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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/12/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, in persona dei giudici:
Presidente Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Giudice Dott. Vladimiro Gloria
Giudice est. Dott.ssa Roberta Marra riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
Sentenza
nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 1822/2025 R.G.V.G., vertente
Tra
Parte_1 (cod. fisc.: "nato a [...] il [...] C.F. 1
e
Parte_2 (cod. fisc.:
), nata a [...] il [...] C.F. 2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Di Summa oggetto del giudizio: Separazione consensuale
Motivi della decisione rilevato che i coniugi ricorrenti uniti in matrimonio il 10.02.2015 in Brindisi (atto di matrimonio iscritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Brindisi anno 2015, n. 4, parte I, Uff. 1) hanno espresso la volontà di separarsi consensualmente nelle note congiunte depositate telematicamente il 30.07.2025 per l'udienza del 23.10.2025 con modalità telematiche ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice relatore designato;
ritenuto che le condizioni di separazione indicate in ricorso e nelle successive note depositate telematicamente appaiano conformi a legge e non sono contrarie agli interessi di tutti i componenti della famiglia;
preso atto del parere del P.M.;
visto l'art. 473bis.51 c.p.c.,
p.q.m.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni da costoro indicate congiuntamente in ricorso e nelle successive note di trattazione scritta, che si allegano in copia e fanno parte integrante della presente sentenza.
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Brindisi (atto di matrimonio iscritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Brindisi anno 2015, n. 4, parte I, Uff. 1).
Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 10.11.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro Dott.ssa Roberta Marra
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro, Funzionaria addetta all'Ufficio del Processo CONDIZIONI
a) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto e di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
b) la figlia minore OR SA, affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi, continuerà a mantenere costanti rapporti con entrambi i genitori e continuerà ad essere collocata anagraficamente presso la madre nello appartamento ove risiede il nucleo familiare, sito in Brindisi alla Piazza
Raffaello n. 1/C; quest'ultima si farà carico del pagamento delle utenze del predetto immobile e delle imposte e tasse relative all'occupazione dello stesso;
c) il Sig. NA potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, pernottando con lei per un fine settimana alternato;
in mancanza di accordo, il Sig. NA potrà tenere la figlia con sé nei giorni di lunedì, mercoledi e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00, e nella settimana successiva il martedì ed il giovedi sempre negli stessi orari, con un fine settimana alternato, prelevando la minore il sabato mattina alle ore 10.00 e riaccompagnandola dalla madre la domenica sera entro le ore
19.30; il padre potrà tenere con sé la figlia per il periodo estivo per un periodo anche non continuativo di giorni quindici, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi;
per quanto concerne i periodi di festa, la ragazza trascorrerà i giorni della Vigilia di Natale, di Natale, Vigilia di
Capodanno, di Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con la madre e con il padre, sempre compatibilmente con le esigenze della minore;
il giorno della festa della mamma la minore lo trascorrerà con la madre ed il giorno della festa del papà con il padre;
il giorno del suo compleanno la ragazza lo trascorrerà ad anni alterni con il padre e con la madre;
d) il Sig. NA, considerata la sua occupazione e la sua retribuzione mensile, verserà alla
Sig.ra AZ entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese la somma complessiva di Euro 200,00
(Euro duecento/00), a titolo di contributo al mantenimento della figlia OR SA, che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico sulle coordinate del conto corrente bancario intestato alla AZ;
quest'ultima continuerà a percepire il 100% dell'assegno unico familiare dall'INPS;
e) le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento per sé;
f) le spese straordinarie (mediche, sportive, scolastiche, etc..), precedentemente concordate e necessarie nell'interesse della figlia, saranno poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del
50%;
You d g) i Signori NA e AZ, dichiarano, altresì, di aver già prima d'ora regolato tutti i rapporti patrimoniali, dipendenti dalla loro condizione di coniugi e di avere diviso tutti i beni di proprietà comune, nessuno escluso, compreso il denaro di proprietà comune. Corrado мело 2Li
