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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/11/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente rel.,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 610/2020 R.G.AC., trattenuta in decisione all'udienza del 12 novembre 2025, con sostituzione della discussione mediante note ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
con sede in NE alla Messina V trav. Parte_1 nn. 11/13 (c.f. ) in persona del legale rappresentante nato a P.IVA_1 Parte_1
IV ( CZ) il 28.6.1942 ( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello C.F._1
IR (c.f. ), elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in NE, C.F._2
Via S. Paternostro n. 6, indirizzo di PEC: Email_1
Appellante
E
(c.f. e Partita I.v.a. – con sede a Controparte_1 P.IVA_2
NE (KR) in via Vecchia Carrara n. 5,
(c.f. ) – nata il [...] a [...] e residente a Controparte_1 C.F._3
AN NO (PC) in loc.tà Gliè n. 316 – in proprio e quale socia accomandataria della
(c.f. e Partita I.v.a. – con sede a Controparte_1 P.IVA_2
NE (KR) in via Vecchia Carrara n. 5,
(c.f. ) – nato a [...] il [...] e residente a Controparte_2 C.F._4
AN NO (PC) in loc.tà Gliè n. 316 – in proprio e quale cessato socio accomandatario della medesima Controparte_1
1 rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Mano (c.f. ), elettivamente C.F._5 domiciliati presso il di lui studio in NE, Via Torino n. 148, indirizzo P.E.C.
Email_2
Appellati
Conclusioni
Per l'appellante:
“"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dei motivi suesposti, ed in riforma della Sentenza del Tribunale di NE n. 1067/19 e, se ed in quanto occorra, in riforma dell'Ordinanza del 12.5.2016, rigettare l'opposizione spiegata avverso il DI n 650/12 perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata e, relativamente alla posizione della sig.ra
dichiararsi l'opposizione de quo improcedibile/inammissibile perché proposta Controparte_1 fuori termine, e per l'effetto confermare, in parte qua, il DI.
In ogni caso, accertare e dichiarare la tenutezza al pagamento, con conseguente statuizione di condanna, della società in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t. in favore della società Controparte_1 Parte_1
, per i titoli e le causali di cui in narrativa la somma di euro 56.683,29 + iva oltre agli
[...] interessi legali con decorrenza come per legge fino al saldo effettivo;
ed ancora del sig.
nato a [...] il [...] , già socio accomandatario di pagare in solido Controparte_2 con la , sempre in favore della società Controparte_1 Parte_1 per gli stessi titoli e le causali la minor somma di euro 32.349,95, oltre iva, oltre agli interessi legali con decorrenza come per legge fino al saldo effettivo pari all'ammontare dei canoni di locazione maturati nel periodo, gennaio 2007 - aprile 2008, in cui questi rivestiva la qualifica di socio accomandatario della società debitrice ex art 2313 c.c.; o alla diversa somma che risulterà in corso di causa. Il tutto previa eventuale detrazione di quanto dovuto dalla sig.
in virtù del passaggio in giudicato del DI opposto. Controparte_1
Con rigetto, infine, delle domande riconvenzionali cosi come proposte perché inammissibili infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate e con specifico riguardo alla chiesta restituzione dei titoli si eccepisce il difetto di legittimazione passiva della società opposta, essendo tali titoli emessi in favore del sig. soggetto, evidentemente, diverso Parte_1 dalla società opposta e non evocato nel presente giudizio;
Ed inoltre, e con riguardo alla specifica posizione del sig. e della sig.ra , perché questi Controparte_2 Controparte_1 risultano privi di legittimazione attiva, con tutto ciò che ne consegue anche in ordine alla richiesta di compensazione che, comunque, si respinge perché infondata.
2 Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Si produce mediante deposito in Cancelleria oltre alla copia della Sentenza e dell'Ordinanza impugnata fascicolo di parte del giudizio di I grado. Si dichiara ai fini di legge che, salvo errori ed omissioni, il valore del presente giudizio è pari ad euro 56.683,29 oltre iva e comunque rientra nello scaglio compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00”.
