Art. 3.
Ai lavori da eseguire con la somma autorizzata con la presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710 .
Ai lavori da eseguire con la somma autorizzata con la presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710 .