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, in persona dei giudici:
Presidente Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Giudice Dott. Vladimiro Gloria
Giudice est. Dott.ssa Roberta Marra riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
Sentenza
nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 1822/2025 R.G.V.G., vertente
Tra
Parte_1 (cod. fisc.: "nato a [...] il [...] C.F. 1
e
Parte_2 (cod. fisc.:
), nata a [...] il [...] C.F. 2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Di Summa oggetto del giudizio: Separazione consensuale
Motivi della decisione rilevato che i coniugi ricorrenti uniti in matrimonio il 10.02.2015 in Brindisi (atto di matrimonio iscritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Brindisi anno 2015, n. 4, parte I, Uff. 1) hanno espresso la volontà di separarsi consensualmente nelle note congiunte depositate telematicamente il 30.07.2025 per l'udienza del 23.10.2025 con modalità telematiche ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice relatore designato;
ritenuto che le condizioni di separazione indicate in ricorso e nelle successive note depositate telematicamente appaiano conformi a legge e non sono contrarie agli interessi di tutti i componenti della famiglia;
preso atto del parere del P.M.;
visto l'art. 473bis.51 c.p.c.,
p.q.m.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni da costoro indicate congiuntamente in ricorso e nelle successive note di trattazione scritta, che si allegano in copia e fanno parte integrante della presente sentenza.
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Brindisi (atto di matrimonio iscritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Brindisi anno 2015, n. 4, parte I, Uff. 1).
Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 10.11.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro Dott.ssa Roberta Marra
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro, Funzionaria addetta all'Ufficio del Processo CONDIZIONI
a) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto e di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
b) la figlia minore OR SA, affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi, continuerà a mantenere costanti rapporti con entrambi i genitori e continuerà ad essere collocata anagraficamente presso la madre nello appartamento ove risiede il nucleo familiare, sito in Brindisi alla Piazza
Raffaello n. 1/C; quest'ultima si farà carico del pagamento delle utenze del predetto immobile e delle imposte e tasse relative all'occupazione dello stesso;
c) il Sig. NA potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, pernottando con lei per un fine settimana alternato;
in mancanza di accordo, il Sig. NA potrà tenere la figlia con sé nei giorni di lunedì, mercoledi e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00, e nella settimana successiva il martedì ed il giovedi sempre negli stessi orari, con un fine settimana alternato, prelevando la minore il sabato mattina alle ore 10.00 e riaccompagnandola dalla madre la domenica sera entro le ore
19.30; il padre potrà tenere con sé la figlia per il periodo estivo per un periodo anche non continuativo di giorni quindici, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi;
per quanto concerne i periodi di festa, la ragazza trascorrerà i giorni della Vigilia di Natale, di Natale, Vigilia di
Capodanno, di Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con la madre e con il padre, sempre compatibilmente con le esigenze della minore;
il giorno della festa della mamma la minore lo trascorrerà con la madre ed il giorno della festa del papà con il padre;
il giorno del suo compleanno la ragazza lo trascorrerà ad anni alterni con il padre e con la madre;
d) il Sig. NA, considerata la sua occupazione e la sua retribuzione mensile, verserà alla
Sig.ra AZ entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese la somma complessiva di Euro 200,00
(Euro duecento/00), a titolo di contributo al mantenimento della figlia OR SA, che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico sulle coordinate del conto corrente bancario intestato alla AZ;
quest'ultima continuerà a percepire il 100% dell'assegno unico familiare dall'INPS;
e) le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento per sé;
f) le spese straordinarie (mediche, sportive, scolastiche, etc..), precedentemente concordate e necessarie nell'interesse della figlia, saranno poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del
50%;
You d g) i Signori NA e AZ, dichiarano, altresì, di aver già prima d'ora regolato tutti i rapporti patrimoniali, dipendenti dalla loro condizione di coniugi e di avere diviso tutti i beni di proprietà comune, nessuno escluso, compreso il denaro di proprietà comune. Corrado мело 2Li