che il manufatto di cui è stata chiesta la demolizione sarebbe stato realizzato entro un'area di loro proprietà esclusiva;
che la realizzazione del gazebo di cui si discorre sarebbe stata autorizzata “dai condomini all'unanimità, compresi gli attori”; che i gas di scarico prodotti dal limitatissimo transito di veicoli non sarebbero assolutamente idonei a generare pregiudizi o disagi per gli istanti.
Concessi i termini di cui al VI comma dell'art. 183 c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie;
ritenuto di non ammettere la prova testimoniale articolata dalle parti, il G.U. cui il
3 presente giudizio era in precedenza assegnato ha disposto l'espletamento di una CTU preordinata ad accertare la sussistenza della lamentata violazione della disciplina in materia di distanze legali;
depositata la CTU, a scioglimento della riserva assunta all'udienza celebrata in data 12.4.18, al nominato consulente è stato chiesto di rendere chiarimenti in ordine ad alcuni profili;
all'esito dell'attività peritale, la causa, essendo stata reputata matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale, all'esito della quale è stata assegnata in decisione ai sensi del terzo comma della predetta disposizione.
Immortalate le prospettazioni delle parti, s'impone in limine di scrutinare la sollevata istanza di sospensione del giudizio, a suffragio della quale i convenuti, premesso che avrebbero impugnato dinanzi al TAR Campania, Sezione Salerno, l'ordinanza di demolizione del manufatto asseritamente realizzato in spregio alla disciplina delle distanze legali, hanno sostenuto che la definizione del presente giudizio dipenderebbe dalla decisione del procedimento pendente dinanzi al TAR
Campania, Sezione Salerno.
La stessa è manifestamente infondata, tenuto conto che nell'ambito dell'indagine volta ad appurare la sussistenza di eventuali inosservanze della normativa in materia di distanze legali risulta irrilevante l'accertamento dell'eventuale illegittimità della concessione edilizia o delle altre autorizzazioni amministrative all'uopo rilasciate, in base alle quali sono state realizzate o sanate le opere che si assumono abusive: infatti, la controversia promossa dal proprietario di un fondo contro il vicino, per denunciare la realizzazione di una costruzione a distanza inferiore a quella minima prescritta dalle disposizioni del codice civile o dalle norme locali che le integrino, non presuppone il compimento di un'indagine sul rilascio e sulla legittimità del provvedimento amministrativo per l'esecuzione di tale opera, in quanto il provvedimento medesimo esaurisce i suoi effetti nell'ambito del rapporto pubblicistico con la P.A., senza alcuna incidenza sul rapporto privatistico di vicinato e sui diritti dei terzi (Cass. S.U. n. 333/99; Cass. n. 3184/89). il rilascio di una CP_3
concessione edilizia (ora permesso di costruire) per la realizzazione di una costruzione e l'accertamento amministrativo della conformità di tale costruzione agli strumenti normativi generali e di attuazione vigenti al momento della realizzazione dell'opera non influiscono sul diritto del vicino a pretendere l'osservanza delle distanze prescritte dalla legge o dalla normativa regolamentare, ed a richiedere la demolizione delle opere eseguite in violazione di queste distanze, ai sensi degli artt. 872 e 873 c.c. (Cass. n. 12984/99; Cass. n. 6695/94; Cass. n. 3737/94).
Tanto atteso, deve indugiarsi sulla domanda con la quale gli odierni istanti hanno chiesto la condanna dei convenuti alla demolizione della struttura in legno lamellare con copertura in tegole canadesi “per la turbativa del possesso di veduta e per il mancato rispetto delle distanze nelle
4 costruzioni”. In ordine a tale pretesa, non può tacersi che – in ossequio all'impostazione esegetica maggioritaria in seno alla Suprema Corte – l'azione di accertamento dell'inosservanza delle distanze legali è modellata sul paradigma dell'actio negatoria servitutis, ex art. 949 c.c., in quanto ha ad oggetto l'accertamento della inesistenza dei diritti di servitù dei convenuti a carico del fondo dell'istante (diritto di servitù a costruire e mantenere opere edilizie ad una distanza inferiore a quella legale) e la condanna dei convenuti alla rimozione delle opere realizzate in violazione delle distanze legali (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 12810/97, ove espressamente si afferma che
“configura actio negatoria servitutis, come tale imprescrittibile, la domanda del proprietario di rispetto delle distanze legali tra costruzioni ravvisabile anche se manca la richiesta di demolire le opere costituenti l'esercizio della pretesa servitù”). Apertis verbis, l'azione per ottenere il rispetto delle distanze legali è “rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere
l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù” (cfr., Cass. n.
867/2000).
Tale azione, avendo natura reale, deve essere esercitata nei confronti del proprietario, anche se l'opera è stata materialmente realizzata da un altro soggetto (in tal senso, ex multis, Cass. n.
20126/06, secondo cui, “in materia di distanze legali tra costruzioni, l'azione del proprietario di un fondo diretta a conseguire la demolizione o l'arretramento dell'opera è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario confinante, in considerazione del carattere reale dell'azione medesima”; analogamente, mutatis mutandis, Cass. n. 1553/05, ove si è affermato che “il principio secondo il quale unico legittimato passivo rispetto ad un'actio negatoria servitutis è il proprietario del fondo dominante trova il suo limite nell'ipotesi in cui il terzo costruttore sia stato chiamato in giudizio per il risarcimento dei danni, essendo legittimamente predicabile la di lui legittimazione passiva in ordine a tale, concorrente azione risarcitoria”).
La riconduzione dell'azione esperita entro il perimetro concettuale dell'actio negatoria servitutis si riverbera anche sull'atteggiarsi dell'onere della prova: spetta all'attore in negatoria provare di essere proprietario del fondo, mentre compete al convenuto fornire la prova dell'esistenza del diritto a lui spettante – in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale – di compiere l'attività ritenuta lesiva dall'attore (cfr., Cass. n. 2838/99; nello stesso senso, Cass. n. 1460/76; Cass. n. 21851/14).
Con particolare riguardo all'onere probatorio incombente sull'attore, pare opportuno osservare che
è meno rigoroso rispetto a quello previsto nell'ambito dell'azione di rivendicazione, potendo colui che agisca in negatoria dimostrare la proprietà con ogni mezzo, anche mediante presunzioni, atteso che la titolarità del bene, ai fini dell'azione di cui si discorre, si pone come mero requisito di
5 legittimazione attiva e non come oggetto della causa (cfr., ex multis, Cass. n. 12488/95; Cass. n.
4120/01; Cass. n. 12166/02).
In applicazione delle tratteggiate coordinate ermeneutiche, non può che ritenersi che gli attori abbiano soddisfatto l'onere probatorio sugli stessi incombente, in quanto i convenuti – lungi dall'aver contestato specificamente il diritto di proprietà vantato dagli istanti – hanno approntato difese che logicamente presuppongono la titolarità in capo agli attori dell'appartamento che questi ultimi hanno indicato come proprio nell'atto di citazione.
Ravvisata la titolarità del lato attivo del rapporto dedotto in giudizio in capo agli attori, s'impone di accertare se i convenuti abbiano perpetrato le lamentate violazioni della disciplina in materia di distanze legali. A tal fine, soccorre la consulenza tecnica d'ufficio approntata dal nominato consulente, arch. , il quale, nell'espletamento dell'incarico conferitogli, ha constatato: Persona_1
- che i convenuti sono proprietari di un'unità abitativa posta al piano rialzato (1° fuori terra) del fabbricato sito in Pagani alla via A. De Gasperi, n. 300, alla quale “è annessa ai lati sud ed est un'area scoperta recintata da un muretto con sovrastante inferriata, avente accesso diretto dalla traversa che si diparte dalla Via Nazionale Km. 34”;
- che gli attori sono proprietari di un appartamento posto al secondo piano dell'edificio sito in
Pagani alla via A. De Gasperi, n. 300, che “prospetta ed affaccia sulla sottostante area scoperta di pertinenza dell'unità immobiliare di proprietà dei sig.ri e Controparte_1
”; Controparte_2
- che entro il perimetro dell'area scoperta de qua – “di proprietà esclusiva dei sig.ri
” – è “presente un ampio gazebo/tettoia con struttura lignea stabilmente Controparte_4
infissa al suolo, posizionato a ridosso della parete Est del fabbricato condominiale e delle balconate di affaccio dell'appartamento di proprietà ”; Parte_3
- che, segnatamente, il gazebo di cui si discorre è posto ad una distanza di 2.02 mt dalla parete est del fabbricato condominiale e ad una distanza di 1,62 mt dal fronteggiante “balcone di affaccio della proprietà ”; Parte_3
- che “il manufatto in questione ricade nella zona C1 delle Norme Tecniche di Attuazione al
Piano Regolatore Generale di Pagani”;
- che la testé citata normativa urbanistica prevede che nell'ambito della zona residenziale C1 la distanza minima tra le costruzioni debba essere di 13,5 mt e quella minima dai confini di
