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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/12/2025, n. 5554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5554 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9953/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AG D'LI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9953/2025 promossa da:
, C.F.: Parte_1 C.F._1
C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Persichetti
PARTE RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
Contro
C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Daniela Copot Controparte_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
GREGNOL: “dichiarare cessata la materia del contendere e revocare il decreto ingiuntivo opposto stante l'avvenuto pagamento da parte degli opponenti della somma di € 6.180,73 corrispondente ad
1/3 della somma oggetto di ingiunzione;
in via subordinata rideterminare l'importo del decreto ingiuntivo in € 6.180,73, dando altresì atto che l'importo è già stato versato;
in via ulteriormente subordinata qualora dovesse ritenuto dovuto anche l'ulteriore importo di € 6.180,73 dichiarare che i ricorrenti in opposizione non sono tenuti a detto pagamento”
“rigettare integralmente l'opposizione proposta dai signori e CP_1 Parte_1 Pt_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 1395 del 07/03/2025; per l'effetto
[...]
- accertare e dichiarare che il sig. è creditore surrogato ex art. 1201 c.c. (o ha diritto Controparte_1 di regresso integrale ex art. 1298, co. 1 c.c.) per l'intera somma di € 18.542,19; pagina 1 di 5 - condannare in solido e a corrispondere al sig. la Parte_1 Parte_2 Controparte_1 somma di € 12.361,46, al netto di € 6.180,73 già versati oltre accessori legali e moratori e la rivalutazione monetaria, come specificato nel paragrafo 4.
In subordine nella denegata ipotesi in cui l'azione fosse riqualificata come regresso pro quota - accertare e dichiarare che il sig. è creditore nei confronti degli opponenti della somma di € Controparte_1
14.833,75 (4/5 della somma corrisposta alla creditrice surrogata) o del verior importo ritenuto di giustizia;
- condannare in solido i sigg.ri e a pagare la somma di € 8.653,02, al Parte_1 Parte_2 netto di € 6.180,73 già versati, in virtù della permanenza della solidarietà passiva del debito o del verior importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come sopra specificati.
In ogni caso
1. Condannare i ricorrenti opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio in favore del Signor oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e Controparte_1
C.P.A. come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto la presente opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
1395/2025, emesso dal Tribunale di Torino in data 7.3.2025 e notificatogli in data 17 aprile 2025, con il quale era stato loro ingiunto di pagare, in via solidale con ad Controparte_2 Controparte_1
l'importo capitale di € 18.542,19, oltre interessi e spese, a titolo di canoni scaduti e spese di riscaldamento deducendo che:
- il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 2762 del 29 giugno 2022 aveva condannato
[...]
e e nella loro qualità di soci della cessata CP_1 Controparte_2 Pt_1 Parte_2
Di&Ro s.n.c., a pagare a l'importo di € 23.210,32 a titolo di canoni scaduti e Controparte_3 spese di riscaldamento maturati alla data del 28 aprile 2022;
- di per effetto della sentenza, aveva corrisposto a l'importo di € CP_1 CP_1 Controparte_4
18.542,19 e successivamente aveva depositato ricorso per decreto ingiuntivo allegando di essersi surrogato nei diritti dell'originaria creditrice, , e di aver Controparte_4 conseguentemente diritto a ottenere il pagamento dell'importo di € 18.542,19 a lei versato da parte di e e Controparte_2 Pt_1 Parte_2
- il decreto ingiuntivo era stato concesso dal Tribunale di Torino;
- la pretesa di di non era fondata atteso che: a) l'ultimo soggetto ad essere in CP_1 CP_1 possesso dei locali era stata , con la conseguenza che solo a lei doveva essere Parte_3 richiesto il rimborso delle somme versate: b) il Tribunale di Torino con la sentenza n.
pagina 2 di 5 aveva condannato in via solidale e e P.IVA_1 Controparte_1 Controparte_2 Pt_1 quali soci della cessata DI&RO S.n.c., con la conseguenza che il signor Parte_2 [...] avrebbe diritto di vedersi rimborsato da parte dei signori solo 1/3 della somma CP_1 Pt_2 corrisposta – e dunque € 6.180,73 – posto che da un lato il signor non potrebbe andare CP_1 totalmente indenne dalla condanna emessa anche nei suoi confronti da parte del Tribunale di
Torino e dall'altro lato i signori non possono essere tenuti a corrispondere una somma Pt_2 superiore alla quota di spettanza della DI&RO s.n.c.
