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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/11/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6846 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civile
composto dai Magistrati
Dott.ssa AR ET DA AP Presidente relatore
Dott.ssa Liboria AR Stancampiano Giudice
Dott.ssa Elena Contessi Giudice
nel procedimento introdotto con ricorso depositato il 29/11/2024 promosso da
(Cod. fisc. ) con l'Avv. FENILI FEDERICA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
nei confronti di
(cod. fisc. ), con l'Avv. RIVOLTELLA VALERIA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Oggetto: modifica condizioni di divorzio ai sensi dell'art. 473bis- 29 cpc
Conclusioni come da verbale di udienza del 16/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. regolarmente notificato parte ricorrente ha chiesto di disporre la modifica della sentenza di divorzio n. 964 del 25.12.2023 emessa dalla Corte d'Appello di BEi Mellai/Tribunale di
Prima Istanza di QU BE AL (Marocco), debitamente trascritta in Italia ove era stabilito sia l'affido
Per_ che la contribuzione al mantenimento per la figlia minore (20.7.2023) instando per l'ottenimento dell'affido esclusivo a suo favore della stessa , seppur in subordine chiedendo l'affido condiviso, una migliore e più opportuna disciplina del diritto di visia del padre, un assegno di mantenimento di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Di fatto premetteva l'estrema genericità delle disposizioni della sentenza marocchina sia in termini di affido/custodia che di estrema minima entità del contributo previsto per la minore.
Costituendosi in giudizio, parte resistente, contestando la ricostruzione fattuale del ricorso e sottolineando come aveva sempre versato quanto disposto per la figlia, concludeva di disporre l'affidamento condiviso della
Per_ figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza presso la madre;
disporre che il padre possa stare con la bambina, almeno per il momento dati gli impegni lavorativi, tutti i sabati pomeriggio, e/o la domenica pomeriggio, e/o il lunedì, diritto che poi si potrà ampliare tenendo in considerazione gli impegni lavorativi del padre gli impegni della minore o, in ogni caso, determinare le migliori modalità di visita per il padre che tengano in considerazione quanto esposto in narrativa;
si dichiarava disposto a versare un assegno di € 150,00 al mese , oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel corso dell'udienza innanzi al Giudice delegato in data 16/10/2025 le parti hanno raggiunto un accordo integrale riportato nel verbale, che si intende integralmente richiamate.
IL Collegio, preso atto dell'accordo, ritiene che le condizioni concordate tra le parti non siano contrarie a legge e rispondenti al preminente interesse della prole, così come previsto dall'art. 337 ter commi 2 e 4, c.c..
Conformemente a quanto concordato dalle parti, le spese di lite debbono essere compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza di divorzio n. n. 964 del
25.12.2023 emessa dalla Corte d'Appello di di Prima Istanza di QU BE AL Controparte_2
(Marocco), debitamente trascritta in Italia così provvede:
- affido in via condivisa la minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre;
- riconosce al padre il diritto di visitare la figlia, salvo modifiche migliorative, nelle giornate di tutte le domeniche dalle h 11.00 alle h 18,00; - pernotto col padre a partire da Natale 2026 e quindi accordo tra genitori per la determinazione dello stesso nelle varie festività
- pone a carico del padre l'obbligo di versare a titolo di assegno di mantenimento l'importo di € 200,00 mensili (stante il reddito ridotto del padre) da versare entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo
- dà atto che le parti concordano nel senso che l'AU è integralmente versato alla madre;
- - si dà atto dell' impegno della ricorrente a rilasciare la necessaria dichiarazione relativa ai redditi percepiti presso il Consolato del Regno del Marocco
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio del 16/10/2025
IL PRESIDENTE
AR ET DA AP
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civile
composto dai Magistrati
Dott.ssa AR ET DA AP Presidente relatore
Dott.ssa Liboria AR Stancampiano Giudice
Dott.ssa Elena Contessi Giudice
nel procedimento introdotto con ricorso depositato il 29/11/2024 promosso da
(Cod. fisc. ) con l'Avv. FENILI FEDERICA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
nei confronti di
(cod. fisc. ), con l'Avv. RIVOLTELLA VALERIA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Oggetto: modifica condizioni di divorzio ai sensi dell'art. 473bis- 29 cpc
Conclusioni come da verbale di udienza del 16/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. regolarmente notificato parte ricorrente ha chiesto di disporre la modifica della sentenza di divorzio n. 964 del 25.12.2023 emessa dalla Corte d'Appello di BEi Mellai/Tribunale di
Prima Istanza di QU BE AL (Marocco), debitamente trascritta in Italia ove era stabilito sia l'affido
Per_ che la contribuzione al mantenimento per la figlia minore (20.7.2023) instando per l'ottenimento dell'affido esclusivo a suo favore della stessa , seppur in subordine chiedendo l'affido condiviso, una migliore e più opportuna disciplina del diritto di visia del padre, un assegno di mantenimento di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Di fatto premetteva l'estrema genericità delle disposizioni della sentenza marocchina sia in termini di affido/custodia che di estrema minima entità del contributo previsto per la minore.
Costituendosi in giudizio, parte resistente, contestando la ricostruzione fattuale del ricorso e sottolineando come aveva sempre versato quanto disposto per la figlia, concludeva di disporre l'affidamento condiviso della
Per_ figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza presso la madre;
disporre che il padre possa stare con la bambina, almeno per il momento dati gli impegni lavorativi, tutti i sabati pomeriggio, e/o la domenica pomeriggio, e/o il lunedì, diritto che poi si potrà ampliare tenendo in considerazione gli impegni lavorativi del padre gli impegni della minore o, in ogni caso, determinare le migliori modalità di visita per il padre che tengano in considerazione quanto esposto in narrativa;
si dichiarava disposto a versare un assegno di € 150,00 al mese , oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel corso dell'udienza innanzi al Giudice delegato in data 16/10/2025 le parti hanno raggiunto un accordo integrale riportato nel verbale, che si intende integralmente richiamate.
IL Collegio, preso atto dell'accordo, ritiene che le condizioni concordate tra le parti non siano contrarie a legge e rispondenti al preminente interesse della prole, così come previsto dall'art. 337 ter commi 2 e 4, c.c..
Conformemente a quanto concordato dalle parti, le spese di lite debbono essere compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza di divorzio n. n. 964 del
25.12.2023 emessa dalla Corte d'Appello di di Prima Istanza di QU BE AL Controparte_2
(Marocco), debitamente trascritta in Italia così provvede:
- affido in via condivisa la minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre;
- riconosce al padre il diritto di visitare la figlia, salvo modifiche migliorative, nelle giornate di tutte le domeniche dalle h 11.00 alle h 18,00; - pernotto col padre a partire da Natale 2026 e quindi accordo tra genitori per la determinazione dello stesso nelle varie festività
- pone a carico del padre l'obbligo di versare a titolo di assegno di mantenimento l'importo di € 200,00 mensili (stante il reddito ridotto del padre) da versare entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo
- dà atto che le parti concordano nel senso che l'AU è integralmente versato alla madre;
- - si dà atto dell' impegno della ricorrente a rilasciare la necessaria dichiarazione relativa ai redditi percepiti presso il Consolato del Regno del Marocco
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio del 16/10/2025
IL PRESIDENTE
AR ET DA AP