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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 28/04/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 975/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 975/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ANNALISA PIROVANO
contro
C.F. ), contumace CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per : “IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: “1. Pronunciare Parte_1 con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto tra i SI.ri e Parte_1 CP_1 in data 26.03.2002 in JE IS (Algeria), regolarmente trascritto nel registro
[...] degli atti di matrimonio del Comune di BI dell'anno 2022, atto n. 2, parte II, serie C, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio
2. Confermare l'assegnazione della casa familiare di BI (LC), Via Donatori n. 2, alla SI.ra Per_ Per_
, che continuerà ad abitare la stessa unitamente alle figlie e come Parte_1 convenuto in sede di separazione consensuale, dando atto che il SI. ha già CP_1 asportato i propri beni ed effetti personali. La SI.ra si impegna a sostenere Parte_1 personalmente tutti gli esborsi connessi all'uso ed al godimento di detto bene, ivi incluse le spese condominiali ordinarie e di gestione dell'immobile, tra cui la Tari e le utenze, per le quali la SI.ra ha già dato corso a voltura a proprio nome. Parte_1
3. Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_3 presso la madre presso la casa familiare sita in BI (LC), via dei Donatori n. 2. Pt_1
4. Conformemente a quanto concordato in sede di separazione consensuale tra i coniugi e in virtù del piano genitoriale qui allegato, disporre che il genitore collocatario, SI. possa CP_1 Per_ vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le seguenti modalità:
- un giorno infrasettimanale, da concordarsi di volta in volta a seconda dei suoi turni di lavoro e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, a partire dalle ore 18.00 sino alle ore
21.00 e, almeno inizialmente,
- due domeniche al mese dalle 10 circa del mattino sino alle ore 18, preoccupandosi di recuperare la figlia presso casa della madre e riaccompagnarla agli orari concordati. Allorché Per_ lo vorrà, potrà trascorrere con il papà week-end alternati dal sabato mattina alle ore 9.00 sino a domenica alla ore 18, con pernottamento presso l'abitazione del padre, che si preoccuperà di prendere la figlia presso casa della madre e riaccompagnarla agli orari concordati;
Per_
- quanto ai periodi di vacanza scolastica Natalizia e almeno inizialmente Per_4 trascorrerà gli stessi con la madre ed il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia Pt_1 CP_1 minore secondo il consueto calendario ordinario;
allorché la bambina lo vorrà potrà trascorrere la prima metà delle vacanze natalizie (dal 24.12 al 30.12) con la mamma e la seconda metà con il papà (dal 31.12 al 06.01); analogamente, con le stesse modalità, potrà trascorrere la prima metà delle vacanze scolastiche pasquali (dal giovedì santo sino al giorno di Pasqua compreso) con la mamma e la seconda metà con il papà;
Per_
- quanto alle vacanze estive, almeno inizialmente trascorrerà gli stessi con la madre ed il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo il consueto Pt_1 CP_1 Per_ calendario ordinario;
allorché la bambina lo vorrà potrà trascorrere con il papà sino a due settimane anche non consecutive, compatibilmente con il calendario delle ferie lavorative del SI.
(stabilito dal datore di lavoro) e comunque da concordarsi tra i genitori entro la fine del CP_1 mese di maggio di ciascun anno.
5. Disporre a carico del padre, SI. quale contributo per il mantenimento delle CP_1 Per_ Per_ figlie e il versamento dell'importo mensile di complessivi € 500,00 (cinquecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, per dodici mensilità da corrispondersi a mezzo bonifico bancario alla SI.ra entro il giorno 10 di ogni mese. Parte_1
6. Porre a carico del padre, SI. il pagamento del 50% delle spese straordinarie CP_1 Per_ Per_ delle figlie e secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Lecco e più precisamente:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo (da provare con documentazione fiscalmente regolare): visite specialistiche, prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati da SSN;
ticket sanitari;
pagina 2 di 6 - spese mediche che richiedono il preventivo accordo (da provare con documentazione fiscalmente regolare): cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
farmaci di natura particolare;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo (da provare con documentazione fiscalmente regolare): tasse scolastiche o universitarie, dovute a istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico da e per la scuola;
mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo (da provare con documentazione fiscalmente regolare): tasse scolastiche o universitarie dovute a istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sede diversa da quella familiare;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo (da provare con documentazione fiscalmente regolare): tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo (da provare con documentazione fiscalmente regolare): corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche, attrezzature;
spese di custodia, babysitter;
viaggi e vacanze.
