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Sentenza 4 gennaio 2024
Sentenza 4 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 04/01/2024, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1729/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1729/2021 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZINGARI GIANPIERO Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. D'ORTA ELEONORA, elettivamente domiciliata in Milano, Via Brera, n. 5 presso i difensori;
ATTORE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUSSO ANGELO, CP_2 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Guglielmo Sanfelice presso il difensore;
CONVENUTO
(C.F. , partita IVA Controparte_3 C.F._2
), con il patrocinio dell'avv. AUTOLITANO CARMELO e dell'avv. AUTOLITANO P.IVA_2
MARIANGELA, elettivamente domiciliano in indirizzo pec;
TERZO CHIAMATO
oggetto: responsabilità da inadempimento.
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Ascoli Piceno disattesa ogni contraria istanza, e ritenuta la sommarietà della cognizione de qua, così giudicare
IN VIA PRINCIPALE
Accertare e dichiarare che il Dottor nel prestare in favore di CP_2 Controparte_1
la propria attività assistenza, consulenza e intermediazione finalizzata alla
[...] presentazione, alla proposta e alla sottoscrizione delle polizze fideiussorie oggetto di causa, agiva con negligenza ed imperizia nonché in spregio agli obblighi informativi sullo stesso gravanti per tutte le ragioni meglio precisate, dedotte ed argomentate in narrativa e per quelle che verranno eventualmente accertate in corso di causa;
accertare e dichiarare l'esistenza del nesso di causa tra la/le condotta/e posta/e in essere dal convenuto e i danni patrimoniali e non
pagina 1 di 12 patrimoniali patiti da come meglio precisati, dedotti ed Controparte_1 argomentati in narrativa e quelli che verranno eventualmente accertate in corso di causa e, per gli effetti di tutto quanto sopra esposto, argomentato e chiesto ovvero accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto per tutti i motivi e le ragioni precisate in narrativa e per quelle che verranno eventualmente accertate in corso di causa, condannare il dottor CP_2 al risarcimento di tutti i danni patiti da parte attrice come meglio precisati, dedotti ed argomentati in narrativa e/o di quelli che verranno eventualmente accertati in corso di causa, che si quantificano nella complessiva somma di € 215.495,00 ovvero di quella somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, ovvero anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che, nel mese di dicembre/2020, in vista della scadenza delle fideiussioni prestate nei confronti delle società e Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 e nell'impossibilità di rinnovare quelle già in essere, , si rivolgeva a
[...] CP_1 er reperirne delle nuove? Controparte_8
2) Vero che, sul finire del mese di dicembre/2020, Controparte_8 metteva in contatto con il broker assicurativo Dottor
[...] CP_1 CP_2
3) Vero che, a partire dal mese di gennaio/2021, il Dottor assumeva l'incarico di CP_2 individuare, nell'interesse di , le CP_1 compagnie assicurative idonee al rilascio delle nuove polizze fideiussorie necessarie a quest'ultima per il rinnovo dei contratti con i predetti distributori?
4) Vero che, una volta assunto come sopra l'incarico e, dunque, a partire dal mese di gennaio/2021, il Dottor per l'espletamento del proprio incarico, si interfacciava CP_2 direttamente e personalmente con ? CP_1
5) Vero che, nel corso del mese di gennaio/2021, il Dottor comunicava ad di CP_2 CP_1 aver individuato nella compagnia irlandese “ con sede in GAnizzazione_1 GA UB (d'ora in poi solo la società in grado di emettere le polizze fideiussorie necessarie ad ? CP_1
6) Vero che, in tale occasione, il Dottor comunicava ad che l'“Insurance CP_2 CP_1 Director” di NOE era il signor ? Persona_1
7) Vero che tra i mesi di febbraio e marzo/2021, il Dottor proponeva ad di CP_2 CP_1 sottoscrivere le seguenti polizze ovvero: a) polizza n. 97455633 in favore di
[...] per l'importo di € 706.849,73; b) polizza n. 93464554 in favore di GAnizzazione_3 per l'importo di € 72.134,80; c) polizza n. 54232342 in favore di CP_5 CP_6 dell'importo di € 20.000,00 e d) polizza n. 19275331 in favore di per l'importo CP_7 di € 400.000,00, come da docc. 10, 11, 12 e 13 che si rammostrano al teste? 8) Vero che, tra i mesi di febbraio e marzo/2021, Controparte_4 CP_5
e approvavano il testo e il rilascio delle suddette polizze? (nda CP_6 CP_7 capitolo di prova che, quanto a viene formulato in forma affermativa CP_7 unicamente ai fini della sua ammissibilità ai sensi del codice di rito)?”; 9) Vero che, in data 06/05/2021, apprendeva, per la prima volta, che le polizze CP_1 fideiussorie presentate a e erano Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_
, tramite le comunicazioni inviatele da e sub doc. 19 e 20 che Controparte_4 CP_5 si rammostrano al teste? 10) Vero che rispettivamente in data 20-27/05/2021, 8/06/2021 e 29/07/2021, CP_1 effettuava i depositi cauzionali infruttiferi richiesti da con missiva del Controparte_4
pagina 2 di 12 06/05/2021 per € 706.849,43, (ex con comunicazione del 17/05/2021 per € CP_6 CP_10 30.506,13 e con comunicazione del 19/05/2021 per € 74.182,00, attingendo CP_5 dalla provvista e dagli affidamenti in essere presso le proprie banche di riferimento ovvero presso e Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 11) Vero che , per l'utilizzo degli affidamenti in essere presso le proprie banche di CP_1 riferimento ovvero presso e a Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 partire dal mese dall'01/04/2021 e sino al 31/12/2021 corrispondeva, a titoli di interessi debitori, alle predette banche le seguenti somme: a) € 3.440,40 a b) € Controparte_12 6.478,76 a er il c/c affidato avente n. 4708 e € 5.225,42 per il c/c affidato Controparte_14 avente n. 4709; c) € 771,83 come da docc n. 31, 32, 33 e 34 che si rammostrano al teste? 12) Vero che, a seguito del contratto sottoscritto in data 16/04/2020 tra e CP_1 Parte_1 e in ossequio agli accordi presi con il precedente fornitore di quest'ultima (la società
[...]
, avrebbe dovuto iniziare a rifornire a partire Org_4 CP_1 Parte_1 dall'01/07/2021?
13) Vero che , una volta ricevuto, in data 10/06/2021, il diniego da parte del SII per la CP_1 pratica di switching inerente al contratto siglato con per superamento del Parte_1 valore soglia di Potenza Media Annua (PMA), si rivolgeva a per ottenere un CP_7 ulteriore quantità di energia e ottenere l'accesso al SII?
14) Vero che, tra i mesi di giugno luglio/2021, per concedere ad CP_7 CP_1 l'ulteriore quantità di energia domandata da quest'ultima, richiedeva alla stessa il rilascio/integrazione di una garanzia fideiussoria per l'importo di € 104.000,00?
15) Vero che poteva iniziare a rifornire di energia elettrica solo a CP_1 Parte_1 partire dall'01/08/2021?
16) Vero che, per il periodo ricompreso tra l'01/07/2021 e l'01/08/2021, , con CP_1 riguardo al cliente perdeva un margine di guadagno pari a € 16.234,55 Parte_1 come da doc 38 che si rammostra al teste?
17) Vero che, nel corso dei primi mesi dell'anno 2022, si determinava a richiedere a CP_1 un mutuo chirografario per la somma di € 400.000,00 per il ripianamento Controparte_11 dei conti sociali come da doc. 39 che si rammostra al teste?
18) Vero che e a Controparte_15 CP_6 CP_7 partire dal mese di maggio/2021, contattavano ripetutamente , sia formalmente che CP_1 informalmente, richiedendole di prendere posizione sui fatti dalle stesse apprese dall' Org_5 GA circa la falsità delle polizze fideiussorie fornite da intestate a e recanti in calce il CP_1 riferimento al dominio “www.northofenglandpel.com” e, quanto ad anche CP_6 invitandola anche a depositare apposita denuncia-querela innanzi all'Autorità giudiziaria e a fornirgliene copia? Si indica a teste su tutti i capitoli di prova suindicati la signora:
1) presso con sede legale in Milano (MI), Via Testimone_1 Controparte_1
Gonzaga, n. 5.
Inoltre, si manifesta la disponibilità del legale rappresentante di a sottoporsi CP_1 all'interrogatorio libero ex art. 117 c.p.c. che l'Onorevole Giudicante ritenesse di disporre. Si chiede infine di essere ammessi a prova contraria su eventuali capitoli di prova avversari eventualmente ammessi.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, richiedere, variare ed integrare.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”
Per il convenuto:
“In rito
pagina 3 di 12 a) In via pregiudiziale autorizzarsi la chiamata in causa ai sensi e per gli effetti degli articoli 106 e 269 c.p.c. della la ditta (c.f. Controparte_16 [...]
