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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1086/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CC PP NA, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7536/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Amantea - Ufficio Tributi 87032 Amantea CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240036001860000 TARI 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240036001860000 TASI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati.
Resistente/Appellato: non comparso in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza e al Comune di Amantea, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 9 dicembre 2024 (n.
7536/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, presentava ricorso avverso la cartella di pagamento n. 03420240036001860000, notificata il 16 novembre 2024, importo € 458,88 per Tari 2022 e Tasi 2015, allegava l'atto impugnato, ove si indicava quale atto presupposto per l'imposta Tasi 2015, importo € 40, l'avviso di accertamento n. 2877 notificato il
22.04.2021.
Il ricorrente eccepiva:
1) Decadenza delle pretese;
2) Omessa notifica di atti presupposto;
3) Prescrizione delle pretese;
4) Nullità dell'atto per difetto di motivazione;
5) Affermava la legittimazione passiva in solido di ADER e Comune di Amantea, chiamati in giudizio.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore e trattazione in pubblica udienza.
In data 20 gennaio 2025 si è costituita ADER depositando controdeduzioni telematiche in cui eccepiva il difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi di merito e di notifica dell'atto presupposto da rivolgere solo all'Ente impositore, per il resto chiedeva il rigetto del ricorso essendo infondate le eccezioni di nullità dell'atto per difetto di motivazione avanzate da parte ricorrente.
In data 11 febbraio 2026 il ricorrente depositava memoria difensiva e insisteva nei motivi di ricorso, affermando la necessità di atto prodromico anche per l'imposta Tari 2022 non relativa a ruolo ordinario.
Il Comune di Amantea non si è costituito.
All'udienza del 20 febbraio 2065 parte ricorrente si riportava agli atti depositati e la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Sono infondate le eccezioni che riguardano la presunta decadenza o prescrizione dell'imposta TARI
2022, di cui il pagamento è stato sollecitato nei termini. Trattandosi di imposta ordinaria derivante da autodenuncia del contribuente, non è prevista l'emissione di alcun atto presupposto, essendo possibile la liquidazione direttamente con la cartella di pagamento, la quale presenta tutti i dati necessari ad individuare l'an e il quantum del tributo.
Non così per l'imposta TASI 2015, ove è espressamente indicato l'atto presupposto della cartella di pagamento, presuntivamente, notificato al contribuente.
Le Parti Resistenti, ente impositore e concessionario, in presenza di specifica eccezione formulata da parte ricorrente che ha lamentato l'omessa notifica dell'atto presupposto, non hanno depositato l'avviso di accertamento n. 2877 asseritamente notificato il 22.04.2021, dovendosi ritenere pertanto per questa parte la cartella nulla per mancata notifica dell'atto presupposto ivi indicato.
Peraltro, poichè la cartella di pagamento impugnata è il primo atto con il quale il tributo è stato richiesto, risulta decorso il termine di decadenza/prescrizione quinquennale previsto per i tributi locali.
In conclusione, il ricorso è parzialmente fondato.
In ragione del parziale accoglimento vi sono giusti motivi per compensare tra le aprti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato limitatamente alla parte riguardante l'imposta
TASI 2015; rigetta nel resto il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Cosenza, 20 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CC PP NA, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7536/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Amantea - Ufficio Tributi 87032 Amantea CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240036001860000 TARI 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240036001860000 TASI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati.
Resistente/Appellato: non comparso in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza e al Comune di Amantea, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 9 dicembre 2024 (n.
7536/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, presentava ricorso avverso la cartella di pagamento n. 03420240036001860000, notificata il 16 novembre 2024, importo € 458,88 per Tari 2022 e Tasi 2015, allegava l'atto impugnato, ove si indicava quale atto presupposto per l'imposta Tasi 2015, importo € 40, l'avviso di accertamento n. 2877 notificato il
22.04.2021.
Il ricorrente eccepiva:
1) Decadenza delle pretese;
2) Omessa notifica di atti presupposto;
3) Prescrizione delle pretese;
4) Nullità dell'atto per difetto di motivazione;
5) Affermava la legittimazione passiva in solido di ADER e Comune di Amantea, chiamati in giudizio.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore e trattazione in pubblica udienza.
In data 20 gennaio 2025 si è costituita ADER depositando controdeduzioni telematiche in cui eccepiva il difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi di merito e di notifica dell'atto presupposto da rivolgere solo all'Ente impositore, per il resto chiedeva il rigetto del ricorso essendo infondate le eccezioni di nullità dell'atto per difetto di motivazione avanzate da parte ricorrente.
In data 11 febbraio 2026 il ricorrente depositava memoria difensiva e insisteva nei motivi di ricorso, affermando la necessità di atto prodromico anche per l'imposta Tari 2022 non relativa a ruolo ordinario.
Il Comune di Amantea non si è costituito.
All'udienza del 20 febbraio 2065 parte ricorrente si riportava agli atti depositati e la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Sono infondate le eccezioni che riguardano la presunta decadenza o prescrizione dell'imposta TARI
2022, di cui il pagamento è stato sollecitato nei termini. Trattandosi di imposta ordinaria derivante da autodenuncia del contribuente, non è prevista l'emissione di alcun atto presupposto, essendo possibile la liquidazione direttamente con la cartella di pagamento, la quale presenta tutti i dati necessari ad individuare l'an e il quantum del tributo.
Non così per l'imposta TASI 2015, ove è espressamente indicato l'atto presupposto della cartella di pagamento, presuntivamente, notificato al contribuente.
Le Parti Resistenti, ente impositore e concessionario, in presenza di specifica eccezione formulata da parte ricorrente che ha lamentato l'omessa notifica dell'atto presupposto, non hanno depositato l'avviso di accertamento n. 2877 asseritamente notificato il 22.04.2021, dovendosi ritenere pertanto per questa parte la cartella nulla per mancata notifica dell'atto presupposto ivi indicato.
Peraltro, poichè la cartella di pagamento impugnata è il primo atto con il quale il tributo è stato richiesto, risulta decorso il termine di decadenza/prescrizione quinquennale previsto per i tributi locali.
In conclusione, il ricorso è parzialmente fondato.
In ragione del parziale accoglimento vi sono giusti motivi per compensare tra le aprti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato limitatamente alla parte riguardante l'imposta
TASI 2015; rigetta nel resto il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Cosenza, 20 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci