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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 560/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
CAPONETTO SALVATORE, Relatore
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 615/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
JO GA Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO PIGN. TERZ n. 29684202300003089000 IRPEF-ALTRO 2012
- ATTO PIGN. TERZ n. 29684202300003089000 IRPEF-ALTRO 2013 - ATTO PIGN. TERZ n. 29684202300003089000 IRPEF-ALTRO 2014
- ATTO PIGN. TERZ n. 29684202300003089000 IRPEF-ALTRO 2015
- ATTO PIGN. TERZ n. 29684202300003089000 IRPEF-ALTRO 2016
- ATTO PIGN. TERZ n. 29684202300003089000 IRPEF-ALTRO 2017
- ATTO PIGN. TERZ n. 29684202300003089000 IMU 2014
- ATTO PIGN. TERZ n. 29684202300003089000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160071758517000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170015106536000 IMU 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180040655033000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180056856744000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200089368803000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220023872303000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220060284429000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170030519969000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W200329/2020 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 in data 28/2/2025 depositava ricorso (R.g. n. 615/2025) contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Palermo e l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Palermo in opposizione all'esecuzione presso terzi intrapresa da ADER.
Rappresentava che era pendente presso il Tribunale Civile di Palermo il procedimento di esecuzione mobiliare n. 3634/2023 R.G. a carico dell'odierno opponente in virtù di pignoramento presso terzi, con il quale ADER aveva pignorato crediti di denaro del ricorrente presso il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e buonuscita per un importo di €. 33.670,80. Proponeva, quindi, opposizione in questa sede in relazione a 8 cartelle e un avviso di accertamento, che indicava espressamente.
Eccepiva, quindi, l'inefficacia del pignoramento e l'improcedibilità dell'azione, nullità e/o annullabilità dell'atto impugnato e di quelli prodromici nello stesso indicati.
Chiedeva, pertanto, di annullare e/o comunque dichiarare inefficace o nulla l'esecuzione presso terzi intrapresa da ADER, di revocare e/o annullare l'impugnato atto di pignoramento presso terzi e i precedenti titoli in seno ad esso richiamati, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate di Palermo si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni con cui chiedeva, in via preliminare, di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Nel merito, chiedeva di rigettare il ricorso con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
In particolare, rilevava, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice tributario, atteso che le questioni attinenti alla validità del solo atto di pignoramento e non degli atti impositivi presupposti e, quindi, di questioni riguardanti la fase esecutiva sono di competenza del giudice ordinario. Rilevava, altresì, la sua carenza di legittimazione passiva, atteso che i motivi di ricorso riguardavano l'attività dell'Agente della riscossione, evidenziando comunque che tutte le iscrizioni a ruolo da parte dell'Ufficio risultavano tempestive e che le pretese tributarie contenute nelle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato erano cristallizzate per mancata impugnazione.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Palermo si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni, con cui chiedeva, in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione di questa Corte e, nel merito, di rigettare il ricorso, con vittoria di spese.
In particolare, rilevava, in via preliminare, il difetto di giurisdizione di questa Corte, perchè di competenza del giudice ordinario e, per tale motivo, ADER aveva provveduto ad introdurre la fase di merito innanzi al
Tribunale di Palermo ( R.G. 1230/2025) e non alla Corte di Giustizia Tributaria.
In subordine, rilavava che le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate, come da documentazione che produceva, e il ricorso era, quindi, inammissibile. Evidenziava, inoltre, il suo difetto di legittimazione passiva in ordine all'avviso di accertamento.
Il ricorrente con successiva memoria sosteneva che non vi era difetto di giurisdizione di questo giudice per la natura intrinseca della fase cautelare le cui statuizioni non potevano mai assurgere a carattere di definitività stante la natura bifasica delle opposizioni esecutive.
La Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva preliminarmente che va dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, atteso che le eccezioni sollevate e le questioni proposte, riguardanti l'opposizione avverso il pignoramento presso terzi, non rientrano nella giurisdizione di questa Corte, ma nella giurisdizione del giudice ordinario.
