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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 2712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2712 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7334/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.06.2025 da 1) Parte_1 nata a Venosa (PZ) il 11.05.1982 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Vincenzo Pianoforte – C.F. – studio in Milano (MI), Via P. C.F._2
Luigi Da Palestrina n. 6 presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) Controparte_1 nato a Milano (MI), il 21.07.1982 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Deborah Bordoni – C.F. – studio in Pavia, Piazza Botta n. 3 C.F._4 presso la quale ha eletto domicilio telematico Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 20.12.2007 in Milano (MI), matrimonio regolarmente iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano (Atto N. 2257 parte 1 - anno 2007) pagina 1 di 6 in separazione dei beni,
separati consensualmente con verbale in data 27.01.2021 omologato con decreto del 10.02.2021
con i seguenti figli:
nato a [...] in data [...], cittadinanza italiano, minore di età Parte_2
nata a [...] in data [...], cittadinanza italiana, minore di età Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e restano affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi e su Pt_2 Per_1 entrambi incombe, in eguale misura, l'onere e l'obbligo di provvedere al loro mantenimento, alla loro cura, istruzione ed educazione. I figli vivranno con la madre presso l'abituale residenza familiare sita in Milano, Via Lorenteggio n. 201.
2) La casa familiare sita in Milano (MI), Via Lorenteggio n. 201 già acquistata in comproprietà tra i coniugi al 50% ciascuno, resterà assegnata alla sig.ra come già stabilito in sede di Pt_1 separazione con tutte le pertinenze nonché i mobili ed arredi ivi esistenti,
3) Ferma la coabitazione dei figli con la madre, resta salvo il diritto del padre di vedere Pt_2
e , di far loro visita, frequentarli e tenerli con sé ogni qual volta lo vorrà e desideri (previo accordo Per_1 con la madre, con congruo anticipo), nel rispetto delle esigenze degli stessi. In ogni caso, si stabilisce sin da ora che i minori resteranno con il papà: a) a week-end alternati, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica dopo cena (con pernotto compreso) non oltre le ore 21; b) le festività (Natale – Pasqua ed altre), i compleanni e le vacanze saranno trascorsi alternativamente con l'uno o l'altro dei genitori, per periodi paritetici (anche non consecutivi), curando che i giorni festivi siano alternati, fatto salvo diverso accordo;
c) il sig. terrà inoltre e con sé durante le vacanze scolastiche quando le stesse CP_1 Per_1 Pt_2 saranno combacianti con le chiusure aziendali e durante le vacanze estive per almeno 15 giorni (anche non consecutivi) durante il mese di agosto, da concordare preventivamente (almeno 60 giorni prima) secondo le esigenze dei figli e compatibilmente con i rispettivi periodi feriali;
d) Con riguardo alle vacanze estive, i genitori concorderanno con congruo anticipo eventuali periodi extra da trascorrere con i figli – al di fuori dei giorni loro spettanti – con possibilità di farli soggiornare presso i nonni materni o paterni, nel rispetto degli impegni lavorativi;
4) I Sigg.ri e si confronteranno direttamente, e non per il tramite dei figli, in CP_1 Pt_1 merito alle scelte e alle decisioni tutte da assumere con riguardo alla routine settimanale, alla gestione dei giorni/orari di frequentazione, ai periodi di vacanza, alle necessità e alle attività degli stessi. Entrambi i genitori faranno puntualmente accesso al registro scolastico elettronico in modo da monitorarne il rendimento, la presenza di eventuali criticità e/o segnalazioni/comunicazioni da parte degli insegnanti nonché da essere informati sui loro impegni (compiti a casa e in classe, verifiche ecc.). Entrambi i genitori si adopereranno per evitare che i figli siano posti in condizioni tali da pagina 2 di 6 comprometterne la serena crescita e si obbligano a fare quanto necessario affinché le figure genitoriali siano mantenute presenti nella coscienza dei minori.
