Art. 1. 1. Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614 , nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825 , e' sostituito dal seguente:
"I preimballaggi CEE e quelli di tipo diverso contenenti uno dei liquidi di cui al numero 1, lettere a) e b), della tabella dell'allegato I possono essere liberamente immessi sul mercato soltanto se i loro volumi nominali corrispondono a quelli indicati nella stessa tabella per tali liquidi, secondo le modalita' ivi specificate".
2. Il terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n.
614 , nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825 , e' abrogato.
NOTE
Nota all'art. 1:
Il testo dell' art. 4 del D.L. n. 451/1976 (Attuazione delle direttive del consiglio delle Comunita' europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura), come modificato dall' art. 4 del D.P.R. n. 825/1982 (per il titolo si veda la nota all'art. 3) e dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 4. - Ferma restando la possibilita' dei controlli metrologici previsti dal presente decreto, i preimballaggi CEE possono essere liberamente immessi sul mercato per quel che concerne la determinazione dei volumi, i relativi metodi di controllo impiegati, o i volumi nominali, qualora questi ultimi siano compresi tra quelli indicati nella tabella dell'allegato I in corrispondenza ai prodotti contenuti e secondo le modalita' ivi specificate.
I preimballaggi CEE e quelli di tipo diverso contenenti uno dei liquidi di cui al numero 1, lettere a) e b), della tabella dell'allegato I possono essere liberamente immessi sul mercato soltanto se i loro volumi nominali corrispondono a quelli indicati nella stessa tabella per tali liquidi, secondo le modalita' ivi specificate.
Sono istituiti contrassegni di Stato per i recipienti precedentemente non consentiti la cui circolazione e' permessa dal primo comma del presente articolo:
1) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati da 0,375 litri e da 1,5 litri contenenti vini aromatizzati al prezzo rispettivamente di L. 15 e di L. 45;
2) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati da 0,75 litri e 5 litri contenenti aceto di vino nei due tipi fino a 7 gradi e superiori a 7 gradi di acidita', al prezzo di L. 3 per il volume nominale di 0,75 litri e L. 16 per il volume nominale di 5 litri;
3) contrassegni, per gli imballaggi preconfezionati contenenti acquaviti naturali e per liquori da 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri al prezzo rispettivamente di L. 25 per il volume nominale di 0,20 litri; L. 40 per i volumi nominali di 0,35 e 0,375 litri; L. 55 per il volume nominale di 0,70 litri; L. 145 per il volume nominale di 2,5 litri e L. 165 per quello di 3 litri;
4) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti acquaviti di vinaccia (grappa) per i volumi nominali di 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri al prezzo rispettivamente di L. 10 per il volume nominale di 0,20 litri; L. 20 per quelli di 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri;
5) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti spirito non denaturato per i volumi nominali di 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri, al prezzo rispettivamente di L. 75 per il volume nominale di 0,20 litri; L. 150 per i volumi di 0,35 e 0,375 litri; L. 225 per il volume nominale di 0,70 litri; L. 750 per il volume di 2,5 litri e L. 900 per quello di 3 litri;
6) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti acquaviti di cereali e di canna per i volumi nominali di 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri, al prezzo rispettivamente di L. 100 per il volume di 0,20 litri; L. 220 per i volumi di 0,3 e 0,375 litri; L. 340 per il volume di 0,70 litri; L. 860 per il volume di 2,5 litri e L. 1.060 per quello di 3 litri.
Le caratteristiche dei suddetti contrassegni sono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste per quanto si riferisce ai contrassegni per l'aceto; con decreto del Ministro per le finanze per quanto riguarda tutti gli altri".
"I preimballaggi CEE e quelli di tipo diverso contenenti uno dei liquidi di cui al numero 1, lettere a) e b), della tabella dell'allegato I possono essere liberamente immessi sul mercato soltanto se i loro volumi nominali corrispondono a quelli indicati nella stessa tabella per tali liquidi, secondo le modalita' ivi specificate".
2. Il terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n.
614 , nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825 , e' abrogato.
NOTE
Nota all'art. 1:
Il testo dell' art. 4 del D.L. n. 451/1976 (Attuazione delle direttive del consiglio delle Comunita' europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura), come modificato dall' art. 4 del D.P.R. n. 825/1982 (per il titolo si veda la nota all'art. 3) e dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 4. - Ferma restando la possibilita' dei controlli metrologici previsti dal presente decreto, i preimballaggi CEE possono essere liberamente immessi sul mercato per quel che concerne la determinazione dei volumi, i relativi metodi di controllo impiegati, o i volumi nominali, qualora questi ultimi siano compresi tra quelli indicati nella tabella dell'allegato I in corrispondenza ai prodotti contenuti e secondo le modalita' ivi specificate.
I preimballaggi CEE e quelli di tipo diverso contenenti uno dei liquidi di cui al numero 1, lettere a) e b), della tabella dell'allegato I possono essere liberamente immessi sul mercato soltanto se i loro volumi nominali corrispondono a quelli indicati nella stessa tabella per tali liquidi, secondo le modalita' ivi specificate.
Sono istituiti contrassegni di Stato per i recipienti precedentemente non consentiti la cui circolazione e' permessa dal primo comma del presente articolo:
1) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati da 0,375 litri e da 1,5 litri contenenti vini aromatizzati al prezzo rispettivamente di L. 15 e di L. 45;
2) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati da 0,75 litri e 5 litri contenenti aceto di vino nei due tipi fino a 7 gradi e superiori a 7 gradi di acidita', al prezzo di L. 3 per il volume nominale di 0,75 litri e L. 16 per il volume nominale di 5 litri;
3) contrassegni, per gli imballaggi preconfezionati contenenti acquaviti naturali e per liquori da 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri al prezzo rispettivamente di L. 25 per il volume nominale di 0,20 litri; L. 40 per i volumi nominali di 0,35 e 0,375 litri; L. 55 per il volume nominale di 0,70 litri; L. 145 per il volume nominale di 2,5 litri e L. 165 per quello di 3 litri;
4) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti acquaviti di vinaccia (grappa) per i volumi nominali di 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri al prezzo rispettivamente di L. 10 per il volume nominale di 0,20 litri; L. 20 per quelli di 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri;
5) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti spirito non denaturato per i volumi nominali di 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri, al prezzo rispettivamente di L. 75 per il volume nominale di 0,20 litri; L. 150 per i volumi di 0,35 e 0,375 litri; L. 225 per il volume nominale di 0,70 litri; L. 750 per il volume di 2,5 litri e L. 900 per quello di 3 litri;
6) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti acquaviti di cereali e di canna per i volumi nominali di 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri, al prezzo rispettivamente di L. 100 per il volume di 0,20 litri; L. 220 per i volumi di 0,3 e 0,375 litri; L. 340 per il volume di 0,70 litri; L. 860 per il volume di 2,5 litri e L. 1.060 per quello di 3 litri.
Le caratteristiche dei suddetti contrassegni sono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste per quanto si riferisce ai contrassegni per l'aceto; con decreto del Ministro per le finanze per quanto riguarda tutti gli altri".