Art. 3.
Per quanto concerne l'approvazione dei progetti relativi alle opere di cui all'articolo 1 si applicheranno le norme di cui all' articolo 24 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 .
Per quanto concerne l'approvazione dei progetti relativi alle opere di cui all'articolo 1 si applicheranno le norme di cui all' articolo 24 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 .