Per gli appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adita, contrariis reiectis:
- respingere comunque l'interposto appello perché infondato in fatto ed in diritto e per gli effetti confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1067/2019 emessa dal Tribunale di NE il
16.9.2019 a definizione del primo grado di giudizio del procedimento n. 373/2013 r.g.a.c. ivi radicato;
- condannare in ogni caso la in persona del Parte_1 socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore alla integrale rifusione delle spese e del compenso di lite di entrambe i gradi di giudizio, a favore della di Controparte_1
, della sig.ra e del sig. . Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I)
§1
Con atto di citazione notificato in data 17 marzo 2020, la Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1067/2019 resa dal Tribunale di
[...]
NE il 16 settembre 2020, con la quale
- era stata accolta l'opposizione proposta dalla , Controparte_1 da e – nella qualità di attuale e pregresso socio Controparte_1 Controparte_2 accomandatario – verso il decreto ingiuntivo n. 650/2012, con il quale era stato loro ingiunto il versamento della somma di € 56.683,29 a titolo di canoni dovuti da gennaio
2007 ad ottobre 2008 in ragione di un contratto d'affitto d'azienda sottoscritto tre le due società in data 27 ottobre 2005;
- era stata altresì accolta la domanda riconvenzionale dei convenuti opponenti di condanna della società opposta al pagamento della somma di euro 20.000 – a titolo di restituzione del deposito cauzionale di euro 15.000 adesiva al contratto di affitto e dell'acconto di euro 5.000 prevista dal contratto preliminare di compravendita dell'azienda successivamente stipulato – con compensazione della somma di euro 17.466 dovuta a titolo di mancato godimento del complesso aziendale, ed un importo definitivo di
3 condanna di euro 2.534,00, oltre rivalutazione ed interessi legali dal giorno della domanda al saldo finale;
- era stata ancora accolta la domanda degli opponenti alla restituzione dell'assegno di €
190.000,00 e delle quattro cambiali di € 5.000,00 ciascuna, emessi a garanzia del pagamento della totalità dei ratei del prezzo di vendita dell'azienda;
- erano state poste a suo carico le spese di lite1.
Il Tribunale di NE, in estrema sintesi, all'esito della alluvionale scansione dei fatti, della interpretazione degli accadimenti e dei documenti, ha ritenuto che l'originario contratto di affitto dell'azienda in favore della per la Parte_1 CP_1 CP_1 durata di tre anni, ad un canone annuo di 54.000,00 euro oltre IVA – era stato consensualmente risolto dalle parti, che avevano ad esso sostituito un contratto di compravendita, anch'esso successivamente risolto in via consensuale.
Sulla scorta di tanto, il primo Giudice, aveva regolato le reciproche pretese.
§2
A fondamento del lungo atto di gravame, l'appellante, dopo avere ricostruito l'iter processuale con testuale richiamo di quanto sostenuto (da pag. 1 a pag. 20), ha posto sette motivi
(e sui quali, più ampiamente infra).
1) Con il primo, ha censurato la decisione di primo grado – dando sfogo anche alla rituale riserva di appello avanzata verso l'ordinanza-sentenza del 12 maggio 2016 con la quale era stata disattesa la questione – in ordine al mancato rilievo della tardività della opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo da parte di . Controparte_1
2) Con il secondo motivo, ha lamentato l'erroneità della determinazione adottata dal primo giudice in punto di rilevata inammissibilità delle memorie depositate ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c. in via cartacea in data 13.10.2014, 12.11.2014 e 2.12.2014. 1
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 650/2012 R. Ing., emesso dall'Intestato Tribunale in data 28.11.2012, nel procedimento n. 2531/2012 R.G.A.C.
2) Rigetta le eccezioni formulate dall'opposta (tardività dell'opposizione di , ammissibilità Controparte_1 memorie ex art. 183, comma VI c.p.c.) per le ragioni esposte nella parte motiva.
