Articolo 6 della Legge 10 ottobre 1989, n. 349
Articolo 5Articolo 7
Versione
9 novembre 1989
Art. 6. (Termini delle deleghe legislative) 1. I decreti legislativi relativi all'aggiornamento, alla modifica e all'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale di cui all'articolo 1, comma 1, saranno adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il decreto legislativo relativo alla organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e all'ordinamento del relativo personale di cui all'articolo 1, comma 1, sara' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovra' anche recare le disposizioni concernenti il funzionamento dei nuovi organi nonche' la relativa data di inizio. 3. I decreti legislativi relativi alla disciplina della materia del contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 1, comma 2, saranno adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Il decreto legislativo relativo all'ordinamento e all'esercizio dei magazzini generali di cui all'articolo 1, comma 3, sara' adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. L'entrata in vigore dei decreti legislativi o di singole norme degli stessi potra' essere stabilita con decorrenza non superiore a sei mesi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Negli stessi decreti legislativi saranno previste norme di attuazione e transitorie strettamente necessarie alla entrata in vigore della normativa in essi contenuta.
Entrata in vigore il 9 novembre 1989