TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/04/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 6776/2024
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile
nel giudizio promosso da
(da sposata ), (da sposata Parte_1 Persona_1 Parte_2 [...]
, e con gli avvocati Marco Persona_2 Parte_3 Parte_4
Infusino e Giulia Ferrari
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sente nza
1. I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di
[...]
, nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita Persona_3 in Brasile e hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “Gli odierni ricorrenti agiscono in giudizio al fine di vedere accertato e dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis per essere discendenti diretti di , figlio di e Persona_3 Persona_4 Controparte_2
nato a Gazoldo degli Ippoliti, in [...], il [...] (all. 1 – certificato di battesimo/nascita dell'antenato italiano), emigrato in Brasile, ivi coniugato nel 1889 con
[...]
(all. 2 – certificato integrale primo matrimonio dell'antenato italiano), rimasto vedovo e Per_5 coniugato in seconde nozze nel 1904 con (all. 3 – certificato integrale secondo matrimonio Per_6 dell'antenato italiano), deceduto senza essersi mai naturalizzato brasiliano (all. 4 – certificato negativo di naturalizzazione dell'antenato italiano). Dal matrimonio tra l'antenato italiano ed nacque Per_6
in Brasile nel 1908 (all. 5 – certificato integrale di nascita di ), Persona_7 Persona_7
coniugato nel 1931 con (all. 6 – certificato integrale di matrimonio di Controparte_3
). Successivamente, dall'unione tra e Persona_7 Persona_7 Controparte_3 venne alla luce , nato in [...] nel 1927, dichiarato nell'atto di nascita dal padre che Persona_8
trasmette la cittadinanza (all. 7 – certificato integrale di nascita di ), coniugato nel 1948 Persona_8
con (all. 8 – certificato integrale di matrimonio di ). In seguito, Persona_9 Persona_8
dal matrimonio tra e nacque in Brasile nel 1958 Persona_8 Persona_9 Per_10
(all. 9 – certificato integrale di nascita di ), coniugato nel 1982 con
[...] Persona_10 [...]
(all. 10 – certificato integrale di matrimonio di ). Successivamente, Controparte_4 Persona_10 dal matrimonio tra e vennero alla luce: 1) , Persona_10 Controparte_4 Parte_2 nata in [...] nel 1985 (all. 11 – certificato integrale di nascita di ), coniugata nel Parte_2
2013 con passando a chiamarsi (all. 12 – Persona_11 Persona_2 certificato integrale di matrimonio di;
2) , nata in [...]_2 Parte_1
nel 1990 (all. 13 – certificato integrale di nascita di ), coniugata nel 2012 con Parte_1 [...]
, passando a chiamarsi (all. 14 – certificato integrale di matrimonio CP_5 Persona_1
di ). Infine, dal matrimonio tra e Persona_1 Persona_2 Persona_11 vennero alla luce: 1) nata in [...] nel 2019 (all. 15 – certificato
[...] Parte_3 integrale di nascita di;
2) nato in [...] nel 2020 Parte_3 Parte_4
(all. 16 – certificato integrale di nascita di ”. Parte_4
Nonostante la regolarità della notificazione degli atti, il non si è costituito in Controparte_1
giudizio.
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana,
sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983, n.
30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal
1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di
certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009, n. 4466); − ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n. 58
A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889
avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii)
l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana
è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16 Cost. e seg., e art. 22
Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal
Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022,
n. 25318).
3. Nel caso di specie è provato che , nato a [...] il Persona_3
28.3.1864 (doc. 1 fasc. ric.) non ha acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (doc. 4 fasc.
ric.).
La linea di discendenza dall'avo nei termini indicati nel ricorso è provata dai documenti prodotti dai ricorrenti indicati sopra.
La domanda è fondata.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
Le spese processuali dovrebbero essere compensate ma ciò è impedito dalla contumacia dell'amministrazione resistente.
Per que sti m otivi
1. Dichiara che (da sposata ), (da sposata Parte_1 Persona_1 Parte_2
, e sono cittadini italiani. Persona_2 Parte_3 Parte_4
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere agli Controparte_1
adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 26.4.2025
Il giudice
Christian Colombo