Sentenza breve 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza breve 18/02/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00094/2026REG.PROV.COLL.
N. 00934/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 934 del 2025, proposto dal sig. EN Lo TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Leandro Alberghina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Piazza Armerina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Walter Castellana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della sig.ra LU ES, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), n. 1527/2025, resa tra le parti, pubblicata il 12 maggio 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 111/2025;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piazza Armerina;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione, depositata dal Comune appellato il 9 febbraio 2026;
Vista l’istanza di passaggio in decisione, depositata dall’appellante l’11 febbraio 2026;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026, il consigliere EL ZI, nessuno presente per le parti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso in appello notificato il 18 luglio 2025 e depositato il 15 settembre 2025, contenente altresì domanda cautelare (istanza di fissazione d’udienza depositata solo il 14 gennaio 2026), il sig. EN Lo TI ha impugnato la sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1527 del 2025, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l’annullamento della determina del Comune di Piazza Armerina n. 2528 del 17 ottobre 2024, di « presa d’atto della sentenza del Tribunale di Enna n. 159/2019 e della pronuncia della Corte d’Appello di Caltanissetta del 30/11/2023 e revoca autorizzazione amministrativa n. 57 del 02/07/2024, per attività di vendita di souvenis, nel manufatto n. 6 dell’area commerciale della Villa Romana del Casale – R.I. n. 90263 del 16/10/2024 ».
2. Il T.a.r. ha motivato la pronuncia di inammissibilità in quanto: « La determinazione impugnata si sostanzia, infatti, nella presa d’atto di un giudicato civile sfavorevole al ricorrente, da cui deriva l’obbligo di sgomberare l’immobile di proprietà comunale, in cui vende souvenirs; la revoca della relativa autorizzazione amministrativa e il divieto di svolgimento dell’attività rappresentano, pertanto, effetti necessitati dello sgombero doveroso, il quale non è espressione di autonome valutazioni e determinazioni poste in essere dall’Amministrazione comunale ».
3. L’appellante, oltre a ribadire le doglianze dedotte in primo grado, ha censurato la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Nel presente giudizio si è costituito il Comune di Piazza Armerina, chiedendo il rigetto dell’appello.
5. Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2026 il Collegio ha dato avviso, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., circa la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, e ha trattenuto la causa in decisione.
6. Il primo motivo d’appello, circa l’erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado, è fondato e merita accoglimento, in quanto la gravata determina comunale n. 2528 del 17 ottobre 2024, di revoca dell’autorizzazione amministrativa alla vendita n. 57 del 2 luglio 2014, non ha natura meramente consequenziale del giudicato civile, dal momento che il mero ordine di sgombero dei locali di proprietà comunale non è di per sé astrattamente idoneo a rendere doverosa la predetta revoca dell’autorizzazione alla vendita (ben potendo l’attività commerciale essere esercitata in altri locali).
6.1. Pertanto la sentenza impugnata deve essere riformata in rito, stante l’ammissibilità del ricorso di primo grado.
7. Venendo quindi all’esame del motivo del ricorso di primo grado, riproposto in appello, il Collegio ne rileva tuttavia l’infondatezza.
7.1. Infatti, a fronte di attività meramente privatistica posta in essere dall’amministrazione (come appunto nel presente caso, avendo il Comune di Piazza Armerina locato un immobile di sua proprietà al sig. EN Lo TI, sulla base dell’autonomia negoziale di diritto privato, che deve essere riconosciuta alla pubblica amministrazione quando agisce senza far uso del potere autoritativo, ai sensi dell’art. 1, comma 1- bis , della legge n. 241/1990), la stessa pubblica amministrazione non è vincolata a rispettare le norme pubblicistiche che regolano il procedimento amministrativo e, in generale, l’agire pubblico, per la dirimente ragione che, in tali differenti casi, non viene in rilievo alcun procedimento amministrativo, ma la normale autonomia negoziale civilistica in capo alla p.a..
7.2. Di conseguenza la pubblica amministrazione, in tali casi, ben può decidere, sulla base della propria autonomia negoziale, di transigere solo con alcuni soggetti e non con tutti, senza che possa lamentarsi alcuna disparità di trattamento, né eccesso di potere (non venendo in luce alcun esercizio di potere pubblico).
7.3. Pertanto il motivo del ricorso di primo grado, riproposto in appello, deve essere respinto.
8. Stante l’infondatezza del motivo di ricorso, ne deriva altresì l’infondatezza della domanda risarcitoria, che deve essere respinta.
9. In definitiva il primo motivo d’appello deve essere accolto, respinti i restanti motivi, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.
10. Stante la reciproca soccombenza, si possono compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello n.r.g. 934/2025, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN de IS, Presidente
EL ZI, Consigliere, Estensore
Anna Bottiglieri, Consigliere
Antonino Lo TI, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL ZI | AN de IS |
IL SEGRETARIO