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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/10/2025, n. 6189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6189 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 852/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta: Franca Mangano Presidente Caterina Garufi Consigliere est. Bianca Maria D'Agostino Giudice ausil. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 852 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 29.5.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente TRA (C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
, (C.F. C.F._5 Parte_6
) e (C.F. C.F._6 Parte_7
), elettivamente domiciliati in Roma, Via Sirte C.F._7
n. 43, presso lo studio dell'Avv. Francesca Alla che li rappresenta e difende in forza di procura in atti appellanti E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 appellata contumace
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Roma n. 16219/2019
– enfiteusi.
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 1. , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...] si rivolgevano al Tribunale di Roma rappresentando quando Pt_7 segue. In data 14.1.1928, l'Intendenza di Finanza della provincia di Roma stipulava, a seguito di trattativa privata, con la Società Cooperativa Agricola tra Ravennati residenti in [...], il contratto di concessione in enfiteusi perpetua dei beni costituenti la
[...] di Ostia, al canone annuo di Lire 50.000,00. In data CP_2
19.4.1941, con l'atto di compravendita del notaio dott. Persona_1
(Rep. n. 42817), la Società Cooperativa Agricola trasferiva alla
[...]
l'utile Parte_8 dominio su parte dei terreni costituenti la di Ostia;
Controparte_2 precisamente, l'art. 8 del contratto prevedeva che “La Società venditrice (…) garantisce la piena ed esclusiva titolarità del diritto come sopra alienato sui lotti in oggetto (…) nonché la libertà dei medesimi da pesi, vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione di un canone enfiteutico a favore del Demanio dello Stato, per il quale la Società venditrice dichiara di aver già ricevuto il benestare degli Uffici Finanziari dello Stato per l'affrancazione, determinata in Lire 1.660.400 e che sarà effettuata a cura e spese della Società stessa”; in data 19.6.1964, con l'atto di compravendita del notaio dott.
[...]
(Rep. n. 613009, trascritto alla Conservatoria di Persona_1
Roma in data 1.7.1964 al n. 43097), la Parte_9 trasferiva i suoi diritti sul lotto di terreno pascolivo e
[...] acquitrinoso distinto con il numero 284 nel piano generale di ripartizione del comprensorio , sito nel territorio Parte_10 del Comune di Roma, Agro Romano, località Saline di Ostia, censito nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Roma, Sezione B, alla partita 4790, foglio 1068, particella 336, pascolo di classe 2/B9 per ettari 0,10.80 e con redditi di Lire 18,36 (dominicale) e di Lire 3,24 (agrario), a . Poco dopo, nel 1965, il nuovo P.R.G. del Comune Persona_2 di Roma, approvato con D.P.R. del 16.12.1965, prevedeva l'urbanizzazione e l'edificabilità dell'intera area demaniale delle Saline di Ostia Antica, mutandone così la destinazione economica. In data 22.7.1977, con atto di compravendita del notaio dott. Persona_3
(Rep. n. 30827, Raccolta n. 6420, trascritto a Roma il 4.8.1977),
[...]
, vedova ed erede di , deceduto a Persona_4 Persona_2
Roma il 26.6.1966, trasferiva – così come ricevuto per successione dal marito – la proprietà a (la parte venditrice garantiva Parte_11
“la … libertà [del terreno venduto] da pesi, oneri, vincoli, privilegi fiscali, diritti di prelazione o di riscatto o pretese di terzi (…), litispendenze, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli”, cfr. art. 4
2 contratto di compravendita); in data 14.9.1984, con atto di compravendita del notaio dott. i coniugi Persona_5 [...]