6,50 mt;
6 - che, conseguentemente, il predetto manufatto “non rispetta le norme sulle distanze stabilite del regolamento locale né tantomeno le distanze dei fabbricati costruiti su fondi finitimi ex art. 873 del Codice Civile”;
Muovendo dai predetti rilievi, non è revocabile in dubbio che il manufatto presente nell'area scoperta di proprietà dei convenuti sia stato realizzato in spregio alla normativa in materia di distanze legali, che, invece, avrebbe dovuto osservare, tenuto conto, da un lato, che la Corte di nomofilachia ha in più occasioni statuito che, ai fini dell'applicazione della normativa codicistica in materia di distanze tra edifici, per “costruzione” debba intendersi “qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa” (Cass. n. 23856/18); dall'altro, che il gazebo per cui è causa, essendo connotato – come si evince con nitore tanto dai rilievi fotografici effettuati dal nominato CTU quanto dalla descrizione offerta dal medesimo – dai caratteri della stabilità, consistenza ed immobilizzazione al suolo, deve senz'altro esser ricondotto entro il perimetro semantico della nozione di “costruzione” di cui all'art. 873 c.c., a nulla rilevando che sia “aperto su tutti i lati” (cfr. Cass. n. 16776/12, secondo cui “costituisce costruzione anche un manufatto privo di pareti ma realizzante una determinata volumetria e pertanto la misura delle distanze legali per verificare se il relativo obbligo è stato rispettato deve esser effettuata assumendo come punto di riferimento la linea esterna della parete ideale posta a chiusura dello spazio esistente tra le strutture portanti più avanzate del manufatto stesso).
Né la conclusione cui si è pervenuti potrebbe essere infirmata sostenendo – come fatto dai convenuti – che la realizzazione del gazebo sarebbe stata previamente autorizzata “dai condomini all'unanimità, compresi gli attori”, con delibera adottata dall'assemblea dell'ente di gestione in data
26.4.11 (cfr. all. n. 11 alla produzione dei convenuti). A tale argomentazione risulta agevole replicare che, se è vero che con la testé citata delibera i condomini avevano autorizzato il sig.
a realizzare “un manufatto all'interno del giardino pertinenziale”, parimenti irrefutabile CP_1
è che mai il predetto convenuto era stato autorizzato ad edificare il manufatto in questione – del quale in sede assembleare nessuna descrizione aveva offerto, neanche mediante l'esibizione di grafici o planimetrie – ad una distanza inferiore rispetto a quella prescritta dalla normativa urbanistica.
Acclarato che i convenuti abbiano irrefutabilmente violato – nei termini testé meglio chiariti – la normativa in materia di distanze legali, è d'uopo interrogarsi in ordine alle conseguenze derivanti
7 dall'inosservanza della stessa. Al riguardo, non può prescindersi dall'art. 872 c.c., rubricato “violazione delle norme di edilizia”, a tenore del quale “colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate”: il legislatore codicistico, dunque, ha previsto, accanto a quella di natura risarcitoria, una tutela di carattere “reale”, che è possibile invocare ogniqualvolta vengano disattese le norme contenute nella Sezione VI del Capo II del Titolo II del Libro III del codice civile oppure le disposizioni dalle stesse richiamate. Orbene, l'art. 873 c.c., che disciplina le distanze legali tra le costruzioni, è stato inserito proprio nella predetta Sezione VI: sicché, l'inosservanza della distanza di 3 mt. prescritta dal dettato dello stesso legittima sine dubio i soggetti che per effetto della violazione hanno subito un pregiudizio a domandare la riduzione in pristino. La medesima tutela, peraltro, può essere richiesta laddove siano state disattese le norme “richiamate” dall'art. 873 c.c., ossia quelle contenute nei regolamenti locali che stabiliscono una distanza maggiore: sul punto la
Corte di nomofilachia, dirimendo un'annosa disputa interpretativa, ha chiarito che una disposizione dello strumento urbanistico locale debba considerarsi integrativa della disciplina prevista dal cod. civ. in materia di distanze tra costruzioni – dando così luogo al diritto di ottenere, ai sensi dell'art. 872, secondo comma, c.c., oltre il risarcimento del danno, anche la riduzione in pristino – quando
“regoli, con qualsiasi criterio o modalità, la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni” (ex multis, Cass. n. 7275/06).