1.2 In ragione di quanto sopra esposto hanno chiesto in via preliminare di autorizzare in causa la chiamata in causa di e nel merito di revocare il decreto ingiuntivo opposto e Parte_3 condannare al pagamento dell'importo di € 18.542,19 ; in subordine hanno chiesto di Parte_3 revocare il decreto ingiuntivo opposto e rideterminare l'importo ingiunto alla somma di € 12.361,46 di cui € 6.180,73 a carico di DI&RO s.n.c. - e per essa a carico di e – ed € 6.180,73 Pt_1 Parte_2
a carico di Controparte_2
2. si è costituito in giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso avversario atteso Controparte_1 che egli non stava agendo in regresso nei confronti dei condebitori ma in qualità di creditore in surroga di , con la conseguenza che aveva diritto di recuperare tutto l'importo versato. Ha, Controparte_3 quindi, chiesto il rigetto dell'opposizione.
3. In occasione della prima udienza gli opponenti hanno rinunciato all'istanza di chiamata del terzo,
. Parte_3
3.1 Il giudice, con ordinanza del 25 luglio 2025 ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo nella misura di € 6.180,73, somma non contestata.
3.2 Il signor ha, quindi, notificato atto di precetto e gli opponenti hanno provveduto al CP_1 pagamento in data 19.9.2025. In ragione di detto pagamento, all'udienza del 25 novembre 2025, gli opponenti hanno precisato le conclusioni come segue: “dichiarare cessata la materia del contendere e revocare il decreto ingiuntivo opposto stante l'avvenuto pagamento da parte degli opponenti della somma di € 6.180,73 corrispondente ad 1/3 della somma oggetto di ingiunzione;
in via subordinata rideterminare l'importo del decreto ingiuntivo in € 6.180,73, dando altresì atto che l'importo è già stato versato;
in via ulteriormente subordinata qualora dovesse ritenuto dovuto anche l'ulteriore importo di € 6.180,73 dichiarare che i ricorrenti in opposizione non sono tenuti a detto pagamento”.
3.3 si è opposto alla dichiarazione di cessata materia del contendere e ha insistito per Controparte_1 il rigetto dell'opposizione.
4. Non può essere accolta la domanda di dichiarare cessata la materia del contendere. La pronuncia invocata, infatti, presuppone il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e la conseguente inutilità della pronuncia del giudice. Nel caso di specie, invece, le posizioni delle parti sono rimaste immutate e sono tra loro inconciliabili: gli opponenti ritengono, infatti, di essere tenuti a restituire al pagina 3 di 5 signor solo 1/3 della somma da questi pagata alla signora , mentre il signor CP_1 CP_3 CP_1 ritiene di aver il diritto di ottenere il rimborso dell'intero. Ne consegue che è necessario l'intervento del giudice per dirimere la questione.
5. Passando al merito della questione si osserva quanto segue.
5.1 Il credito oggetto del presente giudizio attiene a somme originariamente dovute alla signora a titolo di canoni di locazione e spese di riscaldamento relative all'immobile sito in Torino, CP_3 corso Vittorio Emanuele II, n. 182/A.
5.2 Tribunale di Torino, con la sentenza n. 2762/2022, ha dichiarato “risolto per grave inadempimento di parte conduttrice il rapporto locativo in oggetto” e per l'effetto ha condannato “la Controparte_5
(…) al rilascio immediato dell'immobile” nonchè “il Signor
[...] Parte_4 [...] la Signora la CP_1 Controparte_2 Controparte_6 nonché i suoi soci illimitatamente responsabili, Signor e Signor , Parte_1 Parte_2 in solido tra loro, al pagamento dell'ammontare dei canoni scaduti e spese di riscaldamento maturati alla data del 28.04.2022, per complessivi € 23.210,32, nonché per i canoni ed oneri accessori scaduti e da scadere sino al rilascio effettivo dei locali”.
