CASS
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2025, n. 38679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38679 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: LE FA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/04/2025 del TRIB. LIBERTA' di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, MARIELLA DE MASELLIS, la quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei motivi di ricorso. sentito il difensore del ricorrente, avvocato Bonsignore Raffaele, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 28.4.2025, depositata il 10.6.2025, il Tribunale del Riesame di Palermo rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di LE FA avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Palermo che gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 416 bis commi 1, 3, 4 e 6 c.p. «per avere, unitamente ad altri associati, molti dei quali definitivamente condannati in altri procedimenti, fatto parte dell'associazione mafiosa Cosa nostra e, dunque, avvalendosi, insieme, della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto e indiretto la gestione e comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e per altri e per impedire e ostacolare il libero esercizio del voto, nonché per procurare voti a sé e ad altri in occasione di consultazioni elettorali e in particolare: [...] LE FA, per avere fatto parte della famiglia mafiosa di Penale Sent. Sez. 1 Num. 38679 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MATTEI IL Data Udienza: 24/10/2025 Altare/lo, ricom presa nel mandamento mafioso della Noce ponendosi agli ordini del reggente Di MA ON e assistendolo ed avere fra l'altro, partecipato a riunioni aventi ad oggetto lo scambio di informazioni e la programmazione delle attività criminali;
eseguito gli ordini ricevuti e le incombenze affidategli, in particolare nell'ambito del controllo del territorio;
[...] Con le aggravanti di cui all'articolo 416 bis c. 4 e 6 codice penale, per essere Cosa nostra un'associazione di stampo mafioso armata e volta ad assumere e mantenere il controllo di attività economiche mediante risorse finanziarie di provenienza delittuosa. [...] Con la recidiva infraquinquennale di cui all'articolo 99 c.p. per Chio varo e LE. [...] Trovandosi Lo RO, ST, Di MA, LE, Di IS e AG nelle condizioni di essere dichiarati delinquenti abituali ai sensi degli articoli 102 e 103 c.p.. Trovandosi tutti nelle condizioni per l'applicazione di una misura di sicurezza ai sensi dell'art. 417 c.p.. In Palermo ed altre località [...] Per LE, dal mese di Febbraio 2023 fino alla data odierna.». Rilevava che la difesa aveva chiesto la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di reato del favoreggiamento aggravato ed osservava che l'istanza andava respinta dovendosi confermare, a livello gravemente indiziario, la partecipazione dell'indagato LE alla famiglia mafiosa di Altarello, nell'ambito della quale risultava aver operato in posizione gerarchicamente subordinata a quella del vertice, Di MA ON. Argomentava tale conclusione sulla base di una serie di elementi desumibili dagli atti consistenti: nell'essersi adoperato per agevoldigli incontri tra Di MA e il sodale Di IS, fungendo da tramite tra i due;
riservando a Di MA un luogo riservato ove effettuare un incontro con un esponente della famiglia malavitosa di Resuttana, presso il proprio parcheggio ed attivandosi per garantire la riservatezza dell'incontro; ricevendo le confidenze di Di MA in ordine a riservate questioni di rilievo associativo;
svolgendo le mansioni di autista personale di Di MA in più occasioni (di cui n. 6 oggetto di captazione); intrattenendosi con i sodali nel corso delle riunioni cui accompagnava Di MA;
interessandosi della risoluzione di controversie tra terzi in modo da assicurare il controllo del territorio da parte della locale famiglia mafiosa. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ex art. 311 c.p.p. il difensore di LE, avv. Raffaele Bonsignore, articolando un unico composito motivo di ricorso ex art. 606 c. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 273 e 292 c. 2 lett. c) cod. proc. pen. e art. 416 bis cod.pen. che si enuncia, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. In particolare, ha denunciato la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato 2 di cui all'art. 416 bis cod.pen., dovendo, invece, qualificarsi i fatti contestati come integranti, al più, la meno grave ipotesi di cui all'art. 378 c. 2 cod.pen.. Dopo aver delineato il discrimine tra le due fattispecie, ha contestato che le condotte tenute da LE (consistenti in: fungere da tramite tra il capo clan, Di MA, e i sodali e i membri di altre famiglie malavitose, svolgere le funzione di autista, ascoltarne le confidenze, mettere a disposizione di questi il proprio parcheggio per consentirgli di incontrare un altro esponente del sodalizio, richiedergli di intervenire per risolvere una controversia tra terzi) costituiscano "sicuri indicatori" di partecipazione all'associazione mafiosa. Ha concluso, quindi, denunciando che il Tribunale del Riesame non ha fondato la propria valutazione su « Sicuri indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inserirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio.» 3. Il procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. Il gravame ha investito la motivazione dell'ordinanza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione per manifesta illogicità in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, al contempo deducendo la violazione di legge con riferimento alla riconduzione delle condotte enucleate alla fattispecie di cui all'art. 416 bis cod. pen., anziché a quella del favoreggiamento personale, eventualmente aggravato ai sensi del comma 2 dell'art. 378 cod. pen.. 3. Si osserva che, con riferimento agli elementi distintivi la condotta associativa da quella di favoreggiamento, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere, sotto il profilo oggettivo, che « mentre la materialità della condotta tipica del delitto di partecipazione ad associazione criminosa si concreta nel compito o nel ruolo, anche generico, che il soggetto svolge o si è impegnato a svolgere, nell'ambito dell'organizzazione, per portare il suo contributo all'esistenza e al rafforzamento del sodalizio criminoso, il delitto di favoreggiamento personale è caratterizzato invece dalla messa in atto di una concreta attività di aiuto in favore di taluno (nel caso che ci occupa di qualcuno degli associati) ad eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa, ovvero ad assicurarsi il prodotto o il profitto del reato, senza che, con il suo comportamento, il soggetto agente contribuisca all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione criminosa nel suo complesso, senza far parte di questa. (Cass., Sez. I, sent. n. 3 3492 del 16-03-1988, Altivalle;
Sent. n. 13008 del 1998, Rv 211896-01).». Nel delitto associativo, pertanto, l'agente interagisce in modo organico e sistematico con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, mentre, nel favoreggiamento, egli aiuta in modo episodico un associato (Sez. 1, n. 33243 del 7.5.2013, Rv 256987). La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza, in conclusione, per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, sent. n. 33748 del 12.7.2005, Rv 231670-01) e richiede una attivazione fattiva in favore della consorteria che si caratterizzi in modo tale da attribuire concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel "prendere parte" (Sez. U, sent. n. 36958 del 27.5.2021, Rv 281889-02), fornendo un apporto che esplichi una effettiva incidenza causale sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e sia diretta alla realizzazione del programma. Sotto il profilo soggettivo, d'altro canto, «l'attività di favoreggiamento è ispirata dalla cosciente volontà di fornire un aiuto a chi si sa essere sottoposto alle investigazioni o alle ricerche dell'autorità, in relazione ad un reato precedentemente commesso, mentre l'elemento soggettivo del reato associativo consiste nella coscienza e volontà di far parte di un sodalizio avente come scopo principale quello di compiere una serie indeterminata di reati, con la consapevolezza di partecipare alla vita associativa e contribuire attivamente alla realizzazione del comune programma delittuoso.». 5. Il Tribunale del Riesame, ricostruite le condotte sulla base delle singole fonti di prova, ha concluso ritenendo che le azioni poste in essere da LE nell'arco di tempo esaminato (febbraio-settembre 2023), consistenti nel fungere da tramite tra Di MA e i sodali e i membri di altre famiglia malavitose (condotte individuate in cinque colloqui telefonici intercorsi nel febbraio, marzo, maggio 2023), nell'aver svolto funzione di autista in sei occasioni (11.3, 24.3., 15.4., 25.4, 5.5., 10.9 2023), nell'aver ascoltato le confidenze del capo clan Di MA, nell'aver messo, in una occasione, a disposizione di questi il proprio parcheggio per consentirgli di incontrare un altro esponente del sodalizio, nell'aver richiesto a Di MA di risolvere una controversia tra terzi, siano indicative dell'intraneità di LE nel sodalizio. Tuttavia, nel pervenire a tali conclusioni, l'ordinanza non ha chiarito le ragioni per le quali le condotte, poste in essere nell'arco di circa otto mesi dall'odierno indagato, siano dimostrative di una messa a disposizione del proprio contributo caratterizzata da stabilità e continuità in relazione alla frequenza e protrazione nel 4 tempo, né, d'altro canto, le ragioni logiche o fattuali dalle quali ha desunto che, nell'arco di tempo in questione, egli sia stato organicamente inserito nell'associazione, operando come membro stabile della stessa e, infine, non ha fornito argomentazioni logiche e concludenti per ritenere che le condotte descritte, assunte singolarmente o nel loro insieme, abbiano costituito un contributo all'attività del clan ed abbiano avuto un'incidenza causale sull'esistenza e il rafforzamento del sodalizio criminoso e non abbiano costituito, piuttosto, un supporto episodico ad un associato. 6. Sotto il profilo soggettivo, poi, non risultano adeguatamente illustrate le ragioni dalle quali desumere che l'indagato abbia coscienza e volontà di far parte di un sodalizio, consapevolezza di partecipare alla vita associativa e di contribuire attivamente alla realizzazione del comune programma delittuoso. Non sono state adeguatamente chiarite le ragioni per le quali la conversazione intercettata in data 9.6.2023, tra LE ed il proprio fratello, sia da interpretare come espressiva di consapevole partecipazione all'associazione criminale, anziché come consapevolezza di fornire supporto ad un singolo individuo che si sa essere inserito in associazione malavitosa. La deduzione di volontaria adesione al sodalizio desunta, in negativo, dal fatto che LE non si sia sottratto alle richieste di Di MA, costituisce argomento equivoco. 7.Conclusivamente, l'ordinanza non ha fornito motivazione congrua in ordine alla riconducibilità delle condotte evidenziate agli elementi costituitivi del delitto associativo. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell'art. 309 comma 7 cod. proc. pen. perché rivaluti il ricorso attenendosi ai principi di diritto enunciati. 8. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 24/10/2025 Il Consigliere stensore Il P te IL TTEI GIUSE13 ALUCIA SUPR,EMA Di CASSAZiONE PtimaZazione Penale Depositata in Canpelleria oggi Roma, 02 1 ÀZ 1 -222' ) 5
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, MARIELLA DE MASELLIS, la quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei motivi di ricorso. sentito il difensore del ricorrente, avvocato Bonsignore Raffaele, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 28.4.2025, depositata il 10.6.2025, il Tribunale del Riesame di Palermo rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di LE FA avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Palermo che gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 416 bis commi 1, 3, 4 e 6 c.p. «per avere, unitamente ad altri associati, molti dei quali definitivamente condannati in altri procedimenti, fatto parte dell'associazione mafiosa Cosa nostra e, dunque, avvalendosi, insieme, della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto e indiretto la gestione e comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e per altri e per impedire e ostacolare il libero esercizio del voto, nonché per procurare voti a sé e ad altri in occasione di consultazioni elettorali e in particolare: [...] LE FA, per avere fatto parte della famiglia mafiosa di Penale Sent. Sez. 1 Num. 38679 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MATTEI IL Data Udienza: 24/10/2025 Altare/lo, ricom presa nel mandamento mafioso della Noce ponendosi agli ordini del reggente Di MA ON e assistendolo ed avere fra l'altro, partecipato a riunioni aventi ad oggetto lo scambio di informazioni e la programmazione delle attività criminali;
eseguito gli ordini ricevuti e le incombenze affidategli, in particolare nell'ambito del controllo del territorio;
[...] Con le aggravanti di cui all'articolo 416 bis c. 4 e 6 codice penale, per essere Cosa nostra un'associazione di stampo mafioso armata e volta ad assumere e mantenere il controllo di attività economiche mediante risorse finanziarie di provenienza delittuosa. [...] Con la recidiva infraquinquennale di cui all'articolo 99 c.p. per Chio varo e LE. [...] Trovandosi Lo RO, ST, Di MA, LE, Di IS e AG nelle condizioni di essere dichiarati delinquenti abituali ai sensi degli articoli 102 e 103 c.p.. Trovandosi tutti nelle condizioni per l'applicazione di una misura di sicurezza ai sensi dell'art. 417 c.p.. In Palermo ed altre località [...] Per LE, dal mese di Febbraio 2023 fino alla data odierna.». Rilevava che la difesa aveva chiesto la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di reato del favoreggiamento aggravato ed osservava che l'istanza andava respinta dovendosi confermare, a livello gravemente indiziario, la partecipazione dell'indagato LE alla famiglia mafiosa di Altarello, nell'ambito della quale risultava aver operato in posizione gerarchicamente subordinata a quella del vertice, Di MA ON. Argomentava tale conclusione sulla base di una serie di elementi desumibili dagli atti consistenti: nell'essersi adoperato per agevoldigli incontri tra Di MA e il sodale Di IS, fungendo da tramite tra i due;
riservando a Di MA un luogo riservato ove effettuare un incontro con un esponente della famiglia malavitosa di Resuttana, presso il proprio parcheggio ed attivandosi per garantire la riservatezza dell'incontro; ricevendo le confidenze di Di MA in ordine a riservate questioni di rilievo associativo;
svolgendo le mansioni di autista personale di Di MA in più occasioni (di cui n. 6 oggetto di captazione); intrattenendosi con i sodali nel corso delle riunioni cui accompagnava Di MA;
interessandosi della risoluzione di controversie tra terzi in modo da assicurare il controllo del territorio da parte della locale famiglia mafiosa. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ex art. 311 c.p.p. il difensore di LE, avv. Raffaele Bonsignore, articolando un unico composito motivo di ricorso ex art. 606 c. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 273 e 292 c. 2 lett. c) cod. proc. pen. e art. 416 bis cod.pen. che si enuncia, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. In particolare, ha denunciato la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato 2 di cui all'art. 416 bis cod.pen., dovendo, invece, qualificarsi i fatti contestati come integranti, al più, la meno grave ipotesi di cui all'art. 378 c. 2 cod.pen.. Dopo aver delineato il discrimine tra le due fattispecie, ha contestato che le condotte tenute da LE (consistenti in: fungere da tramite tra il capo clan, Di MA, e i sodali e i membri di altre famiglie malavitose, svolgere le funzione di autista, ascoltarne le confidenze, mettere a disposizione di questi il proprio parcheggio per consentirgli di incontrare un altro esponente del sodalizio, richiedergli di intervenire per risolvere una controversia tra terzi) costituiscano "sicuri indicatori" di partecipazione all'associazione mafiosa. Ha concluso, quindi, denunciando che il Tribunale del Riesame non ha fondato la propria valutazione su « Sicuri indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inserirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio.» 3. Il procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. Il gravame ha investito la motivazione dell'ordinanza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione per manifesta illogicità in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, al contempo deducendo la violazione di legge con riferimento alla riconduzione delle condotte enucleate alla fattispecie di cui all'art. 416 bis cod. pen., anziché a quella del favoreggiamento personale, eventualmente aggravato ai sensi del comma 2 dell'art. 378 cod. pen.. 3. Si osserva che, con riferimento agli elementi distintivi la condotta associativa da quella di favoreggiamento, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere, sotto il profilo oggettivo, che « mentre la materialità della condotta tipica del delitto di partecipazione ad associazione criminosa si concreta nel compito o nel ruolo, anche generico, che il soggetto svolge o si è impegnato a svolgere, nell'ambito dell'organizzazione, per portare il suo contributo all'esistenza e al rafforzamento del sodalizio criminoso, il delitto di favoreggiamento personale è caratterizzato invece dalla messa in atto di una concreta attività di aiuto in favore di taluno (nel caso che ci occupa di qualcuno degli associati) ad eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa, ovvero ad assicurarsi il prodotto o il profitto del reato, senza che, con il suo comportamento, il soggetto agente contribuisca all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione criminosa nel suo complesso, senza far parte di questa. (Cass., Sez. I, sent. n. 3 3492 del 16-03-1988, Altivalle;
Sent. n. 13008 del 1998, Rv 211896-01).». Nel delitto associativo, pertanto, l'agente interagisce in modo organico e sistematico con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, mentre, nel favoreggiamento, egli aiuta in modo episodico un associato (Sez. 1, n. 33243 del 7.5.2013, Rv 256987). La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza, in conclusione, per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, sent. n. 33748 del 12.7.2005, Rv 231670-01) e richiede una attivazione fattiva in favore della consorteria che si caratterizzi in modo tale da attribuire concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel "prendere parte" (Sez. U, sent. n. 36958 del 27.5.2021, Rv 281889-02), fornendo un apporto che esplichi una effettiva incidenza causale sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e sia diretta alla realizzazione del programma. Sotto il profilo soggettivo, d'altro canto, «l'attività di favoreggiamento è ispirata dalla cosciente volontà di fornire un aiuto a chi si sa essere sottoposto alle investigazioni o alle ricerche dell'autorità, in relazione ad un reato precedentemente commesso, mentre l'elemento soggettivo del reato associativo consiste nella coscienza e volontà di far parte di un sodalizio avente come scopo principale quello di compiere una serie indeterminata di reati, con la consapevolezza di partecipare alla vita associativa e contribuire attivamente alla realizzazione del comune programma delittuoso.». 5. Il Tribunale del Riesame, ricostruite le condotte sulla base delle singole fonti di prova, ha concluso ritenendo che le azioni poste in essere da LE nell'arco di tempo esaminato (febbraio-settembre 2023), consistenti nel fungere da tramite tra Di MA e i sodali e i membri di altre famiglia malavitose (condotte individuate in cinque colloqui telefonici intercorsi nel febbraio, marzo, maggio 2023), nell'aver svolto funzione di autista in sei occasioni (11.3, 24.3., 15.4., 25.4, 5.5., 10.9 2023), nell'aver ascoltato le confidenze del capo clan Di MA, nell'aver messo, in una occasione, a disposizione di questi il proprio parcheggio per consentirgli di incontrare un altro esponente del sodalizio, nell'aver richiesto a Di MA di risolvere una controversia tra terzi, siano indicative dell'intraneità di LE nel sodalizio. Tuttavia, nel pervenire a tali conclusioni, l'ordinanza non ha chiarito le ragioni per le quali le condotte, poste in essere nell'arco di circa otto mesi dall'odierno indagato, siano dimostrative di una messa a disposizione del proprio contributo caratterizzata da stabilità e continuità in relazione alla frequenza e protrazione nel 4 tempo, né, d'altro canto, le ragioni logiche o fattuali dalle quali ha desunto che, nell'arco di tempo in questione, egli sia stato organicamente inserito nell'associazione, operando come membro stabile della stessa e, infine, non ha fornito argomentazioni logiche e concludenti per ritenere che le condotte descritte, assunte singolarmente o nel loro insieme, abbiano costituito un contributo all'attività del clan ed abbiano avuto un'incidenza causale sull'esistenza e il rafforzamento del sodalizio criminoso e non abbiano costituito, piuttosto, un supporto episodico ad un associato. 6. Sotto il profilo soggettivo, poi, non risultano adeguatamente illustrate le ragioni dalle quali desumere che l'indagato abbia coscienza e volontà di far parte di un sodalizio, consapevolezza di partecipare alla vita associativa e di contribuire attivamente alla realizzazione del comune programma delittuoso. Non sono state adeguatamente chiarite le ragioni per le quali la conversazione intercettata in data 9.6.2023, tra LE ed il proprio fratello, sia da interpretare come espressiva di consapevole partecipazione all'associazione criminale, anziché come consapevolezza di fornire supporto ad un singolo individuo che si sa essere inserito in associazione malavitosa. La deduzione di volontaria adesione al sodalizio desunta, in negativo, dal fatto che LE non si sia sottratto alle richieste di Di MA, costituisce argomento equivoco. 7.Conclusivamente, l'ordinanza non ha fornito motivazione congrua in ordine alla riconducibilità delle condotte evidenziate agli elementi costituitivi del delitto associativo. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell'art. 309 comma 7 cod. proc. pen. perché rivaluti il ricorso attenendosi ai principi di diritto enunciati. 8. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 24/10/2025 Il Consigliere stensore Il P te IL TTEI GIUSE13 ALUCIA SUPR,EMA Di CASSAZiONE PtimaZazione Penale Depositata in Canpelleria oggi Roma, 02 1 ÀZ 1 -222' ) 5