e trasferivano a il Parte_11 Controparte_3 Parte_12 terreno sito nella località Ostia Antica per mq. 1080 circa, indicato con il n. 284 del piano generale di ripartizione del Parte_13
, censito nel N.C.T. alla partita 4790, foglio 1068,
[...] particella 336, pascolo 2/B9, redditi 18,26/3,24 (la parte venditrice garantiva “la … libertà [del terreno venduto] da pesi, vincoli, oneri, tributi arretrati, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione di quanto derivante dal P.R.G. e dai detti piano di ripartizione e Consorzio”, cfr. art. 4 contratto di compravendita); in data 23.12.1992, con atto del notaio dott. , coadiutore temporaneo del Persona_6 notaio dott. (Rep. n. 58278, Raccolta n. 20154), Persona_7 alienava il medesimo lotto di terreno ai coniugi Parte_12
e garantendo la piena libertà del bene da Controparte_4 CP_5 qualsiasi peso ed onere pregiudizievole;
in data 2.2.1995, con atto del notaio dott. (Rep. n. 64442, Raccolta n. 22464), i Persona_7 coniugi e trasferivano la piena ed esclusiva Controparte_4 CP_5 proprietà del medesimo lotto di terreno a , alle stesse Controparte_6 condizioni delle compravendite sopra indicate;
in data 11.3.2005, con atto del notaio dott. (Rep. n. 23836, Raccolta n. 11549), Persona_8
vendeva la piena proprietà del terreno oggetto del Controparte_6 presente giudizio, ora censito nel N.C.E.U. al foglio 1068, particella 1233, z. c. 6, cat. A/7, classe 5, vani 7, rendita Euro 1.229,17, alla CP_ società già . Gi. (la parte Controparte_7 Controparte_7 venditrice garantiva che “quanto venduto è di sua proprietà e disponibilità, libero da pesi, vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli”, cfr. art. 4 contratto di compravendita). La società
proprietaria dei terreni siti in Ostia, località Controparte_7
Saline, via Minervini, distinti al N.C.E.U. al foglio 1068, particella 1233, z. c. 6, cat. A/7, classe 5, vani 7, rendita Euro 1,229,17, richiedeva e otteneva la concessione edificatoria n. 503, protocollo 32332 rilasciato dal Comune di Roma in data 3.5.2006 e successive Dia prot. 49392 in data 30.5.2006 e prot. 1986 in data 9.1.2007. A partire dal 19.3.2007 e sino al 3.5.2007, venivano sottoscritti n. 4 (quattro) contratti di compravendita tra la e gli attori Controparte_7 aventi ad oggetto le villette bifamiliari edificate sul lotto di terreno de quo, nei quali veniva sempre garantita la buona e libera proprietà degli immobili in questione e del relativo terreno, nonché la libertà dello stesso da pesi, oneri e vincoli. Con lettera del 6.8.2007, l' del CP_1 comunicava ai proprietari delle villette che, stante la CP_1 sussistenza del vincolo enfiteutico sul terreno di Saline Località Ostia
3 Antica, distinto nel C.T. al foglio 1068, particella 1233, superficie 1080 mq, i predetti dovevano versare la somma di euro 13.994,10 a titolo di canoni pregressi dal 1.2.2001 al 31.12.2006 e, altresì, la somma di euro 2.365,20 a titolo di canone enfiteutico dovuto per l'anno 2007. Ciò premesso, gli attori deducevano l'inesistenza del diritto dell'
[...]
a pretendere il pagamento del canone enfiteutico. per tre CP_1 motivi: “il primo per l'avvenuta estinzione del diritto alla richiesta e riscossione del canone per intervenuto usucapione per mancato esercizio ultraventennale del diritto e mancata ricognizione;
il secondo è l'intervenuta legge n. 16 del 1974; terzo per intervenuta affrancazione da parte della nel 1963 come dichiarato nell'atto di Pt_8 compravendita sopra indicato” (cfr. pag. 6 atto di citazione in primo grado). Concludevano chiedendo: in via principale, di accertare e dichiarare l'estinzione del diritto di enfiteusi sul lotto di terreno Saline Località Ostia Antica, distinto nel C.T. al foglio 1068, parti 1233, superficie 1080 mq., di proprietà degli attori “e così frazionato e distinto nel N.C.E.U.: al foglio 1068, particella 1233, sub. 1, z. c. 6, cat. A/2, classe 6, cons. 3,5, r.c. euro 569,39, via Giulio Minervini n. 196 p. S1- T-1; al foglio 1068, particella 1233, sub. 2, z. c. 6, cat. A/2, classe 6, cons. 3,5, r.c. euro 569,39, via Giulio Minervini n. 196 p. S1-T-1; al foglio 1068, particella 1233, sub. 3, z. c. 6, cat. A/2, classe 6, cons. 3,5, r.c. euro 569,39, via Giulio Minervini n. 196 p. S1-T-1; al foglio 1068, particella 1233, sub. 4, z. c. 6, cat. A/2, classe 6, cons. 3,5, r.c. euro 569,39, via Giulio Minervini n. 196 p. S1-T-1”, in ragione dell'affrancazione gratuita disposta ai sensi della legge n. 16 del 29.1.1974; sempre nel merito, di accertare e dichiarare l'inesigibilità del canone richiesto dall' per i suddetti terreni, stante Controparte_1
l'avvenuta prescrizione per usucapione con conseguente estinzione del diritto per mancata richiesta e/o riscossione per oltre 20 anni del canone enfiteutico e stante la mancata ricognizione del proprio diritto nel diciannovesimo anno ex art. 969 c.c.; in via subordinata, di accertare e dichiarare l'inesigibilità del canone richiesto dall' Controparte_1 per i suddetti terreni per avvenuta affrancazione da parte della
[...]
