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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/12/2025, n. 2348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2348 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3123 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA XVVII LUGLIO, 34 C.F._1
Messina Italia presso lo studio dell'Avv. MICALI FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA ROMAGNOSI 9 CP_1 P.IVA_1
UFFICIO LEGALE presso lo studio dell'Avv. MONORITI CP_2
NT che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1
l' , esponendo di essere titolare di pensione di invalidità civile e di avere CP_1 ricevuto dall' , con comunicazione del 2.5.2019, richiesta di restituzione CP_3 della somma di € 13.480,16, asseritamente percepita a titolo di prestazioni non dovute nel periodo 1.5.2017 – 31.5.2019.
La ricorrente ha dedotto, in sintesi: la radicale carenza di motivazione della predetta comunicazione, in violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990; la violazione dell'art. 52 L. n. 88/1989, per insussistenza in capo all'accipiens di dolo o colpa grave e, quindi, per l'irripetibilità delle somme;
la violazione delle norme sulla pignorabilità dei trattamenti pensionistici.
Ha quindi chiesto dichiararsi illegittima, invalida ed inefficace la riliquidazione della prestazione e la conseguente richiesta di ripetizione, con accertamento della non debenza della somma di € 13.480,16 e condanna dell' alla restituzione di quanto medio tempore trattenuto, oltre spese da CP_1 distrarsi.
Si è costituito l' , eccependo l'infondatezza del ricorso in fatto e in CP_1 diritto. L' ha dedotto che: la ricorrente era titolare di prestazione F33 CP_3
(pensione di invalidità civile + indennità di accompagnamento) dal 1.5.2016; a seguito di visita di revisione del 18.4.2017 le era stata riconosciuta la sola pensione di invalidità civile al 100%, con esclusione dell'indennità di accompagnamento;
il relativo verbale era stato notificato in data 27.4.2017, con
A/R sottoscritto dall'interessata; nonostante ciò, l'indennità di accompagnamento aveva continuato ad essere corrisposta sino alla successiva visita di revisione del
18.3.2019, conclusasi con esito negativo e decorrenza di revoca dal 1.4.2019; dalla ricostituzione operata in data 2.5.2019 era emerso l'indebito complessivo di
€ 13.480,16.
L' ha qualificato la fattispecie come indebito derivante da CP_1 sopravvenuta insussistenza dei requisiti sanitari, ritenendo applicabile l'art. 2033
c.c. e inapplicabile l'art. 52 L. n. 88/1989.
Con note ai sensi degli artt. 127, co. 3, e 127-ter c.p.c., la difesa della ricorrente si è riportata al ricorso, ha insistito sull'assoluta genericità della comunicazione , ha richiamato giurisprudenza di merito e di legittimità in CP_1 tema di motivazione degli atti di recupero e di irripetibilità delle prestazioni, chiedendo l'accoglimento del ricorso, con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario e richiamando la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito della trattazione scritta ex artt. 127, co. 3, e 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'azione proposta da è volta ad ottenere l'accertamento Parte_1 negativo dell'obbligo di restituire somme che l' assume indebitamente CP_1 erogate, nonché l'annullamento del relativo provvedimento amministrativo di recupero.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 18046/2010), nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento negativo dell'indebito previdenziale, chi agisce deduce in giudizio il proprio diritto a trattenere le somme percepite e, pertanto, ha l'onere di allegare e provare il titolo che legittima la prestazione.
Nel caso di specie: la ricorrente ha documentato l'esistenza della pensione di invalidità civile originariamente riconosciuta;
l' ha prodotto i verbali di revisione del 2017 e del 2019 e il prospetto CP_1 contabile (TE08) da cui emergerebbe l'indebito.
Tuttavia, come si dirà, la soluzione non può essere rinvenuta sulla sola base della ripartizione astratta dell'onere probatorio, ma impone una valutazione complessiva che tenga conto: del difetto di motivazione dell'atto di recupero;
della tutela dell'affidamento del beneficiario;
della giurisprudenza di merito prodotta in atti (Trib. Messina, D'Uva, sent.
n. 802/2018; Trib. Catania, sent. n. 5596/2019), che, nell'ambito del medesimo plesso territoriale, ha valorizzato profili di garanzia in situazioni simili.