All'esito del tracciato iter argomentativo, in accoglimento della domanda in esame, i convenuti devono essere condannati alla demolizione del manufatto “con struttura lignea stabilmente infissa al suolo”, posizionato entro il perimetro dell'area scoperta annessa all'appartamento di proprietà dei convenuti, “a ridosso della parete Est del fabbricato condominiale e delle balconate di affaccio dell'appartamento di proprietà ”, meglio identificato nella CTU approntata Parte_3 dall'arch. , che costituisce parte integrante della presente sentenza. Persona_1
L'accoglimento della domanda testé esaminata implica l'assorbimento di quella con la quale gli odierni istanti hanno chiesto la condanna dei convenuti alla demolizione del gazebo de quo per l'asserita inosservanza della distanza prescritta dall'art. 907 c.c..
Accolta per quanto di ragione la domanda con la quale gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti alla demolizione del manufatto, occorre scrutinare quella con la quale gli odierni istanti hanno invocato il risarcimento dei danni che avrebbero patito in conseguenza della violazione della normativa in materia di distanze legali.
8 A tal fine, non può prescindersi dall'evidenziare che, secondo il più recente indirizzo esegetico espresso dalla Suprema Corte in materia di inosservanza delle distanze legali tra edifici, non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subito, potendosi considerare il danno da risarcire come presuntivamente compreso nella perpetrata violazione della prescrizione sulla distanza (così, ex multis, Cass. n. 21501/18), dovendosi “intendere l'affermazione talvolta presente in giurisprudenza secondo cui si tratterebbe di un danno in re ipsa, nel senso che in presenza di un pregiudizio derivante dalla violazione delle distanze legali ed attesa la natura del bene giuridico leso, deve di norma presumersi esistente il pregiudizio al diritto di proprietà, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che per le peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il pregiudizio invece debba essere escluso” (Cass. ord. n. 25082/20). In altri termini, “il danno conseguente alla violazione delle norme del codice civile ed integrative di queste, relative alla distanze nelle costruzioni, si identifica
– di norma – nella violazione stessa, determinando quest'ultima un asservimento di fatto del fondo del vicino, al quale, pertanto, compete il risarcimento senza la necessità di una specifica attività probatoria” (cfr., ex pluribus, Cass. n. 10600/99; Cass. n. 21501/18). Sicché, dall'edificazione di una costruzione in spregio alla disciplina in materia di distanze legali (danno evento) può presumersi iuris tantum (come, da ultimo, chiarito da Cass. ord. n. 7788/22) che sia derivato un pregiudizio per il proprietario del fondo finitimo, consistente nell'asservimento di fatto di tale fondo a quello del convenuto che ha edificato (danno conseguenza), che si traduce in una diminuzione del valore della proprietà medesima. Peraltro, il pregiudizio de quo non consiste solo nel potenziale deprezzamento commerciale del bene, ma anche nella indebita limitazione temporanea del pieno godimento in termini di diminuzione di amenità, comodità e tranquillità, trattandosi di effetti pregiudizievoli egualmente suscettibili di valutazione patrimoniale (cfr. Cass. n. 6414/00; Cass. n.
9859/92).
Con specifico riguardo alla liquidazione del pregiudizio in esame, giova osservare che, allorquando l'istante abbia proficuamente invocato – accanto a quella risarcitoria – anche una tutela di natura reale, è incongruo quantificare il danno prodotto dalla violazione delle distanze legali in ammontare pari alla perdita del valore commerciale del fabbricato finitimo, dovendosi considerare la transitorietà di detta fonte di danno per effetto della contestuale condanna al ripristino dello status quo ante, la quale implica la rimozione della fonte del pregiudizio economico e determina per il bene del preteso danneggiato l'automatico riacquisto del suo valore di mercato (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 4897/15): infatti, come più volte chiarito dalla Corte di nomofilachia, “in presenza di un danno derivante dalla violazione delle distante legali, la rimozione della fonte del pregiudizio
9 economico determina per il bene che l'ha subito l'automatico riacquisto del suo valore di mercato”
(Cass. n. 19132/13). Corollario della rammentata impostazione pretoria è quello per il quale il criterio della diminuzione del valore commerciale dell'immobile si mostra incompatibile con il carattere transitorio delle violazioni commesse e rappresenta un parametro che, oltre a ristorare il danno patito dall'istante, genera in capo ad esso una vera e propria posizione di vantaggio non dovuta giacché, per effetto della rimozione dell'illecito, il fabbricato è destinato a riacquistare pieno valore di mercato.