“atteso che Parte_8 dall'anno 1963: non sono stati più richiesti i canoni;
tutti gli atti successivi sono stati stipulati per il trasferimento della proprietà e non per il trasferimento del diritto;
tutti i notai roganti, nonostante gli accertamenti effettuati, non hanno rilevato l'esistenza del diritto di enfiteusi;
nelle scritture e visure catastali da almeno 20 anni non compare l'indicazione del diritto di enfiteusi”. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
4 Si costituiva in giudizio l' , contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree. All'udienza del 23.11.2015, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.3.2016, con ordinanza depositata in data 1.4.2016 il Giudice rigettava le richieste istruttorie formulate da parte attrice e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 19.2.2019, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 16219/2019, escludeva l'applicabilità dell'art. 1 della legge n. 16 del 1974, in quanto la sua applicazione -con conseguente estinzione dei rapporti perpetui reali e personali costituiti anteriormente alla data del 28 ottobre 1941-
“prevedeva il canone enfiteutico di valore inferiore a £ 1.000” (cfr. pag. 3 sentenza di primo grado) mentre, nel caso di specie, il valore del canone enfiteutico concordato dalle parti superava il suddetto valore, rigettando la domanda di accertamento dell'avvenuta estinzione del canone enfiteutico. Inoltre, rigettava sia la domanda di estinzione dell'enfiteusi per prescrizione dei canoni che quella di accertamento dell'usucapione. Condannava gli attori al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' , liquidate in euro 3.600,00, Controparte_1 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.
2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e contestavano le
[...] Parte_6 Parte_7 conclusioni cui era addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, criticavano:
2.a) erronea valutazione dei fatti e dei documenti versati nel giudizio di primo grado e conseguentemente erroneo fondamento delle motivazioni in sentenza. Secondo gli appellanti, la “causa proveniente da un terzo” idonea a favorire l'interversione del possesso sarebbe costituita dai numerosi atti di compravendita succedutisi nel tempo che cedevano la libera e piena proprietà del terreno de quo. Gli stessi Part appellanti ( , , i coniugi Parte_11 Parte_12 CP_4 CP_
e , la società . Gi.
[...] CP_5 Controparte_6 CP_7 poi divenuta avrebbero acquistato il
[...] Controparte_7 terreno con la consapevolezza di averne la piena ed esclusiva proprietà, comportandosi conseguentemente come pieni proprietari dello stesso, senza ricevere mai alcuna richiesta di pagamento del canone enfiteutico da parte di un ufficio pubblico (“Risulta quindi essere chiaro, certo, inoppugnabile e pacifico che dal 1977 al 2007, per 30 anni, o,
