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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/07/2024, n. 29221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29221 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NC IO, n. SE (Germania) 02/07/1987 avverso l'ordinanza n. 852/23 del Tribunale di Catanzaro del 14/02/2024 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 6 Num. 29221 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 11/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto da IO NC avverso quella del 24/05/2023 con cui G.i.p. dello stesso Tribunale aveva respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicatagli in ordine alle ac:cuse provvisorie di partecipazione ad associazione di stampo mafioso ('ndrangheta) ed estorsione aggravata (capi 1 e 4 dell'imputazione) in danno della persona offesa AR FR. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dello indagato, che con un unico motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 416-bis e 629 cod. pen. e vizi congiunti di motivazione, allegando a sostegno il contenuto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa FR AR in sede di incidente probatorio, secondo cui nel corso dell'aggressione subita il 16 gennaio 2020 l'indagato era rimasto silente, non aveva partecipato materialmente all'aggressione, trovandosi spettatore di una condotta attuata del tutto improvvisamente dagli esecutori, atteso che il movente che l'aveva scatenata non faceva capo ad un interesse comune bensì ad uno confliggente con quelli del ricorrente, consistendo in una regalia che lo AR aveva effettuato in favore del NC in occasione della nascita di un figlio, laddove, invece, si era sempre rifiutato di corrispondere denaro in favore della cosca. Dalla venuta meno di elementi indiziari del delitto di estorsione deriva, altresì, l'insussistenza di elementi attestanti la partecipazione al sodalizio mafioso, desunta - stando alla contestazione - esclusivamente dalla partecipazione alla citata azione estorsiva in danno dello AR. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Con lo strumento dell'appello, infatti, il ricorrente tenta indebitamente di sovvertire il giudicato cautelare già formatosi sul tema della sua consapevole compartecipazione all'estorsione in danno di FR AR, aggiudicatario di lavori pubblici presso di Comuni di Cirò e Cirò Marina e riottoso al versamento di una tangente in favore della cosca di ‘ndrangheta operante nel relativo comparto territoriale. Nella precedente decisione conseguente alla conferma dell'ordinanza cautelare da parte del Tribunale del riesame (Sez. 2, n. 48457 del 13/10/2023) questa Corte di cassazione aveva, del resto, già apprezzato in termini di concorso morale sub specie di rafforzamento psichico dell'azione dei concorrenti il comportamento, apparentemente inerte, mantenuto dal ricorrente nel corso dell'azione estorsiva, sì che le dichiarazioni rese dalla persona offesa AR nel corso di un incidente probatorio non sono state poi ritenute decisive al fine di sovvertire quel giudizio. Con l'istanza proposta ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. il ricorrente ha, inoltre, tentato di accreditare la tesi di un diverso movente all'origine della aggressione, non trovando, tuttavia, riscontro tale prospettazione nelle decisioni del giudice procedente e del Tribunale in sede di appello di cui all'art. 310 cod. proc. pen. Con il ricorso la questione viene riproposta, ma quel che si chiede alla Corte di cassazione è di esprimere valutazioni di puro merito estranee al giudizio di legittimità, al cospetto di una motivazione del provvedimento impugnato che si rivela non illogica né manifestamente contraddittoria. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritta che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Deve, infine, ritenersi assorbito il profilo riguardante l'allegata venuta meno di un quadro di gravità indiziaria riferito all'ipotesi di reato associativa, da un lato perché eccentrico rispetto ai temi devolvibili con l'appello e dall'altro perché strettamente connesso al tema della piena e consapevole partecipazione dello indagato all'azione estorsiva, come anzidetto riaffermata dalla decisione del Tribunale impugnata. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al 3 versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, I'll giugno 2024 Il Pridente
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 6 Num. 29221 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 11/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto da IO NC avverso quella del 24/05/2023 con cui G.i.p. dello stesso Tribunale aveva respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicatagli in ordine alle ac:cuse provvisorie di partecipazione ad associazione di stampo mafioso ('ndrangheta) ed estorsione aggravata (capi 1 e 4 dell'imputazione) in danno della persona offesa AR FR. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dello indagato, che con un unico motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 416-bis e 629 cod. pen. e vizi congiunti di motivazione, allegando a sostegno il contenuto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa FR AR in sede di incidente probatorio, secondo cui nel corso dell'aggressione subita il 16 gennaio 2020 l'indagato era rimasto silente, non aveva partecipato materialmente all'aggressione, trovandosi spettatore di una condotta attuata del tutto improvvisamente dagli esecutori, atteso che il movente che l'aveva scatenata non faceva capo ad un interesse comune bensì ad uno confliggente con quelli del ricorrente, consistendo in una regalia che lo AR aveva effettuato in favore del NC in occasione della nascita di un figlio, laddove, invece, si era sempre rifiutato di corrispondere denaro in favore della cosca. Dalla venuta meno di elementi indiziari del delitto di estorsione deriva, altresì, l'insussistenza di elementi attestanti la partecipazione al sodalizio mafioso, desunta - stando alla contestazione - esclusivamente dalla partecipazione alla citata azione estorsiva in danno dello AR. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Con lo strumento dell'appello, infatti, il ricorrente tenta indebitamente di sovvertire il giudicato cautelare già formatosi sul tema della sua consapevole compartecipazione all'estorsione in danno di FR AR, aggiudicatario di lavori pubblici presso di Comuni di Cirò e Cirò Marina e riottoso al versamento di una tangente in favore della cosca di ‘ndrangheta operante nel relativo comparto territoriale. Nella precedente decisione conseguente alla conferma dell'ordinanza cautelare da parte del Tribunale del riesame (Sez. 2, n. 48457 del 13/10/2023) questa Corte di cassazione aveva, del resto, già apprezzato in termini di concorso morale sub specie di rafforzamento psichico dell'azione dei concorrenti il comportamento, apparentemente inerte, mantenuto dal ricorrente nel corso dell'azione estorsiva, sì che le dichiarazioni rese dalla persona offesa AR nel corso di un incidente probatorio non sono state poi ritenute decisive al fine di sovvertire quel giudizio. Con l'istanza proposta ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. il ricorrente ha, inoltre, tentato di accreditare la tesi di un diverso movente all'origine della aggressione, non trovando, tuttavia, riscontro tale prospettazione nelle decisioni del giudice procedente e del Tribunale in sede di appello di cui all'art. 310 cod. proc. pen. Con il ricorso la questione viene riproposta, ma quel che si chiede alla Corte di cassazione è di esprimere valutazioni di puro merito estranee al giudizio di legittimità, al cospetto di una motivazione del provvedimento impugnato che si rivela non illogica né manifestamente contraddittoria. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritta che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Deve, infine, ritenersi assorbito il profilo riguardante l'allegata venuta meno di un quadro di gravità indiziaria riferito all'ipotesi di reato associativa, da un lato perché eccentrico rispetto ai temi devolvibili con l'appello e dall'altro perché strettamente connesso al tema della piena e consapevole partecipazione dello indagato all'azione estorsiva, come anzidetto riaffermata dalla decisione del Tribunale impugnata. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al 3 versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, I'll giugno 2024 Il Pridente