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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 06/05/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 518/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 518/2024 R.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio, promossa da nato ad [...] l'[...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in GA C.to (EN) alla via Della Regione Siciliana n. 16 presso lo studio dell'Avv.
Massimo Liuzzo Scorpo (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura C.F._2
in atti
-RICORRENTE-
E
pagina 1 di 3 nato ad [...] l'[...] (C.F.: ) elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliato in GA C.to (EN) alla via Della Regione Siciliana n. 16 presso lo studio dell'Avv.
Massimo Liuzzo Scorpo (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura C.F._2
in atti
-INTERVENUTO-
CONTRO
nata ad [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Controparte_2 C.F._4 domiciliata in GA C.to (EN) alla via Roma n. 202 presso lo studio dell'Avv. Caterina Cocuzza
(C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._5
-RESISTENTE-
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 05.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.06.2024, il sig. ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
modifica delle condizioni di divorzio statuite con la Sentenza n. 626/2019 del 23.12.2019, resa dal
Tribunale di Enna all'esito del giudizio iscritto al n. R.G. 1380/2019, limitatamente al capo relativo all'assegno di mantenimento di € 290,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, posto a carico del sig. per il mantenimento del figlio chiedendo che Parte_1 CP_1
l'assegno venga versato direttamente nelle mani dell'avente diritto ormai CP_1
maggiorenne.
Con memoria depositata il 06.09.2024 si è costituita in giudizio la sig.ra la quale non Controparte_2
si è opposta alla domanda del ricorrente.
Con atto depositato il 09.09.2024, il sig. figlio delle parti, ha spiegato intervento nel CP_1 giudizio chiedendo che la somma mensile di € 290,00, oltre rivalutazione ISTAT, venga dal padre versata direttamente in proprio favore e nelle proprie mani. Parte_1
All'udienza di comparizione del 05.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e lo scrivente relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
pagina 2 di 3 L'art. 337 septies c.c. dispone che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
In ossequio agli accordi intercorsi in fase di separazione, prima, e di divorzio, poi, il ricorrente ha corrisposto alla madre l'assegno mensile per il mantenimento del figlio all'epoca minorenne, CP_1
convivente con la stessa.
Considerato che il ragazzo è divenuto maggiorenne e che il genitore onerato del pagamento dell'assegno di mantenimento non può autonomamente disporre il pagamento in favore del figlio maggiorenne (cfr. Cass. n. 9700/2021), occorre disporre la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla Sentenza n. 626/2019, prevedendo che il padre disponga, entro il giorno 5 di ogni mese, il pagamento dell'assegno di mantenimento di € 290,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, direttamente nei confronti del figlio maggiorenne CP_1
In considerazione dell'adesione da parte della resistente alla domanda del ricorrente, le spese processuali tra le stesse vanno integralmente compensate, così come devono essere compensate le spese nei tra resistente ed intervenuto, il quale ultimo, tra l'altro, ha spiegato intervento nel presente procedimento dopo che la resistente, costituendosi in giudizio, aveva già manifestato l'intenzione di aderire alla domanda di parte ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, dispone la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla
Sentenza n. 626/2019, prevedendo che il padre disponga, entro il giorno 5 di ogni mese, il pagamento dell'assegno di mantenimento di € 290,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, direttamente nei confronti del figlio maggiorenne CP_1
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Rosario Vacirca dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 518/2024 R.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio, promossa da nato ad [...] l'[...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in GA C.to (EN) alla via Della Regione Siciliana n. 16 presso lo studio dell'Avv.
Massimo Liuzzo Scorpo (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura C.F._2
in atti
-RICORRENTE-
E
pagina 1 di 3 nato ad [...] l'[...] (C.F.: ) elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliato in GA C.to (EN) alla via Della Regione Siciliana n. 16 presso lo studio dell'Avv.
Massimo Liuzzo Scorpo (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura C.F._2
in atti
-INTERVENUTO-
CONTRO
nata ad [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Controparte_2 C.F._4 domiciliata in GA C.to (EN) alla via Roma n. 202 presso lo studio dell'Avv. Caterina Cocuzza
(C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._5
-RESISTENTE-
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 05.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.06.2024, il sig. ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
modifica delle condizioni di divorzio statuite con la Sentenza n. 626/2019 del 23.12.2019, resa dal
Tribunale di Enna all'esito del giudizio iscritto al n. R.G. 1380/2019, limitatamente al capo relativo all'assegno di mantenimento di € 290,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, posto a carico del sig. per il mantenimento del figlio chiedendo che Parte_1 CP_1
l'assegno venga versato direttamente nelle mani dell'avente diritto ormai CP_1
maggiorenne.
Con memoria depositata il 06.09.2024 si è costituita in giudizio la sig.ra la quale non Controparte_2
si è opposta alla domanda del ricorrente.
Con atto depositato il 09.09.2024, il sig. figlio delle parti, ha spiegato intervento nel CP_1 giudizio chiedendo che la somma mensile di € 290,00, oltre rivalutazione ISTAT, venga dal padre versata direttamente in proprio favore e nelle proprie mani. Parte_1
All'udienza di comparizione del 05.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e lo scrivente relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
pagina 2 di 3 L'art. 337 septies c.c. dispone che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
In ossequio agli accordi intercorsi in fase di separazione, prima, e di divorzio, poi, il ricorrente ha corrisposto alla madre l'assegno mensile per il mantenimento del figlio all'epoca minorenne, CP_1
convivente con la stessa.
Considerato che il ragazzo è divenuto maggiorenne e che il genitore onerato del pagamento dell'assegno di mantenimento non può autonomamente disporre il pagamento in favore del figlio maggiorenne (cfr. Cass. n. 9700/2021), occorre disporre la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla Sentenza n. 626/2019, prevedendo che il padre disponga, entro il giorno 5 di ogni mese, il pagamento dell'assegno di mantenimento di € 290,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, direttamente nei confronti del figlio maggiorenne CP_1
In considerazione dell'adesione da parte della resistente alla domanda del ricorrente, le spese processuali tra le stesse vanno integralmente compensate, così come devono essere compensate le spese nei tra resistente ed intervenuto, il quale ultimo, tra l'altro, ha spiegato intervento nel presente procedimento dopo che la resistente, costituendosi in giudizio, aveva già manifestato l'intenzione di aderire alla domanda di parte ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, dispone la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla
Sentenza n. 626/2019, prevedendo che il padre disponga, entro il giorno 5 di ogni mese, il pagamento dell'assegno di mantenimento di € 290,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, direttamente nei confronti del figlio maggiorenne CP_1
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Rosario Vacirca dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3