5 comunque certamente dal 1984, terza vendita, quindi per 23 anni, i vari soggetti si sono trasferiti il terreno con atti pubblici trascritti ove risulta sempre essere compravenduta la piena proprietà. In sostanza gli acquirenti, e conseguentemente i venditori, hanno sempre pensato di essere e si sono sempre comportati come pieni proprietari del terreno (…) Dall'altra parte la pubblica amministrazione ha dichiarato e dimostrato che sicuramente per 30/23 anni non ha mai chiesto il pagamento del canone enfiteutico, così come non ha mai effettuato la ricognizione del proprio diritto nel diciannovesimo anno ex art. 969 c.c. ed ancora non ha mai posto in essere nessun atto interruttivo della prescrizione”, cfr. pag. 14 atto di citazione in appello). In definitiva, la successione delle compravendite che cedevano la piena proprietà del terreno oggetto di causa e l'inerzia della Pubblica Amministrazione per 30 anni nel richiedere il canone enfiteutico asseritamente dovuto avrebbero comportato l'intervenuta usucapione del terreno in capo agli odierni appellanti. Per di più, il diritto di enfiteusi asseritamente gravante sul terreno oggetto di causa non sarebbe mai stato menzionato negli atti pubblici notarili, ove – al contrario – si dava specifico atto della libertà del terreno da pesi, oneri e vincoli. Pertanto, quanto statuito dal Giudice di prime cure andrebbe riformato in quanto, sebbene l'assenza negli atti di compravendita del diritto di enfiteusi non implichi sic et simpliciter l'inesistenza dello stesso, avrebbe comunque ingenerato in tutti gli acquirenti succedutisi nel tempo “la convinzione di acquisto della piena e proprietà del bene, libero da qualsivoglia peso, diritto e vincolo, i quali hanno così assunto, in assoluta buona fede, per oltre 30 anni quell'animo idoneo alla interversione del possesso e dunque alla maturazione dell'usucapione” (cfr. pag. 7 comparsa conclusionale appellanti);
2.b) erronea individuazione e applicazione delle norme di diritto al caso per cui è giudizio. Il Giudice di prime cure avrebbe del tutto omesso la valutazione dello stato di fatto e di diritto degli immobili oggetto del contenzioso (“Nel caso che ci occupa i terreni non sono più
“saline”, o utilizzati come tali, da prima della seconda guerra mondiale. Sono stati prima terreni agricoli e poi addirittura insediamenti abitativi di privati per privati”, cfr. pag. 22 atto di citazione in appello). Concludevano chiedendo di riformare la sentenza impugnata e conseguentemente: dichiarare l'inesistenza del diritto dell' CP_1 di pretendere il canone enfiteutico sui terreni identificati e
[...] distinti al C.T. al foglio 1068, parti 1233, superficie 1080 mq., di proprietà degli appellanti “al foglio 1068, particella 1233, sub. 1, z. c. 6, cat. A/2, classe 6, cons. 3,5, r.c. euro 569,39, via Giulio Minervini n.
6 196 p. S1-T-1; al foglio 1068, particella 1233, sub. 2, z. c. 6, cat. A/2, classe 6, cons. 3,5, r.c. euro 569,39, via Giulio Minervini n. 196 p. S1- T-1; al foglio 1068, particella 1233, sub. 3, z. c. 6, cat. A/2, classe 6, cons. 3,5, r.c. euro 569,39, via Giulio Minervini n. 196 p. S1-T-1; al foglio 1068, particella 1233, sub. 4, z. c. 6, cat. A/2, classe 6, cons. 3,5, r.c. euro 569,39, via Giulio Minervini n. 196 p. S1-T-1”, attesa l'estinzione del vincolo enfiteutico sui beni in questione;
per l'effetto, dichiarare il consolidamento della piena proprietà dei suddetti terreni;
ovvero dichiarare l'inesigibilità del canone enfiteutico per intervenuta prescrizione del diritto e/o per intervenuto usucapione ex art. 1158 c.c. sui suddetti terreni;
ordinare la trascrizione del titolo e del diritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A e C.P.A. di entrambi i gradi di giudizio.