), in persona del legale firmatario p.t., con sede in Roma, al Viale Angelico C.F._3
205/A al quale la causa è comune in quanto vero legittimato passivo per le ragioni esposte in atto e dal quale, in ogni caso, si chiede di essere garantito e manlevato e la
[...] (P.IVA Controparte_17
), in persona del l.r.p.t., con sede legale in Milano (20122), alla via Albiricci, n. 8, P.IVA_3 con la quale è stato stipulato contratto di assicurazione RC Professionale, per essere manlevato da ogni e qualsivoglia pagamento a titolo di risarcimento danni nei confronti di parte attorea, disponendo contestualmente lo spostamento della prima udienza con il rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; Nel merito a) In via principale, rigettarsi le domande in quanto infondate in fatto e diritto;
b) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande, accertare e contenere le pretese ex adverso avanzate nei limiti del giusto e del provato e dell'effettivamente dovuto;
c) Sempre in via gradata, in caso di condanna del dott. accertare e dichiarare il CP_2 diritto dello stesso ad essere manlevato e tenuto indenne da qualsivoglia pagamento in favore della Controparte_1
d) Con vittoria di spese, diritti ed onorari comprensivo del rimborso forfettario ex art. 15 l.p.;”.
Per il terzo chiamato:
“in via principale rigettare la domanda del Dott. nei confronti della perché infondata CP_2 CP_3 in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte.
Con vittoria di spese e competenze del Giudizio. in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'attore nei confronti del Sig. CP_2
e della domanda di garanzia formulata dal convenuto/chiamante nei confronti di
[...] [...]
, accertare la natura del rapporto tra quest'ultima e il convenuto e limitare Controparte_3 l'eventuale responsabilità della terza chiamata alla somma che verrà accertata e ritenuta di giustizia, con compensazione di spese e competenze del Giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 24.9.2021, (d'ora in avanti solo ) Controparte_1 CP_1 conveniva in giudizio il dott. chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa della CP_2 condotta da lui tenuta nell'ambito del rapporto contrattuale intercorso tra esse parti. CP_1 assumeva, infatti, di aver usufruito dal mese di dicembre 2020 della prestazione d'opera del convenuto, quale broker assicurativo, al fine di individuare le compagnie assicurative maggiormente idonee al rilascio delle nuove polizze fideiussorie necessarie al rinnovo dei contratti con i propri distributori. Allegava che: nel mese di gennaio 2021 il convenuto aveva comunicato ad CP_2
di aver individuato in con sede in UB (d'ora in avanti CP_1 GAnizzazione_1 GA solo , la società in grado di soddisfare le richieste delle aziende in favore delle quali avrebbero dovuto essere emesse le suddette polizze, rappresentando, successivamente, di agire quale mandatario della medesima;
, dunque, aveva avviato le trattative con i propri distributori al fine di CP_1 stipulare le fideiussioni necessarie e infine, nel febbraio 2021, aveva stipulato tre polizze (polizza n.
97455633 in favore di per l'importo di € 706.849,73, all. 10 all'atto di Controparte_4
pagina 4 di 12 citazione;
polizza n. 93464554 in favore di per l'importo di € 72.134,80, all. 11; CP_5 polizza n. 54232342 in favore di dell'importo di € 20.000,00, all. 12); una quarta CP_6 polizza, n. 19275331 in favore di per l'importo di € 400.000,00 (all. 13) non era stata CP_7 mai approvata dalla beneficiaria;
in data 8.4.2021 l' aveva emanato un comunicato stampa con il Org_5 quale segnalava l'avvenuta commercializzazione di due polizze fideiussorie contraffatte, intestate GA falsamente a e recanti in calce il riferimento al dominio www.northofenglandpel.com, invece non riconducibile alla compagnia in questione (all. 18); in data 6.5.2021 era stato proprio uno dei fornitori della a comunicare all'odierna attrice che la polizza rilasciata in CP_1 Controparte_4 proprio favore era risultata falsa, cosi come da comunicazione dell' (all. 19), altresì invitando Org_5
a prestare idonea garanzia nel termine di quindici giorni, pena la risoluzione del contratto;
CP_1 ugualmente accadeva anche con riferimento all'altro distributore, (all. 21); CP_6 CP_1 pertanto aveva sporto querela ed allertato l'ulteriore distributore (all. 22), il quale CP_5 chiedeva anch'esso alla controparte di reperire nuova garanzia (all. 22); il era responsabile dei CP_2 conseguenti danni – il prezzo pagato per i premi delle polizze false, i maggiori interessi e spese applicati dagli istituti di credito per il reperimento, da parte di , della provvista necessaria a CP_1 costituire depositi cauzionali in sostituzione di dette polizze, il lucro cessante da impossibilità di stipulare nuovi contratti di fornitura, il danno all'immagine e alla reputazione commerciale - per non aver effettuato tutti gli accertamenti necessari a verificare l'attendibilità del proprio interlocutore (il presunto “Insurance Director” di NOE).
In data 25.1.2022 si costituiva in giudizio , il quale eccepiva, in primo luogo, la carenza di CP_2 legittimazione passiva, assumendo di non aver mai intrattenuto rapporti con la società attrice, né di aver mai ricevuto incarichi dalla stessa. Contestava nel merito la domanda, sul presupposto che la propria condotta fosse risultata conforme ai canoni di diligenza e perizia – essendo egli la prima vittima del GA raggiro ed essendosi adoperato presso la per acquisire i necessari chiarimenti - ed eccepiva la mancata prova del quantum del risarcimento richiesto. Chiedeva la chiamata in causa dei terzi
[...]
, in quanto vero legittimato passivo rispetto alla Controparte_3 domanda attorea (assumendo che solo da tale broker egli avesse ricevuto l'incarico di acquisire le polizze oggetto di causa) e dal quale riteneva, comunque, di dover essere “garantito”, e della propria compagnia assicuratrice rassegnando le Controparte_17 conclusioni sopra riportate.
In data 31.1.2022 il Giudice autorizzava la chiamata in causa dei terzi.
Si costituiva in data 23.6.2022 , allegando l'infondatezza della propria chiamata in Controparte_3 causa, indicando di non essere un broker, bensì un collaboratore iscritto al RUI, e di non aver mai svolto attività in favore dell'attrice . Contestava le produzioni documentali di parte convenuta (in CP_1 particolare la prova dei pagamenti in proprio favore di cui al doc. 6 e delle comunicazioni di cui al doc.
4) e chiedeva il rigetto della domanda svolta nei propri confronti.
In data 31.10.2022 il Giudice dichiarava l'estinzione del processo fra e la CP_2 [...]
vista la rinuncia agli atti operata dal primo e la mancata Controparte_17 costituzione in giudizio della seconda. Concessi i termini dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., in data 22.2.2023 la causa veniva assegnata all'odierno Giudice. Con provvedimento del 11.5.2023 – da intendersi qui trascritto – venivano rigettate le istanze istruttorie. In data 26.10.2023 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati (quaranta giorni pagina 5 di 12 per le comparse conclusionali e venti giorni per le memorie di replica). Tutte le parti hanno provveduto al deposito delle proprie comparse conclusioni e delle proprie memorie di replica.
In primo luogo, deve essere affrontata la questione relativa all'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo al convenuto eccezione che appare opportuno riqualificare in termini di CP_2 carenza di titolarità passiva del rapporto (Cassazione, Sez. U, sentenza n. 2951 del 16/02/2016;
Tribunale di Vicenza,19 dicembre 2018, n. 2933). La legittimazione ad processum è, infatti, un presupposto processuale la cui ricorrenza o meno si valuta dall'atto introduttivo del giudizio e per la cui ricorrenza ciò che rileva è che chi agisce in giudizio si qualifichi titolare del diritto in contestazione ed indichi il convenuto come titolare del lato passivo del rapporto. Tale presupposto processuale non va, invece, confuso con la titolarità sostanziale del rapporto, che attiene al merito della pretesa e deve essere oggetto di prova. Orbene, nel caso concreto l'attore ha agito in giudizio allegando la responsabilità del convenuto quale broker incaricato di reperire istituti con i quali stipulare delle polizze. Tanto basta per fondare la legittimazione passiva del nel giudizio in relazione all'azione CP_2 ex art. 1218 c.c. esperita. Diversa è, invece, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, la quale è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cassazione, Sez. U, sentenza n. 2951 del
16/02/2016).
Nel caso in esame, il convenuto viene citato in giudizio quale broker cui l'attore sostiene CP_2 di essersi affidato per la stipula di determinati contratti. Alla luce della complessiva disciplina di cui alla l. n. 792 del 1984 (artt. 1, 4 lett. f) e g), 5 lett. e) ed f), 8), il "broker" assicurativo svolge – accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione - un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con
l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui;
peraltro, tale attività di collaborazione non investe solo la fase genetica del rapporto, ma consiste anche nell'assistenza durante l'esecuzione e la gestione contrattuale
(Cassazione, sez. 3, sentenza n. 25167 del 11/10/2018).
Emerge dalla documentazione versata in atti una rilevante corrispondenza tra il convenuto e la parte attrice (all.ti nn. 8 e 9 all'atto di citazione), che smentisce integralmente quanto sostenuto dal convenuto laddove asserisce di non aver mai intrattenuto rapporti con la e rende, invece, CP_1 evidente che il abbia prestato la propria opera professionale in favore dell'attore per CP_2
l'individuazione della miglior soluzione nella stipula di diverse polizze. Tale attività è stata svolta attraverso un rapporto diretto tra le parti, come testimoniano le numerose e-mail prodotte in atti e destinate direttamente a da parte di Si vedano, a titolo esemplificativo, la pec CP_1 CP_2 del 18/02/2021 che il inviava al legale rappresentate di , con il quale lo informava di aver CP_2 CP_1 preso in carico la posizione inviando all'uopo pedissequo documento denominato, per l'appunto,
“DOCUMENTO DI PRESA CARICO AN (doc, 4, p. 7 all. alla comparsa di CP_2 costituzione;
e la pec del 19.2.2021 (doc. 9 all. alla citazione) che dimostra come fosse il CP_2 CP_2 stesso a curare personalmente e direttamente le fasi di offerta ed emissione delle polizze. Non può
pagina 6 di 12 sostenersi, dunque, che il convenuto non abbia mai ricevuto alcun incarico da (pag. 3, CP_1 comparsa di costituzione): posto che la stipula del contratto di c.d. brokeraggio non necessita di forma scritta e che, dunque, può avvenire anche per facta concludentia, è lo stesso convenuto a qualificarsi quale mandatario della compagnia (all. n.8, atto di citazione) e, alla luce del fatto che i bonifici relativi al pagamento dei premi delle polizze venivano effettuati in favore dello stesso , il relativo CP_2 contratto di mandato va qualificato in termini di mandato senza rappresentanza, con conseguente applicazione dell'art. 1705 c.c. ed esclusione di ogni rapporto tra il mandante e il terzo contraente. È evidente, dunque, che tra quale mandatario della compagnia assicuratrice, e l'odierna CP_2 società attrice sia intervenuta la stipula di un autonomo contratto, da qualificarsi come contratto atipico di brokeraggio.
In ogni caso, sarebbe arduo ritenere che, a fronte dei rapporti direttamente intrattenuti dalle parti e del relativo contatto sociale, non siano sorti obblighi di protezione in capo al convenuto. Come noto, la cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico (Cassazione, sez. 2, ordinanza n. 29711 del
29/12/2020). Dunque, anche laddove non dovesse ritenersi stipulato tra le parti uno specifico contratto di brokeraggio, dovrebbe in ogni caso concludersi, sulla base della medesima documentazione sopra indicata, che tra l'attore e il convenuto sarebbe comunque sorto un rapporto obbligatorio in forza del quale il professionista sarebbe tenuto a tutelare la controparte, nell'ambito dell'attività svolta in favore della stessa, mediante un condotta improntata a canoni di diligenza, prudenza e perizia parametrati alla natura dell'attività esercitata, in linea con quanto previsto dall'art. 1176 c.c. in materia di attività professionali: la relativa fattispecie di responsabilità, dunque, va comunque inquadrata nell'ambito del disposto di cui all'art. 1218 c.c.
Alla luce di quanto esposto, dunque, deve ritenersi provata la titolarità passiva del rapporto in capo al convenuto, . CP_2
Nel merito, occorre valutare la sussistenza o meno dei presupposti necessari per l'integrazione di una fattispecie di responsabilità da inadempimento colposa in capo al convenuto. Sul punto, deve ritenersi che i citati presupposti sussistano.
In primo luogo, dalla documentazione versata in atti emerge che l' ha emanato, in data 8.4.2021, Org_5 un comunicato stampa con il quale ha segnalato l'avvenuta commercializzazione di due polizze GA fideiussorie contraffatte, intestate falsamente a e recanti in calce il riferimento al dominio www.northofenglandpel.com. , odierna attrice, veniva a conoscenza di quanto appena esposto CP_1 solo in data 6.5.2021, quando il tutto le è stato comunicato da e Controparte_4 CP_6
due dei suoi fornitori in favore dei quali i contratti erano stati stipulati: alcuna comunicazione
[...] perveniva, invece, ad da parte del convenuto, il quale pur ha dichiarato di essere venuto a CP_1 conoscenza dei fatti in data anteriore rispetto al 6.5.2021 e, in particolare, già nel mese di febbraio 2021
(come da ricostruzione dei fatti proposta con la comparsa di costituzione e risposta, pag. 4 e 5). Già da questo primo aspetto, dunque, emerge una condotta del convenuto improntata a negligenza, pagina 7 di 12 quantomeno nella parte in cui non ha provveduto a comunicare tempestivamente ad le CP_1 circostanze sopra riferite, lasciando che quest'ultima venisse a conoscenza delle medesime per comunicazione dei suoi stessi partner commerciali beneficiari delle polizze stipulate.
Già a monte, inoltre, la stessa aveva sollevato al perplessità in merito ad alcuni aspetti CP_1 CP_2 legati alle polizze in via di stipulazione: come da scambio pec allegato agli atti (All. n. 25, atto di citazione), aveva chiesto delucidazioni in merito al ruolo ricoperto dal dottor in seno CP_1 Per_1
a NOE, in quanto l'accordo di collaborazione fornito dal convenuto recava, per conto di NOE, la firma del Dr. quale “Insurance Director”, mentre la bozza delle polizze da sottoscrivere veniva CP_18 firmata dal dottor , a sua volta qualificatosi come Insurance Director di NOE. A tale perplessità Per_1 il convenuto rispondeva lapidariamente sostenendo che il Dr. NN è una persona politicamente esposta e per loro legislazione può anche non risultare. Giustificazione, all'evidenza, fumosa ed inconferente, difronte ad una segnalazione che avrebbe meritato un ben diverso approfondimento.
Infine, nell'ambito del giudizio volto a valutare la conformità della condotta del convenuto a parametri di prudenza, diligenza e perizia quali quelli richiesti dall'attività professionale svolta, non può non considerarsi che dagli stessi contratti stipulati emergeva un indirizzo web GA (www.northofenglandpel.com) non riconducibile alla compagnia e totalmente differente da quello a questa riferibile (https://www.nepia.com). Anche da quest'ultimo punto di vista, dunque, la condotta del convenuto appare colposa in quanto imperita ed imprudente, rispetto agli standard individuati dall'art. 1176 c.c.
Ebbene, nonostante il profilo di criticità originariamente segnalato dalla stessa e nonostante il CP_1 fosse sin dai primi giorni del febbraio 2021 (v. mail del 5.2.2021 contenuta nel doc. 7 allegato alla CP_2 comparsa di costituzione pag. 18) a conoscenza della possibile non autenticità delle polizze CP_2 GA emesse da tramite il , il convenuto ha dapprima proseguito comunque la Per_1 commercializzazione delle polizze stesse (le polizze in favore di e sono state CP_5 CP_6 firmate rispettivamente in data 23.2.2021 e 2.3.2021, v. docc. 10 e 11 allegati alla citazione) e, successivamente, una volta appreso tanto dal disconoscimento operato dalla vera NOE (in data
19.2.2021, come indicato dallo stesso convenuto a pag. 2 della comparsa di costituzione) quanto dal comunicato del 8.4.2021, della falsità delle polizze emesse, ha completamente omesso di Org_5 avvertire della circostanza la . CP_1
La condotta tenuta da risulta, dunque, idonea ad integrare un inadempimento contrattuale CP_2
e a determinare, in capo al medesimo, l'obbligo di risarcire i danni derivanti dall'inadempimento stesso. Generiche e non dimostrate sono, infatti, rimaste le allegazioni del convenuto in merito al fatto che egli stesso sarebbe stato vittima della frode in questione. Il mancato controllo tanto dell'indirizzo web quanto, soprattutto, dei poteri di firma del soggetto che aveva sottoscritto le polizze e, successivamente, il mancato avviso della controparte contrattuale rendono la negligenza (da parametrarsi non al parametro di diligenza dell'uomo della strada bensì a quello più elevato proprio dell'operatore professionale) inescusabile. Del pari non rileva in alcun modo il comportamento GA successivo tenuto dal il quale avrebbe interrotto i propri rapporti con e consegnato alla CP_2
Guardia di Finanza la documentazione in proprio possesso, posto, da un lato, che trattasi di condotte tutte successive alla stipula delle polizze in questione e, dall'altro, che comunque egli ha omesso di avvertire della falsità la . CP_1
pagina 8 di 12 Prima di verificare nel dettaglio i danni risarcibili, appare opportuno esaminare la posizione del terzo chiamato, (titolare dell'omonima ditta individuale . Parte Controparte_3 Controparte_3 convenuta ha, infatti, chiesto la chiamata in causa del terzo al quale la causa è comune in quanto vero legittimato passivo per le ragioni esposte in atto e dal quale, in ogni caso, si chiede di essere garantito
e manlevato. E', dunque, necessario verificare se si verifichi (come sostenuto dall'attore), o meno
(come sostenuto dal chiamato), una estensione automatica della domanda attorea anche nei confronti del terzo chiamato.
In diritto, nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (Cassazione, sez. 3, sentenza n. 516 del 15/01/2020); solo laddove il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, con la conseguenza che il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione (Cassazione, sez. 2, ordinanza n.
22050 del 11/09/2018). Orbene, nel caso in esame risulta evidente dalle conclusioni rassegnate dal convenuto la natura ibrida della chiamata del terzo, in quanto nella prima parte la stessa viene giustificata con l'asserita titolarità passiva del rapporto e, solo in subordine (solo in questo senso può leggersi la formula in ogni caso), viene giustificata quale chiamata in garanzia. Posto che la chiamata in garanzia viene effettuata solo in via subordinata, non possono condividersi, allora, le valutazioni esposte dal terzo chiamato in merito all'impossibilità di estendere automaticamente la domanda attorea nei propri confronti. Appaiono ultronee rispetto al caso in esame anche le pronunce giurisprudenziali citate dal terzo chiamato nella memoria di replica, pronunce secondo le quali qualora il convenuto contesti la propria legittimazione passiva e, solo in subordine, eserciti azione di garanzia nei confronti del terzo chiamato in causa, la domanda dell'attore non si estende automaticamente nei confronti del terzo;
pertanto, incorre in vizio di extrapetizione il giudice che, assolto il convenuto dalla domanda di risarcimento del danno, pronunci condanna nei confronti del terzo (Cassazione, sez. 3, sentenza n.
10301 del 27/07/2001, a sua volta richiamata da Cassazione, sez. 3, sentenza n. 8838 del 13/04/2007): la prima delle citate pronunce, infatti, è stata emessa nell'ambito di un procedimento connotato da chiamata in garanzia pura, a fronte della quale, posta la contestazione della legittimazione passiva del convenuto, la domanda attorea veniva accolta nei confronti del terzo chiamato in garanzia. Nel caso in esame, al contrario, è il convenuto stesso e indicare il terzo chiamato quale titolare passivo del rapporto e giustificare così la chiamata, salvo chiedere, in subordine, di essere garantito dallo stesso.
Posta, dunque, l'estensione automatica della domanda attorea nei confronti del terzo chiamato, deve tuttavia escludersi che questo possa essere individuato quale reale titolare passivo del rapporto e, dunque, quale responsabile per inadempimento. Dagli atti non è emerso alcun rilevante coinvolgimento del nella vicenda che ha portato alla stipula delle polizze poi rivelatesi false. Posto il Controparte_3 disconoscimento come a sé riferibile dell'indirizzo mail ( indicato Email_1 nella corrispondenza intercorsa tra l'attore e il convenuto, il nome di emerge Controparte_3 esclusivamente da due e-mail – contenenti le bozze delle polizze in questione - nelle quali lo stesso risulta destinatario per conoscenza (all. n. 4, comparsa di costituzione e risposta di mail CP_2 del 26.1.2021 e del 27.1.2021). Tale circostanza non appare sufficiente a ritenere sussistente un coinvolgimento nella vicenda rilevante ai fini della produzione del danno, né dagli scritti difensivi delle parti sono emerse specifiche condotte tenute da idonee a determinare la responsabilità Controparte_3
pagina 9 di 12 dello stesso. Sul punto, infatti, deve ricordarsi che chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove
l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo
l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione (Cassazione, sez. 6 - 3, ordinanza n. 6618 del
16/03/2018).
Riguardo alla chiamata in garanzia svolta in via subordinata dal convenuto, deve del pari ritenersi che il chiamante non abbia fornito alcuna prova del rapporto di garanzia sulla base del quale pretende di essere manlevata, né elementi utili a sostenere l'eventuale configurazione di una garanzia propria o impropria.
Devono, ora, individuarsi le voci di danno risarcibili e procedersi alla determinazione del relativo quantum.
Secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di responsabilità contrattuale del professionista, il nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno dev'essere provato dall'attore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di elemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova
(Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 20707 del 17/07/2023). Dunque, il sedicente danneggiato non può limitarsi all'allegazione dell'adempimento, bensì deve provare il nesso di causalità materiale tra lo stesso e il lamentato danno.
Deve, in primo luogo, ritenersi che costituiscano voce di danno risarcibile gli importi corrisposti in favore del convenuto a titolo di premio per le polizze poi rivelatesi false: risulta provato, CP_2 infatti, che in virtù dell'attività svolta dal convenuto nell'ambito del rapporto contrattuale, lo stesso abbia provveduto a ricevere i pagamenti relativi ai premi corrisposti per la stipula delle in questione.
Nello specifico, tuttavia, dai bonifici allegati all'atto di citazione (all. 14, 15 e 16) emerge una somma inferiore rispetto a quella chiesta da , ovvero un importo di € 23.495,00, al quale, dunque, CP_1 dev'essere limitato il risarcimento.
Ulteriore voce di danno lamentata attiene ai maggiori interessi che ha dovuto pagare agli CP_1 istituti di credito (nella misura del 5 % circa), legati all'utilizzo dei fidi e alla sottoscrizione di un contratto di mutuo chirografario, cui l'attrice ha dovuto ricorrere per la necessità di costituire, in favore dei partner commerciali interessati dalle polizze false, dei depositi cauzionali di ingenti importi.
Vi è, infatti, in atti la prova (all. 19 e 21 alla citazione) che e una Controparte_4 CP_5 volta appreso della falsità delle polizze oggetto di causa, abbiano preteso dalla la costituzione di CP_1 nuove garanzie entro il breve termine di 15 giorni, e che (all. 26 e 27) abbia provveduto alla CP_1 costituzione dei relativi depositi cauzionali rispettivamente per € 270.000,00 ed € 74.182,00. Ebbene, posto che deve ritenersi sussistente il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento del convenuto e l'evento di danno consistito nell'utilizzo dei fidi, e che tale voce di danno va considerata quale danno prevedibile, gli importi richiesti dalla parte attrice risultano parzialmente giustificati alla luce della documentazione bancaria prodotta e non specificamente contestata dalle controparti. Non risultano, invece, giustificati gli importi pretesi in virtù del contratto di mutuo allegato alla memoria ex art. 183, comma VI, n.2, c.p.c. attorea, poiché tale contratto è stato stipulato in data ben successiva (un pagina 10 di 12 anno, il 26 maggio 2022) rispetto agli eventi oggetto di causa e, dunque, non può ritenersi neppure in via presuntiva causalmente connesso alla necessità di liquidità per costituire i sopra indicati depositi cauzionali. Il risarcimento della voce relativa agli interessi va, dunque, limitata a quelli risultanti dagli estratti conto per l'anno 2021: quanto a (all. 32) l'importo degli interessi maturati CP_12 successivamente ai fatti è pari a € 3.440,40; quanto a (all. 34, cc n. 00041/000000004709) CP_11
è pari ad € 5.225,42 e ad € 6.478,76 (all. 33, cc. n. 00041/000000004708); quanto a (all. CP_13
35) è pari ad € 771,83.
La domanda di risarcimento per i danni asseritamente subiti a causa della mancata stipula del contratto di fornitura con appare generica nell'an e nel quantum. In particolare, in Parte_1 relazione all'an non risulta provato il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il c.d. danno evento in quanto non sono chiare le cause per cui sia stata impossibilitata alla stipula del CP_1 contratto con né è documentata la situazione patrimoniale e finanziaria di Parte_1 CP_1 in quello specifico momento temporale;
pur ammettendo che le difficoltà fossero di ordine finanziario e legate alla vicenda in esame, non risulta provato, comunque ed in via esemplificativa, alcun tentativo di tempestivo accesso ad un'ulteriore linea di credito (il mutuo, si ribadisce, è stato stipulato solo successivamente e, d'altronde, non è dimostrato il motivo per il quale abbia effettuato il CP_1 bonifico a solo in data 21.9.2021 anziché immediatamente dopo il rigetto della richiesta di CP_7 switching operato dal SII in data 10.6.2021).
La società attrice ha, poi, domandato il risarcimento di un danno non patrimoniale, nella specie di danno all'immagine e alla reputazione commerciale. Deve effettivamente ritenersi, seppur in via presuntiva, che la condotta tenuta dal convenuto abbia determinato un reale danno all'immagine in capo all'attore, in particolar modo laddove non ha provveduto ad avvisarlo tempestivamente della falsità delle polizze stipulate, in modo tale da permettergli di comunicare il tutto personalmente ai propri partner commerciali ed evitare, come invece avvenuto, che questi ultimi apprendessero la notizia tramite altri canali. Ciò sulla base degli allegati 19 e 21 alla citazione, missive che Controparte_4
e una volta appreso della falsità delle polizze oggetto di causa, hanno inviato ad
[...] CP_5
contestando quanto indicato ed invitandola a fornire delucidazioni, nonché a costituire nuove CP_1 garanzie entro il breve termine di 15 giorni. Considerando, dunque, che la condotta del convenuto ha precluso a di comunicare la falsità delle polizze a due dei propri partner commerciali, con CP_1 conseguente evidente lesione della fiducia da questi riposta nella serietà della controparte contrattuale, appare congrua una liquidazione del danno in via equitativa pari a € 20.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Il relativo importo viene liquidato, ex art. 5 d.m. 55/2014, in base al valore effettivo della domanda (si ha riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata).
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna il convenuto al CP_2 pagamento, in favore dell'attore delle seguenti somme: € 39.411,41 Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi al saldo;
€ 20.000,00 a titolo di risarcimento dal danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data del fatto con riferimento all'ammontare del danno espresso nei valori monetari pagina 11 di 12 dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, fino alla data della sentenza, nonché interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- rigetta la domanda proposta dal convenuto (ed estesasi automaticamente all'attore) nei confronti del terzo chiamato e la domanda di garanzia svolta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di giudizio, liquidate in € 14.000,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., ed in €
825,92 per spese;
- condanna l'attore e il convenuto in solido, e al 50% nei rapporti interni, al pagamento, in favore del terzo chiamato, delle spese di giudizio, liquidate in € 14.000,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.
Ascoli Piceno, 4 gennaio 2024.
