Articolo 3 della Legge 25 marzo 1964, n. 154
Articolo 2Articolo 4
Versione
24 aprile 1964
Art. 3.
Per quanto concerne l'approvazione dei progetti relativi alle opere di cui all'articolo 1 si applicheranno le norme di cui all' articolo 24 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 .
Entrata in vigore il 24 aprile 1964