Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00099/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00615/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 615 del 2021, proposto da
NA SP, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Collia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Rosarno, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Rosario Casella e Vittorio Vecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione opere abusive, Prot. n. 18479 del 14.9.2021, notificata alla ricorrente in data 15.9.2021, e di ogni altro atto o provvedimento connesso, prodromico, conseguente e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rosarno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. UI IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. All’esito di sopralluogo eseguito in data 24 agosto 2021, l’UTC del Comune di Rosarno, coadiuvato da agenti della P.M. del medesimo Comune, accertava l’esecuzione sull’immobile sito in Rosarno alla via Fiume n. 1, in proprietà della ricorrente, l’esecuzione delle seguenti opere abusive: “… su un fabbricato in muratura ordinaria realizzato in epoca antecedente al 1967 è stata fatta la sopraelevazione del piano primo che si presenta rifinito totalmente ad eccezione delle porte interne e della pitturazione lo stesso è composto da un corridoio di mt. 1,25 x 4,80 una prima camera di mt. 1,40 x 3,60 una seconda di mt. 4,60 x 3,60 un piccolo bagno di mt. 1,26 x 2,70 un balcone di 4,60 x 0,60 con un rientro della muratura di mt. 0,86 x 0,70 il tutto coperto da una struttura in acciaio con relative lamiere gregate del tipo coimbentato. Al piano terra invece i locali sono completamente allo stato rustico e vi sono presenti tre ambienti di mt. 2,90 x 4,35 il primo mt. 5,71 x 3,03 il secondo ed infine mt. 1,26 x 2,90 il vano più piccolo. ”.
In ragione della realizzazione sine titulo delle predette opere, il Comune di Rosarno adottava l’ordinanza di demolizione oggetto del ricorso in esame.
2. Avverso la predetta ordinanza di rispristino la ricorrente ha proposto domanda caducatoria affidata ai seguenti motivi:
- “ 1) Eccesso di potere - difetto di motivazione. ”.
Con il primo mezzo, parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione.
In particolare, ad avviso della ricorrente la motivazione recata dall’ordinanza gravata non consentirebbe di ricostruire l’iter logico seguito dall’amministrazione e conducente alla adozione del dispositivo ripristinatorio.
- “ 2) Violazione di legge - eccesso di potere. ”.
Con il secondo mezzo, parte ricorrente lamenta l’impossibilità di eseguire la demolizione della porzione del fabbricato illegittimamente realizzata rispetto a quella regolarmente assentita; di qui la censura di illegittimità dell’ordinanza impugnata per non aver proceduto il Comune ad applicare il regime giuridico sanzionatorio pecuniario, alternativo alla demolizione, recato dall’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001.
La ricorrente ha altresì evidenziato che, oltre ad abitare al piano primo del predetto immobile,
avrebbe provveduto ad avviare la procedura finalizzata alla regolarizzazione della struttura oggetto
dell’odierno ricorso mediante la domanda in sanatoria.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Rosarno, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 15 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, è infondato sulla base delle seguenti ragioni.
6. In via generale, deve rilevarsi che gli ordini di demolizione sono funzionali a traguardare il ripristino dell’ordine edilizio-urbanistico violato dalla esecuzione sine titulo di opere edilizie.
Essi sono dunque caratterizzati dal fatto di fondarsi su meri accertamenti tecnici, espressione di un potere vincolato.
Su tale premessa, il supporto motivazionale necessario e sufficiente dei provvedimenti repressivi in ambito edilizio è rappresentato dalla cd. giustificazione, cioè da quell’aspetto del più complesso onere motivazionale che dà conto dell’accertamento dei presupposti di fatto legittimanti la loro adozione.
Nei predetti sensi, la granitica giurisprudenza amministrativa afferma che: “ L'ingiunzione di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato e risulta sufficientemente motivato se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività, non richiedendo alcuna ulteriore motivazione, basata su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata ” ( ex pluris : Consiglio di Stato, II Sezione, sentenza del 2 febbraio 2026, n. 829; Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza del 30 aprile 2025, n. 3695).
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata risulta sufficientemente ed adeguatamente motivata con il suo rinvio alla relazione di sopralluogo, che, depositata agli atti del giudizio dal Comune di Rosarno, dà ampio riscontro a quanto assunto dall’ingiunzione a proprio presupposto fattale.
Infatti, dall’esame del predetto atto istruttorio emerge che la ricorrente è intervenuta su un modesto immobile donatole dalla madre nel 2020 e, a quel momento, costituito da un solo piano fuori terra, trasformandolo in un fabbricato di due piani fuori terra, attraverso la modalità costruttiva della demolizione e ricostruzione.
Depone in tale senso la circostanza, riscontrata dagli accertatori, della realizzazione al grezzo del piano terra e della realizzazione del primo piano ex novo e con lavori tendenzialmente ultimati.
In sostanza, dal compendio probatorio in atti, corredato da fotografie, emerge che la ricorrente ha eseguito un complessivo intervento di demolizione e ricostruzione in ampliamento plano-volumetrico del fabbricato in sua proprietà, realizzando così un nuovo organismo edilizio non riconducibile allo stato preesistente e che, per la sua legittima realizzazione, avrebbe richiesto il previo rilascio del permesso di costruire.
6.1 Su tali premesse risulta infondato anche il secondo motivo di ricorso.
Infatti, nel caso di specie non si tratta di un intervento edilizio eseguito in parziale difformità dal permesso di costruire, ma della realizzazione di un nuovo organismo edilizio che risulta globalmente edificato sine titulo , per il quale non è predicabile l’accesso alla cd. fiscalizzazione.
Del resto, in linea generale, la cd. fiscalizzazione dell’abuso costituisce una mera evenienza attinente alla fase esecutiva dell’ordine demolitorio e, come tale, non incidente sulla legittimità dello stesso (tra le tante T.A.R. Napoli Campania sez. III, 2/12/2024, n. 6714).
6.2 Quanto alla procedura di sanatoria che la ricorrente avrebbe avviato, in epoca successiva alla notifica del provvedimento impugnato, al fine di legittimare l’edificio in contestazione, non vi è prova, in atti, né della presentazione di siffatta istanza né che la stessa si sia conclusa in senso a sé favorevole, con conseguente procedibilità dell’odierno gravame.
7. In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Rosarno, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER ZZ, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
UI IE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI IE | ER ZZ |
IL SEGRETARIO