3. L' rimaneva contumace. Controparte_1
4. Dopo lo scambio di note di trattazione scritta, con ordinanza depositata in data 28.5.2020 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 29.5.2025, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE 5. L'appello va accolto, con riguardo alla censurata applicazione delle norme di diritto rilevanti nel caso in esame. A giudizio della Corte, va dichiarata l'estinzione del vincolo enfiteutico. Ciò in virtù dell'art. 1 della l. n. 16/1974, che prevede l'estinzione dei rapporti perpetui reali e personali costituiti anteriormente alla data del 28 ottobre 1941 e in forza dei quali le Amministrazioni e le Aziende autonome dello Stato - inclusa l'Agenzia del demanio- traevano titolo per riscuotere canoni enfiteutici in misura inferiore a Lire 1.000 annue. Sui termini per l'applicabilità corretta di tale disposizione si è espressa, di recente, la Cassazione, in un caso sovrapponibile a quello in esame vertente su altri lotti di terreno originariamente facenti parte delle saline di Ostia. Precisamente, con la sent. 17 luglio 2025, n. 19765, la Sez. II Civ., cassando la sentenza di appello che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di rigetto della domanda di accertamento dell'inesistenza del vincolo enfiteutico sugli immobili acquistati in proprietà e dell'usucapione degli stessi, ha statuito il seguente principio di diritto:
“l'art.1 della L. n. 16/1974 che prevede l'estinzione dei canoni enfiteutici inferiori a Lire 1000 (mille) deve interpretarsi nel senso che
7 il vincolo enfiteutico, per l'estinzione del rapporto, deve essere costituito in data antecedente al 28 ottobre 1941 e il canone vigente al momento di entrata in vigore della legge deve essere inferiore alle mille Lire annue. Nel caso il terreno sul quale è stato costituito il vincolo sia stato nel corso del tempo oggetto di divisioni o frazionamenti con successive affrancazioni, il canone, al fine dell'applicazione della suddetta norma, deve essere rideterminato in misura proporzionale al valore del singolo immobile risultante dalla divisione con riferimento alla data di entrata in vigore della legge n. 16 del 1974”. Nel suo percorso motivazionale, la Corte richiama il vincolo enfiteutico, costituito con atto del Demanio dello Stato del 14 gennaio 1928, sulla Tenuta Demaniale di Ostia, a favore dell'utilista Società Anonima Cooperativa Agricola fra Ravennati;
successivamente, con atto del 19 aprile 1941 rep. 42827, la Società Anonima Cooperativa Agricola fra Ravennati vendeva alla Pt_8 Parte_14
( l'utile dominio sull'area delle Saline di cui era ancora titolare Pt_8 il Demanio dello Stato;
la a sua volta, con atti 27 dicembre Pt_8
1946 e 10 aprile 1947, vendeva l'utile dominio di una parte dell'area delle Saline di Ostia alla "Società Cooperativa Edilizia CASA MIA". Negli anni successivi, sia la che la CASA MIA, ognuna per Pt_8 proprio conto, lottizzavano l'intero comprensorio. Come preme evidenziare, anche nel caso in esame il vincolo enfiteutico era stato costituito, a mezzo del citato rogito del 14 gennaio 1928, per il canone di Lire 50.000,00 sull'intera area successivamente pervenuta, a seguito di lottizzazione, per una piccola parte (1000 mq), anche agli odierni appellanti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
. Parte_7
Nel primo grado del presente giudizio, l'ammontare del canone enfiteutico pattuito aveva indotto il Tribunale ad escludere l'applicazione della sopra richiamata disciplina di cui alla l. n. 16/1974. Conclusione quest'ultima che non può essere condivisa, alla luce di quanto affermato nella citata pronuncia della Cassazione, dovendosi valorizzare lo “stato di fatto e di diritto ricorrente alla data di entrata in vigore della l.n. 16 del 1974, tale da rendere applicabile il disposto di cui all'art. 1 della stessa. 4, tenuto conto della lottizzazione non abusiva effettuata e dei frazionamenti succedutisi nel tempo, (…) con conseguente estinzione ex lege del vincolo enfiteutico. Né può ritenersi come sostiene l'amministrazione che si possa configurare la costituzione di nuovi rapporti in sostituzione dell'originario, atteso che il vincolo è e rimane unico in assenza di altrettanti novelli atti di costituzione dell'enfiteusi. Peraltro, tale soluzione si presenta