5.3 Dalla lettura della sentenza si evince che il contratto di locazione ad uso diverso dall'abitativo avente ad oggetto l'immobile sito in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 182, era stato originariamente concluso da in data 1° luglio 2005 e poi era stato ceduto dapprima Controparte_1 da alla Taurus Società cooperativa, poi dalla Taurus ad e, infine, in Controparte_1 Controparte_2 data 4.9.2012 da quest'ultima alla DI&RO s.n.c. . La DI&RO si era resa Controparte_6 morosa nel pagamento dei canoni di locazione e degli oneri condominiali e tale inadempimento era stato giudicato dal Tribunale di gravità tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risoluzione proposta dalla signora . In ragione di ciò il contratto era stato dichiarato risolto e la società era CP_3 stata condannata a restituire i locali. Quanto poi al pagamento dei canoni e delle spese maturate e non corrisposte - quantificate alla data del 28.4.2022 in € 23.210,32 - era stata condannata la società conduttrice nonché i soggetti che in passato avevano ceduto il contratto di locazione in forza della previsione di cui all'art. 36, comma 1, L 392/1978 che recita: “il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le proprie obbligazioni”.
5.4 Da quanto detto risulta, dunque, evidente che l'obbligazione di pagamento dei canoni e delle spese di riscaldamento rimasta inadempiuta è un'obbligazione di titolarità della DI&RO s.n.c.; la signora e il signor sono, invece, stati condannati in quanto cedenti il contratto di locazione CP_2 CP_1 rimasto inadempiuto da parte della società. In ordine alla natura giuridica nella responsabilità sancita dall'articolo 36 L 392/1978, la giurisprudenza è pacifica nel ritenerla una responsabilità sussidiaria. In altre parole, il cedente risponde per il debito del cessionario nel caso in cui quest'ultimo si renda inadempiente nei confronti del locatore.
5.5 Così ricostruiti i contorni della fattispecie ne discende l'infondatezza dell'opposizione proposta. I pagina 4 di 5 signori infatti, pretenderebbero di porre definitivamente a carico del signor Pt_2 CP_1 un'obbligazione propria – atteso che gli stessi sono direttamente responsabilità delle obbligazioni contratte da quantomeno, una parte di essa. Tale pretesa, tuttavia, è priva di Controparte_7 fondamento giuridico: la società cessionaria si è resa inadempiente all'obbligo di pagamento del canone di locazione e delle spese di riscaldamento;
nella sua qualità di cedente - e Controparte_1 responsabile in via sussidiaria nei confronti del locatore - ha pagato alla signora l'importo di CP_8
€ 18.542,19 e la signora ha dichiarato di surrogarlo nei propri diritti;
egli, conseguentemente, CP_8 ha tutto il diritto di pretendere dalla cessata DI&RO s.n.c. - e per essa dai signori in qualità di Pt_2 soci – la restituzione di quanto versato.
5.6 In definitiva l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato. Va da sé che l'avvenuto pagamento nelle more del giudizio dell'importo di € 6.180,73 dovrà essere decurtato dall'intero dovuto;
tuttavia, non incide sul contenuto del decreto che deve essere confermato nella sua interezza. Semplicemente, in virtù del pagamento già effettuato, il signor potrà esigere CP_1 esclusivamente il residuo ancora dovuto.
5.7 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 55/2014, tabella giudizio di cognizione innanzi al Tribunale, valore € 5.200 – 26.000, valori medi ad eccezione della fase di trattazione ove vengono liquidati i minimi in ragione della limitata attività svolta in detta fase
(non sono state depositate memorie) nei seguenti importi:
- fase di studio € 919
- fase introduttiva € 777
- fase istruttoria/trattazione € 840
- fase decisionale € 1.701
e, così, per complessivi € 4.237 per compensi, oltre 15% spese generali Iva e c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1395/2025 emesso dal
Tribunale di Torino in data 7 marzo 2025 e lo dichiara esecutivo;
- condanna e a rifondere ad le spese della presente fase Pt_1 Parte_2 Controparte_1 del giudizio che liquida in € 4.237 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e c.p.a.
