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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/12/2024, n. 2275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 2275 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2614/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 10/12/2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dal proc. dom. avv. MANDELLI MOIRA, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal proc. CP_1 dom. avv. GNISCI NORINA, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 10/12/2024.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che e Parte_1 CP_1
contraevano matrimonio civile a EM in data 31/03/2007, e che dalla loro unione è nato il figlio (n. il 18/08/2007), allo stato ancora minorenne. Risulta, poi, che la Per_1
separazione giudiziale dei coniugi veniva dichiarata con sentenza definitiva n.2141/2023 del 5/10/2023, pubblicata in data 19/10/2023, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Ebbene, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita tra loro alcuna riconciliazione ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per la pronuncia divorzile.
Quanto alle condizioni accessorie alla pronunzia di divorzio inerenti all'affidamento esclusivo di alla madre, al suo collocamento e mantenimento, il Tribunale ritiene Per_1 che il contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti possa essere positivamente valutato, apparendo rispondente agli interessi e alle eIGenze di vita del figlio tenuto conto Per_1
che nei confronti della madre ben può essere formulato un giudizio positivo di idoneità genitoriale per il fatto di essersi occupata in maniera continuativa dei bisogni morali e materiali del ragazzo da quando è cessata la convivenza tra i coniugi.
L'ascolto del figlio da parte del Tribunale deve ritenersi non necessario, considerato Per_1
che gli accordi raggiunti dai genitori paiono pienamente conformi ai suoi interessi.
Deve, infine, darsi atto che le parti hanno raggiunto altri accordi - che il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sede in quanto non contrari a norme di legge imperative - volti a regolamentare i rapporti economici e patrimoniali tra loro sorti in costanza di matrimonio, così da prevenire eventuali futuri contenziosi in ordine allo scioglimento della comunione sull'immobile adibito, a suo tempo, a residenza familiare.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti: pagina 2 di 4 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra la IG.ra e il Parte_1
IG. in EM (Bg) in data 31 marzo 2007 (iscritto nei registri di Stato CP_1
civile del medesimo Comune, atto n. 3, anno 2007, parte I);
2) dà atto che, al solo fine di definire la grave crisi familiare (ragion per cui le parti invocano, ai fini fiscali per il trasferimento immobiliare sotto descritto, l'applicazione dei benefici previsti dalla Legge 6 marzo 1987 n.74 e della sentenza della Corte Costituzionale n.154 del 29 aprile
1999, pubblicata sulla G.U. 19 maggio 1999 n. 20 – 1 Serie Speciale, richiamando altresì il contenuto delle Circolari n.27 del 21 giugno 2012 e n. 18/E del 29 maggio 2013 dell'Agenzia delle Entrate in tema di trasferimenti in sede di separazioni e divorzi), il IG. si CP_1
impegna a trasferire alla IG.ra , la quale si impegna ad accettare – entro e Parte_1
non oltre due mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio - la quota del 50% di proprietà dell'immobile sito in EM (Bg) via Fermi 7 (sez. BS, foglio 2, particella
2213, sub. 705, T/1, categoria A/7, classe 1, vani 7, R.C. euro 524,20), compreso il posto auto (sez. BS, foglio 2, particella 4835, sub. 9, categoria C/6, classe 1, consistenza 35mq)
e gli arredi, per la somma di € 35.000,00 con spese notarili del trasferimento e della riunione dell'usufrutto integralmente a carico della IG.ra . Restano escluse le spese Pt_1
derivanti da eventuali futuri atti di accertamento a titolo di sanzioni;
3) la IG.ra , per l'effetto, si accolla l'integrale pagamento del mutuo ipotecario Pt_1 acceso per la ristrutturazione dell'immobile;
4) il figlio minore resterà affidato in via esclusiva alla madre, con collocazione Per_1
prevalente presso la stessa, la quale si trasferirà a vivere, dopo la definizione della compravendita, nell'immobile di EM (Bg) via Fermi nr. 7;
5) in punto di calendario visite, il figlio resterà libero di frequentare il proprio padre previo accordo tra loro;
6) le parti danno atto che, considerati i tempi di permanenza presso ciascun genitore, ognuno di essi provvederà direttamente al relativo mantenimento, fatta salva la ripartizione al 50% delle spese di natura straordinaria che dovessero rendersi necessarie per il figlio in base al Protocollo adottato dal Tribunale nella sentenza di separazione, che si trascrive di seguito:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
pagina 3 di 4 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti
e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
7) con l'esatto adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente anche a titolo di pregresso mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore e a titolo di spese dell'immobile successive alla compravendita anche con riferimento alle spese derivanti dal contratto di mutuo;
8) dichiara le spese legali compensate.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BREMBATE, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di conIGlio del 12/12/2024.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 10/12/2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dal proc. dom. avv. MANDELLI MOIRA, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal proc. CP_1 dom. avv. GNISCI NORINA, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 10/12/2024.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che e Parte_1 CP_1
contraevano matrimonio civile a EM in data 31/03/2007, e che dalla loro unione è nato il figlio (n. il 18/08/2007), allo stato ancora minorenne. Risulta, poi, che la Per_1
separazione giudiziale dei coniugi veniva dichiarata con sentenza definitiva n.2141/2023 del 5/10/2023, pubblicata in data 19/10/2023, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Ebbene, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita tra loro alcuna riconciliazione ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per la pronuncia divorzile.
