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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/12/2025, n. 40688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40688 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - RC IA LM IAPAOLA BO ND PI - Relatore - SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 03/06/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale IS GA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Arianna Virginia Cremona, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 05/06/2024 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'XXXXXXXX responsabile dei reati di cui agli artt. 572 cod. pen. (capo 1) e 81, 629 cod. pen. (capo 2), e, unificati i reati dal vincolo della continuazione, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, riconosciuta l'attenuante dell'art. 89 cod. pen., tenuto conto della diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 2, mesi 4 ed € 600 di multa.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con un unico articolato motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione al punto della sentenza relativo alla concessione delle attenuanti generiche e al relativo giudizio di bilanciamento con la recidiva, riproponendo contestualmente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen., già sottoposta e disattesa dai giudici di merito. Il difensore premette che, con il settimo motivo di appello (relativo al trattamento sanzionatorio), aveva rilevato che il giudice di primo grado, pur avendo riconosciuto le attenuanti generiche, aveva poi calcolato la pena, per il più grave delitto di cui al capo 2, applicando la sola diminuente di cui all'art. 89 cod. pen., facendo così applicazione dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in tema di concorso di circostanze eterogenee, ove sia riconosciuta la sussistenza di più attenuanti, per una sola delle quali opera il divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., deve operarsi una sola diminuzione, in caso di ritenuta prevalenza dell'attenuante Penale Sent. Sez. 2 Num. 40688 Anno 2025 Presidente: VE OV Relatore: ST AB Data Udienza: 05/11/2025 per la quale la preclusione non è operante, fermo restando il divieto di prevalenza sulla recidiva dell'altra attenuante (Sez. 2, Sentenza n. 19546 del 27/03/2024). Dalla lettura della sentenza emergeva dunque che il G.u.p., pur ritenendo che le attenuanti dovessero nel complesso essere ritenute prevalenti sulla recidiva contestata, aveva preso atto della impossibilità, preclusa dall'art. 69 comma 4 cod. pen. di operare tale tipo di bilanciamento e si era poi uniformato nel calcolo della pena ai principi sopra esposti della giurisprudenza prevalente. Ciò detto, il difensore, richiamate le numerose pronunce della Corte Costituzionale intervenute in materia (aventi ad oggetto fattispecie diverse ma del tutto analoghe a quella in esame), invitava la Corte di appello a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen. nella parte in cui lo stesso vietava al giudice di ritenere le attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. prevalenti sulla recidiva reiterata e, all'esito della pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale, applicare all'XXXXXXXX le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva con conseguente diminuzione della pena inflitta. A tale motivo, a detta del ricorrente, la Corte di appello avrebbe risposto con motivazione contraddittoria o manifestamente illogica, da un lato, affermando che l'imputato non era meritevole della concessione delle generiche, sicché la questione di costituzionalità era priva di rilevanza, e, dall'altro, confermando però la sentenza di primo grado che quelle attenuanti aveva riconosciuto (con giudizio di equivalenza). La difesa riproponeva dunque la questione di illegittimità costituzionale sopra indicata elencando, previo richiamo di copiosa giurisprudenza costituzionale e di legittimità, le ragioni per le quali tale questione era fondata (o non manifestamente infondata).
3. Il 13/10/2025 il difensore ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito per l'accoglimento dei motivi del ricorso.
4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.; CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1. In sostanza il difensore, nell'unico motivo di ricorso articolato, si duole del fatto che la Corte di appello, argomentando (a suo dire) in maniera errata e illogica sulla non rilevanza della questione, ha omesso di sollevare una questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen. che lui riteneva invece fondata e rilevante. La difesa sollecita quindi questa Corte a sollevare la suddetta questione e poi, all'esito della eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma, annullare la sentenza di appello ovvero adottare direttamente i più opportuni provvedimenti in punto di trattamento sanzionatorio. Ciò detto, occorre rilevare che questa Suprema Corte si è già pronunciata sulla questione sollevata dal difensore, affermando in più occasioni che “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati” (Sez. 3, Sentenza n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 16487del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522 – 01). Dalla lettura 2 del ricorso non emergono, peraltro, validi e convincenti argomenti che inducano questo Collegio a discostarsi dalle condivisibili conclusioni cui sono giunte le sentenze da ultimo richiamate;
tanto più che i parametri di costituzionalità prospettati dal difensore sono gli stessi già vagliati in tali pronunce. Il motivo di ricorso è quindi manifestamente infondato – e dunque inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. – in quanto il suo accoglimento trova il suo presupposto necessario in una questione di legittimità costituzionale già ritenuta più volte manifestamente infondata.
2. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. A tale declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 05/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AB ST OV VE IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale IS GA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Arianna Virginia Cremona, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 05/06/2024 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'XXXXXXXX responsabile dei reati di cui agli artt. 572 cod. pen. (capo 1) e 81, 629 cod. pen. (capo 2), e, unificati i reati dal vincolo della continuazione, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, riconosciuta l'attenuante dell'art. 89 cod. pen., tenuto conto della diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 2, mesi 4 ed € 600 di multa.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con un unico articolato motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione al punto della sentenza relativo alla concessione delle attenuanti generiche e al relativo giudizio di bilanciamento con la recidiva, riproponendo contestualmente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen., già sottoposta e disattesa dai giudici di merito. Il difensore premette che, con il settimo motivo di appello (relativo al trattamento sanzionatorio), aveva rilevato che il giudice di primo grado, pur avendo riconosciuto le attenuanti generiche, aveva poi calcolato la pena, per il più grave delitto di cui al capo 2, applicando la sola diminuente di cui all'art. 89 cod. pen., facendo così applicazione dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in tema di concorso di circostanze eterogenee, ove sia riconosciuta la sussistenza di più attenuanti, per una sola delle quali opera il divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., deve operarsi una sola diminuzione, in caso di ritenuta prevalenza dell'attenuante Penale Sent. Sez. 2 Num. 40688 Anno 2025 Presidente: VE OV Relatore: ST AB Data Udienza: 05/11/2025 per la quale la preclusione non è operante, fermo restando il divieto di prevalenza sulla recidiva dell'altra attenuante (Sez. 2, Sentenza n. 19546 del 27/03/2024). Dalla lettura della sentenza emergeva dunque che il G.u.p., pur ritenendo che le attenuanti dovessero nel complesso essere ritenute prevalenti sulla recidiva contestata, aveva preso atto della impossibilità, preclusa dall'art. 69 comma 4 cod. pen. di operare tale tipo di bilanciamento e si era poi uniformato nel calcolo della pena ai principi sopra esposti della giurisprudenza prevalente. Ciò detto, il difensore, richiamate le numerose pronunce della Corte Costituzionale intervenute in materia (aventi ad oggetto fattispecie diverse ma del tutto analoghe a quella in esame), invitava la Corte di appello a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen. nella parte in cui lo stesso vietava al giudice di ritenere le attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. prevalenti sulla recidiva reiterata e, all'esito della pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale, applicare all'XXXXXXXX le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva con conseguente diminuzione della pena inflitta. A tale motivo, a detta del ricorrente, la Corte di appello avrebbe risposto con motivazione contraddittoria o manifestamente illogica, da un lato, affermando che l'imputato non era meritevole della concessione delle generiche, sicché la questione di costituzionalità era priva di rilevanza, e, dall'altro, confermando però la sentenza di primo grado che quelle attenuanti aveva riconosciuto (con giudizio di equivalenza). La difesa riproponeva dunque la questione di illegittimità costituzionale sopra indicata elencando, previo richiamo di copiosa giurisprudenza costituzionale e di legittimità, le ragioni per le quali tale questione era fondata (o non manifestamente infondata).
3. Il 13/10/2025 il difensore ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito per l'accoglimento dei motivi del ricorso.
4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.; CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1. In sostanza il difensore, nell'unico motivo di ricorso articolato, si duole del fatto che la Corte di appello, argomentando (a suo dire) in maniera errata e illogica sulla non rilevanza della questione, ha omesso di sollevare una questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen. che lui riteneva invece fondata e rilevante. La difesa sollecita quindi questa Corte a sollevare la suddetta questione e poi, all'esito della eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma, annullare la sentenza di appello ovvero adottare direttamente i più opportuni provvedimenti in punto di trattamento sanzionatorio. Ciò detto, occorre rilevare che questa Suprema Corte si è già pronunciata sulla questione sollevata dal difensore, affermando in più occasioni che “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati” (Sez. 3, Sentenza n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 16487del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522 – 01). Dalla lettura 2 del ricorso non emergono, peraltro, validi e convincenti argomenti che inducano questo Collegio a discostarsi dalle condivisibili conclusioni cui sono giunte le sentenze da ultimo richiamate;
tanto più che i parametri di costituzionalità prospettati dal difensore sono gli stessi già vagliati in tali pronunce. Il motivo di ricorso è quindi manifestamente infondato – e dunque inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. – in quanto il suo accoglimento trova il suo presupposto necessario in una questione di legittimità costituzionale già ritenuta più volte manifestamente infondata.
2. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. A tale declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 05/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AB ST OV VE IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3