Ordinanza cautelare 2 maggio 2025
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 10/03/2026, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01683/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01522/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1522 del 2025, proposto da
US Di RA, LA DI, AS DI e US DI, rappresentati e difesi dagli avvocati Luciano Pennacchio e Gianluca Pennacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Frattaminore, non costituito in giudizio;
nei confronti
EN ELER e CE DR ELER, non costituiti in giudizio;
PP ELER, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaia Pezzullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) del P.d.C. n.5 del 28/3/23 rilasciato dal Comune di Frattaminore – Settore III Urbanistica, in favore dei Sig.ri DEER PP, EN e CE e finalizzato all’esecuzione di un intervento di " Ristrutturazione Edilizia con ampliamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d, del Testo Unico dell'Edilizia approvato con D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, aggiornato alla Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 "Decreto Semplificazioni" e Legge Regionale n. 19 del 28/12/2009, modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 1 del 05/01/2011 ed ss.mm. ii., di fabbricato residenziale sito alla Via Palermo n. 6, riportato al N.C.E.U. Foglio 5, p.lla 1014, Sub. 2, 3 e 4 ”; B) Relazione istruttoria del 14/2/2023; C) Quatenus opus RUEC e Norme Tecniche di Attuazione del PUC del Comune di Frattaminore, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del n.10 del 19/7/21, nella parte in cui ammettano l’edificazione di immobile oggetto di causa; D) Tutti gli ulteriori atti preordinati, connesse e conseguenziali, che siano lesivi della posizione dei ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. PP ELER;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa NN RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I sig.ri DI sono nudi proprietari dell’intera consistenza immobiliare sita in Frattaminore, alla Via Alcide De Gasperi n. 59 angolo Via Palermo n. 2, distinta in catasto al foglio 5, p.lla 977, sub 1, 4, 5 e 6, in uno alle aree comune e box auto.
La ricorrente Di RA US, madre dei sig.ri DI, ne è usufruttuaria.
Trattasi di fabbricato destinato a civile abitazione composto da piano terra, primo e secondo piano.
Detta proprietà confina, con immobile distinto nel NCEU al foglio 5 particella 1014, sub 2, 3 e 4, sul quale insisteva un precedente fabbricato per civile abitazione, di altezza pari a mt 7,35, composto da due livelli fuori terra ed un locale sottotetto, nonché un locale deposito al piano S/1.
I ricorrenti deducono che, iniziati i lavori, il sig. DI LA presentò istanza di accesso agli atti della pratica edilizia in data 20.1.2025 esitata dal comune in data 11.2.2025.
L’intervento autorizzato consiste nella demo-ricostruzione di un preesistente edificio di circa 7 metri di altezza, con ampliamento del 35% ai sensi dell’art. 5 L.R5. 19/2009.
L’edificio finale avrà un’altezza di m. 14 e un incremento volumetrico che i ricorrenti asseriscono essere superiore a quello massimo consentito dalla L.R. 19/09.
Ritenendo il permesso di costruire illegittimo, con ricorso notificato il 19/3/2025, i ricorrenti lo hanno impugnato per i seguenti motivi:
I. violazione e falsa applicazione dell’art.3, comma 1, lett.a) 95, comma 1, della L.R. n.5/2019 nonché dell’art.9-bis, comma 2, del D.P.R. n.380/01 ed art.8 del D.M. n.1444/68 – eccesso di potere – carenza assoluta di istruttoria - travisamento- manifesta illogicità.
Nella planimetria riportante lo stato di fatto dell’immobile non è stato rappresentato il sottotetto della cui legittimità non v’è contezza. Si configurerebbe, pertanto, un difetto di istruttoria rispetto alle condizioni di applicazione dell’art. 5 L.R. 19/09 che presuppone (come tutti gli interventi della legge sul Piano casa) la pregressa legittimità dell’immobile.
II. violazione e falsa applicazione dell’art.5, comma 1, della L.R. n.5/2019 nonché dell’art.9-bis, comma 2, del D.P.R. n.380/01 ed art.8 del D.M. n.1444/68 – eccesso di potere – carenza assoluta di istruttoria - travisamento- manifesta illogicità.
Nel volume preesistente sul quale è stato computato l’aumento volumetrico sarebbero stati illegittimamente ricompresi anche l’androne di accesso all’area cortilizia e la camera d’aria sottostante il primo impalcato (solaio di calpestio del piano terra/rialzato) che non avrebbero dovuto essere considerati alla stregua di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett.f) della medesima disposizione, secondo cuio “f) la volumetria lorda da assentire non comprende i volumi tecnici, i collegamenti verticali (vani scale, vani ascensori) ed altri spazi comuni, necessari a garantire il risparmio energetico e le innovazioni tecnologiche in edilizia”.
III. ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art.5, comma 1, della L.R. n.5/2019 nonché dell’art.9-bis, comma 2, del D.P.R. n.380/01 ed art.8 del D.M. n.1444/68 – eccesso di potere – carenza assoluta di istruttoria - travisamento- manifesta illogicità.
Vi sarebbe stato un indebito “stralcio ”, nel calcolo dei volumi oggetto di futura edificazione, dei parcheggi e del locale sottotetto. Con riferimento ai parcheggi, il progettista, nella determinazione della cubatura dell’edificio da realizzare non avrebbe computato le volumetrie sviluppate dai quattro locali garage al piano terra, per complessivi mc 246,48, dichiarandole esenti ai sensi della L. 122/89 (cd. Tognoli).
Tuttavia tali garage avrebbero dovuto essere computati nella volumetria, poiché solo quelli pertinenziali e obbligatori possono essere esclusi dalla volumetria complessiva.
B) Il provvedimento gravato sarebbe illegittimo anche con riferimento all’indebito scomputo, dalla volumetria urbanisticamente rilevante e da inserire in progetto, del sottotetto posto al quarto piano dell’erigendo fabbricato. Come emerge dalla relazione tecnica descrittiva e dagli elaborati di progetto, l’intervento, oltre ai 4 piani fuori terra, consta di un sottotetto avente una superficie di mq 132,43 con uno sviluppo volumetrico di mc 337,70.
Detto valore, in dispregio alle previsioni, tanto del vigente PUC quanto della citata L.R.n.19/09, non poteva non essere computato ai fini del calcolo della volumetria assentibile. Il sottotetto in progetto, avendo un’altezza media di 2,35 (inferiore a 2,40 per ottenere l’abitabilità), ma un’altezza alla gronda superiore a 1,40 (pari a 2 metri), sarebbe da ritenersi abitabile e dunque computabile nella volumetria dell’edificio in progetto. Inoltre, la legge regionale n.19/09, all’art.2, comma 1, nel definire il concetto di “volumetria lorda da assentire ” esclude unicamente “i volumi tecnici, i collegamenti verticali (vani scale, vani ascensori) ed altri spazi comuni, necessari a garantire il risparmio energetico e le innovazioni tecnologiche in edilizia”.
Il sottotetto progettato, per sua oggettiva consistenza e fruibilità, non potrebbe essere annoverato tra i volumi tecnici non abitabili, né rappresenterebbe uno spazio strettamente necessario a contenere ed a consentire l’accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio.
I ricorrenti impugnano, in parte qua, anche l’art. 3 del RUEC nella parte in cui prevede requisiti dimensionali per l’esclusione dal computo della volumetria degli edifici di sottotetti che possono essere effettivamente adibiti ad uso abitativo.
IV. violazione e falsa applicazione dell’art.5 della L.R. n.19/09, dell'art. 8 del D.M. 2.04.1968 n.1444 nonché dell’art.2 bis, comma 1, del D.P.R. n.380/01 – eccesso di potere – difetto assoluto di istruttoria – illogicità manifesta-
Il permesso a costruire, autorizzando un’altezza di 14 metri alla gronda e 14.70 mt al colmo (cfr sezione S-S1 della Tavola 2 – Progetto), si porrebbe in contrasto con l’art. 8 DM 1444/68, che, per gli edifici situati nelle Z.T.O. B, dispone: “L'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con le eccezioni di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazione convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all'art.7”. Il fabbricato in corso di edificazione sarebbe di altezza significativamente superiore rispetto agli edifici preesistenti e circostanti, il più alto dei quali, ivi compreso quello abbattuto e quello degli odierni ricorrenti non supererebbe i 10,50 mt di altezza.
