TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 02/07/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 694 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel.
Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 694/2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
) nata il [...] in [...], con Parte_1 C.F. 1
l'Avv. BARBACCI EMANUELE, come da procura in atti RICORRENTE
E C.F._2 ) nato il [...] in [...]_1
RESISTENTE CONTUMACE
E
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 02.07.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte_1 ha chiesto dichiararsi la separazione personale Con ricorso in atti in relazione al matrimonio celebrato in data 06.09.2008 Controparte_1da presso il Comune di Corchiano (VT), atto trascritto nei registri dello stato civile al n. 3 parte 1, anno 2008. A supporto delle domanda deduceva: a) che dall'unione erano nati due figli, oggi minorenni, Persona_1 nata a [...] il [...] e Persona_2 nato a [...] il [...]; b) che la convivenza tra le parti, ad un certo punto
[...] della relazione, era divenuta intollerabile a causa di continue incomprensioni tra le stesse le quali si erano già separate di fatto;
c) che a ricorrente non possedeva alcun bene immobile, che la casa dove viveva con i figli a Tuscania era condotta in locazione come da contratto che sia allegava. Concludeva rappresentando di prestare attività lavorativa con contratti a tempo determinato, svolgendo, invece, il marito attività commerciale di import/export
Sussistendo, pertanto i presupposti per richiedere la separazione ha quindi concluso chiedendo: di dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi senza addebito;
di stabilire l'affidamento condiviso dei figli in favore di entrambi i coniugi con domicilio prevalente degli stessi presso la madre in Tuscania (VT) Via San paolino, n. 9; di disporre l'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di € 300,00 mensili che il resistente dovrà corrispondere a scadenze mensili alla ricorrente. Con vittoria di spese competenze ed onorari.
Nessuno si costituiva in giudizio per il resistente che veniva dichiarato contumace. All'esito della prima udienza di comparizione, in assenza di istanze istruttorie la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, può essere accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia prevista dall'art. 151, comma 1, c.c. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata da entrambe le parti in tale senso, debba quindi essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Del pari appare fondata l'ulteriore domanda di parte istante con riguardo all'affidamento condiviso dei figli che in merito al contributo per il loro mantenimento.
Del pari, appare legittima la richiesta di un contributo economico di euro 300,00 complessivo, considerando, sul punto le esigenze dei due figli e le condizioni economiche delle parti, considerando, l'espletamento da parte del resistente di attività commerciale. Nulla sulle spese attesa la mancata contestazione della domanda
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra Parte_1 e Controparte_1
[...] in relazione al matrimonio celebrato in data 06.09.2008 presso il Comune di
Corchiano (VT), atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Corchiano al n.
3 parte 1 anno 2008;
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. Affida i due figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli previo avviso telefonico di almeno 24 re alla madre.
4. Controparte_1 il 5 di ogni mese corrisponderà alla moglie la somma di euro
300,00 per il mantenimento dei due figli minori, oltre al 50% delle spese processuali
5. Nulla sulle spese.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 02/07/2025
IL PRESIDENTE est.
Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel.
Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 694/2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
) nata il [...] in [...], con Parte_1 C.F. 1
l'Avv. BARBACCI EMANUELE, come da procura in atti RICORRENTE
E C.F._2 ) nato il [...] in [...]_1
RESISTENTE CONTUMACE
E
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 02.07.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte_1 ha chiesto dichiararsi la separazione personale Con ricorso in atti in relazione al matrimonio celebrato in data 06.09.2008 Controparte_1da presso il Comune di Corchiano (VT), atto trascritto nei registri dello stato civile al n. 3 parte 1, anno 2008. A supporto delle domanda deduceva: a) che dall'unione erano nati due figli, oggi minorenni, Persona_1 nata a [...] il [...] e Persona_2 nato a [...] il [...]; b) che la convivenza tra le parti, ad un certo punto
[...] della relazione, era divenuta intollerabile a causa di continue incomprensioni tra le stesse le quali si erano già separate di fatto;
c) che a ricorrente non possedeva alcun bene immobile, che la casa dove viveva con i figli a Tuscania era condotta in locazione come da contratto che sia allegava. Concludeva rappresentando di prestare attività lavorativa con contratti a tempo determinato, svolgendo, invece, il marito attività commerciale di import/export
Sussistendo, pertanto i presupposti per richiedere la separazione ha quindi concluso chiedendo: di dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi senza addebito;
di stabilire l'affidamento condiviso dei figli in favore di entrambi i coniugi con domicilio prevalente degli stessi presso la madre in Tuscania (VT) Via San paolino, n. 9; di disporre l'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di € 300,00 mensili che il resistente dovrà corrispondere a scadenze mensili alla ricorrente. Con vittoria di spese competenze ed onorari.
Nessuno si costituiva in giudizio per il resistente che veniva dichiarato contumace. All'esito della prima udienza di comparizione, in assenza di istanze istruttorie la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, può essere accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia prevista dall'art. 151, comma 1, c.c. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata da entrambe le parti in tale senso, debba quindi essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Del pari appare fondata l'ulteriore domanda di parte istante con riguardo all'affidamento condiviso dei figli che in merito al contributo per il loro mantenimento.
Del pari, appare legittima la richiesta di un contributo economico di euro 300,00 complessivo, considerando, sul punto le esigenze dei due figli e le condizioni economiche delle parti, considerando, l'espletamento da parte del resistente di attività commerciale. Nulla sulle spese attesa la mancata contestazione della domanda
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra Parte_1 e Controparte_1
[...] in relazione al matrimonio celebrato in data 06.09.2008 presso il Comune di
Corchiano (VT), atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Corchiano al n.
3 parte 1 anno 2008;
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. Affida i due figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli previo avviso telefonico di almeno 24 re alla madre.
4. Controparte_1 il 5 di ogni mese corrisponderà alla moglie la somma di euro
300,00 per il mantenimento dei due figli minori, oltre al 50% delle spese processuali
5. Nulla sulle spese.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 02/07/2025
IL PRESIDENTE est.
Dr. Eugenio Maria Turco