La quota di spettanza verrà posta a disposizione entro il termine di 15 giorni dalla richiesta e previa documentazione delle stesse (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascun genitore).
7. Conformemente a quanto convenuto tra le parti in sede di separazione consensuale dei coniugi, in considerazione del carico di spese dalla stessa sopportato e della minor capacità reddituale della ricorrente, autorizzare la SI.ra all'incasso dell'Assegno Unico nella misura del Parte_1
100% dell'importo erogato mensilmente dall' , onerando il SI. di fornire alla CP_2 CP_1 ricorrente tutta la documentazione e/o eventuali autorizzazioni richieste dagli enti pubblici preposti alla sua erogazione.
IN VIA ISTRUTTORIA:
A) Ove ritenuto necessario e/o opportuno, ammettersi prova per interrogatorio formale del resistente, nonché per testi, sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che, successivamente alla separazione, la casa familiare sita in BI (LC), via Dei
Donatori n. 2, veniva assegnata alla SI.ra , la quale si accollava integralmente i Parte_1 costi di gestione dell'immobile (affitto, spese condominiali, utenze…)?”
2) “Vero che il SI. trasferiva la propria residenza in Cornate D'Adda (MB), via CP_1 Per_ Giacomo Matteotti n. 58, diradando le visite e la frequentazione tanto con la figlia minore - Per_ affidata congiuntamente ad entrambi i genitori - che con la figlia , maggiorenne?”
pagina 3 di 6 3) “Vero che, ad oggi, la gestione delle ragazze è rimessa alla madre che si occupa da Pt_1 sola dell'educazione delle figlie e sulla quale gravano, in modo esclusivo, i costi di mantenimento delle stesse?”
4) “Vero che il SI. da alcuni mesi ha sospeso il versamento tanto del mantenimento CP_1 ordinario concordato in sede di separazione, omettendo altresì di rimborsare alla moglie la quota sullo stesso gravante delle spese straordinarie ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno?”
5) “Vero che, con raccomandata datata 22.01.2024, la SI.ra cercava di prendere Parte_1 contatto con il marito al fine di addivenire ad un accordo in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale, alle medesime condizioni concordate in sede di separazione consensuale?”
6) “Vero che, nonostante il convenuto abbia regolarmente ritirato la missiva in data 31.01.2024, lo stesso non ha mai preso contatto con l'odierna ricorrente al fine di pervenire ad un accordo?”
7) “Vero che la SI.ra , a partire dal mese di settembre 2023, lavora quale dipendente Parte_1 part-time presso la società Tessitura Inzaghi S.r.l., con sede in AS BR (LC), via
Nazario Sauro n. 30/A con la qualifica di operaia di terzo livello, percependo uno stipendio medio mensile pari a € 650,00?”
Si indicano sin d'ora quali testimoni: SI.ra BI (LC); Testimone_1
SI.ra AS BR (LC). Testimone_2
B) Disporre a carico del SI. la produzione in giudizio dei dichiarazioni dei redditi CP_1 degli ultimi tre anni nonché del modello di disclosure in merito alla sua situazione patrimoniale e, occorrendo, indagini patrimoniali a carico della polizia tributaria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio il 26/03/2002 a Parte_1 CP_1
JE IS (Algeria) e dalla loro unione sono nate le figlie il 03/12/2004 e Persona_5 il 25/04/2011. Persona_3
Il Tribunale di Lecco ha omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto del
18/05/2023.
ha convenuto in giudizio chiedendo la pronuncia dello Parte_1 CP_1 scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi, con conferma delle condizioni di separazione consensuale in punto di affidamento della prole, assegnazione della casa familiare, regolamentazione del diritto di visita paterno e determinazione del contributo al mantenimento.
Dopo un primo tentativo di notifica non perfezionatosi nei termini di legge, il ricorso è stato in seguito regolarmente notificato al convenuto, il quale tuttavia non si è costituito in giudizio, né è comparso avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento all'udienza del 18/03/2025.
pagina 4 di 6 ha dichiarato che non è costante nei rapporti con le figlie, che Parte_1 CP_1 vede saltuariamente, e che lo stesso non versa nulla per il mantenimento delle stesse. LL ha inoltre dichiarato di lavorare part-time come operaia presso una ditta che si occupa di confezionamento pasti per le mense e di vivere in una casa unitamente alle due figlie. CP_3
Il difensore della ricorrente ha, quindi, chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
Il giudice relatore, fatte precisare le conclusioni, in epigrafe riportate, e disposta la discussione orale della causa nella stessa udienza ai sensi dell'art. 473 bis.22, quarto comma c.p.c., si è riservato di riferire all'esito al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio proposta dalla ricorrente è fondata e deve pertanto essere accolta.
È provato che i coniugi e hanno contratto matrimonio il Parte_1 CP_1
26/03/2002 a JE IS (Algeria) e che il Tribunale di Lecco, con decreto del
18/05/2023, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Non essendo stata dedotta o eccepita una eventuale riconciliazione tra le parti e dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere mantenuta o ricostituita, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni, devono trovare integrale conferma, come richiesto dalla parte ricorrente, le condizioni di separazione pattuite consensualmente dalle parti, in ragione della loro vicinanza temporale e non essendo state allegate rilevanti sopravvenienze.
La natura del giudizio e la conferma delle condizioni di separazione giustificano la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e a Parte_1 CP_1
JE IS (Algeria) il 26/03/2002, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
BI, reg. atti di matrimonio, parte II, Serie C, numero 2;
2) Affida la figlia minore in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento Persona_3 prevalente presso la madre;
Parte_1
3) Assegna la casa familiare sita in BI, via dei Donatori n. 2, con tutto quanto l'arreda, a Per_ Per_
, perché vi abiti con le figlie e Parte_1
Per_ 4) Dispone che possa vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le CP_1 seguenti modalità:
- un giorno infrasettimanale, da concordarsi di volta in volta a seconda dei suoi turni di lavoro e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, a partire dalle ore 18.00 sino alle ore
21.00 e, almeno inizialmente, pagina 5 di 6 - due domeniche al mese dalle 10 circa del mattino sino alle ore 18, preoccupandosi di recuperare la figlia presso casa della madre e riaccompagnarla agli orari concordati. Allorché Per_ lo vorrà, potrà trascorrere con il papà week-end alternati dal sabato mattina alle ore 9.00 sino a domenica alla ore 18, con pernottamento presso l'abitazione del padre, che si preoccuperà di prendere la figlia presso casa della madre e riaccompagnarla agli orari concordati;
Per_
- quanto ai periodi di vacanza scolastica Natalizia e almeno inizialmente Per_4 trascorrerà gli stessi con la madre ed il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia Pt_1 CP_1 minore secondo il consueto calendario ordinario;
allorché la bambina lo vorrà potrà trascorrere la prima metà delle vacanze natalizie (dal 24.12 al 30.12) con la mamma e la seconda metà con il papà (dal 31.12 al 06.01); analogamente, con le stesse modalità, potrà trascorrere la prima metà delle vacanze scolastiche pasquali (dal giovedì santo sino al giorno di Pasqua compreso) con la mamma e la seconda metà con il papà;
Per_
- quanto alle vacanze estive, almeno inizialmente trascorrerà gli stessi con la madre ed il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo il consueto Pt_1 CP_1 Per_ calendario ordinario;
allorché la bambina lo vorrà potrà trascorrere con il papà sino a due settimane anche non consecutive, compatibilmente con il calendario delle ferie lavorative del SI.
(stabilito dal datore di lavoro) e comunque da concordarsi tra i genitori entro la fine del CP_1 mese di maggio di ciascun anno.
5) Pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 10 di CP_1 Parte_1 ogni mese un assegno mensile pari a € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) a titolo di concorso Per_ Per_ nel mantenimento delle figlie e da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
6) Dispone che le spese extra assegno sostenute nell'interesse delle figlie, regolamentate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco, da intendersi qui richiamato, siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
7) Dispone che l'assegno unico per le figlie venga percepito interamente da;
Parte_1
8) Dichiara non ripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di BI per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di conSIlio del 23 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 975/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ANNALISA PIROVANO
contro
C.F. ), contumace CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per : “IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: “1. Pronunciare Parte_1 con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto tra i SI.ri e Parte_1 CP_1 in data 26.03.2002 in JE IS (Algeria), regolarmente trascritto nel registro
[...] degli atti di matrimonio del Comune di BI dell'anno 2022, atto n. 2, parte II, serie C, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio
2. Confermare l'assegnazione della casa familiare di BI (LC), Via Donatori n. 2, alla SI.ra Per_ Per_
, che continuerà ad abitare la stessa unitamente alle figlie e come Parte_1 convenuto in sede di separazione consensuale, dando atto che il SI. ha già CP_1 asportato i propri beni ed effetti personali. La SI.ra si impegna a sostenere Parte_1 personalmente tutti gli esborsi connessi all'uso ed al godimento di detto bene, ivi incluse le spese condominiali ordinarie e di gestione dell'immobile, tra cui la Tari e le utenze, per le quali la SI.ra ha già dato corso a voltura a proprio nome. Parte_1
3. Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_3 presso la madre presso la casa familiare sita in BI (LC), via dei Donatori n. 2. Pt_1
4. Conformemente a quanto concordato in sede di separazione consensuale tra i coniugi e in virtù del piano genitoriale qui allegato, disporre che il genitore collocatario, SI. possa CP_1 Per_ vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le seguenti modalità:
- un giorno infrasettimanale, da concordarsi di volta in volta a seconda dei suoi turni di lavoro e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, a partire dalle ore 18.00 sino alle ore
21.00 e, almeno inizialmente,
- due domeniche al mese dalle 10 circa del mattino sino alle ore 18, preoccupandosi di recuperare la figlia presso casa della madre e riaccompagnarla agli orari concordati. Allorché Per_ lo vorrà, potrà trascorrere con il papà week-end alternati dal sabato mattina alle ore 9.00 sino a domenica alla ore 18, con pernottamento presso l'abitazione del padre, che si preoccuperà di prendere la figlia presso casa della madre e riaccompagnarla agli orari concordati;
Per_
- quanto ai periodi di vacanza scolastica Natalizia e almeno inizialmente Per_4 trascorrerà gli stessi con la madre ed il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia Pt_1 CP_1 minore secondo il consueto calendario ordinario;
allorché la bambina lo vorrà potrà trascorrere la prima metà delle vacanze natalizie (dal 24.12 al 30.12) con la mamma e la seconda metà con il papà (dal 31.12 al 06.01); analogamente, con le stesse modalità, potrà trascorrere la prima metà delle vacanze scolastiche pasquali (dal giovedì santo sino al giorno di Pasqua compreso) con la mamma e la seconda metà con il papà;
Per_
- quanto alle vacanze estive, almeno inizialmente trascorrerà gli stessi con la madre ed il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo il consueto Pt_1 CP_1 Per_ calendario ordinario;
allorché la bambina lo vorrà potrà trascorrere con il papà sino a due settimane anche non consecutive, compatibilmente con il calendario delle ferie lavorative del SI.
(stabilito dal datore di lavoro) e comunque da concordarsi tra i genitori entro la fine del CP_1 mese di maggio di ciascun anno.
5. Disporre a carico del padre, SI. quale contributo per il mantenimento delle CP_1 Per_ Per_ figlie e il versamento dell'importo mensile di complessivi € 500,00 (cinquecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, per dodici mensilità da corrispondersi a mezzo bonifico bancario alla SI.ra entro il giorno 10 di ogni mese. Parte_1
6. Porre a carico del padre, SI. il pagamento del 50% delle spese straordinarie CP_1 Per_ Per_ delle figlie e secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Lecco e più precisamente:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo (da provare con documentazione fiscalmente regolare): visite specialistiche, prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati da SSN;
ticket sanitari;
pagina 2 di 6 - spese mediche che richiedono il preventivo accordo (da provare con documentazione fiscalmente regolare): cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
farmaci di natura particolare;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo (da provare con documentazione fiscalmente regolare): tasse scolastiche o universitarie, dovute a istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico da e per la scuola;
mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo (da provare con documentazione fiscalmente regolare): tasse scolastiche o universitarie dovute a istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sede diversa da quella familiare;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo (da provare con documentazione fiscalmente regolare): tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo (da provare con documentazione fiscalmente regolare): corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche, attrezzature;
spese di custodia, babysitter;
viaggi e vacanze.
La quota di spettanza verrà posta a disposizione entro il termine di 15 giorni dalla richiesta e previa documentazione delle stesse (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascun genitore).
7. Conformemente a quanto convenuto tra le parti in sede di separazione consensuale dei coniugi, in considerazione del carico di spese dalla stessa sopportato e della minor capacità reddituale della ricorrente, autorizzare la SI.ra all'incasso dell'Assegno Unico nella misura del Parte_1
100% dell'importo erogato mensilmente dall' , onerando il SI. di fornire alla CP_2 CP_1 ricorrente tutta la documentazione e/o eventuali autorizzazioni richieste dagli enti pubblici preposti alla sua erogazione.
IN VIA ISTRUTTORIA:
A) Ove ritenuto necessario e/o opportuno, ammettersi prova per interrogatorio formale del resistente, nonché per testi, sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che, successivamente alla separazione, la casa familiare sita in BI (LC), via Dei
Donatori n. 2, veniva assegnata alla SI.ra , la quale si accollava integralmente i Parte_1 costi di gestione dell'immobile (affitto, spese condominiali, utenze…)?”
2) “Vero che il SI. trasferiva la propria residenza in Cornate D'Adda (MB), via CP_1 Per_ Giacomo Matteotti n. 58, diradando le visite e la frequentazione tanto con la figlia minore - Per_ affidata congiuntamente ad entrambi i genitori - che con la figlia , maggiorenne?”
pagina 3 di 6 3) “Vero che, ad oggi, la gestione delle ragazze è rimessa alla madre che si occupa da Pt_1 sola dell'educazione delle figlie e sulla quale gravano, in modo esclusivo, i costi di mantenimento delle stesse?”
4) “Vero che il SI. da alcuni mesi ha sospeso il versamento tanto del mantenimento CP_1 ordinario concordato in sede di separazione, omettendo altresì di rimborsare alla moglie la quota sullo stesso gravante delle spese straordinarie ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno?”
5) “Vero che, con raccomandata datata 22.01.2024, la SI.ra cercava di prendere Parte_1 contatto con il marito al fine di addivenire ad un accordo in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale, alle medesime condizioni concordate in sede di separazione consensuale?”
6) “Vero che, nonostante il convenuto abbia regolarmente ritirato la missiva in data 31.01.2024, lo stesso non ha mai preso contatto con l'odierna ricorrente al fine di pervenire ad un accordo?”
7) “Vero che la SI.ra , a partire dal mese di settembre 2023, lavora quale dipendente Parte_1 part-time presso la società Tessitura Inzaghi S.r.l., con sede in AS BR (LC), via
Nazario Sauro n. 30/A con la qualifica di operaia di terzo livello, percependo uno stipendio medio mensile pari a € 650,00?”
Si indicano sin d'ora quali testimoni: SI.ra BI (LC); Testimone_1
SI.ra AS BR (LC). Testimone_2
B) Disporre a carico del SI. la produzione in giudizio dei dichiarazioni dei redditi CP_1 degli ultimi tre anni nonché del modello di disclosure in merito alla sua situazione patrimoniale e, occorrendo, indagini patrimoniali a carico della polizia tributaria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio il 26/03/2002 a Parte_1 CP_1
JE IS (Algeria) e dalla loro unione sono nate le figlie il 03/12/2004 e Persona_5 il 25/04/2011. Persona_3
Il Tribunale di Lecco ha omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto del
18/05/2023.
ha convenuto in giudizio chiedendo la pronuncia dello Parte_1 CP_1 scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi, con conferma delle condizioni di separazione consensuale in punto di affidamento della prole, assegnazione della casa familiare, regolamentazione del diritto di visita paterno e determinazione del contributo al mantenimento.
