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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/04/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1311/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Bisignano, Via Foresta n. 95, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Maria Assunta Puterio che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/A
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
Marcello Carnovale - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Sabotino n. 54, presso lo studio legale dell'Avv. Livio Calabrò che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Nel merito: annullare e/o comunque dichiarare non
produttivo di effetti il provvedimento opposto, intimazione di pagamento n.
03420239002012500/000, nonché gli atti sottesi allo stesso, ovvero avvisi di addebito n.
33420140002849961000, n. 33420160001243754000, n. 33420160004099763000, n.
1 dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig. , in favore dell Parte_1 [...]
e dell . Con vittoria di spese e competenze di causa oltre Controparte_3 CP_1
rimborso forfetario, I.V.A. e CAP come per legge da distrarre in favore del sottoscritto
procuratore ex art. 93 c.p.c. …”.
CP_ Conclusioni dell : “… a) rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo contestato ed al
pagamento degli importi per cui è causa, con accessori di legge e con vittoria di spese;
b)
gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche solo parziale) prescrizione dei crediti
contributivi maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali/avvisi di
addebito, mandare assolto l da ogni eventuale onere di soccombenza, trattandosi di CP_1
circostanza imputabile unicamente al Concessionario di Riscossione…”.
Conclusioni di : “… 2) accertare e dichiarare che Controparte_2
l'avverso ricorso è infondato in fatto e in diritto per le ragioni espresse nel presente atto e,
per l'effetto, rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte dalla controparte;
3) nella
denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, tenere indenne
[...]
da qualsiasi onere/spesa connessa all'accoglimento della domanda Controparte_2
di parte ricorrente … Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420239002012500000, in relazione agli avvisi di addebito nn. 33420140002849961000,
33420160001243754000, 33420160004099763000, 33420170002004418000 e
CP_ 3340170003375255000, afferenti a crediti .
La parte ricorrente ha eccepito principalmente l'omessa notifica ed allegazione degli avvisi di addebito, dell'atto presupposto e dell'avviso bonario;
la prescrizione e decadenza dei crediti;
la carenza di motivazione;
la violazione delle norme sulla notifica;
la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e l'incostituzionalità della determinazione dell'aggio, formulando le conclusioni sopra trascritte.
2 Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente e complessivamente la tardività ed inammissibilità
dell'opposizione; la regolarità della notifica degli avvisi di addebito;
l'insussistenza di vizi formali dei provvedimenti impugnati;
l'insussistenza della prescrizione;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia;
l'insussistenza dell'illegittimità degli atti impugnati. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 18.10.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensiva dell'atto impugnato formulata da parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente e hanno depositato note scritte. Controparte_2
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
CP_ L'azione deve considerarsi limitata agli avvisi di addebito , se pur la parte ricorrente chiede (come evincibile dalle conclusioni sopra trascritte) l'annullamento dell'intera intimazione di pagamento, che contiene anche cartella di pagamento non compresa nella giurisdizione del Giudice adito e non impugnata.
Le argomentazioni di parte ricorrente in ordine alla decadenza dell'azione, alla carenza di motivazione, all'omessa allegazione degli avvisi di addebito, dell'atto presupposto e dell'avviso bonario, alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi ed all'incostituzionalità della determinazione dell'aggio sono non accoglibili poiché del tutto generiche, non chiarendosi di fatto i termini delle contestazioni, atteso che i termini della decadenza dell'azione paiono riferiti al momento di notifica dell'intimazione di pagamento;
non viene indicata quale ulteriore motivazione fosse necessaria rispetto al richiamo agli avvisi di addebito per i quali il ricorrente non aveva proceduto al pagamento;
non viene indicata compiutamente una motivazione per cui occorreva l'allegazione degli avvisi di addebito all'intimazione di pagamento;
non si chiarisce la necessità dell'atto presupposto
3 (non compiutamente indicato) e dell'avviso bonario;
le contestazioni sul calcolo degli interessi sono prive di concreti riferimenti fattuali, così come è del tutto generica la contestazione sull'incostituzionalità dell'aggio.
In relazione alle contestazioni mosse, principalmente nel corso del giudizio, in ordine all'indirizzo del mittente per le notifiche ricevute, occorre affermare ancora la genericità di tali contestazioni, anche sulla base del principio per cui: “In tema di notificazione a
mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità
dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di
riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile
dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali
pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della
cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale
registro” (Cass. 18684/2023), dovendosi anche considerare che non sono prospettabili incertezze in ordine alla provenienza delle notifiche.
Particolarmente infondata, in merito, è la contestazione sulla notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di giudizio, che la parte ricorrente addirittura allega in atti, a conferma della ricezione che avrebbe sanato ogni ipotetico vizio.
Tali argomentazioni determinano anche il rigetto di ogni contestazione sull'omessa
CP_ notifica degli avvisi di addebito, dovendosi affermare che l ha fornito la dimostrazione di tale notifica.
In ordine all'eccezione di prescrizione, occorre rilevare che la parte ricorrente afferma l'intervenuto decorso del termine prescrizionale con decorrenza dalla data di pagamento della contribuzione dovuta, sicché la domanda per questo aspetto sarebbe inammissibile poiché tardiva, attesa la dimostrazione della notifica degli avvisi di addebito.
