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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 405/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO AB GLAUCO, Presidente
PU RI, RE
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 789/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240032592033000 VARI a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1740/2025 depositato il
05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2.5.2025 la società Ricorrente_1 srl in liquidazione impugnava la cartella di pagamento n. 29820240032592033000 contenente il Ruolo n. 2024/000214 reso esecutivo in data 31.05.2024 per un importo di euro 6.944,57 “ Somme dovute a titolo di interessi di sospensione sulla partita di carico/ ruolo n. AUTY032Q00015015/1 A.I. 2011. Provvedimento di sospensione n. 2015P40459 del 21.08.2015. Provvedimento di revoca della sospensione n. 2018c12913 del 14.06.2018. Periodo di sospensione dal 19.08.2015 al 14.06.2018. Misura di tasso annuo degli interessi – per cento dal 1 luglio 2003 al 30 settembre
2009 (D.M 27 giugno 2003) – 4,5 per cento dal 1 ottobre 2009 (D.M. 21 maggio 2009).” , eccependo preliminarmente la nullità della notifica non tramite messo notificatore, quindi la mancanza di sottoscrizione, il mancato calcolo degli interessi e la prescrizione quinquennale in quanto la cartella era stata notificata ben oltre il termine di cinque anni dalla sentenza .
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva per controparte l'AdER eccependo la regolarità del proprio operato e quindi del processo notificatorio .
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate precisando che In data 4/08/2015, la Società depositava ricorso - iscritto al n. 2079/2015 R.G. - avverso l'avviso di presa in carico n. 298 77 2015 00001657000 e il presupposto avviso di accertamento n. TY7032Q00015/2015, relativo all'anno di imposta 2011. Con decreto n.
842/07/2015 del 19/08/2015 il Presidente di sezione accoglieva la richiesta da sospensione degli atti impugnati. L'Ufficio procedeva alla sospensione della partita di ruolo relativa all'avviso di accertamento sopra indicato. Con sentenza n.1744/07/2015, depositata il 19/04/2016 la Commissione Tributaria
Provinciale di Siracusa dichiarava inammissibile il ricorso con condanna della Ricorrente alle spese di liti – sentenza divenuta definitiva per omessa impugnazione . L'Ufficio procedeva quindi alla revoca della sospensione
Contestava l'eccepita prescrizione sia perchè doveva ritenersi decennale e non quinquennale sia per effetto della proroga dei termini per Covid 19.
All'udienza del 2.12.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene, preliminarmente, questa Corte fondata l'eccezione di parte ricorrente circa l'avvenuta prescrizione di quanto riportato in cartella ed esattamente “Somme dovute a titolo di interessi di sospensione. Periodo di sospensione dal 19.08.2015 al 14.06.2018”; infatti per come emerge dalla costituzione dell'AdE, la Società ricorrente con ricorso n. 2079/2015 R.G. aveva impugnato l'avviso di presa in carico n. 298 77 2015
00001657000 e il presupposto avviso di accertamento n. TY7032Q00015/2015, relativo all'anno di imposta
2011. Con decreto n. 842/07/2015 del 19/08/2015 il Presidente di sezione accoglieva la richiesta da sospensione degli atti impugnati. L'Ufficio procedeva alla sospensione della partita di ruolo relativa all'avviso di accertamento sopra indicato. Con sentenza n.1744/07/2015, depositata il 19/04/2016 la Commissione
Tributaria Provinciale di Siracusa dichiarava inammissibile il ricorso con condanna della Ricorrente alle spese di liti sentenza divenuta definitiva per omessa impugnazione . Quindi successivamente l'ufficio procedeva al recupero della somme dovute per interessi per il periodo di sospensione .