Il Giudice dott. Francesca Sirianni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1729/2021 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZINGARI GIANPIERO Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. D'ORTA ELEONORA, elettivamente domiciliata in Milano, Via Brera, n. 5 presso i difensori;
ATTORE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUSSO ANGELO, CP_2 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Guglielmo Sanfelice presso il difensore;
CONVENUTO
(C.F. , partita IVA Controparte_3 C.F._2
), con il patrocinio dell'avv. AUTOLITANO CARMELO e dell'avv. AUTOLITANO P.IVA_2
MARIANGELA, elettivamente domiciliano in indirizzo pec;
TERZO CHIAMATO
oggetto: responsabilità da inadempimento.
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Ascoli Piceno disattesa ogni contraria istanza, e ritenuta la sommarietà della cognizione de qua, così giudicare
IN VIA PRINCIPALE
Accertare e dichiarare che il Dottor nel prestare in favore di CP_2 Controparte_1
la propria attività assistenza, consulenza e intermediazione finalizzata alla
[...] presentazione, alla proposta e alla sottoscrizione delle polizze fideiussorie oggetto di causa, agiva con negligenza ed imperizia nonché in spregio agli obblighi informativi sullo stesso gravanti per tutte le ragioni meglio precisate, dedotte ed argomentate in narrativa e per quelle che verranno eventualmente accertate in corso di causa;
accertare e dichiarare l'esistenza del nesso di causa tra la/le condotta/e posta/e in essere dal convenuto e i danni patrimoniali e non
pagina 1 di 12 patrimoniali patiti da come meglio precisati, dedotti ed Controparte_1 argomentati in narrativa e quelli che verranno eventualmente accertate in corso di causa e, per gli effetti di tutto quanto sopra esposto, argomentato e chiesto ovvero accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto per tutti i motivi e le ragioni precisate in narrativa e per quelle che verranno eventualmente accertate in corso di causa, condannare il dottor CP_2 al risarcimento di tutti i danni patiti da parte attrice come meglio precisati, dedotti ed argomentati in narrativa e/o di quelli che verranno eventualmente accertati in corso di causa, che si quantificano nella complessiva somma di € 215.495,00 ovvero di quella somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, ovvero anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che, nel mese di dicembre/2020, in vista della scadenza delle fideiussioni prestate nei confronti delle società e Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 e nell'impossibilità di rinnovare quelle già in essere, , si rivolgeva a
[...] CP_1 er reperirne delle nuove? Controparte_8
2) Vero che, sul finire del mese di dicembre/2020, Controparte_8 metteva in contatto con il broker assicurativo Dottor
[...] CP_1 CP_2
3) Vero che, a partire dal mese di gennaio/2021, il Dottor assumeva l'incarico di CP_2 individuare, nell'interesse di , le CP_1 compagnie assicurative idonee al rilascio delle nuove polizze fideiussorie necessarie a quest'ultima per il rinnovo dei contratti con i predetti distributori?
4) Vero che, una volta assunto come sopra l'incarico e, dunque, a partire dal mese di gennaio/2021, il Dottor per l'espletamento del proprio incarico, si interfacciava CP_2 direttamente e personalmente con ? CP_1
5) Vero che, nel corso del mese di gennaio/2021, il Dottor comunicava ad di CP_2 CP_1 aver individuato nella compagnia irlandese “ con sede in GAnizzazione_1 GA UB (d'ora in poi solo la società in grado di emettere le polizze fideiussorie necessarie ad ? CP_1
6) Vero che, in tale occasione, il Dottor comunicava ad che l'“Insurance CP_2 CP_1 Director” di NOE era il signor ? Persona_1
7) Vero che tra i mesi di febbraio e marzo/2021, il Dottor proponeva ad di CP_2 CP_1 sottoscrivere le seguenti polizze ovvero: a) polizza n. 97455633 in favore di
[...] per l'importo di € 706.849,73; b) polizza n. 93464554 in favore di GAnizzazione_3 per l'importo di € 72.134,80; c) polizza n. 54232342 in favore di CP_5 CP_6 dell'importo di € 20.000,00 e d) polizza n. 19275331 in favore di per l'importo CP_7 di € 400.000,00, come da docc. 10, 11, 12 e 13 che si rammostrano al teste? 8) Vero che, tra i mesi di febbraio e marzo/2021, Controparte_4 CP_5
e approvavano il testo e il rilascio delle suddette polizze? (nda CP_6 CP_7 capitolo di prova che, quanto a viene formulato in forma affermativa CP_7 unicamente ai fini della sua ammissibilità ai sensi del codice di rito)?”; 9) Vero che, in data 06/05/2021, apprendeva, per la prima volta, che le polizze CP_1 fideiussorie presentate a e erano Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_
, tramite le comunicazioni inviatele da e sub doc. 19 e 20 che Controparte_4 CP_5 si rammostrano al teste? 10) Vero che rispettivamente in data 20-27/05/2021, 8/06/2021 e 29/07/2021, CP_1 effettuava i depositi cauzionali infruttiferi richiesti da con missiva del Controparte_4
pagina 2 di 12 06/05/2021 per € 706.849,43, (ex con comunicazione del 17/05/2021 per € CP_6 CP_10 30.506,13 e con comunicazione del 19/05/2021 per € 74.182,00, attingendo CP_5 dalla provvista e dagli affidamenti in essere presso le proprie banche di riferimento ovvero presso e Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 11) Vero che , per l'utilizzo degli affidamenti in essere presso le proprie banche di CP_1 riferimento ovvero presso e a Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 partire dal mese dall'01/04/2021 e sino al 31/12/2021 corrispondeva, a titoli di interessi debitori, alle predette banche le seguenti somme: a) € 3.440,40 a b) € Controparte_12 6.478,76 a er il c/c affidato avente n. 4708 e € 5.225,42 per il c/c affidato Controparte_14 avente n. 4709; c) € 771,83 come da docc n. 31, 32, 33 e 34 che si rammostrano al teste? 12) Vero che, a seguito del contratto sottoscritto in data 16/04/2020 tra e CP_1 Parte_1 e in ossequio agli accordi presi con il precedente fornitore di quest'ultima (la società
[...]
, avrebbe dovuto iniziare a rifornire a partire Org_4 CP_1 Parte_1 dall'01/07/2021?
13) Vero che , una volta ricevuto, in data 10/06/2021, il diniego da parte del SII per la CP_1 pratica di switching inerente al contratto siglato con per superamento del Parte_1 valore soglia di Potenza Media Annua (PMA), si rivolgeva a per ottenere un CP_7 ulteriore quantità di energia e ottenere l'accesso al SII?
14) Vero che, tra i mesi di giugno luglio/2021, per concedere ad CP_7 CP_1 l'ulteriore quantità di energia domandata da quest'ultima, richiedeva alla stessa il rilascio/integrazione di una garanzia fideiussoria per l'importo di € 104.000,00?
15) Vero che poteva iniziare a rifornire di energia elettrica solo a CP_1 Parte_1 partire dall'01/08/2021?
16) Vero che, per il periodo ricompreso tra l'01/07/2021 e l'01/08/2021, , con CP_1 riguardo al cliente perdeva un margine di guadagno pari a € 16.234,55 Parte_1 come da doc 38 che si rammostra al teste?
17) Vero che, nel corso dei primi mesi dell'anno 2022, si determinava a richiedere a CP_1 un mutuo chirografario per la somma di € 400.000,00 per il ripianamento Controparte_11 dei conti sociali come da doc. 39 che si rammostra al teste?
18) Vero che e a Controparte_15 CP_6 CP_7 partire dal mese di maggio/2021, contattavano ripetutamente , sia formalmente che CP_1 informalmente, richiedendole di prendere posizione sui fatti dalle stesse apprese dall' Org_5 GA circa la falsità delle polizze fideiussorie fornite da intestate a e recanti in calce il CP_1 riferimento al dominio “www.northofenglandpel.com” e, quanto ad anche CP_6 invitandola anche a depositare apposita denuncia-querela innanzi all'Autorità giudiziaria e a fornirgliene copia? Si indica a teste su tutti i capitoli di prova suindicati la signora:
1) presso con sede legale in Milano (MI), Via Testimone_1 Controparte_1
Gonzaga, n. 5.
Inoltre, si manifesta la disponibilità del legale rappresentante di a sottoporsi CP_1 all'interrogatorio libero ex art. 117 c.p.c. che l'Onorevole Giudicante ritenesse di disporre. Si chiede infine di essere ammessi a prova contraria su eventuali capitoli di prova avversari eventualmente ammessi.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, richiedere, variare ed integrare.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”
Per il convenuto:
“In rito
pagina 3 di 12 a) In via pregiudiziale autorizzarsi la chiamata in causa ai sensi e per gli effetti degli articoli 106 e 269 c.p.c. della la ditta (c.f. Controparte_16 [...]