Torino, 22/12/2025
Il Giudice
AG D'LI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AG D'LI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9953/2025 promossa da:
, C.F.: Parte_1 C.F._1
C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Persichetti
PARTE RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
Contro
C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Daniela Copot Controparte_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
GREGNOL: “dichiarare cessata la materia del contendere e revocare il decreto ingiuntivo opposto stante l'avvenuto pagamento da parte degli opponenti della somma di € 6.180,73 corrispondente ad
1/3 della somma oggetto di ingiunzione;
in via subordinata rideterminare l'importo del decreto ingiuntivo in € 6.180,73, dando altresì atto che l'importo è già stato versato;
in via ulteriormente subordinata qualora dovesse ritenuto dovuto anche l'ulteriore importo di € 6.180,73 dichiarare che i ricorrenti in opposizione non sono tenuti a detto pagamento”
“rigettare integralmente l'opposizione proposta dai signori e CP_1 Parte_1 Pt_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 1395 del 07/03/2025; per l'effetto
[...]
- accertare e dichiarare che il sig. è creditore surrogato ex art. 1201 c.c. (o ha diritto Controparte_1 di regresso integrale ex art. 1298, co. 1 c.c.) per l'intera somma di € 18.542,19; pagina 1 di 5 - condannare in solido e a corrispondere al sig. la Parte_1 Parte_2 Controparte_1 somma di € 12.361,46, al netto di € 6.180,73 già versati oltre accessori legali e moratori e la rivalutazione monetaria, come specificato nel paragrafo 4.
In subordine nella denegata ipotesi in cui l'azione fosse riqualificata come regresso pro quota - accertare e dichiarare che il sig. è creditore nei confronti degli opponenti della somma di € Controparte_1
14.833,75 (4/5 della somma corrisposta alla creditrice surrogata) o del verior importo ritenuto di giustizia;
- condannare in solido i sigg.ri e a pagare la somma di € 8.653,02, al Parte_1 Parte_2 netto di € 6.180,73 già versati, in virtù della permanenza della solidarietà passiva del debito o del verior importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come sopra specificati.
In ogni caso
1. Condannare i ricorrenti opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio in favore del Signor oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e Controparte_1
C.P.A. come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto la presente opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
1395/2025, emesso dal Tribunale di Torino in data 7.3.2025 e notificatogli in data 17 aprile 2025, con il quale era stato loro ingiunto di pagare, in via solidale con ad Controparte_2 Controparte_1
l'importo capitale di € 18.542,19, oltre interessi e spese, a titolo di canoni scaduti e spese di riscaldamento deducendo che:
- il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 2762 del 29 giugno 2022 aveva condannato
[...]
e e nella loro qualità di soci della cessata CP_1 Controparte_2 Pt_1 Parte_2
Di&Ro s.n.c., a pagare a l'importo di € 23.210,32 a titolo di canoni scaduti e Controparte_3 spese di riscaldamento maturati alla data del 28 aprile 2022;
- di per effetto della sentenza, aveva corrisposto a l'importo di € CP_1 CP_1 Controparte_4
18.542,19 e successivamente aveva depositato ricorso per decreto ingiuntivo allegando di essersi surrogato nei diritti dell'originaria creditrice, , e di aver Controparte_4 conseguentemente diritto a ottenere il pagamento dell'importo di € 18.542,19 a lei versato da parte di e e Controparte_2 Pt_1 Parte_2
- il decreto ingiuntivo era stato concesso dal Tribunale di Torino;
- la pretesa di di non era fondata atteso che: a) l'ultimo soggetto ad essere in CP_1 CP_1 possesso dei locali era stata , con la conseguenza che solo a lei doveva essere Parte_3 richiesto il rimborso delle somme versate: b) il Tribunale di Torino con la sentenza n.
pagina 2 di 5 aveva condannato in via solidale e e P.IVA_1 Controparte_1 Controparte_2 Pt_1 quali soci della cessata DI&RO S.n.c., con la conseguenza che il signor Parte_2 [...] avrebbe diritto di vedersi rimborsato da parte dei signori solo 1/3 della somma CP_1 Pt_2 corrisposta – e dunque € 6.180,73 – posto che da un lato il signor non potrebbe andare CP_1 totalmente indenne dalla condanna emessa anche nei suoi confronti da parte del Tribunale di
Torino e dall'altro lato i signori non possono essere tenuti a corrispondere una somma Pt_2 superiore alla quota di spettanza della DI&RO s.n.c.
