Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 26/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, Gop Marina Massi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 975/2017 R.G. promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
BECHINI ed elettivamente domiciliato in Pisa, Piazza G.B. Donati n. 15 presso lo studio del difensore;
ATTORE
contro
:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Controparte_1 C.F._2
NICOSIA ed elettivamente domiciliato in Grosseto, via dei Barberi n. 108 presso lo studio del difensore;
CONVENUTO
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 29/02/2024..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.1
1. Ai fini di una più agevole comprensione della vicenda processuale, occorre necessariamente ripercorrere la narrazione dei fatti, come esposti con l'atto introduttivo del giudizio, ritualmente notificato dall'attore, Ing. per evocare in giudizio il NO Parte_1 Controparte_1
L'attore ha così premesso:
- di essere proprietario di due unità immobiliari, site in Orbetello, fraz. Di Albinia, distinte in catasto al foglio 30, particella 1369, subalterni 1 e 2 e individuate ai numeri civici rispettivamente 48 e 46;
Pt_1
- che, quanto al subalterno 1, (civico 48), è stata giudizialmente accertata, con ordinanza del tribunale di Grosseto del 26/09/2013, una situazione di “compossesso” tra le odierne parti;
- che l'attore era unico intestatario del contatore idrico a servizio di tutte e tre le unità immobiliari, in quanto edificate dal medesimo;
- che in data 18/05/2010 perveniva all'attore una comunicazione da parte dell'Acquedotto del Fiora in ordine ad una riscontrata anomalia nei consumi, superiore rispetto alla media, relativamente all'utenza idrica ubicata in via Albegna n. 48, per i periodi 30/07/2009 e 20/04/2010;
- che a seguito della suddetta comunicazione, l'attore, sul presupposto che vi fosse una perdita occulta d'acqua, invitava il tecnico dell'acquedotto, (NO ) a serrare la saracinesca di Persona_1 immissione nell'acqua nell'impianto, apponendo un avviso di non riaprirla;
- che successivamente, relativamente alla medesima utenza, l'Acquedotto del Fiora emetteva in data
13/12/2010 fattura all'Ing. di euro 30.270,72 per i consumi idrici del periodo 03/09/2008 – Pt_1
18/10/2010;
- che, constatata con il citato tecnico dell'acquedotto che la saracinesca dell'impianto idrico fosse stata riaperta, l'Acquedotto emetteva nota di credito della fattura del 13/12/2010, provvedendo poi a ricalcolare i consumi per il periodo 04/09/2008 – 18/04/2011 nella somma di euro 6.674,22, come da fattura del 10/05/2011;
- che nell'aprile 2011 l'attore realizzava una nuova condotta idrica a servizio degli immobili di sua proprietà, i subalterni 1 e 2 civici 48 e 46, mentre il convenuto vi provvedeva solo in data 19/05/2011, utilizzando, secondo la costruzione attorea, sino a quella data, il contatore intestato all'Ing. Pt_1
riaprendo, (dietro richiesta di intervento del tecnico dell'acquedotto da parte di congiunti del convenuto), la saracinesca che l'attore aveva chiuso nel maggio 2010 e causando l'immissione di un ingentissimo quantitativo di acqua nelle cantine del fabbricato, che aveva dato causa alla fattura del dicembre 2010;
- che l'attore provvedeva al pagamento della fattura del maggio 2011, relativa anche ai consumi del subalterno 3; tanto premesso, l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro
5.339,37, pari all'80% della fattura del 10/05/2011, sul presupposto di un maggior utilizzo da parte del e dei suoi familiari dell'immobile in “compossesso”, (sub 48), oltre che della somma di CP_1
euro 5.000 a titolo di danno emergente, per la ripartizione delle due utenze e lo svuotamento delle cantine allagate. Si è costituito in giudizio il NO contestando la domanda attorea, eccependo in Controparte_1
rito la nullità per indeterminatezza della domanda e, nel merito, che tra le parti, essendovi un unico contatore dell'acqua a servizio delle tre unità immobiliari, vi fosse un accordo in base al quale il provvedeva al pagamento dei consumi elettrici e il di quelli idrici, di talché il CP_1 Pt_1
convenuto nulla avrebbe dovuto pagare e, comunque, che non vi fosse prova né che l'anomalia dei consumi fosse imputabile al convenuto né che il convenuto avrebbe prodotto consumi pari all'80% della citata fattura. In via riconvenzionale, il convenuto ha formulato domanda di condanna dell'attore al pagamento della somma complessiva di euro 6.112,73 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il condono edilizio dell'immobile allo stesso trasferito ex art. 2932 c.c. con la sentenza richiamata nelle premesse.