Tuttavia, dal contesto complessivo, la domanda deve interpretarsi con riferimento anche alla prescrizione, comunque portata in giudizio e rilevabile d'ufficio, successiva alla notifica degli avvisi di addebito.
4 Su tale premessa interpretativa, deve considerarsi che l'intimazione di pagamento n.
03420179003583191000 (la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria risalirebbe all'8.5.2015, sicché non è rilevante ai fini che qui interessano), con effetti interruttivi della prescrizione per gli avvisi di addebito nn. 33420140002849961000,
33420160001243754000, è stata notificata il 3.5.2017, sicché per tali avvisi di addebito e per l'avviso di addebito n. 33420160004099763000 - notificato il 24.11.2016 e per il quale non risultano atti interruttivi della prescrizione - deve dirsi che il credito è estinto per intervenuta prescrizione, occorrendo considerare il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge 335/1995 e richiamato il principio affermato dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 23397/2016 secondo cui: “La scadenza del
termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di
cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla
possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della
irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del
termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10,
della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale
ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo
giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”, anche considerando la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L.
18/2020, convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, convertito nella legge 21/2021.
CP_ L'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall , in merito, non poteva essere ammessa per l'incompiutezza di allegazione di ulteriori atti interruttivi, trattandosi peraltro di istanza inammissibile perché “ad explorandum”, laddove, anche ex 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo e del suo contenuto, anche per permettere al Giudice di valutarne
5 l'indispensabilità ai fini del decidere (cfr. principi affermati da Cass. Sez. Lav. 26943/2007;
Cass. 13072/2003 e Cass. 4504/2017).
Deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per il credito portato dagli avvisi di addebito indicati.
Per gli avvisi di addebito nn. 33420170002004418000 e 3340170003375255000, notificati in data 5.10.2017 e 17.10.2017, il termine prescrizionale non è decorso, considerando la richiamata sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L.
18/2020, convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, convertito nella legge 21/2021.
La domanda, per tali avvisi di addebito, deve dunque rigettarsi.
L'accoglimento parziale della domanda determina la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto, dichiara il credito portato dagli avvisi di addebito nn. 33420140002849961000, 33420160001243754000 e
33420160004099763000 estinto per intervenuta prescrizione;
2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per gli avvisi di addebito indicati al punto 1;
3. rigetta nel resto la domanda;
4. compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
Cosenza, 4.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
33420170002004418000 e n. 33420170003375255000 e, conseguentemente, accertare e
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1311/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Bisignano, Via Foresta n. 95, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Maria Assunta Puterio che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/A
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
Marcello Carnovale - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Sabotino n. 54, presso lo studio legale dell'Avv. Livio Calabrò che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Nel merito: annullare e/o comunque dichiarare non
produttivo di effetti il provvedimento opposto, intimazione di pagamento n.
03420239002012500/000, nonché gli atti sottesi allo stesso, ovvero avvisi di addebito n.
33420140002849961000, n. 33420160001243754000, n. 33420160004099763000, n.
1 dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig. , in favore dell Parte_1 [...]
e dell . Con vittoria di spese e competenze di causa oltre Controparte_3 CP_1
rimborso forfetario, I.V.A. e CAP come per legge da distrarre in favore del sottoscritto
procuratore ex art. 93 c.p.c. …”.
CP_ Conclusioni dell : “… a) rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo contestato ed al
pagamento degli importi per cui è causa, con accessori di legge e con vittoria di spese;
b)
gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche solo parziale) prescrizione dei crediti
contributivi maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali/avvisi di
addebito, mandare assolto l da ogni eventuale onere di soccombenza, trattandosi di CP_1
circostanza imputabile unicamente al Concessionario di Riscossione…”.
Conclusioni di : “… 2) accertare e dichiarare che Controparte_2
l'avverso ricorso è infondato in fatto e in diritto per le ragioni espresse nel presente atto e,
per l'effetto, rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte dalla controparte;
3) nella
denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, tenere indenne
[...]
da qualsiasi onere/spesa connessa all'accoglimento della domanda Controparte_2
di parte ricorrente … Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420239002012500000, in relazione agli avvisi di addebito nn. 33420140002849961000,
33420160001243754000, 33420160004099763000, 33420170002004418000 e
CP_ 3340170003375255000, afferenti a crediti .
La parte ricorrente ha eccepito principalmente l'omessa notifica ed allegazione degli avvisi di addebito, dell'atto presupposto e dell'avviso bonario;
la prescrizione e decadenza dei crediti;
la carenza di motivazione;
la violazione delle norme sulla notifica;
la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e l'incostituzionalità della determinazione dell'aggio, formulando le conclusioni sopra trascritte.
2 Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente e complessivamente la tardività ed inammissibilità
dell'opposizione; la regolarità della notifica degli avvisi di addebito;
l'insussistenza di vizi formali dei provvedimenti impugnati;
l'insussistenza della prescrizione;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia;
l'insussistenza dell'illegittimità degli atti impugnati. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 18.10.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensiva dell'atto impugnato formulata da parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente e hanno depositato note scritte. Controparte_2
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
CP_ L'azione deve considerarsi limitata agli avvisi di addebito , se pur la parte ricorrente chiede (come evincibile dalle conclusioni sopra trascritte) l'annullamento dell'intera intimazione di pagamento, che contiene anche cartella di pagamento non compresa nella giurisdizione del Giudice adito e non impugnata.
Le argomentazioni di parte ricorrente in ordine alla decadenza dell'azione, alla carenza di motivazione, all'omessa allegazione degli avvisi di addebito, dell'atto presupposto e dell'avviso bonario, alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi ed all'incostituzionalità della determinazione dell'aggio sono non accoglibili poiché del tutto generiche, non chiarendosi di fatto i termini delle contestazioni, atteso che i termini della decadenza dell'azione paiono riferiti al momento di notifica dell'intimazione di pagamento;
non viene indicata quale ulteriore motivazione fosse necessaria rispetto al richiamo agli avvisi di addebito per i quali il ricorrente non aveva proceduto al pagamento;
non viene indicata compiutamente una motivazione per cui occorreva l'allegazione degli avvisi di addebito all'intimazione di pagamento;
non si chiarisce la necessità dell'atto presupposto
3 (non compiutamente indicato) e dell'avviso bonario;
le contestazioni sul calcolo degli interessi sono prive di concreti riferimenti fattuali, così come è del tutto generica la contestazione sull'incostituzionalità dell'aggio.
In relazione alle contestazioni mosse, principalmente nel corso del giudizio, in ordine all'indirizzo del mittente per le notifiche ricevute, occorre affermare ancora la genericità di tali contestazioni, anche sulla base del principio per cui: “In tema di notificazione a
mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità
dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di
riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile
dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali
pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della
cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale
registro” (Cass. 18684/2023), dovendosi anche considerare che non sono prospettabili incertezze in ordine alla provenienza delle notifiche.
Particolarmente infondata, in merito, è la contestazione sulla notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di giudizio, che la parte ricorrente addirittura allega in atti, a conferma della ricezione che avrebbe sanato ogni ipotetico vizio.
Tali argomentazioni determinano anche il rigetto di ogni contestazione sull'omessa
CP_ notifica degli avvisi di addebito, dovendosi affermare che l ha fornito la dimostrazione di tale notifica.
In ordine all'eccezione di prescrizione, occorre rilevare che la parte ricorrente afferma l'intervenuto decorso del termine prescrizionale con decorrenza dalla data di pagamento della contribuzione dovuta, sicché la domanda per questo aspetto sarebbe inammissibile poiché tardiva, attesa la dimostrazione della notifica degli avvisi di addebito.
Tuttavia, dal contesto complessivo, la domanda deve interpretarsi con riferimento anche alla prescrizione, comunque portata in giudizio e rilevabile d'ufficio, successiva alla notifica degli avvisi di addebito.
4 Su tale premessa interpretativa, deve considerarsi che l'intimazione di pagamento n.
03420179003583191000 (la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria risalirebbe all'8.5.2015, sicché non è rilevante ai fini che qui interessano), con effetti interruttivi della prescrizione per gli avvisi di addebito nn. 33420140002849961000,
33420160001243754000, è stata notificata il 3.5.2017, sicché per tali avvisi di addebito e per l'avviso di addebito n. 33420160004099763000 - notificato il 24.11.2016 e per il quale non risultano atti interruttivi della prescrizione - deve dirsi che il credito è estinto per intervenuta prescrizione, occorrendo considerare il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge 335/1995 e richiamato il principio affermato dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 23397/2016 secondo cui: “La scadenza del
termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di
cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla
possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della
irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del
termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10,
della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale
ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo
giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”, anche considerando la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L.
18/2020, convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, convertito nella legge 21/2021.
CP_ L'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall , in merito, non poteva essere ammessa per l'incompiutezza di allegazione di ulteriori atti interruttivi, trattandosi peraltro di istanza inammissibile perché “ad explorandum”, laddove, anche ex 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo e del suo contenuto, anche per permettere al Giudice di valutarne
5 l'indispensabilità ai fini del decidere (cfr. principi affermati da Cass. Sez. Lav. 26943/2007;
Cass. 13072/2003 e Cass. 4504/2017).
Deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per il credito portato dagli avvisi di addebito indicati.
Per gli avvisi di addebito nn. 33420170002004418000 e 3340170003375255000, notificati in data 5.10.2017 e 17.10.2017, il termine prescrizionale non è decorso, considerando la richiamata sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L.
18/2020, convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, convertito nella legge 21/2021.
La domanda, per tali avvisi di addebito, deve dunque rigettarsi.
L'accoglimento parziale della domanda determina la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto, dichiara il credito portato dagli avvisi di addebito nn. 33420140002849961000, 33420160001243754000 e
33420160004099763000 estinto per intervenuta prescrizione;
2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per gli avvisi di addebito indicati al punto 1;
3. rigetta nel resto la domanda;
4. compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
Cosenza, 4.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
33420170002004418000 e n. 33420170003375255000 e, conseguentemente, accertare e