Sentenza 18 marzo 2014
Rigetto
Sentenza 12 ottobre 2021
Ordinanza collegiale 2 maggio 2023
Ordinanza collegiale 25 luglio 2023
Ordinanza collegiale 9 ottobre 2023
Accoglimento
Sentenza 5 novembre 2024
Ordinanza collegiale 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza collegiale 10/03/2025, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01981/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08285/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8285 del 2022, proposto da IA ER, TO RO Sodo, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Nicolardi, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Bucci, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la delegazione romana della Regione Puglia in Roma, via Barberini n.36;
nei confronti
Comune di Nardò, non costituito in giudizio;
per l''ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. II n. 6864/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 il Cons. Riccardo Carpino.
Nessuno è comparso per le parti costituite.
Rilevato che
in relazione alla controversia in questione, con la sentenza di questa Sezione n. 8856 del 5 novembre 2024 è stato accolto il ricorso e, per l’effetto, è stato dichiarato nullo l’atto impugnato;
per quanto riguarda le spese di giudizio ne è stata disposta la compensazione mentre le spese della verificazione sono state poste a carico dell’appellata Regione Puglia;
il verificatore, con istanza agli atti di causa depositata in data 8 novembre 2024, ha richiesto la liquidazione del compenso sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 recante Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione;
nella fattispecie in esame ai fini della determinazione del compenso, si applicano le disposizioni specificamente previste ed in particolare il d.m. 30 maggio 2002 recante Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale;
è pertanto necessario ai fini della liquidazione del compenso acquisire dal verificatore una quantificazione del compenso secondo i criteri dettati dal citato d.m. 30 maggio 2002
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) dispone l’acquisizione dei dati di cui in motivazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Carpino | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO