Articolo 2 della Legge 12 luglio 1951, n. 657
Articolo 1
Versione
8 settembre 1951
Art. 2.
La spesa dipendente dalla concessione del contributo di cui all'articolo precedente sara' compensata mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 8 settembre 1951