La comunicazione del 2.5.2019 si limita ad indicare l'importo CP_1 complessivo dell'indebito (€ 13.480,16) e il periodo di riferimento (1.5.2017 –
31.5.2019), senza specificare: quali rate siano considerate indebite;
la distinta incidenza delle diverse componenti della prestazione;
la puntuale causa giuridica dell'indebito (errore di calcolo, revoca del requisito sanitario, ricalcolo per concorso con altre prestazioni, ecc.).
La ricorrente ha lamentato sin dal ricorso che la formulazione dell'atto non le consente di comprendere le ragioni della pretesa, né di verificare la correttezza dei conteggi, deducendo espressamente la violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990.
Sul punto, la giurisprudenza richiamata dalla difesa di parte attrice – e ora acquisita in atti – si mostra particolarmente significativa: Il Tribunale di Patti, con sentenza n. 325/2019 (citata nel ricorso), ha affermato che l'azione di recupero dell' deve fondarsi su un provvedimento CP_1 dotato di motivazione logica e coerente, spettando all'ente la prova della causa dell'indebito e la puntuale indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni della pretesa.
Il Tribunale di Catania, sez. lavoro, con sentenza n. 5596/2019 (RI /
), ha annullato un provvedimento di recupero reputandolo viziato da CP_1 motivazione generica e carente di chiarezza circa il criterio di calcolo della somma richiesta, sottolineando che l'ente deve porre il pensionato in condizione di comprendere la pretesa e di esercitare il diritto di difesa.
Il Tribunale di Messina, sez. lavoro, con sentenza n. 802/2018, Giudice
D'Uva, pur in un diverso contesto (liquidazione di pensione di invalidità civile e computo degli arretrati rispetto ai limiti reddituali), valorizza in modo pregnante i principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa e la necessità che la posizione del beneficiario sia valutata tenendo conto delle sue concrete aspettative legittime e dell'affidamento generato dalla condotta dell'ente.
Tali arresti, provenienti da giudici del medesimo distretto o comunque appartenenti al medesimo ambito previdenziale, inducono questo Giudice ad aderire ad un orientamento più rigoroso in tema di motivazione degli atti di recupero:
l'azione recuperatoria dell' , in quanto incidente su situazioni CP_1 consolidate e su trattamenti che spesso rappresentano unica fonte di sostentamento del beneficiario, esige che l'atto amministrativo contenga un minimo nucleo motivazionale effettivo, non surrogabile da mere indicazioni generiche;
la successiva produzione in giudizio di documenti contabili (come il TE08) non può sanare ex post un vizio originario di motivazione, allorché l'interessato sia stato posto davanti ad una richiesta sommaria e indeterminata, priva di indicazioni idonee a consentirgli un effettivo controllo.
Nel caso concreto, la comunicazione del 2.5.2019: non contiene alcun riferimento specifico agli esiti delle visite di revisione;
non esplicita il collegamento tra quei verbali e la formazione dell'indebito; non chiarisce perché l' abbia continuato ad erogare per due anni CP_1
l'indennità di accompagnamento per poi richiederne in blocco la restituzione.
Ne consegue che, alla luce dei principi sopra richiamati, il provvedimento di recupero deve ritenersi illegittimo per difetto di motivazione, con conseguente annullamento.
Tale conclusione è di per sé sufficiente ad accogliere la domanda di annullamento dell'atto impugnato;
nondimeno, appare opportuno svolgere brevi considerazioni sul profilo della ripetibilità o meno delle somme, anche alla luce dell'ulteriore giurisprudenza prodotta.
La ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 52 L. n. 88/1989, come interpretato dall'art. 13 L. n. 412/1991, richiamando la giurisprudenza (anche di
Cassazione) che ha affermato l'irripetibilità dei ratei pensionistici indebitamente corrisposti per errore dell'ente e percepiti in buona fede, in assenza di dolo o colpa grave dell'interessato.
