TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/12/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2967/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO LI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
NO DAZZI Presidente
ST RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2967/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Minozzo (RE) il 5 giugno 1954; rappresentato e difeso dall'avv. Luciana Guareschi come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parma, Borgo Regale n. 1
- attore - contro
, C.F. nata a [...] CP_1 C.F._2
(PR) il 13 marzo 1953; rappresentata e difesa dall'avv. Ernestina Morstofolini come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via
Cisalpina n. 36
- convenuta - con l'intervento del
1 di 5 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 9 settembre 1979 a AR (PR); matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di AR (PR) al
n. 27, Parte II, Serie A, Anno 1979;
2) ordinare al Comune di AR di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio;
4) dichiarare compensate le spese legali.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 18 settembre 2025, Parte_1
chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] contratto con , dalla quale era consensualmente CP_1 separato in forza del decreto di omologa reso dal Tribunale di Reggio
Emilia in data 21 febbraio 2017, esponendo, in particolare, che dall'unione dei coniugi erano nati i figli (il 23 marzo 1980), Per_1
(il 18 luglio 1984) e (il 10 agosto 1989), tutti Per_2 Per_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
2. si costituiva con comparsa depositata in data 14 CP_1 novembre 2025, aderendo alla domanda di divorzio.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 24 settembre 2025 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
2 di 5 Con provvedimento in data 19 novembre 2025, in accoglimento dell'istanza congiunta delle parti, veniva disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e precisavano congiuntamente le conclusioni, come epigrafe trascritte, sicché con provvedimento in data 18 dicembre 2025 la causa veniva rimessa in decisione con riserva di riferire al collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
3 di 5 L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a AR (PR) in data 9 settembre 1979.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale (udienza celebratasi in data 21 febbraio 2017) nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa resa dal Tribunale di
Reggio Emilia in data 14 marzo 2017.
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse, le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Le spese di lite vanno integralmente compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato a [...] in data [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], CP_1 celebrato con rito concordatario a AR (PR) in data 9 settembre
1979 e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 1979 parte II serie A numero 27;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
4 di 5
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST.
ST AG
IL PRESIDENTE
NO ZI
5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO LI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
NO DAZZI Presidente
ST RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2967/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Minozzo (RE) il 5 giugno 1954; rappresentato e difeso dall'avv. Luciana Guareschi come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parma, Borgo Regale n. 1
- attore - contro
, C.F. nata a [...] CP_1 C.F._2
(PR) il 13 marzo 1953; rappresentata e difesa dall'avv. Ernestina Morstofolini come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via
Cisalpina n. 36
- convenuta - con l'intervento del
1 di 5 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 9 settembre 1979 a AR (PR); matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di AR (PR) al
n. 27, Parte II, Serie A, Anno 1979;
2) ordinare al Comune di AR di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio;
4) dichiarare compensate le spese legali.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 18 settembre 2025, Parte_1
chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] contratto con , dalla quale era consensualmente CP_1 separato in forza del decreto di omologa reso dal Tribunale di Reggio
Emilia in data 21 febbraio 2017, esponendo, in particolare, che dall'unione dei coniugi erano nati i figli (il 23 marzo 1980), Per_1
(il 18 luglio 1984) e (il 10 agosto 1989), tutti Per_2 Per_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
2. si costituiva con comparsa depositata in data 14 CP_1 novembre 2025, aderendo alla domanda di divorzio.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 24 settembre 2025 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
2 di 5 Con provvedimento in data 19 novembre 2025, in accoglimento dell'istanza congiunta delle parti, veniva disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e precisavano congiuntamente le conclusioni, come epigrafe trascritte, sicché con provvedimento in data 18 dicembre 2025 la causa veniva rimessa in decisione con riserva di riferire al collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
3 di 5 L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a AR (PR) in data 9 settembre 1979.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale (udienza celebratasi in data 21 febbraio 2017) nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa resa dal Tribunale di
Reggio Emilia in data 14 marzo 2017.
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse, le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Le spese di lite vanno integralmente compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato a [...] in data [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], CP_1 celebrato con rito concordatario a AR (PR) in data 9 settembre
1979 e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 1979 parte II serie A numero 27;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
4 di 5
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST.
ST AG
IL PRESIDENTE
NO ZI
5 di 5