L’unica disposizione che ammetterebbe, nella zona di interesse, ovvero la “ZTO - Città consolidata ”, l’edificazione di fabbricati con altezze pari a 14 mt è l’art. 40 delle N.T.A., che, tuttavia, non è applicabile sul piano oggettivo all’intervento in esame, applicandosi alle fattispecie di ampliamento, soprelevazione e nuova costruzione.
Inoltre, la disposizione de qua sarebbe illegittima per manifesta confliggenza con i limiti di cui all’art.8 del D.m.n.1444/68.
Il Comune di Frattaminore non si è costituito in giudizio.
Si è costituita in giudizio la parte controinteressata, eccependo preliminarmente l’irricevibilità del ricorso per tardività e la sua inammissibilità per difetto di interesse.
Ha contestato nel merito le avverse censure.
Con ordinanza n. 876/25 del 2.5.2025 la domanda cautelare è stata accolta.
All’esito dell’udienza pubblica del 4 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Devono essere in primo luogo esaminate le eccezioni preliminari formulate dalla parte controinteressata.
2. In ordine logico, occorre affrontare l’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso. Afferma parte resistente che il ricorso sarebbe tardivo perché proposto dopo la scadenza di sessanta giorni dall’inizio dei lavori “la cui conoscenza piena ed integrale è av-venuta con l'affissione della tabella ”. L’eccezione è del tutto sguarnita di prova – il cui onere, come è noto, è posto a carico della parte che la solleva - non avendo il controinteressato fornito alcun elemento da cui dedurre il momento in cui i ricorrenti avrebbero acquisito la “piena conoscenza ” della lesività dell’intervento.
Com’è noto, infatti, secondo consolidata giurisprudenza “Il momento dal quale far decorrere il termine per impugnare il permesso di costruire è da individuare nell'inizio dei lavori, nel caso si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull'area; ovvero, laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.), dal completamento dei lavori o dal grado di sviluppo degli stessi, se si renda comunque palese l'esatta dimensione, consistenza, finalità, dell'erigendo manufatto ”, (cfr. Cons. Stato, sez. II, 1 agosto 2019 n. 5462).
Quanto alla rilevanza del cartello di cantiere, essa va, in ogni caso, parametrata alla sua idoneità a disvelare le caratteristiche dell’intervento da cui discende la lesività del medesimo. Il controinteressato non sono non ha fornito indicazioni sull’epoca della sua affissione, ma neppure ha dedotto che contenesse elementi idonei a rilevare la tipologia di intervento autorizzato.
Ne è sufficiente, a determinare la decorrenza del termine di impugnazione, il mero l’avvio dei lavori nelle ipotesi in cui, come quella in esame, oggetto della contestazione non sia l’an, ma il quomodo dell’edificazione.
3. Infondata è anche l’eccezione di difetto di interesse a ricorrere.
Non può revocarsi in dubbio la legittimazione ad agire dei ricorrenti, alla luce della contiguità tra il lotto su cui è situata la loro abitazione ed il lotto oggetto del contestato intervento edilizio: "Il requisito di legittimazione all'impugnazione dei titoli edilizi è legato allo stabile collegamento del ricorrente con l'area che subisce i potenziali effetti dell'intervento.
Tale relazione, idonea ad elevare il quisque de populo da una posizione indifferenziata a soggetto titolare di una situazione soggettiva differenziata e qualificata, che lo legittima all'impugnazione, è, come ha di recente osservato l'Adunanza Plenaria n. 22/2021, un concetto elastico, da apprezzare in relazione alla "vicinanza e nell'identità del contesto territoriale ed urbanistico", fra l'immobile del ricorrente e quello oggetto delle opere contestate, secondo quanto emerge dalla documentazione cartografica, fotografica e progettuale (T.A.R Parma, (Emilia-Romagna) sez. I, 10/06/2019, n.163), tale da poter esporre il primo alle conseguenze dell'attività edificatoria del secondo".
