Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 24/12/2025, n. 4259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4259 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04259/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03203/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3203 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero dell’interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
del silenzio illegittimamente serbato sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 il dott. IC SO e udito l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;
Vista l’istanza di passaggio in decisione presentata dalla parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Riferisce l’odierno ricorrente, cittadino pachistano, di aver chiesto l’accesso alle misure di accoglienza con mail del 11 luglio 2025, siccome privo di fissa dimora e di mezzi di sussistenza, contestualmente segnalando di aver ottenuto un appuntamento presso la Questura di Milano per il successivo 17 settembre ai fini della presentazione della domanda di asilo.
In assenza di riscontri, l’interessato ha proposto il presente ricorso ex art. 117 c.p.a., notificato e depositato il 22 agosto 2025, con cui chiede che venga annullato il silenzio serbato sull’istanza predetta, ordinando alla Prefettura di Milano di concludere il relativo procedimento con un provvedimento espresso. Nel contesto di due motivi di gravame, il ricorrente denuncia la violazione del termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento ed allega il proprio diritto, nella qualità di richiedente asilo, di ottenere l’attivazione delle misure di accoglienza previste dal d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha successivamente depositato una nota con cui la Prefettura di Milano informa che l’istanza cui fa riferimento il ricorrente, “ spedita via mail ordinaria, nonostante una verifica approfondita su tutti gli indirizzi istituzionali della Prefettura di Milano, non è stata tutt’ora reperita, determinando di fatto l’impossibilità alla puntuale lavorazione della stessa da parte di questo ufficio ”.
L’istanza cautelare accedente al ricorso è stata respinta con l’ordinanza n. -OMISSIS- del 25 settembre 2025.
Alla camera di consiglio del 13 novembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il Collegio intende dare seguito ai principi affermati con la recente sentenza n. 2779 del 28 luglio 2025 che, in fattispecie del tutto analoga, ha statuito quanto segue:
“ - in tale contesto era onere del ricorrente, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere su una specifica istanza, documentare la ricezione da parte dell’amministrazione stessa della mail recante la domanda di attivazione delle misure di accoglienza;
- il ricorrente non ha documentato la ricezione dell’istanza, quanto meno in termini di consegna della mail ad un indirizzo di posta elettronica istituzionale, sicché non sussistono i presupposti per configurare l’esistenza di un obbligo dell’amministrazione di adottare un provvedimento, con conseguente infondatezza dell’impugnazione proposta ”.
Anche nel presente caso, infatti, l’istanza di attivazione delle misure di accoglienza è stata inviata con una mail ordinaria e, a fronte delle circostanze riferite dalla Prefettura, manca alcun corredo di certezza circa il fatto che la stessa sia pervenuta, completa e leggibile, all’Amministrazione destinataria, come sarebbe invece avvenuto nel caso di utilizzo della posta elettronica certificata.
In difetto di prova circa l’effettivo ricevimento dell’istanza, non sussistono gli elementi minimi necessari per ritenere che l’Amministrazione fosse tenuta ad avviare il procedimento e concluderlo mediante un provvedimento espresso.
Per tali motivi, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
In considerazione delle condizioni soggettive del ricorrente ed in assenza di difese sostanziali dell’Amministrazione, le spese di lite possono essere compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IC SO, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IC SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.