8 oggettivamente coerente con la ratio legis così come esplicitata nei lavori parlamentari (…) stante l'antieconomicità dell'originario vincolo così come venuto a concretizzarsi per effetto dei verificatisi frazionamenti e affrancazione e la inconfigurabilità di qualsivoglia forma mutatis mutandis di solidarietà attiva, tale da lasciar inalterato il vincolo originario dal punto di vista dell'entità del canone enfiteutico. Infatti, in base al principio dettato dal secondo comma dell'art. 961 c.c.., in caso di scioglimento della contitolarità del diritto di enfiteusi, si ridetermina il canone da versare da chi ne gode in concreto, parametrandolo in relazione alla parte di fondo effettivamente utilizzata. Si tratta di una disposizione espressiva di un principio di carattere generale che si basa sul presupposto della concreta attuazione nel godimento separato del fondo e che, dunque, stabilisce inderogabilmente la parziarietà dell'obbligazione di pagamento del canone per il caso in cui il fondo originariamente concesso sia successivamente diviso e condotto separatamente”; soprattutto, i Giudici di legittimità affermano che “(…)ciò che rileva ai fini del presente ricorso, è che il frazionamento dei terreni ha comportato necessariamente la modifica del canone enfiteutico che originariamente ammontava a 50.000 Lire per l'intera area e che successivamente si è progressivamente ridotto in misura proporzionale alla parte di terreno oggetto del frazionamento a seguito di lottizzazione con successive divisioni o cessioni fino all'acquisto da parte degli odierni ricorrenti”. In sostanza, il vincolo unico originario risalente al 14 gennaio 1928 si è frazionato senza la costituzione di novelli vincoli, di cui manca il relativo atto costitutivo quanto al pagamento del canone enfiteutico, per effetto del subingresso di nuovi proprietari in ragione dei frazionamenti effettuati non abusivamente, tra i quali ultimi quello avente ad oggetto il lotto di terreno dove sono ubicati gli immobili degli appellanti. Pertanto, il canone preteso dall' non è più attuale Controparte_1
a seguito dei frazionamenti intervenuti, diversamente da quanto in primo grado sostenuto dall' e condiviso dal Controparte_1
Tribunale. Spettava all'Amministrazione quantificare e provare che i canoni enfiteutici dovuti fossero superiori alle 1000 Lire al momento di entrata in vigore della legge n. 16 del 1974, in relazione ad ogni singolo lotto;
prova quest'ultima che non risulta adeguatamente fornita presente nel giudizio, nonostante gli attori, fin dall'atto di introduzione del giudizio di primo grado, avessero invocato l'applicazione della normativa del 1974, richiedendo anche in questo grado la declaratoria di estinzione del vincolo.
9 Vi sono, quindi, entrambe le condizioni richieste per l'estinzione ex lege, ovvero il vincolo risalente al 1928 (nessun altro atto successivo è stato rinvenuto) e un canone enfiteutico che, per il singolo lotto, all'anno 1974 risulta ragionevolmente inferiore alle 1.000 lire (posto che il terreno in parola è di 1000 mq, a fronte dell'estensione dell'intera Tenuta demaniale per molti ettari per la quale, complessivamente, il canone era di complessive lire 50.000,00). Gli immobili degli appellanti, pertanto, non risultano più gravati da enfiteusi perpetua a favore del CP_1
6. Quanto alle spese processuali, stante la particolarità della questione, che ha richiesto il recente intervento nomofilattico dei Giudici di legittimità, le spese sono compensate per il primo grado di giudizio mentre rimangono a carico degli odierni appellanti per la presente fase, stante la contumacia della controparte.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e avverso la sentenza
[...] Parte_6 Parte_7 del Tribunale di Roma n. 16219/2019 nei confronti dell' CP_1
[...]
1) dichiara l'estinzione, ex art. 1 della l. n. 16/1974, del diritto di enfiteusi dell' sulle unità immobiliari di Controparte_1 proprietà degli appellanti, contraddistinte al N.C.E.U. al foglio
1068, particella 1233, sub. 1, z. c. 6, cat. A/2, classe 6, cons. 3,5,
r.c. euro 569,39, via Giulio Minervini n. 196 p. S1-T-1, al foglio
1068, particella 1233, sub. 2, z. c. 6, cat. A/2, classe 6, cons. 3,5,
r.c. euro 569,39, via Giulio Minervini n. 196 p. S1-T-1, al foglio
1068, particella 1233, sub. 3, z. c. 6, cat. A/2, classe 6, cons. 3,5,
r.c. euro 569,39, via Giulio Minervini n. 196 p. S1-T-1, al foglio
1068, particella 1233, sub. 4, z. c. 6, cat. A/2, classe 6, cons. 3,5,
r.c. euro 569,39, via Giulio Minervini n. 196 p. S1-T-1;
2) per l'effetto, ordina al Conservatore dei registri immobiliari territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 del c.c., a cura ed a spese degli interessati;
3) compensa le spese del primo grado di giudizio, mentre dichiara le spese della presente fase non ripetibili. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 23.10.2025 La Consigliera est. La Presidente Caterina Garufi Franca Mangano
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