2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull'attivita' del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato. ((15)) ------------- AGGIORNAMENTO (15)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 , ha disposto (con l'art. 1, comma 378) che "I compensi dei Commissari straordinari di Governo, di cui all' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono ridotti del 20 per cento dal 1° gennaio 2008".