In applicazione delle tratteggiate coordinate ermeneutiche, la domanda con la quale gli attori hanno chiesto il ristoro del pregiudizio deve essere accolta per quanto di ragione, giacché, se è vero che, per l'effetto dell'accoglimento della domanda di condanna all'abbattimento del gazebo, l'immobile degli attori riacquisterà il suo originario valore di mercato, con conseguente inconfigurabilità di un pregiudizio patrimoniale emergente sostanziantesi nel deprezzamento commerciale dell'unità abitativa attorea, parimenti irrefutabile è che agli odierni istanti debba essere ristorato il patito danno da limitazione transeunte del pieno godimento dell'immobile (all'interno del quale è pacifico che gli stessi risiedano sin dall'epoca di realizzazione del gazebo) in termini di diminuzione di amenità, comodità e tranquillità (o, comunque, da compressione del godimento del bene de quo): segnatamente, dai rilievi fotografici effettuati dal CTU – mentre pare potersi escludere che il gazebo installato dai convenuti abbia determinato una riduzione di aria e di luce per l'immobile attoreo, essendo il manufatto per cui è disputa sottoposto rispetto ai balconi ed alle finestre dell'appartamento degli odierni istanti – è ragionevole inferire che il gazebo abbia pregiudicato la riservatezza degli attori, avendo senz'altro incentivato, specie in alcuni periodi dell'anno, l'utilizzo dell'area scoperta da parte dei convenuti e, dunque, favorito la protratta permanenza di questi ultimi nelle immediate prossimità dei balconi dell'appartamento degli istanti.
Tanto atteso, deve procedersi in via equitativa alla liquidazione dell'accertato danno, in quanto “le limitazioni alla piena godibilità del bene, in termini di diminuzione di amenità, comodità e tranquillità, causate dalla illegittima costruzione sul fondo del vicino, configurano un danno che, investendo la sfera esistenziale dell'individuo, può indubbiamente riscontrarsi nei suoi effetti qualitativi, ma che, in assenza di parametri idonei a consentire una valutazione economica del bene colpito e/o la misurazione dell'incidenza della lesione, mal si presta a obiettivi apprezzamenti di tipo quantitativo” (Cass. n. 6414/00). Ebbene, nel caso in esame si ritiene equo liquidare, tenuto conto anche che la lesione del diritto alla riservatezza degli attori sia stata verosimilmente perpetrata soltanto nei periodi circoscritti tra il mese di aprile e quello di settembre (nel corso dei quali, secondo l'id quod plerumque accidit, è ragionevole ritenere che il gazebo sia stato effettivamente
10 utilizzato), la somma di Euro 100,00 per ciascun mese in cui la presenza del manufatto realizzato in spregio alla normativa in materia di distanze legali ha alterato in peius le abitudini di vita degli attori: sicché, essendo il gazebo stato installato nel mese di agosto dell'anno 2013, i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, a corrispondere ai sig.ri e Parte_1 Pt_2
l'importo di euro 6.800,00 (euro 100,00 per ciascuno dei 68 mesi di verosimile effettivo
[...]
utilizzo del gazebo), comprensivo di interessi compensativi e di rivalutazione monetaria, oltre interessi a far data dalla domanda.
Da ultimo, deve scandagliarsi la domanda con la quale gli attori hanno chiesto di inibire ai convenuti “l'uso dell'area scoperta come parcheggio per autoveicoli, stanti le immissioni di gas di scarico”. Onde scrutinare l'avanzata pretesa, s'impone di osservare che l'art. 844 c.c. prescrive, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, l'obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni generate in ossequio alle norme generali e speciali che disciplinano l'esercizio delle attività produttive: a contrario, allorquando le immissioni “derivanti dal fondo del vicino” superino la soglia individuata dal legislatore codicistico, l'ordinamento riconosce – accanto alla tutela aquiliana – la facoltà di esperire un'azione inibitoria tesa a far cessare le propagazioni eccessivamente moleste.