2. La causa è stata istruita con documenti e prove orali, acquisite, stanti numerosi rinvii dovuti all'emergenza Covid del 2020, alle udienze del 06/07/2021, 24/03/2022, 11/07/2023.
Con provvedimento del 10/10/2023, il giudice ha formulato proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c., accettata soltanto dall'attore, del seguente letterale tenore: “riconoscimento in favore di parte attrice della metà dell'importo della fattura n. 183704 dell'Acquedotto del Fiora del 10/05/2011, per complessivi Euro 3.337,11; reciproca rinuncia a tutte le domande ed eccezioni;
- rimborso integrale in favore di parte attrice delle “spese vive” del giudizio, (C.U., marca da bollo e costi di notifica); - compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura del 50% e pagamento della residua metà a carico di parte convenuta, nella misura di Euro 800 calcolate in base al valore della presente proposta secondo il DM 55/2014, (scaglione di valore da 1.101 a 5.200, valori medi, fasi studio, introduttiva, istruttoria/trattazione); - abbandono del giudizio”.
Così riassunti i termini del giudizio, letti gli atti conclusivi e di replica depositati tempestivamente dalle parti, si osserva quanto segue.
3. L'azione promossa dall'attore deve essere qualificata come azione generale di arricchimento, ex art. 2041 c.c., volta ad ottenere la diminuzione patrimoniale correlata ad un ingiustificato arricchimento privo di causa di cui l'altra persona abbia beneficiato.
Tale azione è proponibile solo ove il danneggiato non possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subìto, secondo la dizione letterale dell'art. 2042 c.c.
Spetta al giudice la verifica circa il rispetto della regola della sussidiarietà della domanda proposta, sulla scorta di quanto emerge dagli atti e dalle allegazioni offerte dalle parti.
Secondo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 33954 del 05/12/2023, la regola della sussidiarietà è contemplata dall'art. 2042 c.c. senza distinzioni tra sussidiarietà in astratto o in concreto, sicché
l'azione di ingiustificato arricchimento è residuale sia rispetto ad azioni derivanti da contratti o da fattispecie legali determinate sia rispetto ad azioni fondate su clausole generali. Nella fattispecie in esame, l'azione promossa è l'unica esperibile, non avendo l'attore alcun titolo, contrattuale o extracontrattuale, in base al quale esperire una diversa azione ed è pertanto ammissibile;
né può ritenersi titolo idoneo a fondare una diversa azione l'asserito accordo verbale che, secondo la prospettazione di parte convenuta, sarebbe intercorso tra le parti in ordine alla ripartizione dei consumi elettrici in capo al NO e quelli idrici in capo all'Ing. non potendosi CP_1 Pt_1
ritenere quale titolo idoneo, in disparte la contraddittorietà ed equivocità sul punto delle risultanze testimoniali.
4. L'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza, come formulata da parte convenuta, deve essere respinta.
La nullità della citazione per incertezza sul petitum o sulla causa petendi deve essere pronunciata solo quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, e la causa petendi, intesa come fondamento giuridico della domanda, risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti, tanto da inficiare la necessaria determinatezza della domanda spiegata. Ne consegue che tale nullità deve escludersi allorquando gli elementi predetti, sebbene non chiaramente e perfettamente dedotti negli scritti di parte attrice, siano comunque individuabili avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni spiegate, ovvero siano desumibili dalla complessiva situazione dedotta in causa o dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio, fermo restando, in ogni caso, relativamente alla causa petendi, il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti.
Peraltro, il convenuto ha potuto spiegare dettagliatamente le proprie difese, circostanza questa che esclude di per sé sola la dedotta indeterminatezza della domanda.
5. Le risultanze pacifiche emerse dai documenti allegati dalle parti e dalle prove orali espletate nel corso del procedimento possono così sintetizzarsi:
a) sino all'aprile 2011, esisteva un'unica utenza idrica intestata all'Ing. la n. 1975362, a Pt_1
servizio di tre unità immobiliari, contraddistinte dai civici 44, (subalterno 3 proprietà , 46, CP_1
(subalterno 2 proprietà , e 48 (subalterno 1 proprietà ; Pt_1 Persona_2 CP_1
b) nell'aprile 2011 il provvedeva a rendere autonome le utenze idriche degli immobili di sua Pt_1
proprietà, i civici 46 e 48;
c) il provvedeva in data 19/05/2011 a rendere autonoma l'utenza idrica dell'immobile di sua CP_1
proprietà, il civico 44.