1.2 In ragione di quanto sopra esposto hanno chiesto in via preliminare di autorizzare in causa la chiamata in causa di e nel merito di revocare il decreto ingiuntivo opposto e Parte_3 condannare al pagamento dell'importo di € 18.542,19 ; in subordine hanno chiesto di Parte_3 revocare il decreto ingiuntivo opposto e rideterminare l'importo ingiunto alla somma di € 12.361,46 di cui € 6.180,73 a carico di DI&RO s.n.c. - e per essa a carico di e – ed € 6.180,73 Pt_1 Parte_2
a carico di Controparte_2
2. si è costituito in giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso avversario atteso Controparte_1 che egli non stava agendo in regresso nei confronti dei condebitori ma in qualità di creditore in surroga di , con la conseguenza che aveva diritto di recuperare tutto l'importo versato. Ha, Controparte_3 quindi, chiesto il rigetto dell'opposizione.
3. In occasione della prima udienza gli opponenti hanno rinunciato all'istanza di chiamata del terzo,
. Parte_3
3.1 Il giudice, con ordinanza del 25 luglio 2025 ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo nella misura di € 6.180,73, somma non contestata.
3.2 Il signor ha, quindi, notificato atto di precetto e gli opponenti hanno provveduto al CP_1 pagamento in data 19.9.2025. In ragione di detto pagamento, all'udienza del 25 novembre 2025, gli opponenti hanno precisato le conclusioni come segue: “dichiarare cessata la materia del contendere e revocare il decreto ingiuntivo opposto stante l'avvenuto pagamento da parte degli opponenti della somma di € 6.180,73 corrispondente ad 1/3 della somma oggetto di ingiunzione;
in via subordinata rideterminare l'importo del decreto ingiuntivo in € 6.180,73, dando altresì atto che l'importo è già stato versato;
in via ulteriormente subordinata qualora dovesse ritenuto dovuto anche l'ulteriore importo di € 6.180,73 dichiarare che i ricorrenti in opposizione non sono tenuti a detto pagamento”.
3.3 si è opposto alla dichiarazione di cessata materia del contendere e ha insistito per Controparte_1 il rigetto dell'opposizione.
4. Non può essere accolta la domanda di dichiarare cessata la materia del contendere. La pronuncia invocata, infatti, presuppone il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e la conseguente inutilità della pronuncia del giudice. Nel caso di specie, invece, le posizioni delle parti sono rimaste immutate e sono tra loro inconciliabili: gli opponenti ritengono, infatti, di essere tenuti a restituire al pagina 3 di 5 signor solo 1/3 della somma da questi pagata alla signora , mentre il signor CP_1 CP_3 CP_1 ritiene di aver il diritto di ottenere il rimborso dell'intero. Ne consegue che è necessario l'intervento del giudice per dirimere la questione.
5. Passando al merito della questione si osserva quanto segue.
5.1 Il credito oggetto del presente giudizio attiene a somme originariamente dovute alla signora a titolo di canoni di locazione e spese di riscaldamento relative all'immobile sito in Torino, CP_3 corso Vittorio Emanuele II, n. 182/A.
5.2 Tribunale di Torino, con la sentenza n. 2762/2022, ha dichiarato “risolto per grave inadempimento di parte conduttrice il rapporto locativo in oggetto” e per l'effetto ha condannato “la Controparte_5
(…) al rilascio immediato dell'immobile” nonchè “il Signor
[...] Parte_4 [...] la Signora la CP_1 Controparte_2 Controparte_6 nonché i suoi soci illimitatamente responsabili, Signor e Signor , Parte_1 Parte_2 in solido tra loro, al pagamento dell'ammontare dei canoni scaduti e spese di riscaldamento maturati alla data del 28.04.2022, per complessivi € 23.210,32, nonché per i canoni ed oneri accessori scaduti e da scadere sino al rilascio effettivo dei locali”.