Le spese del giudizio vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €. 1500,00 (Millecinquecento), di cui €. 750,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate di
Palermo ed €. 750,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Palermo. Così deciso in
Palermo in data 16/01/2026. Il Giudice Estensore Salvatore Caponetto Il Presidente Vincenza Lo Manto
"firmato digitalmente"
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
CAPONETTO SALVATORE, Relatore
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 615/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
JO GA Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO PIGN. TERZ n. 29684202300003089000 IRPEF-ALTRO 2012
- ATTO PIGN. TERZ n. 29684202300003089000 IRPEF-ALTRO 2013 - ATTO PIGN. TERZ n. 29684202300003089000 IRPEF-ALTRO 2014
- ATTO PIGN. TERZ n. 29684202300003089000 IRPEF-ALTRO 2015
- ATTO PIGN. TERZ n. 29684202300003089000 IRPEF-ALTRO 2016
- ATTO PIGN. TERZ n. 29684202300003089000 IRPEF-ALTRO 2017
- ATTO PIGN. TERZ n. 29684202300003089000 IMU 2014
- ATTO PIGN. TERZ n. 29684202300003089000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160071758517000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170015106536000 IMU 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180040655033000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180056856744000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200089368803000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220023872303000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220060284429000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170030519969000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W200329/2020 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 in data 28/2/2025 depositava ricorso (R.g. n. 615/2025) contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Palermo e l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Palermo in opposizione all'esecuzione presso terzi intrapresa da ADER.
Rappresentava che era pendente presso il Tribunale Civile di Palermo il procedimento di esecuzione mobiliare n. 3634/2023 R.G. a carico dell'odierno opponente in virtù di pignoramento presso terzi, con il quale ADER aveva pignorato crediti di denaro del ricorrente presso il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e buonuscita per un importo di €. 33.670,80. Proponeva, quindi, opposizione in questa sede in relazione a 8 cartelle e un avviso di accertamento, che indicava espressamente.
Eccepiva, quindi, l'inefficacia del pignoramento e l'improcedibilità dell'azione, nullità e/o annullabilità dell'atto impugnato e di quelli prodromici nello stesso indicati.
Chiedeva, pertanto, di annullare e/o comunque dichiarare inefficace o nulla l'esecuzione presso terzi intrapresa da ADER, di revocare e/o annullare l'impugnato atto di pignoramento presso terzi e i precedenti titoli in seno ad esso richiamati, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate di Palermo si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni con cui chiedeva, in via preliminare, di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Nel merito, chiedeva di rigettare il ricorso con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
In particolare, rilevava, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice tributario, atteso che le questioni attinenti alla validità del solo atto di pignoramento e non degli atti impositivi presupposti e, quindi, di questioni riguardanti la fase esecutiva sono di competenza del giudice ordinario. Rilevava, altresì, la sua carenza di legittimazione passiva, atteso che i motivi di ricorso riguardavano l'attività dell'Agente della riscossione, evidenziando comunque che tutte le iscrizioni a ruolo da parte dell'Ufficio risultavano tempestive e che le pretese tributarie contenute nelle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato erano cristallizzate per mancata impugnazione.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Palermo si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni, con cui chiedeva, in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione di questa Corte e, nel merito, di rigettare il ricorso, con vittoria di spese.
In particolare, rilevava, in via preliminare, il difetto di giurisdizione di questa Corte, perchè di competenza del giudice ordinario e, per tale motivo, ADER aveva provveduto ad introdurre la fase di merito innanzi al
Tribunale di Palermo ( R.G. 1230/2025) e non alla Corte di Giustizia Tributaria.
In subordine, rilavava che le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate, come da documentazione che produceva, e il ricorso era, quindi, inammissibile. Evidenziava, inoltre, il suo difetto di legittimazione passiva in ordine all'avviso di accertamento.
Il ricorrente con successiva memoria sosteneva che non vi era difetto di giurisdizione di questo giudice per la natura intrinseca della fase cautelare le cui statuizioni non potevano mai assurgere a carattere di definitività stante la natura bifasica delle opposizioni esecutive.
La Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva preliminarmente che va dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, atteso che le eccezioni sollevate e le questioni proposte, riguardanti l'opposizione avverso il pignoramento presso terzi, non rientrano nella giurisdizione di questa Corte, ma nella giurisdizione del giudice ordinario.
Le spese del giudizio vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €. 1500,00 (Millecinquecento), di cui €. 750,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate di
Palermo ed €. 750,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Palermo. Così deciso in
Palermo in data 16/01/2026. Il Giudice Estensore Salvatore Caponetto Il Presidente Vincenza Lo Manto
"firmato digitalmente"