3) In accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dagli opponenti, condanna Parte_1 alla corresponsione in favore di della somma di € (20.000,00 – 17.466,00=)
[...] Controparte_1 2.534,00, oltre rivalutazione ed interessi legali dal giorno della domanda al saldo finale. 4) Condanna, altresì, parte opposta all'immediata restituzione a parte opponente dell'assegno di € 190.000,00, nonché delle quattro cambiali di € 5.000,00 ciascuna, emessi a garanzia del pagamento della totalità dei ratei del prezzo di vendita stabilito con la scrittura del 29.01.2007. 3) Liquidate le spese di lite sostenute da parte opponente in complessivi € 15.782,00 di cui € 13.430,00 per compensi, € 2.014,50 per spese generali al 15 % ed € 338,00 per esborsi, oltre ad IVA e CPA come per legge, condanna l'opposta alla loro integrale rifusione in favore della controparte.
4 3) Ha poi censurato la ricostruzione fattuale operata dal Tribunale di NE, assumendo che le somme versate dalla società affittuaria fossero imputabili solo a canoni scaduti e non corrisposti, per come attestato dal verbale di riconsegna dell'immobile redatto in data 1° novembre 2008.
4) Sulla scorta di tanto, ha denunciato l'erronea opera ermeneutica compiuta dal
Giudice di prime cure in assunta “violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c., 112, 115 c.p.c. (con connessa) carenza e comunque contraddittorietà e illogicità della motivazione sul punto, violazione e falsa applicazione combinato disposto degli artt. 214 e 215 c.p.c. e 2721 e 2722 c.c.
5) Ha poi messo in evidenza l'errata determinazione delle somme dovute in seguito alla disposta compensazione delle reciproche pretese.
6) In ultimo, ha censurato il capo di decisione in ordine alla disposta riconsegna dei titoli, assumendo la mancata partecipazione al giudizio del beneficiario.
7) A completamento, ha invocato la rivisitazione del regime delle spese.
Con comparsa depositata il 3 febbraio 2020, si sono costituiti in giudizio la
[...]
, e replicando con Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 esemplare organicità alle tesi avversarie.
In data 31 ottobre 2023, la Corte ha disposto il mutamento del rito e fissato udienza per la discussione.
Il fascicolo è transitato nei ruoli della Seconda Sezione Civile.
Sostituita l'udienza del 12 novembre con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ritualmente depositate, la causa è stata decisa con deposito del dispositivo.
II)
II.1
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la decisione assunta con l'ordinanza del 12 maggio 2016, avente però valenza di sentenza e contro la quale era stata proposta tempestiva riserva d'appello, con cui era stata disattesa la tesi secondo la quale – a fronte della valida notifica del decreto ingiuntivo n. 650/2012 operata con sua consegna nelle mani del marito convivente di , in data 4 gennaio 2013 – Controparte_1 Controparte_2 tardiva avrebbe dovuto essere considerata l'opposizione proposta con l'atto di citazione notificato soltanto il 15 gennaio 2013 a seguito di nuova e dunque ultronea notifica del 24 gennaio 2013.
5 Il motivo si profila infondato in ragione del fatto che risulta documentato per tabulas che nel luogo ove venne consegnata al marito della il decreto ingiuntivo (Via E. Pavese 5 di CP_1
Castel San Giovanni – PC), costei non avesse residenza ovvero dimora.
Di talché, correttamente il Tribunale ha ritenuto di essere a cospetto di notifica nulla perché non compiuta nel rispetto del dettato dell'art. 139 comma secondo c.p.c., norma che come
è noto consente la consegna a familiare convivente ma a condizione che costui venga rinvenuto nei luoghi espressamente indicati “la casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio”.
Le eccezioni sollevate dagli appellati in punto di rilevabilità della questione e tempestiva loro allegazione sono evidentemente assorbite.