5) I Sigg.ri e hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente sempre il proprio CP_1 Pt_1 recapito, anche telefonico e comunque gli stessi, quando hanno i minori con sé, avvertiranno l'altro coniuge di eventuali spostamenti di un certo rilievo che comportino un allontanamento per più di una giornata in altre località;
6) Il sig. verserà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e per Controparte_1 provvedere al fabbisogno mensile necessario alla conservazione del tenore di vita sinora condotto, la somma di € 500,00 (cinquecento/00) mensile oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Pt_1
. L'importo mensile dell'assegno unico familiare, già a partire dalla sottoscrizione del presente
[...] ricorso, verrà percepito al 100% dalla madre. Il sig. provvederà a dare seguito, con le CP_1 necessarie formalità, alla rinuncia in favore della sig.ra del 50% dello stesso assegno ad oggi Pt_1 percepito. 7) Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
pagina 3 di 6 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (e comunque non oltre 10 gg. dal ricevimento della richiesta); in difetto il silenzio sarà considerato assenso. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire nei 15 giorni successivi alla richiesta. Per quanto riguarda le spese che non richiedono il preventivo accordo, ciascun genitore dovrà allegare le relative pezze giustificative.
8) Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori provvederanno a richiedere e a fornire reciprocamente documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
9) Ciascun coniuge provvederà al pagamento mensile del 50% del premio, pari a complessivi € 65,00, relativo alla Polizza Alleanza Ass.ni n. 021467508 stipulata in favore dei figli sino alla scadenza del contratto prevista per il 2038. Il sig. effettuerà il versamento del 50% a suo carico sul conto CP_1 corrente intestato alla sig.ra in una con la corresponsione mensile del contributo al Parte_1 mantenimento di cui al p.to 6).
10) I coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento.
11) Ai fini della definizione di ogni pendenza di natura economico – patrimoniale e a definizione di ogni e diversa pretesa legata al rapporto di coniugio e di natura dare/avere tra i coniugi, compreso le somme portate a decreto ingiuntivo nr 9232/24 rg 12460/24, i coniugi chiedono al Tribunale di prendere atto in aggiunta a quanto sopra, delle seguenti ulteriori pattuizioni: Il sig. (C.F. , nato a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente a [...], si impegna a trasferire alla moglie sig.ra Pt_1
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...],
[...] C.F._1
Via Lorenteggio n. 201, che accetta, la piena proprietà, per la propria quota del 50%, dei seguenti beni immobili: in Comune di Milano (MI), Via Lorenteggio n. 201, nell'edificio 2, appartamento al piano primo, ervizi da tre locali, angolo cottura e ervizio igienico, con vano cantina al piano seminterrato, con relativa quota di comproprietà sulle parti ed enti comuni dell'intero stabile, così identificati catastalmente: Foglio 509, mappale 53, sub. 5, Via Lorenteggio n.201, piano 1/S1 zona censuaria 3, cat. A/4, CL. 4, vani 5.5, rendita euro 10,71. Confini da nord in senso orari: dell'appartamento: via Lorenteggio, proprietà al mappale 54, altra proprietà, enti comuni, altra unità immobiliare;
pagina 4 di 6 della cantina: altra cantina corridoio comune altra cantina, altra proprietà Il prezzo del suindicato trasferimento viene indicato in euro 120.534,22 quale mutuo residuo alla data del 30.04.2025, mutuo di cui la moglie si farà carico integralmente con accollo non liberatorio dichiarando, per il resto, di nulla aver più a pretendere per qualsiasi ragione e a qualsiasi titolo dal sig.
. Controparte_1
Tutte le spese e gli oneri necessari per il perfezionamento del trasferimento di cui sopra resteranno ad esclusivo carico della moglie , fatta eccezione per i soli oneri notarili che verranno Parte_1 ripartiti tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno. I coniugi provvederanno ad individuare il notaio avanti al quale verrà sottoscritto atto notarile di trasferimento entro e oltre mesi quattro dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
********* Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano (MI) il 20.12.2007 (Atto N. 2257 parte 1 - anno 2007 - Comune di Milano) tra e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 16.7.2025
Il Presidente pagina 5 di 6 Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Dott. Anna Cattaneo
pagina 6 di 6