È vero che l'art. 52 L. n. 88/1989 riguarda, letteralmente, le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle gestioni ad essa collegate;
tuttavia: la sentenza del Tribunale di Catania n. 5596/2019, proprio occupandosi di un indebito su trattamento pensionistico, ha dato ampia applicazione al principio di tutela dell'affidamento del pensionato, ritenendo che, a fronte di un provvedimento di liquidazione definitivo e di un lungo lasso temporale, le successive rettifiche dell' non possano tradursi automaticamente in una CP_1 piena pretesa restitutoria, specie in assenza di condotte dolose del beneficiario;
la sentenza del Tribunale di Messina n. 802/2018, Giudice D'Uva, pur vertendo sulla diversa questione del rilievo degli arretrati ai fini del superamento dei limiti di reddito, muove dalla medesima logica: evitare che l'applicazione rigida di regole astratte si traduca in una indebita compressione dei diritti del titolare di prestazione di invalidità civile, specie quando la condotta dell'ente abbia ingenerato un legittimo affidamento sulla stabilità della situazione.
Trasponendo tali principi al caso in esame, si osserva che:
l'indennità di accompagnamento è stata regolarmente riconosciuta alla ricorrente e corrisposta per un certo periodo;
l' , pur avendo effettuato la visita di revisione nel 2017, ha continuato CP_1 per oltre due anni ad erogare la componente di accompagnamento, senza adottare alcun provvedimento formale di revoca né darne immediata comunicazione alla beneficiaria;
la ricorrente, persona invalida, priva di particolari cognizioni tecniche, ha percepito il trattamento in costanza di un titolo originario di concessione mai esplicitamente ritirato, in un quadro oggettivo che legittimava il suo affidamento sulla spettanza delle somme.
La sola circostanza – valorizzata dall' – della notifica del verbale CP_1 sanitario del 2017 non è, di per sé, sufficiente a dimostrare un dolo o una colpa grave dell'interessata: il verbale, infatti, ha natura strettamente tecnico-sanitaria e non reca, di regola, un'espressa indicazione degli effetti economici sulla prestazione in corso, né informa il beneficiario che i ratei continuati a percepire diverranno “indebiti” e dovranno essere restituiti.
In tale contesto, appare maggiormente coerente con i principi di buona fede e affidamento, come letti dalla giurisprudenza di merito allegata (Trib.
Catania 5596/2019; Trib. Messina 802/2018), ritenere che: le somme erogate nel periodo 1.5.2017 – 31.5.2019, in assenza di una tempestiva e chiara comunicazione di revoca o di ricalcolo, non siano ripetibili, non potendosi imputare alla ricorrente un comportamento doloso o gravemente colposo;
l'eventuale errore dell' nel non adeguare per tempo la prestazione CP_1 agli esiti della revisione non possa essere trasferito integralmente a carico dell'assistita.
In definitiva, anche prescindendo dal difetto di motivazione dell'atto impugnato, la pretesa restitutoria dell' si pone in contrasto con i principi, di CP_1 matrice sia legislativa (art. 52 L. n. 88/1989, art. 13 L. n. 412/1991, in via analogica) sia giurisprudenziale, che tutelano l'affidamento dell'accipiens di buona fede nell'integrale percezione delle prestazioni assistenziali e previdenziali.
Dall'accertata illegittimità del provvedimento di recupero per difetto di motivazione e dalla ritenuta irripetibilità delle somme percepite dalla ricorrente nel periodo contestato, discende l'accoglimento del ricorso, con dichiarazione di non debenza, da parte di , della somma di € 13.480,16 richiesta Parte_1 dall' . CP_1
Quanto alle spese di lite, trova applicazione il principio di soccombenza:
l' , risultando integralmente soccombente, va condannato alla rifusione delle CP_1 spese processuali in favore della ricorrente, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 contro l' ogni diversa Controparte_4 domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie il ricorso proposto da;
Parte_1
2. dichiara illegittimo e annulla il provvedimento del 2.5.2019 di CP_1 recupero dell'indebito relativo alla pensione di invalidità civile della ricorrente;
3. dichiara che non è tenuta a restituire all' la somma Parte_1 CP_1 di € 13.480,16 (tredicimilaquattrocentoottanta/16), ovvero quella diversa somma che l' abbia preteso o trattenuto a tale titolo;
CP_3
4. condanna l' a restituire a le somme eventualmente CP_1 Parte_1 già trattenute in esecuzione del suddetto provvedimento di recupero, oltre interessi legali dalla data di ciascuna trattenuta al saldo effettivo;
5. condanna l' al pagamento, in favore di , delle spese CP_1 Parte_1 di lite, che liquida in € 1900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Francesco Micali, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Patti 18/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo