Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 560
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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    Inefficacia del pignoramento

    La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che le questioni relative all'opposizione avverso il pignoramento presso terzi non rientrino nella giurisdizione del giudice tributario ma del giudice ordinario.

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    Improcedibilità dell'azione

    La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che le questioni relative all'opposizione avverso il pignoramento presso terzi non rientrino nella giurisdizione del giudice tributario ma del giudice ordinario.

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    Nullità dell'atto impugnato e degli atti prodromici

    La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che le questioni relative all'opposizione avverso il pignoramento presso terzi non rientrino nella giurisdizione del giudice tributario ma del giudice ordinario.

  • Altro
    Revoca e/o annullamento dell'atto di pignoramento presso terzi e dei precedenti titoli

    La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che le questioni relative all'opposizione avverso il pignoramento presso terzi non rientrino nella giurisdizione del giudice tributario ma del giudice ordinario.

  • Altro
    Difetto di giurisdizione del giudice tributario

    La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che le questioni relative all'opposizione avverso il pignoramento presso terzi non rientrino nella giurisdizione del giudice tributario ma del giudice ordinario.

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    Carenza di legittimazione passiva

    La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che le questioni relative all'opposizione avverso il pignoramento presso terzi non rientrino nella giurisdizione del giudice tributario ma del giudice ordinario.

  • Altro
    Presupposti tributari cristallizzati per mancata impugnazione

    La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che le questioni relative all'opposizione avverso il pignoramento presso terzi non rientrino nella giurisdizione del giudice tributario ma del giudice ordinario.

  • Altro
    Difetto di giurisdizione del giudice ordinario

    La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che le questioni relative all'opposizione avverso il pignoramento presso terzi non rientrino nella giurisdizione del giudice tributario ma del giudice ordinario.

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    Inammissibilità del ricorso per notifica regolare delle cartelle

    La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che le questioni relative all'opposizione avverso il pignoramento presso terzi non rientrino nella giurisdizione del giudice tributario ma del giudice ordinario.

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    Difetto di legittimazione passiva in ordine all'avviso di accertamento

    La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che le questioni relative all'opposizione avverso il pignoramento presso terzi non rientrino nella giurisdizione del giudice tributario ma del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 560
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 560
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo