Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/1981, n. 725
CASS
Sentenza 30 gennaio 1981

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Qualora, in violazione di un accordo derogativo della Competenza per territorio stipulato prima dell'entrata in vigore del nuovo rito del lavoro, sia stato adito il pretore del luogo ove ha Sede la filiale della societa presso la quale il lavoratore ha prestato la sua attivita, a norma dell'art 434, comma secondo, cod proc civ (vecchio testo), tale Competenza rimane ferma a seguito della nuova formulazione dell'art 413 cod proc civ che ha fissato e delimitato i criteri di Competenza territoriale in maniera esclusiva e inderogabile pur se tra loro alternativi, per le cause di lavoro, costituiti dal luogo ove e sorto il rapporto, oppure ove si trova l'azienda o una dipendenza alla quale il lavoratore e stato addetto, prevedendo altresi la nullita delle clausole derogative di tale Competenza, ed a seguito dell'art 20 della legge 11 agosto 1973 n 533, che tiene ferma la Competenza in precedenza applicabile.*

La successione dei contratti collettivi postcorporativi e retta esclusivamente dal principio della libera volonta delle parti. Pertanto in ipotesi di sostituzione e di diversita della normativa successiva e quest'ultima che va applicata, ove la fattispecie di fatto da regolare si sia verificata sotto la vigenza di questa, poiche ogni contratto collettivo opera esclusivamente entro il proprio ambito temporale, concordato dalle parti, e cio anche se un contratto successivo sopravvenga, con diversa normativa, ad uno precedente esteso obbligatoriamente erga omnes a norma della legge 14 luglio 1959 n 741. ( Conf 2892/79, mass n 399224, sulla prima parte).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/1981, n. 725
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 725
    Data del deposito : 30 gennaio 1981

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