II.2
Carente di concreto rilievo è il secondo motivo di gravame, con il quale la società ha appellante ha denunciato l'erroneità delle determinazioni assunte dal giudice di prime cure in ordine alla ritenuta inammissibilità delle memorie regolate dall'art. 183 c.p.c. prodotte in maniera cartacea a fronte del presunto obbligo di allegazione in via telematica.
In disparte la questione circa l'obbligatorietà o meno della allegazione telematica, viene in rilievo il dettato dell'articolo 342 del codice di rito, sì come modificato dalla legge 134 del
2012 nella forma vigente ratione temporis, nella parte in cui dispone che l'appello deve essere motivato e la sua motivazione deve contenere a pena di inammissibilità non solo l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste ma anche le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
La norma in questione si configura alla stregua di previsione impositiva dell'obbligo, da parte del soggetto impugnante, di specifica enucleazione non solo gli errori commessi dal giudice di prime cure ma anche di analitica motivazione in ordine alla loro ricorrenza e, elemento determinante, alla loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ne discende, ancora, l'obbligo di individuare l'effetto utile conseguente al soggetto impugnante da una rivisitazione, in termini diversamente corretti, delle decisioni analiticamente indicate e censurate emesse da parte del giudice di primo grado.
Affrontando specificamente la questione circa l'effettivo dettato della norma, la Suprema
Corte (Cass. Civ. Sez. Un. 16 novembre 2017 n. 27199) ha fissato il seguente principio: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
6 impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado".
Nel caso di specie, la mera allegazione della presunta violazione dei diritti connessi all'esercizio della difesa si profila generica e come tale non meritevole di positiva valutazione nei sensi di quanto sopra evidenziato.
Difetta la allegazione della rilevanza, ai fini della decisione e nella direzione sopra menzionata, delle richieste ivi formulate e della loro conducenza a diversa decisione.
Il motivo in esame, pertanto, non si presenta ammissibile.
II.3
Valutazione congiunta meritano il terzo e il quarto motivo di doglianza.
Essi afferiscono alla valutazione di “merito” della vicenda e alla interpretazione del complesso dipanarsi di un rapporto negoziale contrassegnato da una lunga serie di passaggi, i cui tratti essenziali – dopo la segmentata indicazione delle singole fasi – sono stati individuati dal
Tribunale:
a) nella stipula, in data 27 ottobre 2005 di un contratto di affitto di azienda;
b) nella stipula in data 29 gennaio 2007 di un contratto di compravendita (con riserva di proprietà) relativo alla medesima azienda, con “superamento” del precedente rapporto;
c) nella richiesta di pagamento del 28 luglio 2008 dei canoni mensili operata per conto della società concedente in misura pari al piano di rateazione concordato in sede di compravendita e della ricevuta di pagamento del 5 agosto 2008 di quantificazione della somma dovuta sulla base del contratto da ultimo menzionato;
d) nella valenza attribuita al verbale di riconsegna dell'immobile del 1° novembre 2008, non costituente prova di “illogica perpetuatio o reviviscenza dell'originario accordo locatizio” in ragione della genericità della clausola di riconoscimento delle somme dovute a titolo di canone e del disconoscimento della postilla di quantificazione delle somme dovute a titolo d'affitto.
Prima di procedere oltre, appare utile rimarcare che per come sopra rilevato il procedimento di appello si qualifica non già per essere un novum iudicium, quanto una revisio prioris instantiae.
7 Ne consegue che l'oggetto della disamina richiesta alla Corte non è direttamente la vicenda fattuale oggetto della causa, quanto la verifica della correttezza della decisione del primo
Giudice.
Ed è dunque da essa che occorre prendere le mosse, rimettendo all'esito della sua valutazione l'esattezza della ricostruzione in fatto e in diritto della vicenda “sottostante”.
A giudizio della Corte, il Tribunale non ha errato nel ritenere che l'originario rapporto di affitto di azienda – a latere actoris, ritenuto fondativo della pretesa del pagamento dei canoni indicati nella richiesta di emissione del decreto ingiuntivo – fosse stato convenzionalmente risolto con la stipula del contratto del 29 gennaio 2007.