), in persona del legale firmatario p.t., con sede in Roma, al Viale Angelico C.F._3
205/A al quale la causa è comune in quanto vero legittimato passivo per le ragioni esposte in atto e dal quale, in ogni caso, si chiede di essere garantito e manlevato e la
[...] (P.IVA Controparte_17
), in persona del l.r.p.t., con sede legale in Milano (20122), alla via Albiricci, n. 8, P.IVA_3 con la quale è stato stipulato contratto di assicurazione RC Professionale, per essere manlevato da ogni e qualsivoglia pagamento a titolo di risarcimento danni nei confronti di parte attorea, disponendo contestualmente lo spostamento della prima udienza con il rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; Nel merito a) In via principale, rigettarsi le domande in quanto infondate in fatto e diritto;
b) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande, accertare e contenere le pretese ex adverso avanzate nei limiti del giusto e del provato e dell'effettivamente dovuto;
c) Sempre in via gradata, in caso di condanna del dott. accertare e dichiarare il CP_2 diritto dello stesso ad essere manlevato e tenuto indenne da qualsivoglia pagamento in favore della Controparte_1
d) Con vittoria di spese, diritti ed onorari comprensivo del rimborso forfettario ex art. 15 l.p.;”.
Per il terzo chiamato:
“in via principale rigettare la domanda del Dott. nei confronti della perché infondata CP_2 CP_3 in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte.
Con vittoria di spese e competenze del Giudizio. in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'attore nei confronti del Sig. CP_2
e della domanda di garanzia formulata dal convenuto/chiamante nei confronti di
[...] [...]
, accertare la natura del rapporto tra quest'ultima e il convenuto e limitare Controparte_3 l'eventuale responsabilità della terza chiamata alla somma che verrà accertata e ritenuta di giustizia, con compensazione di spese e competenze del Giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 24.9.2021, (d'ora in avanti solo ) Controparte_1 CP_1 conveniva in giudizio il dott. chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa della CP_2 condotta da lui tenuta nell'ambito del rapporto contrattuale intercorso tra esse parti. CP_1 assumeva, infatti, di aver usufruito dal mese di dicembre 2020 della prestazione d'opera del convenuto, quale broker assicurativo, al fine di individuare le compagnie assicurative maggiormente idonee al rilascio delle nuove polizze fideiussorie necessarie al rinnovo dei contratti con i propri distributori. Allegava che: nel mese di gennaio 2021 il convenuto aveva comunicato ad CP_2
di aver individuato in con sede in UB (d'ora in avanti CP_1 GAnizzazione_1 GA solo , la società in grado di soddisfare le richieste delle aziende in favore delle quali avrebbero dovuto essere emesse le suddette polizze, rappresentando, successivamente, di agire quale mandatario della medesima;
, dunque, aveva avviato le trattative con i propri distributori al fine di CP_1 stipulare le fideiussioni necessarie e infine, nel febbraio 2021, aveva stipulato tre polizze (polizza n.
97455633 in favore di per l'importo di € 706.849,73, all. 10 all'atto di Controparte_4
pagina 4 di 12 citazione;
polizza n. 93464554 in favore di per l'importo di € 72.134,80, all. 11; CP_5 polizza n. 54232342 in favore di dell'importo di € 20.000,00, all. 12); una quarta CP_6 polizza, n. 19275331 in favore di per l'importo di € 400.000,00 (all. 13) non era stata CP_7 mai approvata dalla beneficiaria;
in data 8.4.2021 l' aveva emanato un comunicato stampa con il Org_5 quale segnalava l'avvenuta commercializzazione di due polizze fideiussorie contraffatte, intestate GA falsamente a e recanti in calce il riferimento al dominio www.northofenglandpel.com, invece non riconducibile alla compagnia in questione (all. 18); in data 6.5.2021 era stato proprio uno dei fornitori della a comunicare all'odierna attrice che la polizza rilasciata in CP_1 Controparte_4 proprio favore era risultata falsa, cosi come da comunicazione dell' (all. 19), altresì invitando Org_5
a prestare idonea garanzia nel termine di quindici giorni, pena la risoluzione del contratto;
CP_1 ugualmente accadeva anche con riferimento all'altro distributore, (all. 21); CP_6 CP_1 pertanto aveva sporto querela ed allertato l'ulteriore distributore (all. 22), il quale CP_5 chiedeva anch'esso alla controparte di reperire nuova garanzia (all. 22); il era responsabile dei CP_2 conseguenti danni – il prezzo pagato per i premi delle polizze false, i maggiori interessi e spese applicati dagli istituti di credito per il reperimento, da parte di , della provvista necessaria a CP_1 costituire depositi cauzionali in sostituzione di dette polizze, il lucro cessante da impossibilità di stipulare nuovi contratti di fornitura, il danno all'immagine e alla reputazione commerciale - per non aver effettuato tutti gli accertamenti necessari a verificare l'attendibilità del proprio interlocutore (il presunto “Insurance Director” di NOE).
In data 25.1.2022 si costituiva in giudizio , il quale eccepiva, in primo luogo, la carenza di CP_2 legittimazione passiva, assumendo di non aver mai intrattenuto rapporti con la società attrice, né di aver mai ricevuto incarichi dalla stessa. Contestava nel merito la domanda, sul presupposto che la propria condotta fosse risultata conforme ai canoni di diligenza e perizia – essendo egli la prima vittima del GA raggiro ed essendosi adoperato presso la per acquisire i necessari chiarimenti - ed eccepiva la mancata prova del quantum del risarcimento richiesto. Chiedeva la chiamata in causa dei terzi
[...]
, in quanto vero legittimato passivo rispetto alla Controparte_3 domanda attorea (assumendo che solo da tale broker egli avesse ricevuto l'incarico di acquisire le polizze oggetto di causa) e dal quale riteneva, comunque, di dover essere “garantito”, e della propria compagnia assicuratrice rassegnando le Controparte_17 conclusioni sopra riportate.
In data 31.1.2022 il Giudice autorizzava la chiamata in causa dei terzi.
Si costituiva in data 23.6.2022 , allegando l'infondatezza della propria chiamata in Controparte_3 causa, indicando di non essere un broker, bensì un collaboratore iscritto al RUI, e di non aver mai svolto attività in favore dell'attrice . Contestava le produzioni documentali di parte convenuta (in CP_1 particolare la prova dei pagamenti in proprio favore di cui al doc. 6 e delle comunicazioni di cui al doc.
4) e chiedeva il rigetto della domanda svolta nei propri confronti.
In data 31.10.2022 il Giudice dichiarava l'estinzione del processo fra e la CP_2 [...]
vista la rinuncia agli atti operata dal primo e la mancata Controparte_17 costituzione in giudizio della seconda. Concessi i termini dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., in data 22.2.2023 la causa veniva assegnata all'odierno Giudice. Con provvedimento del 11.5.2023 – da intendersi qui trascritto – venivano rigettate le istanze istruttorie. In data 26.10.2023 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati (quaranta giorni pagina 5 di 12 per le comparse conclusionali e venti giorni per le memorie di replica). Tutte le parti hanno provveduto al deposito delle proprie comparse conclusioni e delle proprie memorie di replica.
In primo luogo, deve essere affrontata la questione relativa all'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo al convenuto eccezione che appare opportuno riqualificare in termini di CP_2 carenza di titolarità passiva del rapporto (Cassazione, Sez. U, sentenza n. 2951 del 16/02/2016;
Tribunale di Vicenza,19 dicembre 2018, n. 2933). La legittimazione ad processum è, infatti, un presupposto processuale la cui ricorrenza o meno si valuta dall'atto introduttivo del giudizio e per la cui ricorrenza ciò che rileva è che chi agisce in giudizio si qualifichi titolare del diritto in contestazione ed indichi il convenuto come titolare del lato passivo del rapporto. Tale presupposto processuale non va, invece, confuso con la titolarità sostanziale del rapporto, che attiene al merito della pretesa e deve essere oggetto di prova. Orbene, nel caso concreto l'attore ha agito in giudizio allegando la responsabilità del convenuto quale broker incaricato di reperire istituti con i quali stipulare delle polizze. Tanto basta per fondare la legittimazione passiva del nel giudizio in relazione all'azione CP_2 ex art. 1218 c.c. esperita. Diversa è, invece, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, la quale è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cassazione, Sez. U, sentenza n. 2951 del
16/02/2016).
Nel caso in esame, il convenuto viene citato in giudizio quale broker cui l'attore sostiene CP_2 di essersi affidato per la stipula di determinati contratti. Alla luce della complessiva disciplina di cui alla l. n. 792 del 1984 (artt. 1, 4 lett. f) e g), 5 lett. e) ed f), 8), il "broker" assicurativo svolge – accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione - un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con
l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui;
peraltro, tale attività di collaborazione non investe solo la fase genetica del rapporto, ma consiste anche nell'assistenza durante l'esecuzione e la gestione contrattuale
(Cassazione, sez. 3, sentenza n. 25167 del 11/10/2018).
Emerge dalla documentazione versata in atti una rilevante corrispondenza tra il convenuto e la parte attrice (all.ti nn. 8 e 9 all'atto di citazione), che smentisce integralmente quanto sostenuto dal convenuto laddove asserisce di non aver mai intrattenuto rapporti con la e rende, invece, CP_1 evidente che il abbia prestato la propria opera professionale in favore dell'attore per CP_2
l'individuazione della miglior soluzione nella stipula di diverse polizze. Tale attività è stata svolta attraverso un rapporto diretto tra le parti, come testimoniano le numerose e-mail prodotte in atti e destinate direttamente a da parte di Si vedano, a titolo esemplificativo, la pec CP_1 CP_2 del 18/02/2021 che il inviava al legale rappresentate di , con il quale lo informava di aver CP_2 CP_1 preso in carico la posizione inviando all'uopo pedissequo documento denominato, per l'appunto,
“DOCUMENTO DI PRESA CARICO AN (doc, 4, p. 7 all. alla comparsa di CP_2 costituzione;
e la pec del 19.2.2021 (doc. 9 all. alla citazione) che dimostra come fosse il CP_2 CP_2 stesso a curare personalmente e direttamente le fasi di offerta ed emissione delle polizze. Non può
pagina 6 di 12 sostenersi, dunque, che il convenuto non abbia mai ricevuto alcun incarico da (pag. 3, CP_1 comparsa di costituzione): posto che la stipula del contratto di c.d. brokeraggio non necessita di forma scritta e che, dunque, può avvenire anche per facta concludentia, è lo stesso convenuto a qualificarsi quale mandatario della compagnia (all. n.8, atto di citazione) e, alla luce del fatto che i bonifici relativi al pagamento dei premi delle polizze venivano effettuati in favore dello stesso , il relativo CP_2 contratto di mandato va qualificato in termini di mandato senza rappresentanza, con conseguente applicazione dell'art. 1705 c.c. ed esclusione di ogni rapporto tra il mandante e il terzo contraente. È evidente, dunque, che tra quale mandatario della compagnia assicuratrice, e l'odierna CP_2 società attrice sia intervenuta la stipula di un autonomo contratto, da qualificarsi come contratto atipico di brokeraggio.
In ogni caso, sarebbe arduo ritenere che, a fronte dei rapporti direttamente intrattenuti dalle parti e del relativo contatto sociale, non siano sorti obblighi di protezione in capo al convenuto. Come noto, la cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico (Cassazione, sez. 2, ordinanza n. 29711 del
29/12/2020). Dunque, anche laddove non dovesse ritenersi stipulato tra le parti uno specifico contratto di brokeraggio, dovrebbe in ogni caso concludersi, sulla base della medesima documentazione sopra indicata, che tra l'attore e il convenuto sarebbe comunque sorto un rapporto obbligatorio in forza del quale il professionista sarebbe tenuto a tutelare la controparte, nell'ambito dell'attività svolta in favore della stessa, mediante un condotta improntata a canoni di diligenza, prudenza e perizia parametrati alla natura dell'attività esercitata, in linea con quanto previsto dall'art. 1176 c.c. in materia di attività professionali: la relativa fattispecie di responsabilità, dunque, va comunque inquadrata nell'ambito del disposto di cui all'art. 1218 c.c.
Alla luce di quanto esposto, dunque, deve ritenersi provata la titolarità passiva del rapporto in capo al convenuto, . CP_2
Nel merito, occorre valutare la sussistenza o meno dei presupposti necessari per l'integrazione di una fattispecie di responsabilità da inadempimento colposa in capo al convenuto. Sul punto, deve ritenersi che i citati presupposti sussistano.
In primo luogo, dalla documentazione versata in atti emerge che l' ha emanato, in data 8.4.2021, Org_5 un comunicato stampa con il quale ha segnalato l'avvenuta commercializzazione di due polizze GA fideiussorie contraffatte, intestate falsamente a e recanti in calce il riferimento al dominio www.northofenglandpel.com. , odierna attrice, veniva a conoscenza di quanto appena esposto CP_1 solo in data 6.5.2021, quando il tutto le è stato comunicato da e Controparte_4 CP_6
due dei suoi fornitori in favore dei quali i contratti erano stati stipulati: alcuna comunicazione
[...] perveniva, invece, ad da parte del convenuto, il quale pur ha dichiarato di essere venuto a CP_1 conoscenza dei fatti in data anteriore rispetto al 6.5.2021 e, in particolare, già nel mese di febbraio 2021
(come da ricostruzione dei fatti proposta con la comparsa di costituzione e risposta, pag. 4 e 5). Già da questo primo aspetto, dunque, emerge una condotta del convenuto improntata a negligenza, pagina 7 di 12 quantomeno nella parte in cui non ha provveduto a comunicare tempestivamente ad le CP_1 circostanze sopra riferite, lasciando che quest'ultima venisse a conoscenza delle medesime per comunicazione dei suoi stessi partner commerciali beneficiari delle polizze stipulate.
Già a monte, inoltre, la stessa aveva sollevato al perplessità in merito ad alcuni aspetti CP_1 CP_2 legati alle polizze in via di stipulazione: come da scambio pec allegato agli atti (All. n. 25, atto di citazione), aveva chiesto delucidazioni in merito al ruolo ricoperto dal dottor in seno CP_1 Per_1
a NOE, in quanto l'accordo di collaborazione fornito dal convenuto recava, per conto di NOE, la firma del Dr. quale “Insurance Director”, mentre la bozza delle polizze da sottoscrivere veniva CP_18 firmata dal dottor , a sua volta qualificatosi come Insurance Director di NOE. A tale perplessità Per_1 il convenuto rispondeva lapidariamente sostenendo che il Dr. NN è una persona politicamente esposta e per loro legislazione può anche non risultare. Giustificazione, all'evidenza, fumosa ed inconferente, difronte ad una segnalazione che avrebbe meritato un ben diverso approfondimento.
Infine, nell'ambito del giudizio volto a valutare la conformità della condotta del convenuto a parametri di prudenza, diligenza e perizia quali quelli richiesti dall'attività professionale svolta, non può non considerarsi che dagli stessi contratti stipulati emergeva un indirizzo web GA (www.northofenglandpel.com) non riconducibile alla compagnia e totalmente differente da quello a questa riferibile (https://www.nepia.com). Anche da quest'ultimo punto di vista, dunque, la condotta del convenuto appare colposa in quanto imperita ed imprudente, rispetto agli standard individuati dall'art. 1176 c.c.
Ebbene, nonostante il profilo di criticità originariamente segnalato dalla stessa e nonostante il CP_1 fosse sin dai primi giorni del febbraio 2021 (v. mail del 5.2.2021 contenuta nel doc. 7 allegato alla CP_2 comparsa di costituzione pag. 18) a conoscenza della possibile non autenticità delle polizze CP_2 GA emesse da tramite il , il convenuto ha dapprima proseguito comunque la Per_1 commercializzazione delle polizze stesse (le polizze in favore di e sono state CP_5 CP_6 firmate rispettivamente in data 23.2.2021 e 2.3.2021, v. docc. 10 e 11 allegati alla citazione) e, successivamente, una volta appreso tanto dal disconoscimento operato dalla vera NOE (in data
19.2.2021, come indicato dallo stesso convenuto a pag. 2 della comparsa di costituzione) quanto dal comunicato del 8.4.2021, della falsità delle polizze emesse, ha completamente omesso di Org_5 avvertire della circostanza la . CP_1
La condotta tenuta da risulta, dunque, idonea ad integrare un inadempimento contrattuale CP_2
e a determinare, in capo al medesimo, l'obbligo di risarcire i danni derivanti dall'inadempimento stesso. Generiche e non dimostrate sono, infatti, rimaste le allegazioni del convenuto in merito al fatto che egli stesso sarebbe stato vittima della frode in questione. Il mancato controllo tanto dell'indirizzo web quanto, soprattutto, dei poteri di firma del soggetto che aveva sottoscritto le polizze e, successivamente, il mancato avviso della controparte contrattuale rendono la negligenza (da parametrarsi non al parametro di diligenza dell'uomo della strada bensì a quello più elevato proprio dell'operatore professionale) inescusabile. Del pari non rileva in alcun modo il comportamento GA successivo tenuto dal il quale avrebbe interrotto i propri rapporti con e consegnato alla CP_2
Guardia di Finanza la documentazione in proprio possesso, posto, da un lato, che trattasi di condotte tutte successive alla stipula delle polizze in questione e, dall'altro, che comunque egli ha omesso di avvertire della falsità la . CP_1
pagina 8 di 12 Prima di verificare nel dettaglio i danni risarcibili, appare opportuno esaminare la posizione del terzo chiamato, (titolare dell'omonima ditta individuale . Parte Controparte_3 Controparte_3 convenuta ha, infatti, chiesto la chiamata in causa del terzo al quale la causa è comune in quanto vero legittimato passivo per le ragioni esposte in atto e dal quale, in ogni caso, si chiede di essere garantito
e manlevato. E', dunque, necessario verificare se si verifichi (come sostenuto dall'attore), o meno
(come sostenuto dal chiamato), una estensione automatica della domanda attorea anche nei confronti del terzo chiamato.
In diritto, nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (Cassazione, sez. 3, sentenza n. 516 del 15/01/2020); solo laddove il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, con la conseguenza che il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione (Cassazione, sez. 2, ordinanza n.
22050 del 11/09/2018). Orbene, nel caso in esame risulta evidente dalle conclusioni rassegnate dal convenuto la natura ibrida della chiamata del terzo, in quanto nella prima parte la stessa viene giustificata con l'asserita titolarità passiva del rapporto e, solo in subordine (solo in questo senso può leggersi la formula in ogni caso), viene giustificata quale chiamata in garanzia. Posto che la chiamata in garanzia viene effettuata solo in via subordinata, non possono condividersi, allora, le valutazioni esposte dal terzo chiamato in merito all'impossibilità di estendere automaticamente la domanda attorea nei propri confronti. Appaiono ultronee rispetto al caso in esame anche le pronunce giurisprudenziali citate dal terzo chiamato nella memoria di replica, pronunce secondo le quali qualora il convenuto contesti la propria legittimazione passiva e, solo in subordine, eserciti azione di garanzia nei confronti del terzo chiamato in causa, la domanda dell'attore non si estende automaticamente nei confronti del terzo;
pertanto, incorre in vizio di extrapetizione il giudice che, assolto il convenuto dalla domanda di risarcimento del danno, pronunci condanna nei confronti del terzo (Cassazione, sez. 3, sentenza n.
10301 del 27/07/2001, a sua volta richiamata da Cassazione, sez. 3, sentenza n. 8838 del 13/04/2007): la prima delle citate pronunce, infatti, è stata emessa nell'ambito di un procedimento connotato da chiamata in garanzia pura, a fronte della quale, posta la contestazione della legittimazione passiva del convenuto, la domanda attorea veniva accolta nei confronti del terzo chiamato in garanzia. Nel caso in esame, al contrario, è il convenuto stesso e indicare il terzo chiamato quale titolare passivo del rapporto e giustificare così la chiamata, salvo chiedere, in subordine, di essere garantito dallo stesso.
Posta, dunque, l'estensione automatica della domanda attorea nei confronti del terzo chiamato, deve tuttavia escludersi che questo possa essere individuato quale reale titolare passivo del rapporto e, dunque, quale responsabile per inadempimento. Dagli atti non è emerso alcun rilevante coinvolgimento del nella vicenda che ha portato alla stipula delle polizze poi rivelatesi false. Posto il Controparte_3 disconoscimento come a sé riferibile dell'indirizzo mail ( indicato Email_1 nella corrispondenza intercorsa tra l'attore e il convenuto, il nome di emerge Controparte_3 esclusivamente da due e-mail – contenenti le bozze delle polizze in questione - nelle quali lo stesso risulta destinatario per conoscenza (all. n. 4, comparsa di costituzione e risposta di mail CP_2 del 26.1.2021 e del 27.1.2021). Tale circostanza non appare sufficiente a ritenere sussistente un coinvolgimento nella vicenda rilevante ai fini della produzione del danno, né dagli scritti difensivi delle parti sono emerse specifiche condotte tenute da idonee a determinare la responsabilità Controparte_3
pagina 9 di 12 dello stesso. Sul punto, infatti, deve ricordarsi che chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove
l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo
l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione (Cassazione, sez. 6 - 3, ordinanza n. 6618 del
16/03/2018).
Riguardo alla chiamata in garanzia svolta in via subordinata dal convenuto, deve del pari ritenersi che il chiamante non abbia fornito alcuna prova del rapporto di garanzia sulla base del quale pretende di essere manlevata, né elementi utili a sostenere l'eventuale configurazione di una garanzia propria o impropria.
Devono, ora, individuarsi le voci di danno risarcibili e procedersi alla determinazione del relativo quantum.
Secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di responsabilità contrattuale del professionista, il nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno dev'essere provato dall'attore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di elemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova
(Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 20707 del 17/07/2023). Dunque, il sedicente danneggiato non può limitarsi all'allegazione dell'adempimento, bensì deve provare il nesso di causalità materiale tra lo stesso e il lamentato danno.
Deve, in primo luogo, ritenersi che costituiscano voce di danno risarcibile gli importi corrisposti in favore del convenuto a titolo di premio per le polizze poi rivelatesi false: risulta provato, CP_2 infatti, che in virtù dell'attività svolta dal convenuto nell'ambito del rapporto contrattuale, lo stesso abbia provveduto a ricevere i pagamenti relativi ai premi corrisposti per la stipula delle in questione.
Nello specifico, tuttavia, dai bonifici allegati all'atto di citazione (all. 14, 15 e 16) emerge una somma inferiore rispetto a quella chiesta da , ovvero un importo di € 23.495,00, al quale, dunque, CP_1 dev'essere limitato il risarcimento.
Ulteriore voce di danno lamentata attiene ai maggiori interessi che ha dovuto pagare agli CP_1 istituti di credito (nella misura del 5 % circa), legati all'utilizzo dei fidi e alla sottoscrizione di un contratto di mutuo chirografario, cui l'attrice ha dovuto ricorrere per la necessità di costituire, in favore dei partner commerciali interessati dalle polizze false, dei depositi cauzionali di ingenti importi.
Vi è, infatti, in atti la prova (all. 19 e 21 alla citazione) che e una Controparte_4 CP_5 volta appreso della falsità delle polizze oggetto di causa, abbiano preteso dalla la costituzione di CP_1 nuove garanzie entro il breve termine di 15 giorni, e che (all. 26 e 27) abbia provveduto alla CP_1 costituzione dei relativi depositi cauzionali rispettivamente per € 270.000,00 ed € 74.182,00. Ebbene, posto che deve ritenersi sussistente il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento del convenuto e l'evento di danno consistito nell'utilizzo dei fidi, e che tale voce di danno va considerata quale danno prevedibile, gli importi richiesti dalla parte attrice risultano parzialmente giustificati alla luce della documentazione bancaria prodotta e non specificamente contestata dalle controparti. Non risultano, invece, giustificati gli importi pretesi in virtù del contratto di mutuo allegato alla memoria ex art. 183, comma VI, n.2, c.p.c. attorea, poiché tale contratto è stato stipulato in data ben successiva (un pagina 10 di 12 anno, il 26 maggio 2022) rispetto agli eventi oggetto di causa e, dunque, non può ritenersi neppure in via presuntiva causalmente connesso alla necessità di liquidità per costituire i sopra indicati depositi cauzionali. Il risarcimento della voce relativa agli interessi va, dunque, limitata a quelli risultanti dagli estratti conto per l'anno 2021: quanto a (all. 32) l'importo degli interessi maturati CP_12 successivamente ai fatti è pari a € 3.440,40; quanto a (all. 34, cc n. 00041/000000004709) CP_11
è pari ad € 5.225,42 e ad € 6.478,76 (all. 33, cc. n. 00041/000000004708); quanto a (all. CP_13
35) è pari ad € 771,83.
La domanda di risarcimento per i danni asseritamente subiti a causa della mancata stipula del contratto di fornitura con appare generica nell'an e nel quantum. In particolare, in Parte_1 relazione all'an non risulta provato il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il c.d. danno evento in quanto non sono chiare le cause per cui sia stata impossibilitata alla stipula del CP_1 contratto con né è documentata la situazione patrimoniale e finanziaria di Parte_1 CP_1 in quello specifico momento temporale;
pur ammettendo che le difficoltà fossero di ordine finanziario e legate alla vicenda in esame, non risulta provato, comunque ed in via esemplificativa, alcun tentativo di tempestivo accesso ad un'ulteriore linea di credito (il mutuo, si ribadisce, è stato stipulato solo successivamente e, d'altronde, non è dimostrato il motivo per il quale abbia effettuato il CP_1 bonifico a solo in data 21.9.2021 anziché immediatamente dopo il rigetto della richiesta di CP_7 switching operato dal SII in data 10.6.2021).
La società attrice ha, poi, domandato il risarcimento di un danno non patrimoniale, nella specie di danno all'immagine e alla reputazione commerciale. Deve effettivamente ritenersi, seppur in via presuntiva, che la condotta tenuta dal convenuto abbia determinato un reale danno all'immagine in capo all'attore, in particolar modo laddove non ha provveduto ad avvisarlo tempestivamente della falsità delle polizze stipulate, in modo tale da permettergli di comunicare il tutto personalmente ai propri partner commerciali ed evitare, come invece avvenuto, che questi ultimi apprendessero la notizia tramite altri canali. Ciò sulla base degli allegati 19 e 21 alla citazione, missive che Controparte_4
e una volta appreso della falsità delle polizze oggetto di causa, hanno inviato ad
[...] CP_5
contestando quanto indicato ed invitandola a fornire delucidazioni, nonché a costituire nuove CP_1 garanzie entro il breve termine di 15 giorni. Considerando, dunque, che la condotta del convenuto ha precluso a di comunicare la falsità delle polizze a due dei propri partner commerciali, con CP_1 conseguente evidente lesione della fiducia da questi riposta nella serietà della controparte contrattuale, appare congrua una liquidazione del danno in via equitativa pari a € 20.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Il relativo importo viene liquidato, ex art. 5 d.m. 55/2014, in base al valore effettivo della domanda (si ha riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata).
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna il convenuto al CP_2 pagamento, in favore dell'attore delle seguenti somme: € 39.411,41 Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi al saldo;
€ 20.000,00 a titolo di risarcimento dal danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data del fatto con riferimento all'ammontare del danno espresso nei valori monetari pagina 11 di 12 dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, fino alla data della sentenza, nonché interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- rigetta la domanda proposta dal convenuto (ed estesasi automaticamente all'attore) nei confronti del terzo chiamato e la domanda di garanzia svolta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di giudizio, liquidate in € 14.000,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., ed in €
825,92 per spese;
- condanna l'attore e il convenuto in solido, e al 50% nei rapporti interni, al pagamento, in favore del terzo chiamato, delle spese di giudizio, liquidate in € 14.000,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.
Ascoli Piceno, 4 gennaio 2024.
Il Giudice dott. Francesca Sirianni
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