Va innanzi tutto evidenziato, quindi, che l'importo ingiunto è solo a titolo di interessi (e non per tributi) e che non risulta depositato in atti il provvedimento di revoca della sospensione che, secondo quanto indicato in cartella, sarebbe stato emesso il 14.6.2018, con la conseguenza che la cartella, notificata dopo nove anni dalla emissione della sentenza (del 2016) appare illegittima stante la prescrizione dell'importo richiesto a titolo di interessi .
In merito la Corte di Cassazione, con orientamento ormai unanime, ha confermato il principio che gli interessi si prescrivono in 5 anni (. N. 24741/24) in quanto il regime prescrizionale è retto dalla disciplina codicistica (art. 2948, c. 4 c.c.), in quanto vi è carenza di disposizioni tributarie e la norma civilistica non distingue a seconda della natura o fonte degli interessi, prevedendo sempre la prescrizione quinquennale.
(Cass. n. 2044/23- n. 23052/25).
Ne discende, quindi, che, anche a voler ritenere la sussistenza del provvedimento di revoca della sospensione del 14.6.2018, alla data di notifica della cartella ( 6 marzo 2025) il relativo credito era prescritto essendo stata ingiunta la somma solo a titolo di interessi.
Nessuna proroga dei termini può essere invocata peraltro per Covid 19, essendo stato reso esecutivo il ruolo in data 31.5.24 e consegnato il 25.6.2024 quando già il termine di prescrizione era maturato.
Per completezza si osserva che infondate devono ritenersi le altre eccezioni della società ricorrente stante la correttezza del procedimento notificatorio, sanato in ogni caso dalla regolare costituzione, così come la non obbligatorietà della sottoscrizione del ruolo ed il corretto calcolo degli interessi ..
Stante quindi la fondatezza del ricorso va annullata la cartella e condannate le resistenti in solido al pagamento delle spese liquidate in € 1489,00 oltre accessori e rimborso CUT.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna le
Agenzie costituite, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.489,00, oltre accessori.
Così deciso a Siracusa, il 02.12.2025.
Il RE Il Presidente
Dr.ssa Adriana Puglisi Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO AB GLAUCO, Presidente
PU RI, RE
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 789/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240032592033000 VARI a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1740/2025 depositato il
05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2.5.2025 la società Ricorrente_1 srl in liquidazione impugnava la cartella di pagamento n. 29820240032592033000 contenente il Ruolo n. 2024/000214 reso esecutivo in data 31.05.2024 per un importo di euro 6.944,57 “ Somme dovute a titolo di interessi di sospensione sulla partita di carico/ ruolo n. AUTY032Q00015015/1 A.I. 2011. Provvedimento di sospensione n. 2015P40459 del 21.08.2015. Provvedimento di revoca della sospensione n. 2018c12913 del 14.06.2018. Periodo di sospensione dal 19.08.2015 al 14.06.2018. Misura di tasso annuo degli interessi – per cento dal 1 luglio 2003 al 30 settembre
2009 (D.M 27 giugno 2003) – 4,5 per cento dal 1 ottobre 2009 (D.M. 21 maggio 2009).” , eccependo preliminarmente la nullità della notifica non tramite messo notificatore, quindi la mancanza di sottoscrizione, il mancato calcolo degli interessi e la prescrizione quinquennale in quanto la cartella era stata notificata ben oltre il termine di cinque anni dalla sentenza .
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva per controparte l'AdER eccependo la regolarità del proprio operato e quindi del processo notificatorio .
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate precisando che In data 4/08/2015, la Società depositava ricorso - iscritto al n. 2079/2015 R.G. - avverso l'avviso di presa in carico n. 298 77 2015 00001657000 e il presupposto avviso di accertamento n. TY7032Q00015/2015, relativo all'anno di imposta 2011. Con decreto n.
842/07/2015 del 19/08/2015 il Presidente di sezione accoglieva la richiesta da sospensione degli atti impugnati. L'Ufficio procedeva alla sospensione della partita di ruolo relativa all'avviso di accertamento sopra indicato. Con sentenza n.1744/07/2015, depositata il 19/04/2016 la Commissione Tributaria
Provinciale di Siracusa dichiarava inammissibile il ricorso con condanna della Ricorrente alle spese di liti – sentenza divenuta definitiva per omessa impugnazione . L'Ufficio procedeva quindi alla revoca della sospensione
Contestava l'eccepita prescrizione sia perchè doveva ritenersi decennale e non quinquennale sia per effetto della proroga dei termini per Covid 19.
All'udienza del 2.12.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene, preliminarmente, questa Corte fondata l'eccezione di parte ricorrente circa l'avvenuta prescrizione di quanto riportato in cartella ed esattamente “Somme dovute a titolo di interessi di sospensione. Periodo di sospensione dal 19.08.2015 al 14.06.2018”; infatti per come emerge dalla costituzione dell'AdE, la Società ricorrente con ricorso n. 2079/2015 R.G. aveva impugnato l'avviso di presa in carico n. 298 77 2015
00001657000 e il presupposto avviso di accertamento n. TY7032Q00015/2015, relativo all'anno di imposta
2011. Con decreto n. 842/07/2015 del 19/08/2015 il Presidente di sezione accoglieva la richiesta da sospensione degli atti impugnati. L'Ufficio procedeva alla sospensione della partita di ruolo relativa all'avviso di accertamento sopra indicato. Con sentenza n.1744/07/2015, depositata il 19/04/2016 la Commissione
Tributaria Provinciale di Siracusa dichiarava inammissibile il ricorso con condanna della Ricorrente alle spese di liti sentenza divenuta definitiva per omessa impugnazione . Quindi successivamente l'ufficio procedeva al recupero della somme dovute per interessi per il periodo di sospensione .
Va innanzi tutto evidenziato, quindi, che l'importo ingiunto è solo a titolo di interessi (e non per tributi) e che non risulta depositato in atti il provvedimento di revoca della sospensione che, secondo quanto indicato in cartella, sarebbe stato emesso il 14.6.2018, con la conseguenza che la cartella, notificata dopo nove anni dalla emissione della sentenza (del 2016) appare illegittima stante la prescrizione dell'importo richiesto a titolo di interessi .
In merito la Corte di Cassazione, con orientamento ormai unanime, ha confermato il principio che gli interessi si prescrivono in 5 anni (. N. 24741/24) in quanto il regime prescrizionale è retto dalla disciplina codicistica (art. 2948, c. 4 c.c.), in quanto vi è carenza di disposizioni tributarie e la norma civilistica non distingue a seconda della natura o fonte degli interessi, prevedendo sempre la prescrizione quinquennale.
(Cass. n. 2044/23- n. 23052/25).
Ne discende, quindi, che, anche a voler ritenere la sussistenza del provvedimento di revoca della sospensione del 14.6.2018, alla data di notifica della cartella ( 6 marzo 2025) il relativo credito era prescritto essendo stata ingiunta la somma solo a titolo di interessi.
Nessuna proroga dei termini può essere invocata peraltro per Covid 19, essendo stato reso esecutivo il ruolo in data 31.5.24 e consegnato il 25.6.2024 quando già il termine di prescrizione era maturato.
Per completezza si osserva che infondate devono ritenersi le altre eccezioni della società ricorrente stante la correttezza del procedimento notificatorio, sanato in ogni caso dalla regolare costituzione, così come la non obbligatorietà della sottoscrizione del ruolo ed il corretto calcolo degli interessi ..
Stante quindi la fondatezza del ricorso va annullata la cartella e condannate le resistenti in solido al pagamento delle spese liquidate in € 1489,00 oltre accessori e rimborso CUT.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna le
Agenzie costituite, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.489,00, oltre accessori.
Così deciso a Siracusa, il 02.12.2025.
Il RE Il Presidente
Dr.ssa Adriana Puglisi Dr. Dauno Trebastoni