L'elemento fondante il gravame, in parte qua, si sostanzia nella tesi secondo la quale il testo del verbale di riconsegna dell'azienda redatto il 1° novembre 2008 tanto attestasse, stante il suo tenore letterale: “Oggi 01 novembre 08, la sottoscritta nata a [...]_1
(MI)il 14.10.1967…nella sua qualità di amministratore-socio accomandatario della
[...]
nella sua qualità di conduttore dell'esercizio commerciale “ . Controparte_3 Parte_1
Gestito, in un immobile sito in NE alla via Trav Messina 11-13, concesso in locazione in data 03 novembre 2005, composto da numero 2 vani più accessori, due ….”, ed ancora “il conduttore (ndr la DICHIARA INFINE DI NON AVER PAGATO I Controparte_1
CANONI MENSILI DI LOCAZIONE COSÌ COME PATTUITI NEL CONTRATTO DI AFFITTO
D'AZIENDA E LE SPESE ACCESSORIE E DOVUTE DA _______SINO AD OGGI”.
La parte appellante ha messo in evidenza che il testo recava la “sottoscrizione dei legali rappresentanti delle società locatrice e della società conduttrice: e Parte_1 CP_1
” e l'ulteriore postilla “CI SI RISERVA DI QUANTIFICARE IN BASE AL
[...]
CONTRATTO DI AFFITTO, LE SOMME RESIDUE DA VERSARE INSIEME ALLE RATE
D'AFFITTO DELL'IMMOBILE ( SIG.RA MONIZZI). (v. All.4)”.
Dopo avere riportato il relativo passo motivazionale della decisione impugnata – “…Per contro, a fronte di tale univoco e logico quadro probatorio, il verbale di riconsegna dell'immobile del 1.11.2008 (cfr. doc. 4 opposta), non appare idoneo a fondare la dimostrazione di una illogica perpetuatio o reviviscenza dell'originario accordo locatizio in quanto la prima delle clausole invocate dall'opposta appare generica ed incompleta, mentre la seconda consiste in una postilla aggiunta e disconosciuta dall'opponente...” – l'appellante ha messo in evidenza che il verbale “reca in ogni pagina la sottoscrizione della sig.ra (anche sotto la Controparte_1 postilla), non è stato mai contestato e/o disconosciuto, anche nella sottoscrizione, nei modi e nei termini di legge anche attraverso proposizione di querela di falso”.
8 In definitiva, la critica valutabile attiene alla valenza del documento nella sua portata semantica attribuita dal Giudice di primo grado e alla sua validità in assenza di valido disconoscimento delle firme apposte.
Tanto posto, il Collegio deve osservare che la critica sporta dall'appellante si confronta solo in parte con la parte motivazionale della decisione, fondata sulla preliminare osservazione a mente della quale “in sede di stipulazione del contratto di compravendita del 29.01.2007 (cfr. doc. 8 opponente) le parti significativamente non facevano menzione del contratto d'affitto del
27.10.2005 (cfr. doc. 5 opponente), ritenendo – verosimilmente - superata tale pattuizione alla luce del nuovo e diverso assetto dei propri interessi impresso con tale successivo accordo;
- che l'interpretazione di cui sopra è avvalorata dalle deposizioni dei testi attorei, dalla missiva del 28.07.2008 nella quale l'avv. , procuratore dell'opposta, erroneamente Pt_1 lamenta il mancato pagamento del “canone mensile”, riferendosi, invece, chiaramente (vista la coincidenza degli importi) al piano di rateazione concordato in sede di compravendita (cfr. doc.
14 opponente), nonché dalla ricevuta di pagamento del 5.08.2008 (cfr. doc. 15 opponente) nella quale il difensore di quantifica la somma dovuta da controparte sulla Parte_1 esclusiva base del contratto di compravendita.
Per contro, a fronte di tale univoco e logico quadro probatorio, il verbale di riconsegna dell'immobile del 1.11.2008 (cfr. doc. 4 opposta), non appare idoneo a fondare la dimostrazione di una illogica perpetuatio o reviviscenza dell'originario accordo locatizio in quanto la prima delle clausole invocate dall'opposta appare generica ed incompleta, mentre la seconda. consiste in una postilla aggiunta e disconosciuta dall'opponente.
E' appena il caso di ricordare, inoltre, come per consolidata giurisprudenza formatasi sugli artt. 1362 c.c. ss. nell'interpretazione dei contratti si deve avere riguardo non tanto alla terminologia tecnica adottata dalle parti quanto alla volontà manifestata dalle stesse, anche per facta concludentia”
Orbene, è evidente che la decisione di primo grado sia stata fondata sulla complessiva ricostruzione della vicenda negoziale e sulla valenza da attribuire alla stipula del contratto di compravendita.
Tale dato è stato poi “letto” dal Tribunale in combinato con le ulteriori risultanze: ne è discesa un'opera interpretativa per la vicenda negoziale che appare immune da critiche, essendo stata prospettata la condivisibile tesi secondo la quale la stipula del contratto di compravendita fosse strutturalmente incompatibile con la permanenza di un rapporto di affitto d'azienda; in parte qua la decisione appare ineccepibile, profilandosi del tutto evidente la carenza di
9 qualsivoglia causa di un'eventuale contemporanea sussistenza di un rapporto di affitto a fronte della vendita del medesimo compendio aziendale.
D'altro canto, appare anche corretta la deduzione operata sempre dal Tribunale di NE in ordine alla non conducente valenza del verbale di riconsegna del 1 novembre 2008.
E tanto in ragione del fatto che, in disparte i connessi profili fattuali evidenziati dagli appellati in ordine alla detenzione della copia del testo del verbale, la mera sottoscrizione di affermazioni come quelle riportate dall'appellante certamente non avrebbe potuto assurgere a rango di dimostrazione della “reviviscenza” di un rapporto di affitto evidentemente cessato.
Il disconoscimento della sottoscrizione della clausola in ordine al riconoscimento delle somme dovute a titolo di residui canoni, ritenuto dal Tribunale, non è poi stato vinto da alcuna considerazione.
In definitiva, sulla scorta dei dati evidenziati dal primo giudice e ricostruiti al termine di condivisibile operazione ermeneutica, appare corretta la tesi secondo la quale a fronte della redazione del contratto di compravendita con riserva di proprietà del complesso aziendale, il rapporto di affitto fosse risolto e certamente non valesse a determinarne la rinascita la generica apposizione di clausole sul verbale del 1 novembre 2008.
A tanto, poi, il giudice di primo grado ha aggiunto le conferma derivante dalla audizione dei testi ascoltati e dalla richiesta di versamento delle somme, operata dalla parte concedente in guisa tale da essere del tutto assimilabile alle rate dovute per l'acquisto dell'azienda.
Perde allora ogni rilievo il motivo di gravame per come proposto dall'appellante, destinato ad essere disatteso.
II.4.
Negativo è anche il giudizio in ordine al quinto motivo di impugnazione, con il quale la società appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza in punto di quantificazione delle somme dovute dalla appellata a titolo di pregressa morosità e indennizzo per la ingiustificata detenzione dell'azienda: somma portata in compensazione con il debito verso la
[...] pari ad euro 20.000 derivante dall'obbligo di restituzione della somma di euro CP_1
15.000 a titolo restituzione del deposito cauzionale afferente al risolto contratto di affitto di azienda e di euro 5.000 a titolo di anticipo versato per l'acquisto dell'azienda.
Non costituisce oggetto di dubbio che una volta riconosciuta la risoluzione del contratto di affitto, spetti all'affittuario la somma versata a titolo di deposito cauzionale.
Parimenti, essendo incontestata la risoluzione anche del contratto di compravendita, incontestabilmente sussisteva l'obbligazione di restituzione dell'anticipo versato.