Quanto alle condizioni accessorie alla pronunzia di divorzio inerenti all'affidamento esclusivo di alla madre, al suo collocamento e mantenimento, il Tribunale ritiene Per_1 che il contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti possa essere positivamente valutato, apparendo rispondente agli interessi e alle eIGenze di vita del figlio tenuto conto Per_1
che nei confronti della madre ben può essere formulato un giudizio positivo di idoneità genitoriale per il fatto di essersi occupata in maniera continuativa dei bisogni morali e materiali del ragazzo da quando è cessata la convivenza tra i coniugi.
L'ascolto del figlio da parte del Tribunale deve ritenersi non necessario, considerato Per_1
che gli accordi raggiunti dai genitori paiono pienamente conformi ai suoi interessi.
Deve, infine, darsi atto che le parti hanno raggiunto altri accordi - che il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sede in quanto non contrari a norme di legge imperative - volti a regolamentare i rapporti economici e patrimoniali tra loro sorti in costanza di matrimonio, così da prevenire eventuali futuri contenziosi in ordine allo scioglimento della comunione sull'immobile adibito, a suo tempo, a residenza familiare.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti: pagina 2 di 4 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra la IG.ra e il Parte_1
IG. in EM (Bg) in data 31 marzo 2007 (iscritto nei registri di Stato CP_1
civile del medesimo Comune, atto n. 3, anno 2007, parte I);
2) dà atto che, al solo fine di definire la grave crisi familiare (ragion per cui le parti invocano, ai fini fiscali per il trasferimento immobiliare sotto descritto, l'applicazione dei benefici previsti dalla Legge 6 marzo 1987 n.74 e della sentenza della Corte Costituzionale n.154 del 29 aprile
1999, pubblicata sulla G.U. 19 maggio 1999 n. 20 – 1 Serie Speciale, richiamando altresì il contenuto delle Circolari n.27 del 21 giugno 2012 e n. 18/E del 29 maggio 2013 dell'Agenzia delle Entrate in tema di trasferimenti in sede di separazioni e divorzi), il IG. si CP_1
impegna a trasferire alla IG.ra , la quale si impegna ad accettare – entro e Parte_1
non oltre due mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio - la quota del 50% di proprietà dell'immobile sito in EM (Bg) via Fermi 7 (sez. BS, foglio 2, particella
2213, sub. 705, T/1, categoria A/7, classe 1, vani 7, R.C. euro 524,20), compreso il posto auto (sez. BS, foglio 2, particella 4835, sub. 9, categoria C/6, classe 1, consistenza 35mq)
e gli arredi, per la somma di € 35.000,00 con spese notarili del trasferimento e della riunione dell'usufrutto integralmente a carico della IG.ra . Restano escluse le spese Pt_1
derivanti da eventuali futuri atti di accertamento a titolo di sanzioni;
3) la IG.ra , per l'effetto, si accolla l'integrale pagamento del mutuo ipotecario Pt_1 acceso per la ristrutturazione dell'immobile;
4) il figlio minore resterà affidato in via esclusiva alla madre, con collocazione Per_1
prevalente presso la stessa, la quale si trasferirà a vivere, dopo la definizione della compravendita, nell'immobile di EM (Bg) via Fermi nr. 7;
5) in punto di calendario visite, il figlio resterà libero di frequentare il proprio padre previo accordo tra loro;
6) le parti danno atto che, considerati i tempi di permanenza presso ciascun genitore, ognuno di essi provvederà direttamente al relativo mantenimento, fatta salva la ripartizione al 50% delle spese di natura straordinaria che dovessero rendersi necessarie per il figlio in base al Protocollo adottato dal Tribunale nella sentenza di separazione, che si trascrive di seguito:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
pagina 3 di 4 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti
e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
7) con l'esatto adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente anche a titolo di pregresso mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore e a titolo di spese dell'immobile successive alla compravendita anche con riferimento alle spese derivanti dal contratto di mutuo;
8) dichiara le spese legali compensate.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BREMBATE, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di conIGlio del 12/12/2024.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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