Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 30/12/2025, n. 8555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8555 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08555/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05386/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5386 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Cassese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Questura di Napoli, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto del 10.11.2022 che ha disposto la sospensione per giorni 10 (dieci) della licenza rilasciata ex art. 127 TULPS per il commercio al dettaglio di oggetti preziosi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 il dott. UI BR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilavato che:
- il ricorrente ha impugnato il decreto questorile di sospensione della licenza di commercio di oggetti preziosi per dieci giorni, fondato sull’accertamento della detenzione di oggetti preziosi non dichiarati nell’apposito registro e dell’uso di una bilancia sprovvista della prescritta verifica periodica;
- in data 14 ottobre 2025, l’Avvocatura dello Stato ha depositato agli atti del giudizio il decreto del Questore di Napoli del 28 agosto 2024, con cui è stata disposta la revoca della licenza di commercio di preziosi in titolarità del ricorrente;
- parte ricorrente non ha svolto ulteriore attività difensiva;
- all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 11 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cpa, della questione rilevabile d’ufficio della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, attesa l’intervenuta revoca del titolo autorizzatorio oggetto del provvedimento di sospensione impugnato.
Ritenuto che:
- l’intervenuta revoca della licenza di commercio di preziosi determini la improcedibilità del ricorso proposto avverso la sospensione del titolo autorizzatorio, atteso che il ricorrente non ritrarrebbe alcuna utilità da una eventuale pronuncia di accoglimento;
- sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO RI, Presidente
Domenico De Falco, Consigliere
UI BR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI BR | LO RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.