Tali univoche risultanze fanno ritenere che i consumi idrici riportati nella fattura di cui l'attore chiede il parziale rimborso e relativi al periodo 04/09/2008 – 18/04/2011, vadano ripartiti tra le parti in ragione di metà ciascuno: ciascuna delle parti è infatti titolare in via esclusiva di un immobile e compossessore dell'immobile distinto al subalterno 1, (civico 48), senza che sia stato possibile, in relazione ad esso, quantificare con esattezza la riferibilità dei consumi all'una o all'altra parte, avendo entrambi fruito comunque dell'immobile.
Si rileva inoltre, sulla imputabilità dei consumi idrici, che (anche in tale procedimento, così come in quello instauratosi a seguito della denuncia sporta dall'Ing. in data 11/09/2012 contro Pt_1
l'attore, la nipote e il di lei marito per la manomissione Controparte_2 Controparte_3 della saracinesca dell'acqua), non è stata raggiunta la prova che la manomissione del contatore che il aveva chiuso ed a seguito della quale si verificò la fuoriuscita di un ingente quantitativo di Pt_1
acqua e il conseguente allagamento delle cantine del sia addebitabile al o più Pt_1 CP_1
precisamente ai NOi e peraltro parti estranee al presente Controparte_2 Controparte_3
giudizio, i quali, secondo la versione attorea, chiesero al tecnico dell'acquedotto di riaprire la saracinesca dell'acqua; infatti, i testi escussi su tale circostanza, ( e Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 06/07/2021), hanno riferito quanto appreso de relato la prima dal NO
[...]
e il secondo dalla moglie, la stessa teste l'unica persona che poteva Persona_1 Testimone_1
riferire in via diretta tale circostanza, il NO , non è stata indicata quale teste. Persona_1
Quanto ai costi sostenuti dall'attore per la realizzazione di una nuova condotta di adduzione idrica a servizio delle unità di sua proprietà, si ritiene che anch'essi vadano divisi al 50%, stante la situazione di compossesso dell'immobile del civico 48, nella misura di Euro 180, corrispondente alla metà di quanto risultante dal documento n. 15 di parte attrice.
6. In sede di comparsa conclusionale, parte convenuta ha rinunciato alla domanda riconvenzionale.
Circa l'ammissibilità della rinuncia alla domanda dopo la precisazione delle conclusioni, in comparsa conclusionale o di replica, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 3453 del
07/02/2024, hanno chiarito come sia ammissibile la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale anche dopo la precisazione delle conclusioni.
Alla luce di tale rinuncia, il tribunale nulla deve delibare sul punto.
Si aggiunge che la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari e non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione, (Cass. sent. n. 23749/2011).
7.Sulla base delle considerazioni sopra svolte, la domanda viene parzialmente accolta.
Sulle somme riconosciute vanno applicati congiuntamente gli interessi al tasso legale e la rivalutazione monetaria, dalla domanda.
La parziale soccombenza di parte attrice giustifica la compensazione delle spese di lite per la metà del loro ammontare. Va richiamato al riguardo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, secondo il quale la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass. ord. 20888/2018 e Cass. ord. 21684/2013).
La residua metà va posta a carico di parte convenuta e si liquida come in dispositivo in ragione del decisum, con applicazione dei parametri pro tempore vigenti del DM 55/2014, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone: accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna al pagamento in favore Controparte_1
di della somma di Euro 3.236,36 oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria Parte_1
dalla domanda.
Compensa ex art. 92 c.p.c. per metà del loro ammontare le spese di lite e condanna il convenuto a rifondere all'attore la restante metà delle spese di lite, che si liquidano in € 264 per spese, in € 1.215 per onorari oltre oneri e accessori come per legge e oltre al 15% a titolo di spese generali sui compensi.
Così deciso in Grosseto, il 26/02/2025
Il Giudice Gop Marina Massi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La presente sentenza viene redatta secondo i criteri di cui alla pronuncia della Suprema Corte, Sez. U, n. 642 del 16/01/2015 e ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del DL 179/12, convertito dalla legge 221/12, come introdotto ai sensi del Dl n. 83/2015, convertito dalla legge 132/15.