Lo stesso dicasi quanto all'interesse ad agire, che i ricorrenti hanno specificato in termini di peggioramento complessivo delle caratteristiche urbanistiche della zona e di impatto peggiorativo sulla luminosità, ariosità e veduta dell’immobile di loro proprietà. Si tratta, infatti, di elementi che sono sufficienti ad integrare la condizione dell’azione, come riconosciuto anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 22/2021 ( "Il riferimento al godimento dell'immobile in uno con il richiamo a. salute e ambiente è peraltro un piano di indagine già sufficientemente ampio ed è su di esso che la giurisprudenza ha fatto leva per ravvisare il pregiudizio sofferto dal terzo non solo ad esempio nella diminuzione di aria, luce, visuale o panorama, ma anche nelle menomazioni di valori urbanistici e nelle degradazioni dell'ambiente in conseguenza dell'aumentato carico urbanistico in termini di riduzione dei servizi pubblici, sovraffollamento, aumento del traffico " così l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sent. n. 22/2021.”).
L’edificio in progetto prevede la realizzazione di due nuovi piani fuori terra, che porterà l’edificio ad un’altezza pari a quasi il doppio di quella preesistente, con inevitabili conseguenze in termini di occlusione della visuale dagli immobili di proprietà dei ricorrenti. E’, inoltre, prevista la costruzione di due nuovi piani abitabili con un incremento del carico urbanistico non irrilevante rispetto a quello attualmente esistente.
Le argomentazioni contenute nella relazione tecnica depositata in atti, riferite, peraltro, solo all’aspetto dell’irraggiamento, non conducono ad esiti certi quanto all’impatto dell’edificio in progetto, anche sotto tale profilo, in relazione all’intero arco della giornata e, in ogni caso, nulla dimostrano in merito all’irrilevanza, sul piano del complessivo impatto urbanistico, dell’intervento in ampliamento, che è stato autorizzato sulla scorta di una disciplina eccezionale e derogatoria, qual è quella del Piano casa.
La circostanza che i controinteressati potrebbero, anche sulla base del vigente PUC realizzare un intervento in ampliamento, oltre a non smentire l’incidenza pregiudizievole del maggior carico urbanistico generato dalla maggiore volumetria acquisita per effetto della Legge Piano casa, comunque, non varrebbe ad escludere l’interesse al ricorso, che è requisito da riferirsi specificatamente al provvedimento impugnato e non ad altro ipotetico intervento.
Pertanto anche l’eccezione di difetto di interesse al ricorso non può essere accolta.
4. Passando al merito del ricorso, risulta sostanzialmente incontestato che l’edificio preesistente fosse almeno in parte abusivo, presentando un locale sottotetto non sorretto da alcun titolo edilizio.
Parte controinteressata afferma che tale circostanza sarebbe irrilevante, poiché il sottotetto non sarebbe stato considerato ai fini del calcolo della volumetria autorizzabile e che, essendo stato autorizzato un intervento di demo-ricostruzione, esso sarebbe stato, comunque, destinato alla demolizione.
Tale ordine di idee non può essere condiviso.
La L.R. 19/09, infatti, all’art. 3, comma 1, lett. a), prevede espressamente che gli interventi da essa contemplati non possano essere realizzati su edifici che, “al momento (…) della richiesta di permesso di costruire ” risultavano realizzati in assenza o difformità dal titolo edilizio e non sanati ( “1. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 4, 5, 6-bis e 7 non possono essere realizzati su edifici che al momento della presentazione della Denuncia di inizio di attività di edilizia (DIA) o della richiesta del permesso a costruire risultano:
a) realizzati in assenza o in difformità al titolo abilitativo per i quali non sia stata rilasciata concessione in sanatoria ”).
Occorre, pertanto, che l’immobile risulti legittimo o legittimato “al momento (…) della richiesta del permesso a costruire”.
La norma non si presta a interpretazioni estensive, come più volte rimarcato dalla giurisprudenza, sia amministrativa che della Corte costituzionale, la quale ha reiteratamente sottolineato che le deroghe apportate dalle leggi attuative del Piano casa alla strumentazione urbanistica comunale sono legittime solo se contenute nel tempo e fatte oggetto di interpretazione restrittiva ( “La legge della Regione Campania n. 19 del 2009 sul Piano Casa assume di essere finalizzata al rilancio economico attraverso la riqualificazione e la trasformazione urbanistica ed edilizia, anche mediante ampliamenti volumetrici di edifici residenziali (con le esclusioni e le limitazioni previste dalla legge stessa, ad esempio con riguardo agli edifici sottoposti a vincolo oppure realizzati in mancanza di titolo abilitativo e per i quali non sia stata assentita concessione in sanatoria). La natura derogatoria e temporanea del Piano Casa implica una stretta interpretazione delle sue norme, senza interpretazioni estensive che potrebbero condurre a stravolgere l’ordinata pianificazione del territorio .” Consiglio di Stato sez. VI, 21/03/2016, n. 1153; L’ “art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942, che, nel prevedere l'osservanza di limiti inderogabili nella formazione degli strumenti urbanistici, presuppone la necessaria sussistenza del sistema della pianificazione del territorio. Corollario di esso è che tutti i singoli interventi di trasformazione devono rinvenire la loro base in un presupposto atto di pianificazione (limitato dagli standard urbanistici di cui allo stesso d.m. n. 1444 del 1968, agli artt. 3,4,5,7 e 8) e devono rispettarne le prescrizioni. Solo attraverso una visione integrata di una determinata porzione di territorio, sufficientemente ampia da poter allocare su di esso tutte le funzioni che per loro natura richiedono di trovarvi posto, è possibile garantirne un ordinato sviluppo.
Ciò non significa che le previsioni dei piani urbanistici siano assolutamente inderogabili. Per un verso, lo stesso testo unico dell'edilizia disciplina, all'art. 14, come ricordato, un complesso procedimento di rilascio del permesso di costruire in deroga, per particolari e specifici interventi, la cui realizzazione è diretta a soddisfare un interesse pubblico che si ritiene prevalente, a determinate condizioni, rispetto all'assetto generale definito dal piano.
Per altro verso, l'ordinamento conosce ipotesi di deroghe generali, relative a determinate tipologie di interventi edilizi, deroghe che anche le regioni possono introdurre con legge, nell'esercizio della loro competenza concorrente in materia di «governo del territorio». Interventi regionali di questo tipo, tuttavia, sono ammissibili soltanto nel rispetto del citato principio fondamentale della materia e dunque solo in quanto essi presentino i caratteri dell'eccezionalità e della temporaneità e siano diretti a perseguire obiettivi specifici, coerenti con i detti caratteri, diretti ad escludere in particolare che essi assurgano a disciplina stabile, vanificando il principio del necessario rispetto della pianificazione urbanistica.”, così Corte Costituzionale, 10/02/2023, n. 17).
La previsione dell’art. 3, comma 1, lett. a) L.R. 19/09 - violata nel caso di specie - mira proprio a garantire la natura “temporanea ” dell’applicazione della legge, rendendo inammissibili le istanze relative ad immobili che al momento della loro presentazione non fossero già legittimi o legittimati. Nel caso di specie, peraltro, l’istanza di permesso di costruire è stata presentata il 27.9.2022, solo tre giorni prima della scadenza del termine di efficacia della legge, fissato dall’art. 12 alla data del 30.9.2022, data in cui l’immobile era ancora abusivo.
5. L’accoglimento del primo motivo ha carattere assorbente, riguardando l’an di autorizzabilità dell’intervento ai sensi della L.R. 19/09, mentre le ulteriori censure hanno ad oggetto la correttezza del calcolo del volume autorizzabile ai sensi della suddetta legge e l’altezza dell’edificio. Per completezza di esame, tuttavia, si ritiene di evidenziare la fondatezza anche di ulteriori censure.
6. E’ in parte fondato anche il secondo motivo, laddove si denuncia l’avvenuto computo nella volumetria esistente valutata ai fini del calcolo dell’incremento volumetrico anche la camera d’aria posta al di sotto del primo piano. L’art. 2 L.R. 19/2009, alla lettera f) prevede che: “f) la volumetria lorda da assentire non comprende i volumi tecnici, i collegamenti verticali (vani scale, vani ascensori) ed altri spazi comuni, necessari a garantire il risparmio energetico e le innovazioni tecnologiche in edilizia ”. Inoltre, alla lettera d) la norma prevede “d) per superficie lorda dell’unità immobiliare si intende la somma delle superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascuna unità il cui volume, fuori terra, abbia un’altezza media interna netta non inferiore a metri 2,40 ;”. La lettera e), inoltre, prevede “e) per volumetria esistente si intende la volumetria lorda già edificata o in corso di edificazione, o ultimata ma non ancora dotata di certificato di agibilità, o edificabile ai sensi della normativa vigente ”.
Mentre l’androne non può essere considerato come volume tecnico o collegamento verticale, né come spazio comune necessario a garantire il risparmio energetico (ma la valutazione circa la possibilità di considerare tale volumetria dovrebbe passare attraverso la verifica del pregresso computo dello stesso nella volumetria autorizzata dal precedente titolo edilizio), la camera d’aria sottostante al primo piano certamente non può ricondursi alla volumetria lorda dell’edificio preesistente, atteso che, per la sua funzione, è equiparabile ad un volume tecnico, essendo necessaria a garantire l’isolamento termico del pianterreno. Inoltre, essa non ha rilevanza superficiaria ai sensi della lettera d) dell’art. 2, perché pur essendo relativa a un volume posto fuori terra, esso non ha un’altezza media interna uguale o superiore a m. 2,40, essendo alto solo 0,95 cm. Non è, inoltre, stato specificato se, in base al precedente titolo edilizio, la camera d’aria fosse o meno ricompresa nella volumetria esistente.
7. È fondato anche il quarto motivo, atteso che non è contestato che gli edifici “preesistenti e circostanti ” l’edificio oggetto di intervento non raggiungano l’altezza dell’edificio in progetto, pari a m. 14,70.
L’art. 8 D.M. 1444/68, per costante giurisprudenza, costituisce norma inderogabile, con efficacia immediatamente cogente, la cui inosservanza da parte dei regolamenti e della strumentazione urbanistica locale, determina la disapplicazione delle disposizioni locali contrastanti. A più forte ragione, dunque, si impone l’interpretazione conforme delle previsioni della strumentazione urbanistica con esso non direttamente confliggenti e della normativa regionale.
A tal proposito la difesa del controinteressato richiama l’art. 40 delle N.T.A. del P.U.C. che prevede per gli interventi di nuova costruzione, ovvero per gli ampliamenti e le sopraelevazioni degli edifici siti nella città consolidata, un’altezza massima non superiore a m. 14.
In disparte la considerazione che l’edificio in progetto ha un’altezza maggiore di m. 14, in ogni caso, tale norma non potrebbe essere interpretata come derogatoria dell’art. 8 D.M. 1444/68 e, pertanto, l’altezza di m 14, essendo prevista come valore massimo, potrà essere autorizzata solo nel caso in cui l’edificio in progetto sia limitrofo ad altri edifici preesistenti aventi un’altezza di almeno 14 metri.
In senso contrario non rileva la previsione dell’art. 2-bis D.P.R. 380/2001, richiamata dal controinteressato.
Tale norma consente alle leggi regionali di prevedere deroghe (anche) ai limiti di altezza previsti dal D.M. 1444/68, ma solo nell’ambito della predisposizione o revisione di strumenti urbanistici funzionali a un assetto complessivo unitario o relativo a specifiche zone del territorio ( “1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.
1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. (…)”. ).
L’art. 40 N.T.A. del P.U.C. non è stato adottato in attuazione di una legge regionale che preveda siffatta deroga.
Né tale effetto può ricondursi alla L.R. 19/09. La legge, infatti, non prevede alcuna deroga al D.M. 1444/68. La mancata previsione della stessa va intesa come divieto di apportare deroghe alla suddetta disciplina, essendo, come si è già evidenziato, la L.R. 19/09 una legge eccezionale e temporanea e, come tale, soggetta a un criterio di stretta interpretazione. Tanto vale a più forte ragione a fronte di una disposizione di legge statale avente portata immediatamente cogente e costituente principio fondamentale della materia.
Inoltre la L.R. 19/09 prevede una disciplina derogatoria di carattere puntuale e non l’autorizzazione ai Comuni di apportare deroghe al D.M. 1444/68 attraverso una pianificazione urbanistica generale o riferita a specifiche zone, come prevede l’art. 2-bis D.P.R. 380/2001.
Neppure tale deroga può ricondursi al comma 1-ter dell’art. 2-bis. Neppure tale norma prevede la possibilità di derogare al D.M. 1444/68, limitandosi a consentire, nel caso di interventi di demo-ricostruzione effettuati nell’ambito di regimi premiali, solo il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito.
8. Il ricorso, è, dunque, fondato e il permesso di costruire impugnato deve essere annullato.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna la parte controinteressata e il Comune in solido al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI BA LO, Presidente FF
Daria Valletta, Primo Referendario
NN RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN RI | RI BA LO |
IL SEGRETARIO