Peraltro, è opportuno rammentare che l'art. 844 c.c. ben può trovare applicazione anche laddove un condomino, nel godimento della propria unità immobiliare o delle parti comuni, abbia dato luogo ad immissioni moleste o dannose nella proprietà di altri condomini. In siffatte ipotesi, per l'individuazione della soglia della normale tollerabilità delle immissioni, deve aversi riguardo alla peculiarità dei rapporti condominiali e alla destinazione assegnata all'edificio dalle disposizioni urbanistiche o, in mancanza, dai proprietari: in particolare, laddove il fabbricato non adempia ad una funzione uniforme e le unità immobiliari siano soggette a destinazioni differenti, ad un tempo ad abitazione e ad esercizio commerciale, il criterio dell'utilità sociale, cui è informato l'art. 844 cit., impone di graduare le esigenze in rapporto alle istanze di natura personale ed economica dei condomini, privilegiando, alla luce dei principi costituzionali (artt. 14, 31, 47 Cost.), le esigenze personali di vita connesse all'abitazione, rispetto alle utilità meramente economiche inerenti all'esercizio di attività commerciali (cfr. Cass. n. 3090/93, che ha confermato la decisione di merito con la quale era stata ordinata la rimozione dal muro perimetrale comune di una canna fumaria collocata nella parte terminale a breve distanza dalle finestre di alcuni condomini, destinata a smaltire le esalazioni di fumo e gli odori prodotti dal forno di un esercizio commerciale ubicato nel fabbricato condominiale;
conforme la più recente Cass. n. 20555/17).
11 Sempre in ordine all'intensità delle immissioni, non può tacersi che, nell'accertamento dell'intollerabilità delle stesse, gli eventuali parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali di partenza, non sono necessariamente vincolanti per il giudice, che, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell'ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilità ex art. 844 c.c. delle emissioni, anche allorquando le stesse siano contenute in quei limiti, sulla scorta di un prudente apprezzamento che consideri la peculiarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica, la quale è invero posta preminentemente a tutela di situazioni soggettive privatistiche.
Inoltre, il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto, ma è relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti;
spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa (Cass. n. 6136/18; Cass. n. 3438/10).
Sulla scorta dell'illustrata impostazione interpretativa, la domanda in esame non può che essere rigettata, giacché gli attori nemmeno hanno dedotto l'intollerabilità delle immissioni di gas di scarico asseritamente generate dai veicoli che transiterebbero nell'area scoperta di proprietà dei convenuti, essendosi laconicamente limitati a dedurre che tali esalazioni di gas provocherebbero
“evidente disagio”. Peraltro, l'intollerabilità delle immissioni de quibus pare potersi escludere già sulla base della ricostruzione fattuale offerta dagli attori, apparendo altamente inverosimile che una circolazione veicolare assai limitata – sia in termini di numero di veicoli coinvolti che di tempo di transito effettivo degli stessi, circoscritto a quello occorrente per l'esecuzione delle manovre di parcheggio e/o di ripartenza – possa generare immissioni connotate dal carattere dell'intollerabilità.
In ogni caso, non può tacersi che il nominato CTU – fornendo risposta ad un quesito sottopostogli dal G.U. cui il presente giudizio era in precedenza assegnato – ha dato atto che, nel corso degli effettuati sopralluoghi, sui “luoghi oggetto di causa non sono state rilevate immissioni di nessun genere”.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse devono essere compensate per la metà in ragione della soccombenza reciproca determinata dal rigetto della domanda con la quale gli attori hanno chiesto di inibire ai convenuti “l'uso dell'area scoperta come parcheggio per autoveicoli”; la frazione residua deve essere posta a carico dei convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico, dott.
Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da e Parte_1
, atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Parte_2
disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda con la quale gli attori hanno chiesto l'abbattimento della costruzione realizzata in spregio alla normativa in materia di distanze legali e, per l'effetto, condanna i convenuti alla demolizione del manufatto “con struttura lignea stabilmente infissa al suolo”, posizionato entro il perimetro dell'area scoperta annessa all'appartamento di proprietà dei convenuti, “a ridosso della parete Est del fabbricato condominiale e delle balconate di affaccio dell'appartamento di proprietà ”, meglio identificato nella CTU Parte_3 approntata dall'arch. , che costituisce parte integrante della presente sentenza;
Persona_1
2. dichiara assorbita la domanda con la quale gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti alla demolizione del predetto manufatto per l'asserita inosservanza della distanza prescritta dall'art. 907 c.c.;
3. rigetta la domanda con la quale gli attori hanno chiesto di inibire ai convenuti “l'uso dell'area scoperta come parcheggio per autoveicoli”;
4. accoglie per quanto di ragione la domanda risarcitoria proposta dagli attori e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di e Parte_1 Pt_2
dell'importo di euro 6.800,00, oltre interessi legali a partire dalla pubblicazione
[...] della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
5. compensa per la metà le spese di lite e condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori, della frazione residua, che liquida in euro 5.400,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
6. pone le spese di CTU, come già liquidate, a carico dei convenuti.
Nocera Inferiore, 18.2.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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