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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 312/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE NE GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1721/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rende
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio, Pal. K 2000 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5623/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 4 e pubblicata il 06/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420189004893565000 TARSU/TIA 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420189004893565000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420070024821755000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120020603611000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 225/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dal ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 s.n.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 03420189004893565000, notificata in data 26 luglio 2018, afferente a cartelle di pagamento per tributi TARSU relativi agli anni 2006 e 2011. La società contribuente eccepiva in primo grado l'inesistenza della notifica dell'atto, la carenza di motivazione, la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e, soprattutto, l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria per decorso del termine quinquennale.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, contestando le avverse deduzioni e producendo documentazione attestante la regolarità delle notifiche delle cartelle presupposte e degli atti interruttivi della prescrizione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, con la sentenza n. 5623/2023, dichiarava cessata la materia del contendere limitatamente all'importo di euro 324,30 relativo alla cartella del 2006 per intervenuto
"stralcio" ex lege, rigettando nel resto il ricorso. I giudici di prime cure motivavano la decisione rilevando che le eccezioni relative agli interessi e alla prescrizione avrebbero dovuto essere sollevate avverso le cartelle sottostanti, le quali, essendo state regolarmente notificate il 30 agosto 2007 e il 4 maggio 2012 e non impugnate, avevano reso la pretesa definitiva e cristallizzata.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la società Ricorrente_1 s.n.c., lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha rilevato la prescrizione quinquennale maturata successivamente alla notifica delle cartelle, invocando i principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione circa la non convertibilità del termine di prescrizione breve in decennale per gli atti della riscossione. L'appellante ha altresì ribadito le doglianze sulla carenza di motivazione dell'atto e ha richiesto l'applicazione della "Tregua
Fiscale" di cui alla Legge n. 197/2022 anche per la cartella relativa all'anno 2011.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio difendendo la correttezza della sentenza impugnata, evidenziando l'irretrattabilità del credito e, in ogni caso, l'avvenuta interruzione dei termini prescrizionali mediante la notifica di intimazioni di pagamento intermedie nel 2013 e nel 2017. Anche il
Comune di Rende si è costituito ribadendo la legittimità del proprio operato.
La causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla Ricorrente_1 s.n.c. è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La Corte osserva preliminarmente che la decisione dei giudici di primo grado appare corretta e immune dai vizi denunciati. Il nucleo centrale della controversia riguarda l'eccepita prescrizione della pretesa tributaria.
Sebbene l'appellante richiami correttamente il principio giurisprudenziale secondo cui la mancata impugnazione della cartella di pagamento non comporta la conversione del termine di prescrizione breve
(quinquennale per i tributi locali) in quello ordinario decennale, tale argomentazione non può trovare accoglimento nel caso di specie alla luce delle risultanze processuali.
Dall'esame degli atti emerge, infatti, che le cartelle di pagamento presupposte, n. 03420070024821755000
e n. 03420120020603611000, sono state regolarmente notificate rispettivamente il 30 agosto 2007 e il 4 maggio 2012. La mancata impugnazione di tali atti nei termini di legge ha determinato la definitività del credito in essi portato. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante circa l'assenza di atti successivi, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha fornito prova documentale della notifica di validi atti interruttivi della prescrizione intervenuti medio tempore.
Nello specifico, per la cartella del 2007, il termine prescrizionale è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione n. 03420139004545518000 avvenuta il 21 marzo 2013 e dalla successiva intimazione n.
03420179001740680000 notificata il 10 febbraio 2017. Analogamente, per la cartella del 2012, la prescrizione
è stata interrotta dalla notifica dell'intimazione n. 03420179001522740000 in data 10 febbraio 2017. Tali atti, ritualmente notificati e non tempestivamente impugnati, hanno impedito il decorso del termine quinquennale di prescrizione prima della notifica dell'atto oggetto del presente giudizio, avvenuta il 26 luglio 2018. Ne consegue che la pretesa erariale non può considerarsi prescritta.
Quanto alle doglianze relative alla carenza di motivazione e alla mancata esplicitazione del calcolo degli interessi, la Corte condivide l'orientamento del primo giudice secondo cui l'intimazione di pagamento, atto conseguenziale e vincolato, assolve al proprio obbligo motivazionale attraverso il richiamo alle cartelle di pagamento presupposte, già portate a conoscenza del debitore e divenute definitive. Essendo l'intimazione redatta in conformità al modello ministeriale e facendo riferimento a titoli esecutivi non contestati, non sussiste alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente, il quale era già stato posto in condizione di conoscere l'an e il quantum della pretesa.
Parimenti infondato è il motivo di appello relativo all'applicazione dello "stralcio" automatico dei debiti fino a mille euro previsto dalla Legge n. 197/2022 per la cartella relativa all'anno 2011. Tale normativa, per i debiti affidati dagli enti territoriali (come il Comune di Rende), prevede un'applicazione differenziata e non automatica per la quota capitale, e dagli atti non emerge la sussistenza dei presupposti per l'annullamento totale del residuo debito rivendicato, che pertanto rimane dovuto.
Per le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 1.400,00, oltre accessori di legge, a carico dell'appellante e in favore delle parti appellate costituite, con distrazione in favore del difensore antistatario ove ne sia stata fatta espressa richiesta.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE NE GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1721/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rende
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio, Pal. K 2000 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5623/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 4 e pubblicata il 06/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420189004893565000 TARSU/TIA 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420189004893565000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420070024821755000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120020603611000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 225/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dal ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 s.n.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 03420189004893565000, notificata in data 26 luglio 2018, afferente a cartelle di pagamento per tributi TARSU relativi agli anni 2006 e 2011. La società contribuente eccepiva in primo grado l'inesistenza della notifica dell'atto, la carenza di motivazione, la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e, soprattutto, l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria per decorso del termine quinquennale.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, contestando le avverse deduzioni e producendo documentazione attestante la regolarità delle notifiche delle cartelle presupposte e degli atti interruttivi della prescrizione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, con la sentenza n. 5623/2023, dichiarava cessata la materia del contendere limitatamente all'importo di euro 324,30 relativo alla cartella del 2006 per intervenuto
"stralcio" ex lege, rigettando nel resto il ricorso. I giudici di prime cure motivavano la decisione rilevando che le eccezioni relative agli interessi e alla prescrizione avrebbero dovuto essere sollevate avverso le cartelle sottostanti, le quali, essendo state regolarmente notificate il 30 agosto 2007 e il 4 maggio 2012 e non impugnate, avevano reso la pretesa definitiva e cristallizzata.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la società Ricorrente_1 s.n.c., lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha rilevato la prescrizione quinquennale maturata successivamente alla notifica delle cartelle, invocando i principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione circa la non convertibilità del termine di prescrizione breve in decennale per gli atti della riscossione. L'appellante ha altresì ribadito le doglianze sulla carenza di motivazione dell'atto e ha richiesto l'applicazione della "Tregua
Fiscale" di cui alla Legge n. 197/2022 anche per la cartella relativa all'anno 2011.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio difendendo la correttezza della sentenza impugnata, evidenziando l'irretrattabilità del credito e, in ogni caso, l'avvenuta interruzione dei termini prescrizionali mediante la notifica di intimazioni di pagamento intermedie nel 2013 e nel 2017. Anche il
Comune di Rende si è costituito ribadendo la legittimità del proprio operato.
La causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla Ricorrente_1 s.n.c. è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La Corte osserva preliminarmente che la decisione dei giudici di primo grado appare corretta e immune dai vizi denunciati. Il nucleo centrale della controversia riguarda l'eccepita prescrizione della pretesa tributaria.
Sebbene l'appellante richiami correttamente il principio giurisprudenziale secondo cui la mancata impugnazione della cartella di pagamento non comporta la conversione del termine di prescrizione breve
(quinquennale per i tributi locali) in quello ordinario decennale, tale argomentazione non può trovare accoglimento nel caso di specie alla luce delle risultanze processuali.
Dall'esame degli atti emerge, infatti, che le cartelle di pagamento presupposte, n. 03420070024821755000
e n. 03420120020603611000, sono state regolarmente notificate rispettivamente il 30 agosto 2007 e il 4 maggio 2012. La mancata impugnazione di tali atti nei termini di legge ha determinato la definitività del credito in essi portato. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante circa l'assenza di atti successivi, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha fornito prova documentale della notifica di validi atti interruttivi della prescrizione intervenuti medio tempore.
Nello specifico, per la cartella del 2007, il termine prescrizionale è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione n. 03420139004545518000 avvenuta il 21 marzo 2013 e dalla successiva intimazione n.
03420179001740680000 notificata il 10 febbraio 2017. Analogamente, per la cartella del 2012, la prescrizione
è stata interrotta dalla notifica dell'intimazione n. 03420179001522740000 in data 10 febbraio 2017. Tali atti, ritualmente notificati e non tempestivamente impugnati, hanno impedito il decorso del termine quinquennale di prescrizione prima della notifica dell'atto oggetto del presente giudizio, avvenuta il 26 luglio 2018. Ne consegue che la pretesa erariale non può considerarsi prescritta.
Quanto alle doglianze relative alla carenza di motivazione e alla mancata esplicitazione del calcolo degli interessi, la Corte condivide l'orientamento del primo giudice secondo cui l'intimazione di pagamento, atto conseguenziale e vincolato, assolve al proprio obbligo motivazionale attraverso il richiamo alle cartelle di pagamento presupposte, già portate a conoscenza del debitore e divenute definitive. Essendo l'intimazione redatta in conformità al modello ministeriale e facendo riferimento a titoli esecutivi non contestati, non sussiste alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente, il quale era già stato posto in condizione di conoscere l'an e il quantum della pretesa.
Parimenti infondato è il motivo di appello relativo all'applicazione dello "stralcio" automatico dei debiti fino a mille euro previsto dalla Legge n. 197/2022 per la cartella relativa all'anno 2011. Tale normativa, per i debiti affidati dagli enti territoriali (come il Comune di Rende), prevede un'applicazione differenziata e non automatica per la quota capitale, e dagli atti non emerge la sussistenza dei presupposti per l'annullamento totale del residuo debito rivendicato, che pertanto rimane dovuto.
Per le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 1.400,00, oltre accessori di legge, a carico dell'appellante e in favore delle parti appellate costituite, con distrazione in favore del difensore antistatario ove ne sia stata fatta espressa richiesta.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.