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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/05/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 22.05.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 128 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso come da mandato in atti dagli avv.ti Massimiliano De Matteo e
Serena Sebastianelli ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Forzati giusta procura in atti resistente
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli ed Erminio
Capasso in virtù di procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente, a seguito dell'intimazione di pagamento n.
02820229006853038/000, ricevuta in data 14.12.2022, ha proposto opposizione contro gli avvisi di addebito n. 328 2012 0003428490000 e n. 328 2012 0006315639000 ad essa sottesi, relativi a contributi IVS anni 2010/2011. A sostegno del ricorso ha dedotto, in
1 particolare, l'irregolarità della procedura adottata dall'Esattore, l'omessa notifica dei titoli CP_ impugnati e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati dall' .
Instauratosi il contraddittorio, entrambe le parti convenute hanno chiesto il rigetto del ricorso, deducendone variamente l'inammissibilità e l'infondatezza.
Ciò posto, va innanzitutto rilevato che i vizi lamentati in ricorso e direttamente afferenti alla procedura esecutiva dovevano essere dedotti entro il termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 2 comma 3 lett. e n. 41 d.l. n. 35/2005, conv. con mod. con l. n. 80/2005, che – con decorrenza dal 1°.3.2006 – ha elevato il termine originariamente fissato in cinque giorni). Infatti, avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora emessi per riscuotere contributi e premi dovuti agli enti previdenziali, sono esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (sottratta al termine decadenziale di impugnazione), nel caso in cui si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
ovvero l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora
(cfr. Cass. n. 26745 del 2006).
Sicuramente inammissibili, pertanto, risultano essere i motivi di opposizione concernenti i pretesi vizi formali dell'intimazione di pagamento, notificata il 14.12.2022 ed impugnata con ricorso depositato il 09.01.2023.
Al contrario, la domanda giudiziale con la quale è stata eccepita la prescrizione del credito
– indipendentemente dalla prova della notifica degli avvisi di addebito, che nel caso di CP_ specie, comunque, è stata fornita dall'Ente creditore (cfr. fascic. ) – va qualificata come opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c.: nella specie, ciò che deduce parte ricorrente è la prescrizione dei crediti contributivi riportati negli opposti avvisi di addebito, per inutile decorso del termine quinquennale calcolato dalla notifica dei titoli esecutivi
(rispettivamente avvenuta nel 2012 e nel 2013) fino alla data di notifica dell'impugnato atto di intimazione (14.12.2022).
Ed invero, il Concessionario del servizio di riscossione ha allegato l'esistenza di altri atti di messa in mora (cfr. fascic. A.d.E.R.), tuttavia, l'ultimo dei presunti atti interruttivi della
2 prescrizione (la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
02876201600001180000) sarebbe stato notificato il 06.05.16, ossia ben oltre un quinquennio prima della notifica dell'opposta intimazione di pagamento: infatti, pur considerando il periodo di sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza disposto dagli articoli 37, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020, e 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, in base ai quali il computo del nuovo termine di scadenza della prescrizione subirà l'allungamento di 311 giorni (129 giorni + 182 giorni), la prescrizione quinquennale è comunque maturata il 14.03.2022.
Ne consegue la declaratoria di prescrizione dei crediti per contributi IVS contestati
CP_ dall'opponente nei confronti dell' e l'annullamento degli avvisi di addebito n. 328 2012
0003428490000 e n. 328 2012 0006315639000 sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
La tardività delle censure relative ai vizi formali e l'infondatezza della doglianza afferente all'omessa notifica degli avvisi di addebito giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1) Annulla gli avvisi di addebito n. 328 2012 0003428490000 e n. 328 2012
0006315639000 sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
2) Compensa le spese.
S.M.C.V., 23.05.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa A. Cozzolino
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