Dopo un primo tentativo di notifica non perfezionatosi nei termini di legge, il ricorso è stato in seguito regolarmente notificato al convenuto, il quale tuttavia non si è costituito in giudizio, né è comparso avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento all'udienza del 18/03/2025.
pagina 4 di 6 ha dichiarato che non è costante nei rapporti con le figlie, che Parte_1 CP_1 vede saltuariamente, e che lo stesso non versa nulla per il mantenimento delle stesse. LL ha inoltre dichiarato di lavorare part-time come operaia presso una ditta che si occupa di confezionamento pasti per le mense e di vivere in una casa unitamente alle due figlie. CP_3
Il difensore della ricorrente ha, quindi, chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
Il giudice relatore, fatte precisare le conclusioni, in epigrafe riportate, e disposta la discussione orale della causa nella stessa udienza ai sensi dell'art. 473 bis.22, quarto comma c.p.c., si è riservato di riferire all'esito al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio proposta dalla ricorrente è fondata e deve pertanto essere accolta.
È provato che i coniugi e hanno contratto matrimonio il Parte_1 CP_1
26/03/2002 a JE IS (Algeria) e che il Tribunale di Lecco, con decreto del
18/05/2023, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Non essendo stata dedotta o eccepita una eventuale riconciliazione tra le parti e dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere mantenuta o ricostituita, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni, devono trovare integrale conferma, come richiesto dalla parte ricorrente, le condizioni di separazione pattuite consensualmente dalle parti, in ragione della loro vicinanza temporale e non essendo state allegate rilevanti sopravvenienze.
La natura del giudizio e la conferma delle condizioni di separazione giustificano la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e a Parte_1 CP_1
JE IS (Algeria) il 26/03/2002, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
BI, reg. atti di matrimonio, parte II, Serie C, numero 2;
2) Affida la figlia minore in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento Persona_3 prevalente presso la madre;
Parte_1
3) Assegna la casa familiare sita in BI, via dei Donatori n. 2, con tutto quanto l'arreda, a Per_ Per_
, perché vi abiti con le figlie e Parte_1
Per_ 4) Dispone che possa vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le CP_1 seguenti modalità:
- un giorno infrasettimanale, da concordarsi di volta in volta a seconda dei suoi turni di lavoro e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, a partire dalle ore 18.00 sino alle ore
21.00 e, almeno inizialmente, pagina 5 di 6 - due domeniche al mese dalle 10 circa del mattino sino alle ore 18, preoccupandosi di recuperare la figlia presso casa della madre e riaccompagnarla agli orari concordati. Allorché Per_ lo vorrà, potrà trascorrere con il papà week-end alternati dal sabato mattina alle ore 9.00 sino a domenica alla ore 18, con pernottamento presso l'abitazione del padre, che si preoccuperà di prendere la figlia presso casa della madre e riaccompagnarla agli orari concordati;
Per_
- quanto ai periodi di vacanza scolastica Natalizia e almeno inizialmente Per_4 trascorrerà gli stessi con la madre ed il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia Pt_1 CP_1 minore secondo il consueto calendario ordinario;
allorché la bambina lo vorrà potrà trascorrere la prima metà delle vacanze natalizie (dal 24.12 al 30.12) con la mamma e la seconda metà con il papà (dal 31.12 al 06.01); analogamente, con le stesse modalità, potrà trascorrere la prima metà delle vacanze scolastiche pasquali (dal giovedì santo sino al giorno di Pasqua compreso) con la mamma e la seconda metà con il papà;
Per_
- quanto alle vacanze estive, almeno inizialmente trascorrerà gli stessi con la madre ed il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo il consueto Pt_1 CP_1 Per_ calendario ordinario;
allorché la bambina lo vorrà potrà trascorrere con il papà sino a due settimane anche non consecutive, compatibilmente con il calendario delle ferie lavorative del SI.
(stabilito dal datore di lavoro) e comunque da concordarsi tra i genitori entro la fine del CP_1 mese di maggio di ciascun anno.
5) Pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 10 di CP_1 Parte_1 ogni mese un assegno mensile pari a € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) a titolo di concorso Per_ Per_ nel mantenimento delle figlie e da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
6) Dispone che le spese extra assegno sostenute nell'interesse delle figlie, regolamentate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco, da intendersi qui richiamato, siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
7) Dispone che l'assegno unico per le figlie venga percepito interamente da;
Parte_1
8) Dichiara non ripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di BI per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di conSIlio del 23 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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