5.3 Dalla lettura della sentenza si evince che il contratto di locazione ad uso diverso dall'abitativo avente ad oggetto l'immobile sito in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 182, era stato originariamente concluso da in data 1° luglio 2005 e poi era stato ceduto dapprima Controparte_1 da alla Taurus Società cooperativa, poi dalla Taurus ad e, infine, in Controparte_1 Controparte_2 data 4.9.2012 da quest'ultima alla DI&RO s.n.c. . La DI&RO si era resa Controparte_6 morosa nel pagamento dei canoni di locazione e degli oneri condominiali e tale inadempimento era stato giudicato dal Tribunale di gravità tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risoluzione proposta dalla signora . In ragione di ciò il contratto era stato dichiarato risolto e la società era CP_3 stata condannata a restituire i locali. Quanto poi al pagamento dei canoni e delle spese maturate e non corrisposte - quantificate alla data del 28.4.2022 in € 23.210,32 - era stata condannata la società conduttrice nonché i soggetti che in passato avevano ceduto il contratto di locazione in forza della previsione di cui all'art. 36, comma 1, L 392/1978 che recita: “il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le proprie obbligazioni”.
5.4 Da quanto detto risulta, dunque, evidente che l'obbligazione di pagamento dei canoni e delle spese di riscaldamento rimasta inadempiuta è un'obbligazione di titolarità della DI&RO s.n.c.; la signora e il signor sono, invece, stati condannati in quanto cedenti il contratto di locazione CP_2 CP_1 rimasto inadempiuto da parte della società. In ordine alla natura giuridica nella responsabilità sancita dall'articolo 36 L 392/1978, la giurisprudenza è pacifica nel ritenerla una responsabilità sussidiaria. In altre parole, il cedente risponde per il debito del cessionario nel caso in cui quest'ultimo si renda inadempiente nei confronti del locatore.
5.5 Così ricostruiti i contorni della fattispecie ne discende l'infondatezza dell'opposizione proposta. I pagina 4 di 5 signori infatti, pretenderebbero di porre definitivamente a carico del signor Pt_2 CP_1 un'obbligazione propria – atteso che gli stessi sono direttamente responsabilità delle obbligazioni contratte da quantomeno, una parte di essa. Tale pretesa, tuttavia, è priva di Controparte_7 fondamento giuridico: la società cessionaria si è resa inadempiente all'obbligo di pagamento del canone di locazione e delle spese di riscaldamento;
nella sua qualità di cedente - e Controparte_1 responsabile in via sussidiaria nei confronti del locatore - ha pagato alla signora l'importo di CP_8
€ 18.542,19 e la signora ha dichiarato di surrogarlo nei propri diritti;
egli, conseguentemente, CP_8 ha tutto il diritto di pretendere dalla cessata DI&RO s.n.c. - e per essa dai signori in qualità di Pt_2 soci – la restituzione di quanto versato.
5.6 In definitiva l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato. Va da sé che l'avvenuto pagamento nelle more del giudizio dell'importo di € 6.180,73 dovrà essere decurtato dall'intero dovuto;
tuttavia, non incide sul contenuto del decreto che deve essere confermato nella sua interezza. Semplicemente, in virtù del pagamento già effettuato, il signor potrà esigere CP_1 esclusivamente il residuo ancora dovuto.
5.7 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 55/2014, tabella giudizio di cognizione innanzi al Tribunale, valore € 5.200 – 26.000, valori medi ad eccezione della fase di trattazione ove vengono liquidati i minimi in ragione della limitata attività svolta in detta fase
(non sono state depositate memorie) nei seguenti importi:
- fase di studio € 919
- fase introduttiva € 777
- fase istruttoria/trattazione € 840
- fase decisionale € 1.701
e, così, per complessivi € 4.237 per compensi, oltre 15% spese generali Iva e c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1395/2025 emesso dal
Tribunale di Torino in data 7 marzo 2025 e lo dichiara esecutivo;
- condanna e a rifondere ad le spese della presente fase Pt_1 Parte_2 Controparte_1 del giudizio che liquida in € 4.237 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e c.p.a.
Torino, 22/12/2025
Il Giudice
AG D'LI
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