10 A Fronte di tanto, non appare dimostrata l'erroneità della quantificazione delle somme dovute dalla in favore della controparte a titolo di canoni non versati e Controparte_4 indennizzo per indebita detenzione del compendio aziendale.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto che le voci sopra indicate corrispondessero in definitiva ad un importo pari a 17.466, apparentemente ingenerando l'equivoco secondo il quale tale somma rappresentasse soltanto l'indennizzo cui dovesse essere aggiunta l'ulteriore somma relativa ai canoni di affitto non versati.
In realtà, si è cospetto di una imprecisa locuzione – “appare equo condannare gli attori, in solido tra loro, a corrispondere a parte convenuta la somma di € 17.466,00 in relazione ai ratei di pagamento insoluti da agosto ad ottobre 2008, oltre al debito pregresso (alla data del 5.08.2008) ammontante ad € 7.740,00” – che però non valida la tesi di parte appellante in ordine alla sommatoria delle singole voci.
II.5
Non si confronta con la motivazione della decisione impugnata il sesto motivo di gravame, con il quale la parte appellante ha denunciato l'errore in cui sarebbe in corso il giudice di primo grado per aver disposto la condanna della società alla Parte_1 restituzione nell'assegno di euro 190.000 e delle quattro cambiali di euro 5000 ciascuna, emessi a garanzia del pagamento della totalità dei ratei del prezzo di vendita.
Il Tribunale, giova rilevarlo, ha ritenuto che la incontestata risoluzione del contratto di compravendita “avvenuta automaticamente in virtù della clausola di cui all'articolo 8 contenuta nella pattuizione stessa” aveva determinato l'obbligo della restituzione del titolo di pagamento e dei titoli di credito emessi a garanzia, osservando specificamente che la formale intestazione dei suddetti titoli a , socio accomandatario The Bountu Pus S.a.s., anziché alla Parte_1 società amministrata da quest'ultimo, fosse da considerare irrilevante “in quanto gli effetti cambiari e lo strumento di pagamento di cui trattasi sono evidentemente stati emessi ad esclusivo vantaggio della società sulla base degli accordi ampiamente provati in sede di istruttoria. Di conseguenza, va respinta la tesi dell'opposto in ordine alla mancanza di legittimazione passiva di con riferimento alla illustrata pretesa sostituto restitutoria fatta valere Parte_2 riconvenzionalmente da parte opponente”.
L'appello, in parte qua, si limita a reiterare la tesi circa la carenza di legittimazione della società impugnante senza però operare la dovuta critica alla specifica affermazione, sopra integralmente riportata, adottata dal Tribunale.
11 E tanto, alla luce dei principi sopraesposti in tema di formalità dell'atto di gravame, rende inammissibile l'impugnazione in parte qua.
Inconferente ed inadeguata si presenta, in tutta evidenza, l'affermazione apodittica della parte impugnante: “Su tale punto la sentenza ha violato i più elementari principi in materia precisati da ultimo da Cass. Civ. Sez. Unite, Sent, 16/02/2016, n. 2951”.
Evidentemente, nulla che valga ad esplicitare una effettiva e comprensibile critica è dato rinvenire in una simile affermazione.
II.6
Sulla scorta di quanto precede è allora doveroso concludere anche per l'infondatezza della doglianza relativa alla regolamentazione delle spese di lite, correttamente poste a carico della parte soccombente dal Giudice di primo grado.
III)
Anche le spese del secondo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, causa del valore compreso da euro 52.001 ad euro 260.000, parametro medio.
L'esito del giudizio impone di dovere dare atto della sussistenza dell'obbligo della parte appellante di operare il versamento di un ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quella corrisposta per l'iscrizione del giudizio in appello.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello, proposto con atto di citazione notificato in data 17 marzo 2020 da
[...]
avverso la sentenza n. 1067/2019 resa dal Tribunale di Parte_1
NE il 16 settembre 2020, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone: rigetta l'appello; condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 in favore
- della , Controparte_1
- di Controparte_5 Controparte_2 che liquida in euro 5.077 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
13 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Biagio Politano
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