Art. 3.
All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.